Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 16 novembre 2023 - Ricorsi nn. 25728/16 e altri 27 - Causa Menna e altri c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla sig.ra Rita Carnevali, assistente linguistico, e rivista con la dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA MENNA E ALTRI c. ITALIA
(Ricorsi nn. 25728/16 e altri 27 – si veda l’elenco allegato)
SENTENZA
STRASBURGO
16 novembre 2023
Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Menna e altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:
Krzysztof Wojtyczek, presidente,
Lətif Hüseynov,
Ivana Jelić, giudici,
e da Viktoriya Maradudina cancelliere aggiunto di sezione f.f.,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 12 ottobre 2023,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
- All’origine della causa vi sono dei ricorsi proposti contro l’Italia da ricorrenti che, nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza, hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»),
- I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).
IN FATTO
- L’elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.
- Nel corso del procedimento, i ricorrenti sigg. V. Menna e M. Pellegrino sono deceduti. I loro eredi (si veda la tabella allegata) hanno espresso il desiderio di mantenere i ricorsi.
- I ricorrenti lamentano l’eccessiva durata dei procedimenti svoltisi dinanzi ai giudici amministrativi, nonché altre violazioni delle disposizioni della Convenzione.
IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNA PERTINENTI
- Il diritto e la prassi interni pertinenti relativi, in generale, alla legge n. 89 del 24 marzo 2001, detta «la legge Pinto», sono riportati nella sentenza Cocchiarella c. Italia ([GC], n. 64886/01, §§ 23-31, CEDU 2006-V).
- Per quanto riguarda la sua applicazione alla durata dei procedimenti amministrativi, il diritto e la prassi interni pertinenti sono riportati nella sentenza Olivieri e altri c. Italia (nn. 17708/12 e altri 3, §§ 17-18 e 67-69, 25 febbraio 2016).
- Nella versione del testo applicabile alle presenti cause, l’articolo 54, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, modificato dal decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, prevedeva che:
«La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è stata presentata l'istanza di prelievo di cui all'articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, né con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione.»
IN DIRITTO
- SULLA RIUNIONE DEI RICORSI
- Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.
- SULLA QUALITA' DEGLI EREDI PER AGIRE DINANZI ALLA CORTE
- La Corte osserva che gli eredi dei ricorrenti Vincenzo Menna e Michele Pellegrino (si veda la tabella allegata alla presente sentenza), desiderano mantenere i ricorsi, e che il Governo non vi si oppone. Tenuto conto dei legami familiari e giuridici degli interessati con i ricorrenti, e del loro interesse legittimo a proseguire il procedimento, la Corte accetta che gli eredi proseguano i ricorsi (Janowiec e altri c. Russia [GC], nn. 55508/07 e 29520/09, § 101, CEDU 2013). Per ragioni di ordine pratico, la presente sentenza continuerà a utilizzare il termine «ricorrenti» per indicare i sigg. Vincenzo Menna e Michele Pellegrino, sebbene questa qualità sia ora da attribuire ai loro eredi.
- SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 E DELL’ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE
- I ricorrenti sostengono, in via principale, che la durata del procedimento avviato dinanzi ai giudici amministrativi è incompatibile con l’esigenza del «termine ragionevole». Essi invocano l’articolo 6 § 1 della Convenzione.
- I ricorrenti sostengono anche che la condizione di ammissibilità di un ricorso risarcitorio «Pinto», ossia l’obbligo di presentare un’istanza di prelievo nell’ambito del procedimento amministrativo, rimetterebbe in discussione l’effettività del suddetto ricorso ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione.
- Sulla ricevibilità
- Il Governo eccepisce che i ricorsi sono stati presentati oltre il termine di sei mesi previsto dall'articolo 35 della Convenzione, in considerazione del fatto che, alla data di presentazione dei ricorsi, la procedura di indennizzo «Pinto» non costituiva un ricorso effettivo che deve essere preso in considerazione nel calcolo del termine di sei mesi. Esso sostiene che l'articolo 54, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dal decreto legislativo n. 104 del 2010 e applicabile alle presenti cause, disponeva chiaramente che, in mancanza di presentazione di un’istanza di prelievo nel corso del procedimento amministrativo, le giurisdizioni «Pinto» non potevano accordare nessuna somma a titolo di risarcimento per l'eccessiva lunghezza dei procedimenti amministrativi (paragrafo 8 supra).
- I ricorrenti chiedono alla Corte di respingere questa eccezione. Infatti, essi ritengono che, ai fini del presente ricorso, occorra tener conto della loro domanda di indennizzo «Pinto». Da ciò essi concludono che le loro richieste sono state presentate entro il termine di sei mesi previsto dall'articolo 35 della Convenzione.
