Misure a tutela del rapporto tra detenute e figli minori
La legge 8 marzo 2001 n. 40 ha ampliato l'ambito di operatività degli istituti del differimento dell'esecuzione pena e della detenzione domiciliare - applicabili fino ad allora il primo in maniera discrezionale e il secondo in casi limitati. La legge ha introdotto i due nuovi istituti della detenzione domiciliare speciale e dell'assistenza all'esterno di figli minori (art. 47 quinquies, sexies e art. 21 bis O.P.), con lo scopo di dare compiuta attuazione al principio costituzionale di cui all'art. 31 Cost. che officia lo Stato a predisporre gli strumenti giuridici e sociali a tutela della maternità e dell'infanzia.
La concessione di tali benefici non è automatica, dovendo essere valutata caso per caso, in quanto subordinata all'assenza di un pericolo concreto di reiterazione del reato commesso. Questo ha comportato una concessione limitata delle nuove opportunità in quanto la popolazione detenuta femminile, pur connotandosi per una pericolosità sociale non elevata, presenta un alto tasso di recidiva: la maggior parte delle detenute sono infatti in carcere per reati legati alla tossicodipendenza o per reati contro il patrimonio.
848 800 110 