Sanzioni disciplinari per i detenuti
aggiornamento: 16 luglio 2018
Le sanzioni disciplinari sono applicate in seguito a infrazioni commesse da detenuti e internati.
Le varie infrazioni sono elencate negli artt. 77 - 81 del DPR 30 giugno 2000, n.230.
Le sanzioni, previste dall’art. 39 della legge 26 luglio 1975 n. 354, in ordine progressivo di gravità sono:
- il richiamo da parte del direttore
- l’ammonizione da parte del direttore alla presenza del personale e di un gruppo di detenuti internati
- l’esclusione dalle attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni
- l’isolamento durante la permanenza all’aria aperta per non più di dieci giorni
- l’esclusione dalle attività in comune per non più di quindici giorni
Le ultime tre sanzioni sono inflitte dal Consiglio di disciplina presieduto dal direttore e composto dal sanitario e dall’educatore.
Per l’applicazione della sanzione di esclusione dalle attività in comune è necessaria la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante che il soggetto può sopportarla.
Contro la sanzione disciplinare il detenuto o l'internato può proporre reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 35-bis della L. 354/1975.
Riferimenti normativi
- Decreto 5 dicembre 2012 - Approvazione della Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati
- Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
-
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000 n. 230 - Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
Voci correlate
- Scheda pratica - Reclamo giurisdizionale in materia disciplinare