Lavoro sostitutivo
aggiornamento: 11 luglio 2018
Il lavoro sostitutivo è una sanzione sostitutiva introdotta dall'articolo 105 della 689/1981.
Consiste nella prestazione di un’attività non retribuita, a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell'ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni da parte del Ministero della giustizia, che può delegare il magistrato di sorveglianza.
Può ottenerlo
- chi ha una o più condanne per una pena complessiva non superiore a tre anni di reclusione e non ha commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente
- chi ha riportato una pena pecuniaria che non è in grado di pagare e chiede di convertirla in lavoro sostitutivo
Inoltre la pena detentiva, se è stata comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio, non può essere sostituita nei confronti di coloro:
- che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole;
- ai quali la pena sostitutiva, inflitta con precedente condanna, è stata convertita, a norma del primo comma dell'articolo 66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di semilibertà;
- che hanno commesso il reato mentre si trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale
Si svolge nell'ambito della provincia in cui il condannato ha la residenza, per una giornata lavorativa per settimana, salvo che il condannato chieda di essere ammesso ad una maggiore frequenza settimanale.
Il magistrato di sorveglianza con un’ordinanza determina le modalità di esecuzione del lavoro sostitutivo e ne fissa il termine iniziale, sentito ove occorra l’ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) e, tenuto conto delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato ed osservando le disposizioni del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.
L’ordinanza è trasmessa all’ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.
In caso di violazione delle prescrizioni, è informato il magistrato di sorveglianza che ha emesso la ordinanza che a sua volta trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza, la quale, compiuti ove occorra sommari accertamenti, provvede alla conversione trasmette al pubblico ministero competente che provvede mediante ordine di carcerazione.
Revoca
Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti al lavoro sostitutivo, conseguenti alla conversione di pene pecuniarie, la parte di lavoro sostitutivo non ancora eseguita si converte in un uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta.
Riferimenti normativi
- Legge 26 luglio 1975 n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
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Legge 24 novembre 1981 n. 689 - Modifiche al sistema penale.