Casellario - Servizio certificazione
aggiornamento: 16 maggio 2023
Il Sistema Informativo del Casellario (SIC) eroga un servizio certificativo in relazione ai provvedimenti presenti nella banca dati.
Ai sensi del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (c.d. “T.U.”), i certificati possono essere richiesti:
- dall'autorità giudiziaria, per ragioni di giustizia penale, e dal difensore se autorizzato;
- dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per l'espletamento delle loro funzioni;
- da persona o ente interessato alla/al quale il certificato stesso si riferisce, senza necessità di motivazione.
- dal datore di lavoro, che intende impiegare una persona in attività professionali o volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori
L'autorità giudiziaria acquisisce direttamente tramite la rete Giustizia:
- il certificato del casellario giudiziale contenente tutte le iscrizioni riferite a un determinato soggetto come previsto dall'art. 21 T.U.;
- il certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e degli illeciti amministrativi dipendenti da reato contenente tutte le iscrizioni riferite ad un determinato ente come previsto dall'art. 30 T.U.;
Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, ai sensi del art. 28 T.U., come modificato dal decreto legislativo n. 122/2018, quando è necessario per l’esercizio delle loro funzioni hanno diritto di ottenere:
- il certificato selettivo, che contiene le iscrizioni riferite a un determinato soggetto pertinenti e rilevanti per l’espletamento della finalità istituzionale dell’amministrazione o del gestore richiedente (art. 28, comma 2, T.U.);
- il certificato generale riportante tutte le iscrizioni, salvo alcune eccezioni, riferite a un determinato soggetto, che viene rilasciato quando non può procedersi alla selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti (art. 28, comma 3, T.U.);
- il certificato dei carichi pendenti (art. 27 T.U.).
- il certificato del casellario giudiziale europeo (art. 28 bis T.U.).
I certificati sopra menzionati, richiedibili solo in relazione a persone maggiorenni, sono acquisiti, previa stipula di apposite convenzioni tra il Ministero della Giustizia e le Amministrazioni interessate, (art. 39 T.U., come modificato dal decreto legislativo n. 122/2018), mediante accesso diretto al SIC attraverso il sistema CERPA (CERtificazione Pubbliche Amministrazioni). Le convenzioni sono stipulate per categorie omogenee a livello nazionale, regionale, comunale e sono finalizzate ad assicurare la fruibilità dei dati nel rispetto della normativa vigente.
Per le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che ancora non utilizzano la procedura CERPA, per l’interessato e per il difensore il servizio certificativo è erogato dagli uffici locali presso le Procure della Repubblica presenti su tutto il territorio nazionale.
Per l’interessato è stato realizzato il servizio di prenotazione on line dei certificati, disponibile su (https://certificaticasellario.giustizia.it/sac/prenotacertificato)
Di seguito sono elencati i certificati che si possono richiedere:
Certificato del casellario giudiziale richiesto dall’interessato (art. 24 T.U.) che contiene i provvedimenti del giudice, irrevocabili, in materia penale, civile ed amministrativa, ad eccezione di quelli per i quali il T.U. non prevede la menzionabilità. Il decreto legislativo n. 122/2018, in un’ottica semplificativa, ha abrogato la distinzione delle precedenti tre tipologie di certificato disciplinate dagli art. 23 e seguenti del DPR 313/2002 (generale penale e civile), mantenendo un unico certificato, disciplinato dall’art. 24, che riassume gli ex certificati penale e civile. Pertanto, a partire dal 26 ottobre 2019, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 122/2018, non saranno più rilasciati: il certificato penale e il certificato civile. Inoltre, il certificato riguardante un cittadino italiano conterrà anche l’attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo.
Certificato del casellario giudiziale per le pubbliche amministrazioni (art. 39 T.U.), è il certificato (art. 28, comma due o tre, art. 32) acquisito tramite accesso diretto al SIC mediante il sistema CERPA;
Certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato (art. 29 T.U.) contiene solo le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale che incidono sul diritto elettorale ed è rilasciato a richiesta sia dell’interessato sia delle pubbliche amministrazioni.
Certificato penale del casellario richiesto dal datore di lavoro (art. 25-bis T.U.)
- “contiene le condanne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, le sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori nonchè l'applicazione della misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.”
Certificato del casellario giudiziale europeo e informazione con valore legale sui precedenti penali (artt. 21, 21-bis, 22, 25-ter e 28-bis T.U.):
- il certificato del casellario europeo riporta i provvedimenti di condanna pronunciati nell’ambito dell’Unione europea a carico di un determinato cittadino italiano e l’attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale;
- l’informazione con valore legale sui precedenti penali relativi a condanne emesse nel territorio dell’Unione europea riporta i provvedimenti di condanna pronunciati in ambito UE a carico di un determinato cittadino non italiano.
Certificato dei carichi pendenti (articoli 27 e 28 T.U.)
- contiene tutti i procedimenti penali in corso a carico di un determinato soggetto, ad eccezione di quelli per i quali il T.U. non prevede la menzionabilità, e gli eventuali relativi giudizi di impugnazione.
In attesa dell’attivazione del casellario nazionale dei carichi pendenti, il certificato è rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale che ha giurisdizione sul luogo di residenza dell’interessato e riporta i procedimenti pendenti presso detto ufficio nonché quelli in corso presso le procure distrettuali antimafia (“DDA”), di cui ha ricevuto comunicazione. Non sussistono comunque divieti al rilascio da parte di una Procura diversa da quella di residenza, in tal caso il certificato riporterà i soli procedimenti pendenti presso il relativo Tribunale.
Certificato dell’Anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato (art. 31 T.U.)
- contiene tutte le iscrizioni esistenti nell’anagrafe delle sanzioni amministrative riferite a un determinato ente, ad eccezione di quelle per le quali il T.U. non prevede la menzionabilità.
Certificato dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 31 T.U.)
- contiene tutti i procedimenti penali in corso a carico di un determinato ente, ad eccezione di quelle per le quali il T.U. non prevede la menzionabilità, e gli eventuali relativi giudizi di impugnazione.
Una volta completata l’interconnessione con il sistema SICP (Sistema Informativo della Cognizione Penale), il sistema rilascerà il certificato nazionale degli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Fino ad allora, il certificato è rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale che ha giurisdizione sul luogo in cui l’ente ha sede e riporta i procedimenti pendenti presso detto ufficio nonché quelli in corso presso le procure distrettuali antimafia (“DDA”), di cui ha ricevuto comunicazione. Non sussistono comunque divieti al rilascio da parte di una Procura diversa da quella di residenza, in tal caso il certificato riporterà i soli procedimenti pendenti presso il relativo Tribunale.
Il SIC garantisce anche i servizi di visura senza efficacia certificativa, previsti dall'art. 33 T.U., per l'interessato che può conoscere senza motivare la richiesta tutte le iscrizioni riferite al medesimo. Sono attive:
- ls visura delle iscrizioni del casellario giudiziale
- la visura dell’Anagrafe delle Sanzioni Amministrative