Componente privato dei tribunali per i minorenni

aggiornamento: 4 luglio 2018

All'incarico di giudice onorario minorile - o componente privato - si accede tramite selezioni che avvengono in ogni ufficio giudiziario minorile.

Per partecipare alla selezione occorre possedere, innanzitutto, due requisiti:

  • essere benemeriti dell'assistenza sociale;
  • essere cultori di specifiche discipline umane ritenute essenziali per una adeguata comprensione delle problematiche minorili.

La normativa prevede, infatti, che i cittadini benemeriti dell'assistenza sociale siano scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia e di sociologia (artt. 2 e 5 R.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404 - art. 4 Legge 27.12.1956 n. 1441 - Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sui "Criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili").

Tutte le nuove disposizioni impartite dal Consiglio Superiore della Magistratura aventi per oggetto i criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2011-2013 sono reperibili, unitamente al relativo bando di concorso con apposita modulistica, sul sito del Consiglio: www.csm.it

Per i componenti privati presso gli uffici giudiziari minorili di nuova nomina è previsto che effettuino, subito dopo la nomina, un'attività pratica di natura formativa della durata di due mesi.

La durata dell'incarico è triennale.

Per conseguire la nomina (o la conferma) a componente privato presso gli uffici giudiziari minorili è necessario che l'aspirante, oltre ai requisiti indicati all'inizio, sia:

  • cittadino italiano
  • abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale si è prodotta l'istanza
  • abbia l'esercizio dei diritti civili e politici
  • abbia un'età non inferiore ai trenta anni e non superiore ai settantadue anni
  • non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza

I componenti privati per la loro attività percepiscono una indennità liquidata dall'Ufficio presso il quale sono addetti.

Il componente privato opera in piena autonomia in veste di giudice non togato.

Riferimenti normativi