Giudice di pace

aggiornamento: 6 luglio 2018

A partire dal 1° maggio 1995 il giudice di pace inizia la sua attività in sostituzione del giudice conciliatore il cui ufficio è abolito.
Rispetto al giudice conciliatore ha una competenza in materia civile molto più ampia oltre ad una competenza in materia penale per fatti lievi e che non richiedono accertamenti complessi.
Il giudice di pace ha iniziato a svolgere le funzioni di giudice penale a partire dal 1°gennaio 2002.
Il giudice di pace è, in questo quadro normativo, un magistrato onorario al quale temporaneamente sono assegnate funzioni giurisdizionali.
Dura in carica quattro anni e alla scadenza può essere confermato una sola volta. Al compimento del 75° anno d'età cessa dalle funzioni.
Egli è comunque tenuto ad osservare i doveri previsti per i magistrati ed è soggetto a responsabilità disciplinare, è un magistrato onorario e non di carriera e non ha un rapporto di impiego con lo Stato, percepisce una indennità cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza.

Con l’emanazione della legge n. 57/2016 e del d.lgs. n. 116/2017 il giudice di pace, cui spettava competenza nel settore civile e nel settore penale, su cause di ridotto valore ovvero per reati di ridotta gravità, ma anche il giudice onorario di Tribunale sono sostituiti dall’unica figura dei GIUDICI ONORARI di PACE (cd. g.o.p.).
 

â–ºApprofondimento - Le diverse figure della magistratura onoraria