Commissari agli usi civici

aggiornamento: 6 luglio 2018

Sono organi giurisdizionali speciali, le cui funzioni sono regolate dalla legge 16 giugno 1927 n. 1766.

I commissari decidono tutte le controversie concernenti l’esistenza, la natura o l’estensione dei diritti di godimento (per esempio pascolo o caccia), spettanti ad alcune collettività, su terreni di proprietà del Comune o di terzi, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l’appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni (ex art. 29, comma 2, legge 1766/1927).

I Commissariati agli usi civici sono giudici di primo grado, sono 14, hanno competenza territoriale diversa, spesso superiore a quella delle Corti d’Appello e sono qui elencati con sede e territorio di competenza:

La Sezione specializzata per gli usi civici della Corte d'Appello di Roma è competente a decidere sui reclami avverso le decisioni emesse dai Commissari per la liquidazione degli usi civici in tutto il territorio della Repubblica, ad esclusione della Sicilia.

Per la Sicilia, infatti, giudice d’appello è la Sezione specializzata per gli usi civici presso la Corte d'Appello di Palermo.
 

i Commissariati agli usi civici


Riferimenti normativi

  • Legge 16 giugno 1927, n. 1766 - Conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del R. decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751