Informazioni relative al pagamento delle condanne ai sensi della legge "Pinto"

aggiornamento: 28 novembre 2023

 

Pagamento degli indennizzi e delle spese conseguenti al contenzioso della legge Pinto n. 89/2001

Al pagamento degli indennizzi e delle spese conseguenti al contenzioso della L. n. 89/2001, nei quali il Ministero della giustizia è convenuto in giudizio e condannato ai sensi della legge, provvede il Ministero con il capitolo 1264 (“Somma occorrente per far fronte alle spese derivanti dai ricorsi proposti dagli aventi diritto ai fini dell’equa riparazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo”), gestito dal Dipartimento per gli affari di giustizia.

Considerato l’elevato numero di condanne riportate dal Ministero della giustizia nei contenziosi ex lege n. 89/2001, il Dipartimento per gli affari di giustizia, sin dall’aprile 2005, ha delegato la liquidazione delle somme alle singole Corti di appello, “in un’ottica di decentramento e decongestione”, con relativo accreditamento di fondi prelevati dal capitolo 1264.

Per i distretti di corte di appello diversi da quelli rientranti nel “Piano straordinario di rientro dal debito Pinto”, spetta all’Ufficio Ragioneria della Corte di Appello che ha emesso il decreto di condanna di provvedere al pagamento degli indennizzi e delle spese in esso liquidate.

Alla Corte di appello che ha emesso l’originario decreto viene altresì delegato il pagamento degli indennizzi stabiliti nelle sentenze emesse dalla Corte di Cassazione.

Infine, è delegata alle Corti di Appello - con l’eccezione delle corti rientranti nel “Piano straordinario di rientro dal debito Pinto” - l’esecuzione delle sentenze emesse dai giudici amministrativi per l’ottemperanza di provvedimenti decisori di cui alla legge n. 89/2001 e depositate dal primo ottobre 2013.

 

Piano straordinario di rientro dal debito Pinto - Nuovo assetto a partire dal 1 gennaio 2023

Il Piano straordinario di rientro dal debito Pinto che il Dipartimento per gli affari di giustizia ha elaborato nel 2015 prevedeva che i decreti emessi successivamente al 1° settembre 2015 dalle Corti di appello di Caltanissetta, Catanzaro, Genova, Lecce, Napoli, Perugia, Potenza, Roma e Salerno venissero pagati in sede centrale, grazie anche alla collaborazione con la Banca d’Italia.

I risultati raggiunti dalle corti di appello sopra indicate nell’abbattimento del debito pregresso (debito relativo ai decreti Pinto depositati sino al 31 agosto 2015) ha determinato il Dipartimento per gli affari di giustizia a mantenere il Piano straordinario, a far data dal 1 gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2022, per le sole Corti di Appello di Napoli, Perugia e Roma.

In conclusione,

  • l’Ufficio I - Direzione generale degli affari giuridici e legali - procede al pagamento dei seguenti provvedimenti di condanna dell’Amministrazione
    • Corti di appello di Caltanissetta, Catanzaro, Genova, Lecce, Potenza e Salerno: decreti depositati dal 1 settembre 2015 sino al 31 dicembre 2021. I decreti depositati successivamente al 1 gennaio 2022 vengono pagati dall’Ufficio Ragioneria della Corte di Appello che ha emesso il provvedimento;
    • Corti di appello di Napoli, Perugia e Roma: decreti depositati dal 1 settembre 2015 sino al 31 dicembre 2022. I decreti depositati successivamente al 1 gennaio 2023 vengono pagati dall’Ufficio Ragioneria della Corte di Appello che ha emesso il provvedimento.

 

I decreti di condanna che rientrano nel Piano straordinario saranno, quindi, posti in pagamento dall’Amministrazione centrale purché ritualmente notificati al Ministero presso l’Avvocatura dello Stato.

La notifica del ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, deve essere effettuata al Ministero della giustizia presso l’Avvocatura dello Stato entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento (si veda la sezione “NOTIFICHE DEI DECRETI DI CONDANNA E DELLE SENTENZE DI OTTEMPERANZA).

 

 

Vademecum operativo

PROCEDURA DI PAGAMENTO

La legge di stabilità 2016 ha previsto che al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate in base alla legge n.89/2001, il creditore ha l’onere di rilasciare all’amministrazione debitrice, ex art. 5 sexies, comma 1 Legge 89/01, una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 d.p.r. n.445/2000, corredata dalla relativa documentazione, attestante:

  • la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo
  • l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito
  • l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere
  • la modalità di riscossione prescelta.

