Sentenze, provvedimenti e decreti del giudice - Servizio pubblicazioni

aggiornamento: 24 agosto 2023

Istruzioni per richiedere la pubblicazione
 

  1. La richiesta di pubblicazione deve essere fatta dall’ufficio giudiziario autore della sentenza/provvedimento con mail del dominio giustizia. La redazione di www.giustizia.it è autorizzata alle pubblicazioni solo in questo caso
     
  2. L’attività di pubblicazione non prevede costi
     
  3. L’ufficio giudiziario invia a pubblicazione.sentenze@giustizia.it  in allegato/i il formato doc. dell’estratto della sentenza/provvedimento e, qualora necessario, di altri documenti
     
  4. Il formato dell’allegato/i dovrà essere testo e non immagine. Ciò è necessario per poter lavorare il testo dando attuazione alle disposizioni sull’accessibilità delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali. l’Emblema dello Stato lo inserisce la redazione
     
  5. Nel corpo della mail vanno indicate la data di inizio e di fine pubblicazione
     
  6. A partire dalla data indicata come inizio pubblicazione, la sentenza/provvedimento sarà visibile, a seconda della tipologia, in una delle pagine richiamate all’indirizzo Ministero della giustizia | Pubblicazione sentenze e provvedimenti
     
  7. Compiuta la lavorazione, la redazione invia all’ufficio mail di conferma che la pubblicazione avverrà alla data richiesta e che sarà oscurata alla data di scadenza
     
  8. La pubblicazione alla data richiesta avviene automaticamente a cura del sistema, perciò compete all'ufficio verificare la sua effettiva presenza online
     
  9. Infine, per consentire alla redazione di organizzare le attività, devono intercorrere almeno 3 giorni lavorativi tra mail di richiesta e data di inizio pubblicazione

 

 

I casi in cui la legge prevede la pubblicazione su www.giustizia.it


Per le pene accessorie, l'articolo 36 del codice penale dispone che la sentenza all'ergastolo e la sentenza di condanna nei casi in cui la legge lo prevede, siano pubblicate nel sito internet del Ministero della giustizia per un periodo stabilito dal giudice e comunque non superiore a trenta giorni. In caso di mancata indicazione, la durata della pubblicazione è di quindici giorni.

In materia di famiglia e di stato delle persone, l'articolo 729 del codice di procedura civile dispone che la sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta debba essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia.

Per quanto riguarda le modalità di pubblicazione delle sentenze, questi articoli sono stati aggiornati dall'art. 37 comma18 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito dalla l. 111/2011. In particolare, l'articolo 36 del codice penale era già stato modificato in precedenza dall'art. 67 della l. 69/2009, e dall'art. 2, commi 216-218, della l.191/2009, legge finanziaria 2010. Quest'ultima ha disposto un adeguamento alla formulazione dell’articolo 36 del codice penale, del d.lgs. 231/2001 che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica e della l. 633/1941 sulla protezione del diritto d'autore.


Per i provvedimenti sanzionatori amministrativi, l'articolo 498 del codice penale, in tema di usurpazione di titoli e di onori, così come modificato dall'art. 43 del d.lgs 507/1999, dispone che il provvedimento che accerta la violazione sia pubblicato con le modalità stabilite dall'art. 36 del codice penale.


Per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205, l'art. 12 del d.lgs. 74/2000 prevede la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale.


Per i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza adottato con d.lgs. 14/2019, prevede all'art. 70, la pubblicazione del decreto di ammissione della proposta e del piano. All'articolo 78 la pubblicazione del decreto di accoglimento della domanda di concordato minore. All'art. 282 il decreto di esdebitazione del consumatore o del professionista.




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