Responsabilità civile del magistrato

aggiornamento: 12 luglio 2018

Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato con dolo intenzionale o colpa grave può ottenere il risarcimento dei danni.
I danni subiti possono essere: patrimoniali, come quelli derivanti da dichiarazione di fallimento, da interdizione o dall’impedimento a esercitare attività professionale o non patrimoniali come i danni morali.
L’interessato propone azione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, presso il tribunale, individuato secondo quanto prevede l’art. 11 del codice di procedura penale che stabilisce la ‘Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati’.

La Presidenza del Consiglio chiede al ministero, la competenza specifica è dell’Ufficio contenzioso del dipartimento degli Affari di giustizia, di redigere un rapporto sui fatti oggetto della causa. Il ministero, nella causa sarà rappresentato dall’Avvocatura di Stato.
Se il ricorso é accettato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove azione di rivalsa nei confronti del magistrato, presso lo stesso tribunale in cui l’interessato ha fatto ricorso per ottenere il risarcimento e di conseguenza, il magistrato é citato in giudizio.

Al termine del procedimento una copia della sentenza che accerta la responsabilità del magistrato è trasmessa al reparto disciplina della Direzione generale magistrati del dipartimento dell’organizzazione giudiziaria per l’azione disciplinare. Resta ferma la facoltà del ministro della giustizia di cui al secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione.
 

Riferimenti normativi

  • Legge 27 febbraio 2015 n. 18 - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati
     
  • Decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109 - Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonchè modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150.
     
  • Codice penale - Articolo 319-ter c.p
     

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