Sanzione amministrativa accessoria

aggiornamento: 24 settembre 2009

Alcune violazioni di legge (illeciti amministrativi) sono punite con sanzioni di tipo amministrativo, quali l’obbligo del pagamento allo Stato o alla pubblica amministrazione di una somma di denaro.
Dopo la contestazione o notifica dell’avvenuta infrazione all’interessato, decorsi i termini per il pagamento in misura ridotta, l’autorità competente emette un’ordinanza-ingiunzione di pagamento che costituisce titolo esecutivo.
Con la medesima ordinanza possono essere applicate sanzioni amministrative accessorie, previste dalle leggi vigenti per le singole violazioni. Ad esempio, in caso di violazione dell’obbligo di circolazione degli autoveicoli provvisti di carta di circolazione, è disposto il sequestro e la successiva confisca (sanzione accessoria) del veicolo che appartiene alla persona cui è ingiunto il pagamento.

Normativa di riferimento: legge 24 novembre 1981, n. 689