Decreto 22 dicembre 2021 - Individuazione delle modalità di presentazione telematica dei modelli di cui all’articolo 5 sexies, comma 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, a norma del comma 3 bis del medesimo

22 dicembre 2021

(pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 310 del 31 dicembre 2021)

Ministero della giustizia

Dipartimento per gli affari di giustizia

Il Capo del Dipartimento

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato» ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

vista la legge 24 marzo 2001, n. 89, recante la «Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile»;

visto in particolare, l’art. 5 sexies, comma 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, secondo cui con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed è individuata la documentazione da trasmettere all'amministrazione debitrice ai sensi del predetto comma 1. Le amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente;

visto l’art. 5 sexies, comma 3 bis della legge 24 marzo 2001, n. 89, secondo cui con decreti dirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021, sono indicate le modalità di presentazione telematica dei modelli di cui al comma 3, anche a mezzo di soggetti incaricati, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82;

visto il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del 28 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4/11/2016, adottato ai sensi dell’art. 5 sexies, comma 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, con cui sono stati approvati i modelli di dichiarazione che il creditore rilascia all'amministrazione debitrice, al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a titolo di indennizzo per la irragionevole durata del processo;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 contenente il testo unico sulla documentazione amministrativa ed in particolare: l'art. 21 relativo alla autenticazione delle sottoscrizioni di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre alla pubblica amministrazione; l'art. 38 relativo alle modalità di invio e sottoscrizione delle istanze e delle dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione; l'art. 46 relativo alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni; l'art. 47 relativo alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà; l'art. 76 circa la rilevanza penale delle dichiarazioni mendaci e della formazione e dell'uso di atti falsi;

visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, registrato dalla Corte dei conti il 20 giugno 2007, al n. 4, foglio n. 128, con il quale sono state approvate le «Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato»;

visto il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

visto il codice in materia di protezione di dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche;

considerata la necessità di procedere all’individuazione delle modalità di presentazione telematica, anche a mezzo di soggetti incaricati, dei modelli di dichiarazione di cui all’articolo 5 sexies, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, secondo quanto previsto dai commi 3 e 3 bis del predetto articolo, onde consentire all'amministrazione debitrice di provvedere tempestivamente alla liquidazione delle somme dovute ai creditori, attesa la pluralità delle azioni giudiziarie intraprese dai creditori;

decreta

Articolo 1
(Modalità di presentazione)

  1. La dichiarazione prevista dall’articolo 5 sexies, comma 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89, viene rilasciata al Ministero della giustizia esclusivamente in via telematica, accedendo alla piattaforma informatica raggiungibile sul Portale delle spese di giustizia come indicato sul sito dei servizi telematici del Ministero della giustizia all’indirizzo https://pst.giustizia.it.
  2. Il creditore delle somme liquidate ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, anche a mezzo di incaricato, accede alla piattaforma informatica di cui al comma 1 attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta nazionale dei servizi (CNS) ovvero attraverso le altre modalità di autenticazione autorizzate dalla piattaforma informatica, e inserisce le informazioni di cui ai modelli approvati con i decreti di cui all’articolo 5 sexies, comma 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, i modelli generati dalla piattaforma informatica e la documentazione in essa richiesta, secondo le istruzioni operative rese disponibili sul portale di cui al comma 1.

Articolo 2
(Modifiche)

  1. Le modifiche alle modalità di presentazione telematica che si rendono necessarie anche per effetto di norme sopravvenute sono adottate con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e ne viene data comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze.

Articolo 3
(Efficacia)

  1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano ai decreti depositati successivamente alla data del 1/1/2022.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e pubblicato sul sito internet del Ministero della giustizia.

Roma, 22 dicembre 2021

Il Capo del Dipartimento
Nicola Russo