Espulsione dello straniero come sanzione sostitutiva
aggiornamento: 6 luglio 2018
L’espulsione dello straniero come sanzione sostitutiva della detenzione, è contemplata dall'art. 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Il giudice, nel pronunciare condanna o sentenza di patteggiamento, per un reato non colposo nei confronti dello straniero, privo del titolo di permanenza in Italia, oppure quando la condanna riguarda il reato previsto dll'art 10 bis (immigrazione clandestina) qualora non ricorrano le condizioni per applicare la sospensione condizionale della pena, può sostituire la pena detentiva, entro il limite di due anni, con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.
Non devono ricorrere le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (casi in cui si dispone il trattenimento presso i Centro di Identificazione ed Espulsione)
Questo tipo di espulsione non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi
- uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale art. 575 (omicidio), art. 628 comma 3 (rapina aggravata), art. 629 (estorsione), art. 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione)
- delitti previsti dallo stesso decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni
- nei casi indicati dall'art. 19 del Testo Unico (divieti di espulsione di categorie vulnerabili, come donne incinte, minori, persone che rischiano trattamenti persecutori nei paesi di origine)
L'espulsione come sanzione sostitutiva è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4 (accompagnamento alla frontiera).
Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente.
Riferimenti normativi
- Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero