Provvedimento 5 febbraio 2021- Previsto dall’art. 24, co. 1, d.l. 28/10/2020, n. 137, riguardante le disposizioni relative al deposito telematico degli atti presso gli Uffici del Pubblico ministero

5 febbraio 2021

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica delle memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415- bis, comma 3, del codice di procedura penale ai sensi dell’art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e della istanza di opposizione all’archiviazione indicata nell’art. 410 c.p.p., della denuncia di cui all’art. 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all’art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall’art. 107 del codice di procedura penale individuati dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

IL DIRETTORE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “misure urgenti in materia di salute sostegno al lavoro ed all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID–19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che all’art. 221, comma undicesimo, primo periodo, stabilisce che “al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare è autorizzato il deposito con modalità telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nonché di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24”;

visto che l’art. 24, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha previsto che “in deroga a quanto previsto dall'articolo 221, comma 11, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento”;

visto l’art. 24, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha previsto che, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1; visto il decreto del Ministro della giustizia del 13 gennaio 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 16 del 21 gennaio 2021 in virtù del quale negli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali il deposito da parte dei difensori dell'istanza di opposizione all'archiviazione indicata dall'art. 410 del codice procedura penale, della denuncia di cui all'art. 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 del codice di procedura penale avviene esclusivamente mediante deposito telematico ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, tramite il portale del processo penale telematico e con le modalità individuate con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia;

ritenuto che le specifiche tecniche di cui al provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati n. 10667.ID del 4 novembre 2020 pubblicato sul Portale dei servizi telematici debbano essere modificate in considerazione della tipologia di nuovi atti previsti nel Decreto del Ministro della giustizia del 13 gennaio 2021;

visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

visto il d.lvo 18 maggio 2018, n. 51;

visto il D.M. 21 febbraio 2011, n. 44;

visto il D.M. 27 aprile 2009;

EMANA
IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

ART. 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento, si intende:

a) Area Riservata: contenitore di tutte le pagine e i servizi del Portale dei Servizi telematici disponibili previa identificazione informatica come disciplinata dall’articolo 5 delle Specifiche Tecniche;
b) CAdES (CMS Advanced Electronic Signature): formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 101 733 V1.7.4 e basata a sua volta sulle specifiche RFC 3852 e RFC 2634 e successive modificazioni;
c) DGSIA: Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia;
d) PAdES (PDF Advanced Electronic Signature): formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 102 778 basata a sua volta sullo standard ISO/IEC 32000 e successive modificazioni;
e) PDF: Portable Document Format;
f) PDP: Portale Deposito atti Penali di cui al provvedimento direttoriale n. 5477 dell’11 maggio 2020 pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia in data 12 maggio 2020;
g) PPPT: Portale del Processo Penale Telematico di cui all’art. 24, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge18 dicembre 2020, n. 176;
h) PST: Portale Servizi Telematici di cui all’art. 6 del Regolamento;
i) Regolamento: il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, portante “Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24”, e successive modificazioni;
j) Re.Ge.WEB: modulo del sistema SICP per la gestione dei registri di cancelleria;
k) ReGIndE: Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, come definito all’art. 7 del Regolamento;
l) SICP: Sistema Informativo della Cognizione Penale;
m) Specifiche Tecniche: provvedimento del 16 aprile 2014 del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia, contenente le specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del Regolamento, come modificato dal decreto 28 dicembre 2015.

ART. 2
(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento contiene le disposizioni relative al deposito con modalità telematica tramite il PPPT di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, della istanza di opposizione all’archiviazione indicata nell’art. 410 c.p.p., della denuncia di cui all’art. 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all’art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall’art. 107 del codice di procedura penale individuati ai sensi del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge18 dicembre 2020, n. 176;

ART. 3
(Individuazione del portale del processo penale telematico)

1. Per il deposito degli atti di cui all’art. 2 del presente provvedimento si utilizza esclusivamente il PDP.

ART. 4
(Modalità di accesso al portale del processo penale telematico)

1. Il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, della istanza di opposizione all’archiviazione indicata nell’art. 410 codice di procedura penale, della denuncia di cui all’art. 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all’art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall’art. 107 del codice di procedura penale avviene attraverso il servizio esposto sul PDP.
2. Il servizio è accessibile dal PST all’indirizzo https://pst.giustizia.it , tramite l’Area Riservata di cui all’articolo 5 delle Specifiche Tecniche.
3. L’identificazione informatica dei difensori per l’accesso all’Area Riservata avviene con le modalità previste all’articolo 6 delle Specifiche Tecniche.
4. L’accesso al PDP è consentito unicamente ai soggetti iscritti nel ReGIndE con ruolo avvocato.