 

Decreti di condanna depositati successivamente al 1 gennaio 2022

Con il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del 22 dicembre 2021, adottato ai sensi dell’articolo 5 sexies, comma 3 bis della legge Pinto, sono state individuate le modalità di presentazione telematica della dichiarazione che il creditore ha l’onere di rilasciare all’amministrazione ai sensi del comma 1.

Per i decreti di condanna depositati successivamente al 1 gennaio 2022, senza distinzione tra corti di appello rientranti o meno nel Piano straordinario, la dichiarazione deve essere rilasciata dal creditore, anche a mezzo di incaricati (es. avvocato), esclusivamente accedendo alla piattaforma informatica Pinto digitale  dove devono essere inserite

- le informazioni di cui ai modelli approvati con i decreti di cui all’articolo 5 sexies, comma 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89
- i modelli generati dalla piattaforma informatica
- la documentazione richiesta, secondo le istruzioni operative.

Manuale utente Istanza Web-Pinto

Istanze Web-Pinto

La piattaforma Pinto digitale consente di intervenire su tutte le procedure di pagamento degli indennizzi riconosciuti per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, attraverso la digitalizzazione dei procedimenti di competenza della struttura amministrativa (Ministero e corti di appello), al fine di garantire recuperi di efficienza della struttura stessa, maggiori livelli di efficacia dell'azione amministrativa e una riduzione sostanziale dei tempi dei procedimenti medesimi.

L’estensione del progetto alle corti di appello intende eliminare le attuali disomogeneità riscontrabili a livello territoriale e favorirà la riduzione del divario digitale tra le varie aree del Paese cui si riferiscono i distretti di corte di appello.

Pinto digitale rende possibile:

- per il creditore fornire tutte le informazioni richieste dalla legge
- l'accesso con SPID o Carta nazionale dei servizi
- la verifica autonoma dello stato della pratica
- la modifica dei dati necessari per il pagamento senza contatto con la struttura amministrativa.

I dati inseriti vengono acquisiti digitalmente dal sistema, con un evidente miglioramento e velocizzazione della gestione della pratica da parte della struttura amministrativa.
Pinto digitale fornirà comunicazioni automatizzate agli utenti per ogni cambiamento di stato della pratica.
Si evidenzia che tutte le comunicazioni relative alle istanze presentate dovranno essere veicolate tramite la piattaforma, che include apposite funzionalità di messaggistica diretta tra i richiedenti e gli uffici incaricati del pagamento; si invita pertanto ad utilizzare esclusivamente il canale SIAMM per la trasmissione di comunicazioni relative ad istanze presentate tramite la piattaforma, ed evitare l’utilizzo di diversi canali (PEC e posta elettronica ordinaria).

 

Decreti di condanna depositati anteriormente al 31 dicembre 2021

La dichiarazione e la documentazione deve essere inviata

  • all’ufficio ragioneria della Corte di Appello competente, laddove delegata al pagamento sia la Corte di Appello che ha emesso il decreto;
  • al Ministero della giustizia relativamente ai decreti il cui pagamento è assunto in sede centrale (vedi sezione Piano straordinario)

I modelli di dichiarazione approvati ai sensi dell’art.5 sexies, comma 3, legge n.89/2001

  1. mod. Pinto persona fisica
  2. mod. Pinto persona giuridica
  3. mod. Pinto antistatario
  4. mod. DSAN-eredi da utilizzare per il pagamento

Per facilitare la lavorazione da parte dell’Ufficio, è preferibile che i modelli vengano compilati con l’ausilio di programmi di videoscrittura (es. Microsoft Word ecc.) e non manualmente.

Ai fini della più veloce trattazione delle pratiche di pagamento, nella trasmissione della documentazione richiesta dalla legge, gli avvocati o le parti dovranno indicare, nell’Oggetto della nota di trasmissione, la seguente dicitura: “Dichiarazioni/documentazione ex art.5 sexies Legge 89/01”, oltre al nome e cognome del ricorrente, al numero del Registro Generale assegnato al ricorso ed alla corte di appello competente.

Si raccomanda, inoltre, sia per facilitare ed accelerare le successive operazioni dell’Ufficio sia per evitare blocchi del sistema dovuti ad una eccessiva dimensione delle PEC, di non trasmettere più dichiarazioni con un unico invio, ma di generare una comunicazione per ogni singolo percipiente

 

NOTIFICHE DEI DECRETI DI CONDANNA E DELLE SENTENZE DI OTTEMPERANZA

Tra le ragioni che contribuiscono al rallentamento delle procedure di pagamento, anche qualora sia intervenuta la sentenza del giudice amministrativo in sede di ottemperanza, va ricompresa la non corretta esecuzione delle attività di notifica del provvedimento giurisdizionale, con notifica dello stesso ai sensi della legge n. 53/1994 all’Amministrazione utilizzando indirizzi di posta elettronica presenti in registri pubblici.

