Sentenze, provvedimenti e decreti del giudice - Servizio pubblicazioni
aggiornamento: 24 agosto 2023
Istruzioni per richiedere la pubblicazione
- La richiesta di pubblicazione deve essere fatta dall’ufficio giudiziario autore della sentenza/provvedimento con mail del dominio giustizia. La redazione di www.giustizia.it è autorizzata alle pubblicazioni solo in questo caso
- L’attività di pubblicazione non prevede costi
- L’ufficio giudiziario invia a pubblicazione.sentenze@giustizia.it in allegato/i il formato doc. dell’estratto della sentenza/provvedimento e, qualora necessario, di altri documenti
- Il formato dell’allegato/i dovrà essere testo e non immagine. Ciò è necessario per poter lavorare il testo dando attuazione alle disposizioni sull’accessibilità delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali. l’Emblema dello Stato lo inserisce la redazione
- Nel corpo della mail vanno indicate la data di inizio e di fine pubblicazione
- A partire dalla data indicata come inizio pubblicazione, la sentenza/provvedimento sarà visibile, a seconda della tipologia, in una delle pagine richiamate all’indirizzo Ministero della giustizia | Pubblicazione sentenze e provvedimenti
- Compiuta la lavorazione, la redazione invia all’ufficio mail di conferma che la pubblicazione avverrà alla data richiesta e che sarà oscurata alla data di scadenza
- La pubblicazione alla data richiesta avviene automaticamente a cura del sistema, perciò compete all'ufficio verificare la sua effettiva presenza online
- Infine, per consentire alla redazione di organizzare le attività, devono intercorrere almeno 3 giorni lavorativi tra mail di richiesta e data di inizio pubblicazione
I casi in cui la legge prevede la pubblicazione su www.giustizia.it
Per le pene accessorie, l'articolo 36 del codice penale dispone che la sentenza all'ergastolo e la sentenza di condanna nei casi in cui la legge lo prevede, siano pubblicate nel sito internet del Ministero della giustizia per un periodo stabilito dal giudice e comunque non superiore a trenta giorni. In caso di mancata indicazione, la durata della pubblicazione è di quindici giorni.
In materia di famiglia e di stato delle persone, l'articolo 729 del codice di procedura civile dispone che la sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta debba essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia.
Per quanto riguarda le modalità di pubblicazione delle sentenze, questi articoli sono stati aggiornati dall'art. 37 comma18 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito dalla l. 111/2011. In particolare, l'articolo 36 del codice penale era già stato modificato in precedenza dall'art. 67 della l. 69/2009, e dall'art. 2, commi 216-218, della l.191/2009, legge finanziaria 2010. Quest'ultima ha disposto un adeguamento alla formulazione dell’articolo 36 del codice penale, del d.lgs. 231/2001 che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica e della l. 633/1941 sulla protezione del diritto d'autore.
Per i provvedimenti sanzionatori amministrativi, l'articolo 498 del codice penale, in tema di usurpazione di titoli e di onori, così come modificato dall'art. 43 del d.lgs 507/1999, dispone che il provvedimento che accerta la violazione sia pubblicato con le modalità stabilite dall'art. 36 del codice penale.
Per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205, l'art. 12 del d.lgs. 74/2000 prevede la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale.
Per i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza adottato con d.lgs. 14/2019, prevede all'art. 70, la pubblicazione del decreto di ammissione della proposta e del piano. All'articolo 78 la pubblicazione del decreto di accoglimento della domanda di concordato minore. All'art. 282 il decreto di esdebitazione del consumatore o del professionista.
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