Volontariato nei servizi minorili della giustizia

aggiornamento: 26 settembre 2018

Il sistema dei sevizi minorili della giustizia ha sempre attribuito particolare significato alla partecipazione attiva della comunità esterna all'opera di reinserimento sociale dei minori e dei giovani adulti sottoposti a procedimento penale.

Nel mese di giugno 2017 il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ha siglato un protocollo d’intesa con la Conferenza nazionale volontariato giustizia, teso ad implementare la collaborazione con le organizzazioni di volontariato che ad essa aderiscono.

Lo svolgimento delle attività di volontariato è disciplinato dagli articoli 17 e 78 dell’ordinamento penitenziario (Legge 26 luglio 1975 n. 354).

►L’art. 17 consente l’ingresso in carcere a tutti coloro che “avendo concreto interesse per l’opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera”.

►L’art. 78 disciplina l’attività dell’assistente volontario, che può cooperare nelle attività culturali e ricreative dell’istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento”.
La materia del volontariato all’interno del sistema della Giustizia Minorile e di Comunità è, inoltre, regolata da:

  • Circolare D.G.M. n. 8 del 24.04.2002 (per gli Istituti Penali Minorili)
  • Circolare D.G.M.C. n. 8 del 13.04.2017 (per U.E.P.E. ed U.S.S.M.).

All’interno degli Istituti penali minorili (IPM) l’azione del volontariato è prevalentemente finalizzata alla condivisione con i giovani reclusi dei momenti più significativi della giornata; si tratta in particolare di una sorta di affiancamento al personale, volto a favorire il miglior esito delle attività rieducative.

La circolare D.G.M.C. n.8/2017, riguardante “il ruolo del volontariato nella riforma del sistema di esecuzione penale esterna” intende “orientare in modo omogeneo i rapporti e la gestione con la fondamentale risorsa rappresentata dal volontariato nell’esecuzione della sanzione sul territorio”.

Presso gli Uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM) i volontari sono impiegati principalmente in attività interne ed esterne per la promozione della rete territoriale, l’integrazione degli interventi di messa alla prova, le misure alternative. Inoltre, il volontariato può fornire un utile supporto agli uffici nell’accompagnamento dei dimittendi durante la delicata fase di reinserimento sociale, nonché per l’assistenza post penitenziaria.

L’aspirante volontario deve presentare la domanda di cui al Modello A al direttore del servizio cui è interessato, corredata di proposta progettuale delle attività da svolgere.
Alla richiesta dovrà allegare:

  • autocertificazione relativa ai carichi pendenti e al casellario giudiziario,
  • due fotografie formato tessera,
  • un curriculum vitae,
  • fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Una volta ricevuta la documentazione richiesta, la Direzione del servizio la inoltrerà, con proprio parere e con parere del Magistrato di sorveglianza, al competente Centro per la giustizia minorile che, verificata la completezza degli atti, nel caso di attività presso l’Ufficio di servizio sociale per i minorenni, emetterà direttamente il provvedimento di nomina e rilascerà la tessera di volontario.

Nel caso la richiesta di volontariato riguardi attività da svolgersi all’interno dell’Istituto penale per i minorenni, il Centro per la giustizia minorile competente la trasmetterà al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, corredata di progetto concordato con il volontario, per la relativa autorizzazione.

L'attività di volontariato non comporta alcun onere per l'Amministrazione, nè costituisce rapporto di lavoro in qualsiasi modo interpretato. Non obbliga l'Amministrazione a provvedere a forme assicurative contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività ed è esonerata da qualunque responsabilità relativa a rischi personali e/o danni nei confronti di terzi. Pertanto è necessario che l’interessato stipuli, per tutto il periodo, un’assicurazione contro gli infortuni e contro terzi.

Il volontario, al rilascio dell’autorizzazione, sarà invitato a svolgere le attività previste in un apposito progetto approntato allo scopo.

L’autorizzazione ha durata annuale, ma alla scadenza, se la valutazione del Direttore del servizio minorile è positiva, si considera rinnovata automaticamente.

Documenti