Sanzioni disciplinari per i detenuti

aggiornamento: 16 luglio 2018

Le sanzioni disciplinari sono applicate in seguito a infrazioni commesse da detenuti e internati.

Le varie infrazioni sono elencate negli artt. 77 - 81 del DPR 30 giugno 2000, n.230.

Le sanzioni, previste dall’art. 39 della legge 26 luglio 1975 n. 354, in ordine progressivo di gravità sono:

  • il richiamo da parte del direttore
  • l’ammonizione da parte del direttore alla presenza del personale e di un gruppo di detenuti internati
  • l’esclusione dalle attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni
  • l’isolamento durante la permanenza all’aria aperta per non più di dieci giorni
  • l’esclusione dalle attività in comune per non più di quindici giorni

Le ultime tre sanzioni sono inflitte dal Consiglio di disciplina presieduto dal direttore e composto dal sanitario e dall’educatore.
Per l’applicazione della sanzione di esclusione dalle attività in comune è necessaria la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante che il soggetto può sopportarla.
Contro la sanzione disciplinare il detenuto o l'internato può proporre reclamo  giurisdizionale al magistrato di sorveglianza  ai sensi dell'art. 35-bis della L. 354/1975.
 

Riferimenti normativi

Voci correlate