- La Corte osserva che, ai sensi delle pertinenti disposizioni del diritto italiano, i ricorrenti avevano la possibilità di adire i giudici «Pinto» per ottenere un indennizzo in ragione del ritardo irragionevole dei procedimenti svoltisi dinanzi ai giudici amministrativi, cosa che hanno fatto tra il 2011 e il 2012 (si veda la tabella allegata alla presente sentenza). Inoltre, la Corte osserva che alcuni dei ricorrenti hanno fornito esempi di decisioni interne pronunciate dai giudici «Pinto» tra il 2012 e il 2013, che interpretano la disposizione in questione nel senso che essa esclude dalla determinazione della durata indennizzabile unicamente il periodo successivo all'entrata in vigore di detta disposizione, e che quindi accordano un indennizzo anche in mancanza di presentazione di un’istanza di prelievo. Inoltre, solo con la sentenza Olivieri e altri (sopra citata, § 69), divenuta definitiva il 4 luglio 2016, la Corte ha dichiarato che il ricorso «Pinto», applicabile ai procedimenti amministrativi, non poteva essere considerato un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione. Pertanto, la Corte ritiene che, all'epoca della presentazione delle domande «Pinto», questo rimedio non potesse essere considerato un ricorso destinato a fallire fin dall'inizio.
- Pertanto, occorre respingere l'eccezione preliminare di mancato rispetto del termine di sei mesi sollevata dal Governo. Constatando che i ricorsi non sono manifestamente infondati né irricevibili per uno degli altri motivi di cui all’articolo 35 della Convenzione, la Corte li dichiara ricevibili.
- Sul merito
- La Corte ritiene che la doglianza dei ricorrenti, relativa all’eccessiva durata dei procedimenti amministrativi, costituisca prima facie una doglianza «difendibile». I ricorrenti avevano quindi diritto a un ricorso effettivo a tale riguardo (si vedano Olivieri e altri, sopra citata, § 48, e Valada Matos das Neves c. Portogallo, n. 73798/13, § 74, 29 ottobre 2015).
- Per quanto riguarda l'articolo 13 della Convenzione, la Corte rinvia ai principi elaborati nella sentenza Olivieri e altri (sopra citata, §§ 67-71) e afferma che i ricorrenti non disponevano di un rimedio effettivo per contestare l'eccessiva durata dei procedimenti amministrativi.
- Quanto alla doglianza relativa all'articolo 6 § 1 della Convenzione, la Corte rammenta che la durata «ragionevole» di un procedimento deve essere valutata a seconda delle circostanze della causa e in base ai seguenti criteri: la complessità della causa, il comportamento dei ricorrenti e quello delle autorità competenti, nonché la posta in gioco della controversia per gli interessati (Frydlender c. Francia [GC], n. 30979/96, § 43, CEDU 2000 VII).
- Nella sentenza di principio Cocchiarella (sopra citata), la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione per quanto riguarda le questioni legate all’eccessiva durata dei procedimenti giudiziari.
- Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano giustificare la durata complessiva del procedimento a livello nazionale. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene che, nel caso di specie, la durata del procedimento in questione sia eccessiva e non soddisfi l’esigenza del «termine ragionevole».
- Ne consegue che queste doglianze rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 e dell’articolo 13 della Convenzione.
- SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE CHE RIENTRANO IN UNA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA
- Alcuni ricorrenti hanno formulato altre doglianze riguardanti l’eccessiva durata dei procedimenti «Pinto» basandosi sulla giurisprudenza consolidata della Corte (si veda la tabella allegata alla presente sentenza). Constatando che queste doglianze non sono manifestamente infondate ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione, né irricevibili per altri motivi, la Corte le dichiara ricevibili. Dopo aver esaminato tutti gli elementi a sua disposizione, essa conclude che anche questi ultimi rivelano delle violazioni della Convenzione, tenuto conto delle sue constatazioni nelle cause Belperio e Ciarmoli c. Italia (n. 7932/04, §§ 39-46, 21 dicembre 2010) e Gagliano Giorgi c Italia (n. 23563/07, §§ 69-73 CEDU (estratti)).
- SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»
- Tenuto conto dei documenti in suo possesso e della sua giurisprudenza (Cocchiarella, sopra citata), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.
- Al contrario, essa non accorda alcuna somma ai ricorrenti dei ricorsi nn. 67674/17, 81189/17, 945/18, 12452/18, 14474/18, 14482/18, 14485/18, 21186/18, 26186/18, 27208/18, i quali non hanno presentato una domanda di equa soddisfazione per danno morale, né hanno formulato una domanda per le spese, conformemente alle condizioni stabilite nel suo regolamento e nell’istruzione pratica che è stata loro inviata.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
- Decide di riunire i ricorsi;
- Dichiara che gli eredi dei sigg. V. Menna e M. Pellegrino (si veda la tabella allegata alla presente sentenza) hanno la qualità per proseguire il presente procedimento;
- Dichiara i ricorsi ricevibili;
- Dichiara che questi ricorsi rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione dell’eccessiva durata dei procedimenti amministrativi;
- Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 13 della Convenzione;
- Dichiara che vi è stata violazione della Convenzione per quanto riguarda le altre doglianze che rientrano nella giurisprudenza consolidata della Corte (si veda la tabella allegata alla presente sentenza);
- Dichiara
- che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
- che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.
Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 16 novembre 2023, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Krzysztof Wojtyczek
Presidente
Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.
ALLEGATO - ELENCO RICORSI