Visto del Guardasigilli

aggiornamento: 23 gennaio 2023

Ai sensi dell’articolo 5 del Testo Unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana (DPR 28 dicembre 1985, n. 1092) “Gli originali delle leggi, dei decreti, delle delibere e degli altri atti di cui all'art. 15, comma 1, lettere d) ed e), sono trasmessi al Ministro Guardasigilli, il quale appone ad essi il proprio "visto" ed il sigillo dello Stato”

Il relativo servizio dell’ufficio legislativo cura, preliminarmente e propedeuticamente all’apposizione del Visto da parte del Ministro Guardasigilli, un controllo formale degli atti, verificando altresì che siano state seguite le regole dettate per la formulazione tecnica dei testi legislativi contenute nella circolare 24 febbraio 1986, n. 1.1.26/10888.9.68.

La successiva pubblicazione in Gazzetta degli atti muniti del "visto" del Guardasigilli e del sigillo dello Stato avviene sotto la responsabilità del Ministro della giustizia, il quale svolge anche la funzione di "Guardasigilli", nome che deriva dal fatto che egli ha in custodia il «Gran sigillo dello Stato», che deve essere impresso sul testo degli atti normativi che vengono trasmessi e che devono essere pubblicati (art. 5 T.U.). Il sigillo dello Stato, recante la dicitura "Repubblica italiana" e il relativo stemma, viene utilizzato per la vidimazione di leggi e altri atti ufficiali del Governo.
Al Guardasigilli è attribuito, come in precedenza descritto, anche il compito del preventivo accertamento della regolarità formale degli atti medesimi, comprovata mediante l'apposizione su di essi del "Visto". 

Ai sensi dell’articolo 9 comma 1 del citato T.U. “La Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' pubblicata a cura del Ministero di grazia e giustizia, che provvede alla direzione e redazione di essa”.