Tutela dei minori migranti

aggiornamento: 24 settembre 2013

La Convenzione dei diritti del fanciullo Onu 1989, relativamente ai minori migranti non accompagnati impegna gli Stati a rispettare i diritti enunciati nella Convenzione stessa ed a garantirli ad ogni fanciullo indipendentemente, tra l'altro, dalla razza, colore, sesso, lingua, religione, origine nazionale, etnica e sociale.

Essi devono adottare tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.
Con la legge n. 39/90, sono state gettate le basi per una politica complessiva dell'immigrazione, stabilendo il principio della programmazione dei flussi migratori nonché le procedure amministrative d'ingresso e soggiorno degli stranieri in Italia.
Le successive leggi di modifica, fino alla legge Bossi–Fini, n. 189 del 30 luglio 2002 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo", mirano a proporre un modello di integrazione sociale dello straniero e assicurano maggiori garanzie per la tutela ed il sostegno al minore, rispettandone la personalità ed i diritti sia se è figlio di genitori stranieri, sia se è affidato ad adulti stranieri. 
Un'attenzione particolare, al fine di garantirne la protezione e tutela, è rivolta al minore migrante non accompagnato. L'istituzione del Comitato minori stranieri di cui all'art. 33 del "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 risponde ai dettati della Convenzione. È composto da nove rappresentanti, di vari dicasteri, enti ed associazioni operanti nel settore, tra cui il Ministero della giustizia.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 535 del 9 dicembre 1999 ha definito i compiti del Comitato minori stranieri, affinché venga garantita la tutela dei minori stranieri in conformità con quanto previsto dalla Convenzione ONU.
I compiti riguardano sia i minori accolti nell'ambito dei programmi solidaristici, ossia autorizzati temporaneamente a soggiornare nel territorio dello Stato, sia quelli non accompagnati. Questi ultimi sono minori che non avendo la cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea e non avendo presentato domanda d'asilo, si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privi di assistenza e rappresentanza da parte di genitori o di altri adulti legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano. Si tratta, normalmente, di clandestini che hanno diritto, in quanto minori, a ricevere un trattamento differenziato rispetto ai clandestini adulti.
Per l'espletamento dei compiti sono state adottate "le linee guida" d'intervento sia per i "minori accolti" che per "i minori non accompagnati".

Il Dipartimento giustizia minorile, in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.C.M. 535/99, ha emanato la circolare n. 1/2001 del 5 gennaio 2001, nella quale si richiama l'attenzione delle Direzioni dei centri per la giustizia minorile sulle seguenti disposizioni:

  • l'obbligo di segnalare tempestivamente al Comitato l'ingresso o la presenza sul territorio italiano di un minorenne straniero non accompagnato;
  • la possibilità per i servizi minorili della giustizia di richiedere al Comitato provvedimenti urgenti nei confronti del minorenne straniero privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori;
  • la necessità di segnalare al tribunale per i minorenni territorialmente competente i minori stranieri che escano dagli istituti penali per i minorenni e si trovino in stato di abbandono morale o materiale, affinché lo stesso tribunale possa emettere un provvedimento di affidamento nell'attesa di un eventuale rimpatrio assistito.

I minori che entrano nel circuito penale solitamente sono reclusi negli istituti penali minorili perché nell'ambiente esterno non vi sono situazioni tali da permettere l'applicazione di misure alternative o sostitutive alla detenzione.

In data 8 ottobre 2007 è stato istitutito, l'Organismo centrale di raccordo (OCR) per la protezione dei minori comunitari non accompagnati e per l'attuazione dell'Accordo bilaterale fra la Romania e l'Italia sulla questione dei minori romeni non accompagnati. L'OCR, è stato istitutito a seguito dell'ingresso nell'Unione Europea di nuovi paesi e, dal 1 gennaio 2007, di Bulgaria e Romania. L'esigenza di tutelare i minori comunitari non accompagnati nasce dal fatto che la competenza del Comitato per i minori stranieri, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, riguarda minori provenienti da paesi extracomunitari. Il 25 settembre 2008 il Capo del Dipartimento Libertà Civili ed Immigrazione ha decretato la composizione dell'Organismo centrale di raccordo.

L'Organismo ha il compito di: 

  • garantire la tutela dei minori comunitari non accompagnati presenti sul territorio nazionale
  • dare attuazione all'Accordo italo-romeno
  • valutare i progetti di assistenza e di rientro in patria dei minori.