Liberazione condizionale

aggiornamento: 11 luglio 2018

La liberazione condizionale ( artt.176 e 177 c.p.) consiste nella possibilità di concludere la pena all'esterno del carcere in regime di libertà vigilata.

L'istanza per usufruire della liberazione condizionale deve essere inviata, corredata dalla documentazione necessaria, al Direttore del carcere che, secondo quanto disposto dall'art 104 d.p.r. 230/2000,la  trasmette al Tribunale di Sorveglianza.

La concessione della misura può anche essere proposta al Tribunale -; analogamente a quella per altri benefici, per la grazia o per la revoca anticipata della misura di sicurezza - dal direttore come ricompensa per comportamenti o atti particolarmente meritori del detenuto o internato( art. 76 d.p.r. 230/2000)

L' Ufficio di esecuzione penale esterna partecipa al gruppo per l'osservazione scientifica della personalità e dà il suo contributo per elaborare collegialmente la relazione di sintesi da inviare al Tribunale di Sorveglianza.
In particolare l' Ufficio di esecuzione penale esterna svolge un'inchiesta di servizio sociale per fornire all'istituto, e tramite esso, al Tribunale di Sorveglianza, elementi, oggettivi e soggettivi, relativi al condannato con particolare riferimento all'ambiente sociale e familiare di appartenenza ed alle risorse personali, familiari, relazionali ed ambientali su cui fondare un'ipotesi di intervento e di inserimento.

La liberazione condizionale viene concessa con provvedimento di ordinanza dal Tribunale di sorveglianza (art. 682 c.p.p.) che ha giurisdizione sull'istituto penitenziario in cui è ristretto l'interessato al momento della presentazione della domanda.
L'ordinanza di concessione della liberazione condizionale è comunicata al Magistrato di Sorveglianza ed all' Ufficio di esecuzione penale esterna del luogo dove si esegue la libertà vigilata.

Requisiti giuridici per la concessione

  • avere scontato almeno trenta mesi o comunque almeno metà della pena, se la pena residua non superi i cinque anni,
  • avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflitta, in caso di recidiva aggravata o reiterata;
  • avere scontato almeno ventisei anni di pena in caso di condanna all'ergastolo,
  • aver scontato almeno due terzi della pena, fermi restando gli ulteriori requisiti e limiti sanciti dall'art. 176 c.p., in caso di condanna per i delitti di cui all'art. 4-bis l. 354/1975 come previsto dall'art. 2 del d.l. 152/1991, convertito in l. 203/1991

Requisiti soggettivi per la concessione

  • aver tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il proprio ravvedimento.
  • avere assolto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.
  • La liberazione condizionale può essere chiesta in qualunque momento dell'esecuzione dai condannati che abbiano commesso il delitto da minori di anni 18.
  • Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto (art. 682 c.p.p.).

Revoca

La liberazione condizionale può essere revocata dal Tribunale di Sorveglianza, a seguito di proposta di revoca da parte del Magistrato di Sorveglianza, nei seguenti casi:

  • qualora la persona liberata commetta un reato o una contravvenzione della stessa indole
  • qualora trasgredisca gli obblighi previsti dalla libertà vigilata.

Conclusione

La liberazione condizionale si conclude automaticamente una volta decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero dopo cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se si tratta di condannato all'ergastolo, sempre che non sia intervenuta alcuna causa di revoca.

 

Riferimenti normativi

  • D.p.r. 230/ 2000 - Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
     
  • Codice penale