ART. 5
(Formato dell’atto del procedimento e dei documenti allegati in forma di documento informatico)

1. L’atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare telematicamente presso l’ufficio del pubblico ministero, rispetta i seguenti requisiti:
a) è in formato PDF;
b) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti, non essendo pertanto ammessa la scansione di immagini;
c) è sottoscritto con firma digitale.

2. I documenti allegati all’atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:
a) sono in formato PDF;
b) sono sottoscritti con firma digitale nei casi previsti dalla legge.

3. La nomina, la revoca e la procura speciale, se depositati come atto principale, sono ammesse anche quando rispettano i requisiti di cui al precedente comma.

4. Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante. 5. La dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti ed eventuali allegati è pari a 30 Megabyte.

ART. 6
(Requisito per la visibilità dei procedimenti autorizzati)

1. La preventiva annotazione nel Re.Ge.WEB della nomina del difensore è requisito indispensabile per ottenere la visibilità dei procedimenti autorizzati.

ART. 7
(Deposito da parte dei difensori)

1. Gli atti del procedimento ed i documenti allegati di cui all’articolo 5 sono depositati dai difensori all’ufficio giudiziario secondo la procedura prevista sul PDP, che consiste:
a) nell’inserimento dei dati richiesti dal sistema;
b) nel caricamento dell’atto del procedimento e dei documenti allegati;
c) nell’esecuzione del comando di invio.

2. Il PDP, al termine della procedura di cui al comma 1, genera la ricevuta di accettazione del deposito che contiene:
a) un identificativo unico nazionale nella forma anno/numero;
b) i dati inseriti dal depositante;
c) la data e l’orario dell’operazione di invio rilevati dai sistemi del Ministero.

3. La ricevuta è scaricabile e resta, comunque, a disposizione del difensore sul PDP.

4. Il difensore può verificare lo stato del deposito accedendo al PDP; i possibili valori di stato sono:
a) Inviato: eseguita con successo l’operazione di “Invio”;
b) In transito: in attesa di smistamento al sistema dell’Ufficio del pubblico ministero destinatario;
c) In fase di verifica: il deposito è pervenuto nei sistemi dell’ufficio del pubblico ministero destinatario;
d) Accolto: intervenuta associazione dell’atto inviato al procedimento di riferimento; nel caso di denuncia e di querela, ricevimento ed iscrizione del procedimento nel Re.Ge.WEB da parte della Procura della Repubblica;
e) Rigettato: rifiuto del deposito; la motivazione è riportata sul PDP;
f) Errore Tecnico: si è verificato un problema in fase di trasmissione; il difensore è invitato dal messaggio di stato ad effettuare nuovamente il deposito.

ART. 8
(Gestione del deposito da parte del personale amministrativo dell’ufficio del pubblico ministero)

1. Il personale amministrativo dell’ufficio del pubblico ministero ha a disposizione apposite funzionalità per la gestione dei depositi pervenuti tramite il PDP e si avvale dell’ausilio dell’esito dei preventivi controlli automatici eseguiti dai sistemi.

2. A seguito delle verifiche il personale amministrativo dell’ufficio del pubblico ministero può accettare o rifiutare il deposito.

3. L’accettazione o il rifiuto con la relativa data ed orario sono visibili dal depositante sul PDP come indicato all’art. 7, comma 4.

4. All’accettazione o rifiuto del deposito gli atti del procedimento ed i documenti allegati in forma di documento informatico sono conservati nel sistema documentale di cui all’articolo 11, comma 2, delle Specifiche Tecniche.

ART. 9
(Requisiti di sicurezza e protezione dei dati)

1. Le trasmissioni utilizzano algoritmi di cifratura asimmetrica e chiavi di sessione conformi a quanto previsto dall’articolo 14, comma 2, delle Specifiche Tecniche.

2. Nel momento in cui il deposito assume lo stato “in transito” di cui all’articolo 7, comma 4 lettera b, il PDP cancella tutti i dati personali.

ART. 10
(Pubblicità)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

2. Il presente provvedimento sostituisce le specifiche tecniche in precedenza individuate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati n. 10667.ID del 4 novembre 2020 pubblicato sul Portale dei servizi telematici.

Roma, 5 febbraio 2021

Il Direttore Generale
Alessandra Cataldi