ARCHIVIO - I pagamenti online

aggiornamento: 28 marzo 2011

Obiettivo del Piano straordinario per la digitalizzazione della giustizia

Normativa

L’iniziativa si inquadra nelle disposizioni normative legate alla informatizzazione dei pagamenti a favore della PA

  • art. 4, comma 9 del DL 29 dicembre 2009, n. 193 - convertito con la legge 22 febbraio 2010, n. 24
  • art. 5 del Codice dell’amministrazione Digitale.

 

ISTRUZIONI PER L’ADESIONE ALL’ INIZIATIVA

Contesto di applicazione

  • Si applica a tutte le spese di giustizia:
    • Spese processuali, spese di mantenimento, pene pecuniarie, sanzioni pecuniarie, etc. (Nella fase sperimentale sono abilitati i pagamenti del contributo unificato e della marca per diritti di segreteria).
  • Può essere adottato presso tutti gli uffici giudiziari
    • Procure, Tribunali, Giudici di Pace, UNEP, etc..

Requisiti per gli Uffici Giudiziari

  • Per l’attivazione dei pagamenti telematici sono necessarie solo attrezzature informatiche di base (PC e collegamento a SPC)
  • L’utilizzo è indipendente dagli strumenti informatici utilizzati nell’ufficio:
    • Registri
    • Sistemi per la digitalizzazione di atti
    • Strumenti per la comunicazione e notificazione elettronica

Attività per attivare i Pagamenti on-line
Per attivare i pagamenti telematici gli Uffici Giudiziari devono:

  • Aderire al piano straordinario per la digitalizzazione tramite la domanda di adesione
  • Definire un apposito piano di comunicazione per far conoscere l’iniziativa a:
    • Magistrati e Cancellieri
    • Avvocati (Consiglio dell’Ordine)
  • Avviare programma di formazione del personale (Cancellerie) attraverso:
    • Presentazioni strutturate (0,5 giornate)
    • Affiancamento (training on the job) da stimare in 1 trainer per 0,5 giornate per ogni sede di medie dimensioni.

Erogazione del Servizio di pagamento
I soggetti abilitati (avvocati) possono richiedere il pagamento telematico delle spese di giustizia attraverso:

  • i Punti di Accesso (PdA) definiti nel DM del 17 luglio 2008 recante “Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile”
  • il Portale del Ministero (operativo da settembre 2011)

che sono collegati telematicamente ai circuiti bancario e postale e mettono a disposizione gli strumenti necessari ad effettuare il pagamento

 

DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI PAGAMENTO

 

Fasi del processo di pagamento
L’intero processo si svolge nelle seguenti cinque fasi:

  1. Richiesta di Pagamento nella quale il sistema informatico della Giustizia attribuisce alla stessa un identificativo univoco
  2. Esecuzione del pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento (Banca o Posta) del pagatore
  3. Consegna della ricevuta di pagamento al pagatore e memorizzazione della stessa nel sistema informatico della Giustizia
  4. Trasmissione/esibizione della ricevuta di pagamento
  5. Erogazione del servizio da parte degli uffici giudiziari

Fase 1 - Richiesta di Pagamento

  • Il soggetto abilitato si autentica presso il Punto di accesso ovvero presso il portale del Ministero e richiede il pagamento relativo ad un servizio (iscrizione a ruolo, copie, etc)
  • Il sistema informatico della Giustizia attribuisce un identificativo univoco ad ogni richiesta
  • La richiesta di pagamento (che contiene l’identificativo univoco) viene inviata dal Punto di accesso (ovvero portale del Ministero) al prestatore di servizi di pagamento (Banca, Poste, ecc) prescelto dal pagatore sotto forma di file informatico

Fase 2 - Esecuzione del pagamento
Il prestatore di servizi di pagamento riceve il file informatico contenente la richiesta e:

  • Esegue i controlli di sua competenza
  • Effettua il pagamento:
    • addebitando il pagatore (che ha indicato esplicitamente, nella richiesta , il conto su cui deve essere effettuato l’addebito)
    • accreditando la somma riscossa presso la Tesoreria dello Stato
  • Genera il file informatico con le informazioni relative alla ricevuta di pagamento (che riporta l’identificativo univoco della richiesta di pagamento) e lo firma digitalmente
  • Invia la ricevuta di pagamento al mittente (Portale ovvero PdA) della richiesta

Fase 3 – Consegna della ricevuta
Il Punto di accesso ovvero il portale del Ministero ricevono il file informatico contenente la ricevuta di pagamento e provvedono a:

  • Inoltrare la ricevuta di pagamento al soggetto pagatore
  • Inserire la ricevuta stessa in un apposito archivio (archivio delle ricevute) gestito dal sistema informatico della Giustizia e messo a disposizione degli uffici giudiziari per le operazioni di verifica e consultazione

Fase 4 – Trasmissione/esibizione della ricevuta
A seconda del livello di informatizzazione degli Uffici Giudiziari, il soggetto pagatore utilizza il file informatico della ricevuta di pagamento:

  • Stampando la ricevuta stessa e consegnandola presso la cancelleria (caso di procedura non informatizzata)
  • Trasmettendo all’ufficio giudiziari la ricevuta in formato digitale (nel caso di procedura informatizzata – Processo Telematico (PT) - questa fase avviene nelle modalità previste dalle regole tecniche )

Fase 5 – Erogazione del servizio
A seconda del livello di informatizzazione degli Uffici Giudiziari, il Cancelliere:

  • Acquisisce la ricevuta cartacea, verifica la presenza della stessa sull’archivio delle ricevute (tramite l’identificativo univoco) ed eroga il servizio (caso di procedura non informatizzata)
  • Verifica la presenza della ricevuta (allegata agli altri atti in formato digitale) sull’archivio delle ricevute e procede all’erogazione del servizio (nel caso di procedura informatizzata – Processo Telematico (PT) - il tutto avviene in maniera automatica)

 

SPERIMENTAZIONE

 

Fase Sperimentale del Servizio di pagamento
Può essere avviata da subito una fase di sperimentazione del processo di pagamento precedentemente illustrato:

  • attraverso gli strumenti di pagamento messi a disposizione dai Punti di Accesso (PdA);
  • per il servizio di iscrizione a ruolo (pagamento contributo unificato e diritti di cancelleria);
  • limitatamente agli Uffici Giudiziari in cui è attiva la procedura informatizzata – processo telematico (PT).

 

(scheda aggiornata il 24 marzo 2011)