Valutazione di impatto della regolamentazione - Procedure di consultazione
aggiornamento: 30 ottobre 2024
Proposta di piano biennale sulla Verifica dell'Impatto Regolatorio 2025-2026 - Procedura di consultazione
Il d.p.c.m. 169/2017 "Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione", prevede che ciascuna amministrazione predisponga, con cadenza biennale, un “Piano per la valutazione e la revisione della regolamentazione” degli atti normativi adottati che intende sottoporre a verifica di impatto. La consultazione costituisce strumento utile a coadiuvare l'organo di vertice nell'individuare i fabbisogni regolatori nell'ambito della gestione del ciclo delle politiche pubbliche.
La verifica dell'impatto regolatorio (VIR) consiste nella valutazione del grado di raggiungimento delle finalità sottese al provvedimento normativo oggetto di osservazione, nonché nella stima degli effetti prodotti su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.
La finalità della verifica, dunque, è di fornire, con riguardo a provvedimenti normativi per i quali vi è già stato un sufficiente grado di implementazione, informazioni sull’efficacia e sull’impatto concretamente prodotto sui destinatari, anche al fine di valutare possibili revisioni della regolazione in vigore proponendo interventi di integrazione, modifica o abrogazione come prevede l'art. 2 comma 5, del Regolamento n.169.
La verifica viene effettuata attraverso un percorso trasparente di valutazione, basato sull'evidenza empirica in merito alla perdurante utilità del provvedimento normativo oggetto di analisi.
Il piano biennale VIR è predisposto dall’Ufficio legislativo sentito il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è adottato tenendo conto degli esiti di consultazione aperta, previa verifica da parte del Dipartimento.
Nella fase di consultazione della durata di quattro settimane, chiunque abbia interesse può inviare contributi riguardanti:
- gli atti inclusi nel piano
- l'applicazione dei criteri di cui all'art. 12, comma 7, del d.p.c.m. 169/2017 per la selezione dei provvedimenti significativi e rilevanti in relazione agli obiettivi perseguiti dalle politiche pubbliche
- le proposte di ulteriori diversi atti da sottoporre a valutazione, prima che il piano sia definitivamente adottato.
La partecipazione alla procedura di consultazione potrà avvenire tramite compilazione del seguente modulo di rilevazione, da restituire al seguente indirizzo di posta elettronica: consultazioni.legislativo@giustizia.it
PROPOSTA di PIANO BIENNALE 2025-2026
Dal 30 ottobre fino al 30 novembre 2024
FORM CONSULTAZIONE relativo alla proposta di piano biennale per la valutazione e la revisione della regolamentazione 2025-2026
Cosa sono le procedure di consultazione sul piano biennale VIR
Il DPCM 169/2017 prevede che ciascuna amministrazione predisponga, con cadenza biennale, un “Piano per la valutazione e la revisione della regolamentazione” degli atti normativi adottati su materie di propria competenza che intende sottoporre a verifica di impatto.
La verifica dell'impatto regolatorio (VIR) consiste nella valutazione del grado di raggiungimento delle finalità sottese al provvedimento normativo oggetto di osservazione, nonché nella stima degli effetti prodotti su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.
La finalità della VIR, dunque, è quella di fornire, con riguardo a provvedimenti normativi rispetto ai quali vi sia già stato un sufficiente grado di implementazione, informazioni sull’efficacia e sull’impatto concretamente prodotto sui destinatari, anche al fine di valutare possibili revisioni della regolazione in vigore “proponendo interventi di integrazione, modifica o abrogazione” (art. 2, comma 5, del Regolamento recante disciplina sull’analisi dell’impatto della regolamentazione, la verifica dell’impatto della regolamentazione e la consultazione, DPCM n.169/2017).
La verifica viene effettuata attraverso un percorso trasparente di valutazione, basato sull'evidenza empirica tesa a verificare la perdurante utilità di un provvedimento.
La procedura si articola in un duplice passaggio.
PRIMA FASE - Redazione del piano biennale VIR
Il piano biennale VIR è predisposto dall’Ufficio legislativo sentito il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è adottato tenendo conto degli esiti di consultazione aperta, previa verifica da parte del Dipartimento.
Nella fase di consultazione della durata di quattro settimane, chiunque abbia interesse può inviare contributi riguardanti:
- gli atti inclusi nel piano
- l'applicazione dei criteri di cui all'art. 12, comma 8, del d.p.c.m. 169/2017 per la selezione dei provvedimenti significativi e rilevanti in relazione agli obiettivi perseguiti dalle politiche pubbliche
- le proposte di ulteriori diversi atti da sottoporre a valutazione, prima che il piano sia definitivamente adottato.
SECONDA FASE - Istruttoria ed elaborazione delle relazioni di impatto relative ai provvedimenti individuati nel piano biennale
Per lo svolgimento della relativa istruttoria l'Amministrazione ricorre anche alle consultazioni - procedure di consultazione finalizzate ad istruire la valutazione d’impatto dei provvedimenti normativi individuati - secondo quanto stabilito dagli articoli 16 e 18, nonché ad evidenze di tipo quantitativo, ivi comprese quelle desumibili da relazioni degli organi di controllo o di vigilanza (articolo 13 comma 2 D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169).
Obiettivo delle consultazioni è acquisire elementi che riguardino la valutazione dell'efficacia dell'intervento, della sua attuazione e dei suoi principali impatti, ovvero dei profili critici eventualmente riscontrati (articoli 16 comma 2 e 18 comma 3 e seguenti del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169).
I contributi forniti dai soggetti consultati
- servono ad arricchire le informazioni a disposizione dell'Amministrazione,
- senza obbligo di riscontro per l'Amministrazione
- non costituiscono vincolo per l'istruttoria normativa (articolo 16 comma 3 D.P.R. 15 settembre 2017, n. 169).