Esecuzione civile

aggiornamento: 18 giugno 2009

Presupposti

Il processo di esecuzione è promosso sul presupposto:

• di un diritto soggettivo ormai accertato, con una precedente azione di cognizione, e tende a garantirne la soddisfazione, mediante una serie di operazioni aventi per oggetto i beni del debitore, il quale subisce l’azione del creditore sul suo patrimonio.
• di un valido titolo esecutivo (provvedimento del giudice – sentenza di condanna o decreto ingiuntivo – ovvero documento che rispetta alcuni requisiti formali stabiliti dalla legge)

Tipi di processo esecutivo

• Espropriazione forzata
• Esecuzione per consegna o rilascio
• Esecuzione degli obblighi di fare e di non fare

Espropriazione forzata

E’ disciplinata dagli articoli 483 e seguenti del codice di procedura civile.
Il tipo più frequente di esecuzione forzata tende a soddisfare il diritto del creditore al pagamento di una somma di denaro, attraverso l’espropriazione dei beni del debitore.
Il primo atto dell'espropriazione forzata è il pignoramento, ossia un atto mediante il quale il creditore, per tramite dell'ufficiale giudiziario, sottrae i beni alla disponibilità del debitore. Dopodiché si procede alla vendita forzata cioè alla vendita all’asta dei beni pignorati ovvero all'assegnazione diretta degli stessi al creditore ed, infine, alla distribuzione della somma ricavata in favore del creditore procedente e dei creditori intervenuti.