Si assiste con frequenza a plurime notifiche telematiche effettuate dai difensori presso indirizzi reperiti in pubblici registri quali:

Posto che il provvedimento di condanna viene comunicato a questa Amministrazione anche dall’Avvocatura dello Stato e talvolta dagli uffici giudiziari, siffatta prassi determina la moltiplicazione (in molti casi fino a 5 volte) dei documenti che devono essere lavorati dall’Ufficio, con ricadute estremamente negative sui tempi di conclusione dei singoli procedimenti e sulla rapidità dei pagamenti.

L’Ufficio I – tra le cui competenze si colloca il pagamento dei decreti Pinto rientranti nel Piano straordinario Pinto – gestisce in ingresso sul sistema di protocollo informatico un enorme numero di documenti (91.377 nel 2021, nel 2020, 80.380 nel 2019, 102.945 nel 2018, 105.989 nel 2017), spesso recanti un oggetto descrittivo insufficiente che impedisce un veloce e rapido smistamento al settore competente. Su tale numero incide, in tutta evidenza, anche la moltiplicazione dello stesso documento nei termini sopra chiariti.

Va quindi ribadito che la sola notifica richiesta dal quadro normativo vigente per il provvedimento giurisdizionale di condanna dell’amministrazione – come di ogni altro atto giudiziario - va fatta al Ministero della giustizia presso l’Avvocatura dello Stato.

Ai fini della più veloce trattazione delle pratiche di pagamento si raccomanda pertanto di procedere ad una sola notifica presso l’Avvocatura dello Stato e di evitare notifiche telematiche ad indirizzi reperiti in pubblici registri.

INDICAZIONE su MODALITA’ DI CONTATTO

E’ consigliato agli avvocati di indicare nelle note e/o istanze inviate all’Amministrazione oltre alla PEC anche un indirizzo di posta ordinaria e/o un recapito telefonico.

Tale indicazione semplifica le comunicazioni in tutti in casi in cui possono essere svolte per le vie brevi (ad es., la segnalazione che manca un allegato nella nota inviata dal legale).

 

 

 

INFORMAZIONI per i DIRIGENTI AMMINISTRATIVI
dell’AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA NOMINATI COMMISSARI AD ACTA
per l’OTTEMPERANZA delle SENTENZE in MATERIA di LEGGE PINTO

 

Le richieste di informazioni ritenute necessarie per l’espletamento dell’incarico di commissario ad acta dovranno essere inoltrate esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

  1. ufficio1.dgdirittiumani.dag@giustizia.it - posta elettronica ordinaria dell’Ufficio primo della Direzione generale degli affari giuridici e legali

L’utilizzo di canali di comunicazione differenti (ad es. l’indirizzo prot.dag@giustiziacert.it) rende impossibile la rapida valutazione delle richieste informative.

 

L’Accordo sottoscritto da Ministero della giustizia e Banca d’Italia non ha profili di fruibilità da parte dei commissari ad acta - regolamentando la trattazione massiva di tutti i provvedimenti in carico all’Ufficio primo, secondo una distribuzione di competenze che risponde al più efficace svolgimento dei compiti rimessi a questa Direzione generale dal quadro normativo vigente - e non ha le caratteristiche di strumento utilizzabile da parte dell’ausiliario del giudice per dare esecuzione ad un singolo provvedimento.

 

Laddove il commissario ad acta abbia necessità di insediarsi, le attività conseguenti non richiedono la fisica presenza negli uffici ministeriali, ben potendo l’insediamento avvenire presso l’ordinario luogo di lavoro con trasmissione del relativo atto al Ministero all’indirizzo PEC prot.dag@giustiziacert.it

A mero titolo di ausilio, si fornisce un MODELLO che potrà essere utilizzato come atto di insediamento del commissario ad acta.

Per procedere al pagamento è necessaria l’abilitazione al Sistema SICOGE.

Il commissario ad acta dovrà pertanto rivolgere istanza di autorizzazione al Direttore dell’Ufficio primo  tramite l'apposito modulo online, disponibile all'indirizzo: https://forms.office.com/e/r7sVL52V1S .

In tempi strettissimi i tecnici informatici del Ministero provvederanno a fornire l’abilitazione al Sistema SICOGE.

Nella piattaforma e-learning del Ministero della giustizia  sono consultabili i video e il materiale didattico relativi alle specifiche sessioni formative realizzate dalla Direzione generale del personale e della formazione e della Direzione generale degli affari giuridici e legali nel corso dell’anno 2021.

 

Struttura di riferimento