Casa di cura e custodia

aggiornamento: 10 luglio 2018

L'esecuzione in casa di cura e custodia (art. 219 c.p.) è una misura di sicurezza detentiva stabilita per gli autori di delitto non colposo, condannati ad una pena diminuita a causa dell'infermità psichica o della cronica intossicazione derivante da alcol o da sostanze stupefacenti oppure affetti da sordomutismo. La durata minima varia da sei mesi e tre anni e viene eseguita dopo che la pena detentiva è stata scontata o si è altrimenti estinta.

Dal 1°aprile 2015, l'esecuzione nelle case di cura e custodia è sostituita dall'esecuzione nelle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), come previsto dall’art 3-ter - Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari nel d.l. 211/2011 relativo a interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

La durata massima, di questa come delle altre misure di sicurezza, a seguito della modifica introdotta dalla l. 81/2014, non è più indeterminata in quanto legata alla pericolosità sociale: non può superare il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima secondo la modifica introdotta.

Riferimenti normativi

  • Decreto legge 22 dicembre 2011 n. 211 - Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri
     
  • Legge 30 maggio 2014 n. 81 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari
     

Voci correlate