Whistleblowing

aggiornamento: 31 ottobre 2023

Gestione delle segnalazioni effettuate dal whistleblower ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (c.d. decreto whistleblowing)


Il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste sono efficaci dal 15 luglio 2023.

A seguito dell’entrata in vigore del richiamato d.lgs. n. 24 del 2023 l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha adottato, con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, apposite “linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”.

Il canale di segnalazione interno di cui è dotato il Ministero della giustizia, conforme alle disposizioni normative contenute nell’art. 4 del d.lgs. n. 24 del 2023, garantisce la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione del canale di segnalazione è affidata al R.P.C.T. ed il processo di gestione e ricezione delle segnalazioni avviene attraverso un applicativo informatico automatizzato che consente la compilazione, l’invio e la ricezione delle segnalazioni di illecito, nonché la possibilità per il R.P.C.T. di comunicare in forma riservata con il segnalante, al fine di acquisire ulteriori informazioni utili all’istruttoria.

Il whistleblower completata la segnalazione sulla piattaforma dedicata (https:\\whistleblowing.giustizia.it raggiungibile anche dalla sezione “strumenti” sottosezione “whistleblowing” del sito giustizia) riceve il “codice segnalazione” (c.d. key code) utilizzabile per visionare lo stato di avanzamento della segnalazione e interagire con il R.P.C.T.

Il R.P.C.T. nella gestione delle segnalazioni si avvale del Gruppo di lavoro a tutela del whistleblower, composto da figure dotate di adeguata professionalità, provenienti dalle varie articolazioni ministeriali che svolge l’istruttoria necessaria a valutare la segnalazione ricevuta esclusivamente dal R.P.C.T.

Nell’ambito del Ministero della giustizia risultano legittimati alla segnalazione mediante il portale Whistleblowing:

  • i dipendenti del Ministero della giustizia, ivi compresi i dipendenti in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
  • i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso il Ministero della giustizia;
  • i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso Ministero della giustizia, che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  • i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso il Ministero della giustizia;
  • i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso il Ministero della giustizia;
  • le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso il Ministero della giustizia.

Dette categorie possono effettuare la segnalazione:

  1. quando il rapporto giuridico con il Ministero della giustizia è in corso;
  2. quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  3. durante il periodo di prova;
  4. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

Si precisa, che per le segnalazioni whistleblowing fatte da un magistrato ordinario o che riguardano i magistrati ordinari, è competente il relativo organo di autogoverno (si vedano le linee guida ANAC, parte II, punto 1.2), trattandosi di segnalazioni che non rientrano nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 24 del 2023.

Resta fermo che, laddove gli illeciti segnalati rilevino sotto il profilo penale o erariale, le segnalazioni fatte da un magistrato ordinario o che riguardano i magistrati ordinari saranno trasmesse direttamente, così come sono state acquisite, dal R.P.C.T. alle Autorità giudiziarie competenti.

Presentazione della piattaforma per le segnalazioni (pptx, 2368 Kb)

Manuale d'uso (pdf, 901 Kb)


Accesso alla piattaforma