Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 16 gennaio 2025 - Ricorso n. 27814/23 e altri 4 - Causa Abbate e altri c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Silvia Canullo, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA ABBATE E ALTRI c. ITALIA
(Ricorso n. 27814/23 a altri 4 –
si veda l’elenco allegato)
SENTENZA
STRASBURGO
16 gennaio 2025
La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.
Nella causa Abbate e altri c. Italia,
la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un comitato composto da:
Georgios A. Serghides, Presidente,
Erik Wennerström,
Alain Chablais, giudici,
e Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di Sezione facente funzioni,
dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 5 dicembre 2024,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
- La causa trae origine da ricorsi proposti contro l’Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”) nelle varie date indicate nella tabella allegata.
- Il Governo italiano (“il Governo”) è stato informato dei ricorsi.
IN FATTO
- L'elenco dei ricorrenti e i pertinenti dettagli dei ricorsi figurano nella tabella allegata.
- I ricorrenti hanno lamentato la mancata esecuzione o la tardiva esecuzione delle decisioni interne pronunciate a loro favore. Hanno sollevato anche altre doglianze ai sensi delle disposizioni della Convenzione.
IN DIRITTO
- SULLA RIUNIONE DEI RICORSI
- Data la similitudine dei ricorsi relativamente al loro oggetto, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in un’unica sentenza.
- SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 CONVENZIONE
- I ricorrenti hanno lamentato principalmente la mancata esecuzione o la tardiva esecuzione delle decisioni interne pronunciate a loro favore. Hanno invocato, espressamente o sostanzialmente, l’articolo 6 § 1 della Convenzione.
- La Corte ribadisce che l’esecuzione di una sentenza pronunciata da un tribunale deve essere considerata parte integrante di un “processo” ai fini dell’articolo 6. Essa rinvia inoltre alla sua giurisprudenza concernente la mancata esecuzione o la tardiva esecuzione di sentenze interne definitive (si veda Hornsby c. Grecia, n. 18357/91, § 40, Reports of Judgments and Decisions 1997‑II).
- Nelle cause di principio Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000 e De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013013, la Corte ha già constatato la violazione in ordine a questioni simili a quelle di cui al caso di specie.
- Avendo esaminato tutta la documentazione che le è stata presentata, la Corte non ha constatato alcun fatto o rilievo in grado di persuaderla a pervenire a una differente conclusione in ordine alla ricevibilità e al merito di tali doglianze. Vista la sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che nel caso di specie le autorità non abbiano compiuto tutti gli sforzi necessari per eseguire pienamente e tempestivamente le decisioni a favore dei ricorrenti.
- Tali doglianze sono pertanto ricevibili e da esse emerge la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
- SULLE ALTRE DEDOTTE VIOLAZIONI AI SENSI DELLA CONSOLIDATA GIURISPRUDENZA
- I ricorrenti hanno presentato altre doglianze che pure, data la consolidata giurisprudenza pertinente, sollevano questioni ai sensi della Convenzione (si veda la tabella allegata).
- Tali doglianze non sono manifestamente infondate ai sensi dell’articolo 35 § 3 lettera a) della Convenzione né incorrono in altri motivi di irricevibilità. Devono pertanto essere dichiarate ricevibili. Avendo esaminato tutta la documentazione in suo possesso, la Corte conclude, alla luce delle sue conclusioni nella causa Ventorino (sopra citata), che anche da essa emergono violazioni della Convenzione.
- SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- Vista la documentazione di cui è in possesso e la sua giurisprudenza (si vedano, in particolare, Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, Antonetto e De Luca, tutte sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.
- La Corte rileva inoltre che lo Stato convenuto non ha assolto l’obbligo di eseguire le sentenze che rimangono esecutive.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
- Decide di riunire i ricorsi;
- Dichiara i ricorsi ricevibili;
- Ritiene che dai presenti ricorsi emerga la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in relazione alla mancata esecuzione o tardiva esecuzione delle decisioni interne;
- Ritiene che vi sia stata violazione della Convenzione in relazione alle altre doglianze sollevate ai sensi della consolidata giurisprudenza della Corte (si veda la tabella allegata);
- Ritiene che lo Stato convenuto debba assicurare, con misure adeguate, entro tre mesi, l’esecuzione delle decisioni interne pendenti di cui alla tabella allegata;
- Ritiene
- che lo Stato convenuto debba versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
- che, a decorrere della scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali.
Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 16 gennaio 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Georgios A. Serghides
Presidente
Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto facente funzioni
APPENDICE
Elenco dei ricorsi che sollevano doglianze ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione (mancata esecuzione o tardiva esecuzione di decisioni interne)