Pena pecuniaria
aggiornamento: 12 luglio 2018
È una delle due tipologie di pena che vengono inflitte dal giudice penale al condannato, l'altra è la pena detentiva. Si distingue in:
- multa, applicata per i delitti
- ammenda, applicata per le contravvenzioni.
È anche una delle sanzioni sostitutive di pene detentive brevi previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 “Depenalizzazione e modifiche al sistema penale” (artt. 53 e seguenti).
La pena pecuniaria può essere rateizzata o convertita in pena detentiva.
Il giudice, quando ritiene di dover determinare la sentenza di condanna entro il limite di sei mesi, può sostituirla con la pena pecuniaria della specie corrispondente.
Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva.
Il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di dieci volte tale ammontare.
Nella determinazione dell'ammontare il giudice tiene conto
- della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare
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della gravità del reato, desunta:
- dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione
- dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato
- dalla intensità del dolo o dal grado della colpa
-
della capacità a delinquere del colpevole, desunta:
- dai motivi a delinquere e dal carattere del reo
- dai precedenti penali e giudiziari
- dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato
- dalla condotta contemporanea o susseguente al reato
- dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.
Inoltre, il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, se ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.
Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato si convertono nella libertà controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata.
La pena pecuniaria può essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo. calcolando cinquantamila lire, o frazione di cinquantamila lire, per un giorno di lavoro Il condannato può sempre far cessare la pena sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della libertà controllata scontata o del lavoro sostitutivo prestato.
Riferimenti normativi
- Legge 26 luglio 1975 n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
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Legge 24 novembre 1981 n. 689 - Modifiche al sistema penale.
Voci correlate