Sentenze di assenza e di morte presunta
sentenza n.493/2025
in linea dal 18 agosto 2026 fino al 18 marzo 2027
- pubbl. il 24/10/2025 - RG n. 6400/2024 - Repert. n. 1238/2025 del 27/10/2025 - Sentenza n. cronol. 646/2025 del 24/10/2025
- decreto di correzione di errore materiale del 06.11.2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILEIn linea fino al 18 marzo 2027
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Massimo De Luca Presidente
Giorgio Bertola Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice
ha pronunciato la seguenteSENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6400/2024 promossa da:
FELICIANI ANTONIETTA, C.F. FLCNNT56A56C449B, e LINI SABRINA, C.F. LNISRN81A59C118O, assistite e difese dall’Avv. Elda Madella;RICORRENTI
con l’intervento del P.M. IN SEDE.
Oggetto: dichiarazione di assenza (artt. 49 c.c. e 473 bis.60 ss c.p.c.)CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Insiste per l’accoglimento del ricorso – al quale si riporta integralmente – e chiede che l’On. Tribunale di Mantova voglia, ai sensi degli artt. 49 C.C. e 473 bis.60 e segg. C.p.c., dichiarare l’assenza del Sig. Lini Giuseppe, C.F. LNIGPP52R23I005K, nato a San Martino dell’Argine (MN) il 23.10.2952, residente a Castel Goffredo (MN) in Via Tiziano Vecellio n. 3, scomparso il 03.08.2022, giorno dal quale le ricorrenti non hanno più avuto alcuna sua notizia”.
FATTO- Con ricorso depositato in data 18.12.2024, le ricorrenti, rispettivamente moglie e figlia di Giuseppe Lini, nato a San Martino dell’Argine (MN), il 23.10.1952, e residente a Castel Goffredo (MN) in Via Tiziano Vecellio n. 3, hanno allegato di non aver avuto alcuna notizia del congiunto dal 3.08.2022 e chiesto dunque la dichiarazione di assenza dello stesso.
- Con provvedimento del 27.01.2025, è stata ordinato alle ricorrenti di curare le forme di pubblicità della domanda prescritte dall'art. 473 bis.60 c.p.c.
- Sono state dunque acquisite informazioni dai Carabinieri di Castel Goffredo (MN), che hanno riscontrato riferendo come Giuseppe Lini si sia reso irreperibile, allontanandosi per ignota destinazione, la notte del 4.08.2022 a seguito di un diverbio con la moglie e con il cognato, portando con sé tre pistole che deteneva regolarmente, facendo perdere da allora le proprie tracce.
Anche sulla base delle nuove ricerche effettuate, i Carabinieri hanno attestato come lo stesso risulti tutt’oggi irreperibile, nonostante si fosse già proceduto, il 3.10.2022, all’inserimento in Banca Dati della SDI della segnalazione del rintraccio. - All’udienza per la comparizione degli interessati, sono comparse entrambe le ricorrenti che hanno confermato il ricorso e di non aver avuto contatti, né notizie del congiunto dal 3.08.2022.
- Verificato l’adempimento degli obblighi pubblicitari e decorso vanamente il termine trimestrale indicato nel decreto di fissazione dell’udienza per consentire a eventuali informatori di far pervenire al Tribunale notizie dell’assente, la Giudice relatrice si è dunque riservata di riferire al Collegio in camera di consiglio sulle conclusioni riportate in epigrafe.
- Ritiene il Tribunale che la domanda volta a ottenere la dichiarazione di assenza di Giuseppe Lini sia ammissibile e fondata.
- Si osserva, in rito, che l'istanza è stata proposta da soggetti legittimati.
Le ricorrenti sarebbero, infatti, le uniche eredi legittime dell’assente qualora quest'ultimo fosse morto nel giorno della scomparsa. - Sul piano del merito, occorre notare che, secondo il disposto dell’art. 49 c.c. l’assenza può essere dichiarata quando sono trascorsi due anni dal giorno al quale risale l’ultima notizia dell’assente.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente (cfr. doc. 5 e 6 - verbali di ricezione di denunzia querela sporta dalla ricorrente Antonietta Feliciani e dal fratello, Francesco Feliciani, circa gli eventi occorsi il 3.08.2022 - e doc. 8 - verbale di ricezione della denuncia di scomparsa sporta da Antonietta Feliciani il 6.09.2022), nonché da quella trasmessa dal Comando dei Carabinieri di Castel Goffredo il 14.02.2025, emerge che Giuseppe Lini risulti scomparso a far data dal 4.08.2022, avendo avuto il 3.08.2022 gli ultimi contatti con la famiglia e non avendo, da allora, dato alcuna notizia di sé.
Essendo dunque trascorsi oltre due anni dall’ultima notizia dell’assente, senza che i familiari abbiano più avuto notizie dell'uomo, può dichiararsi l’assenza di Giuseppe Lini, nato a San Martino dell’Argine (MN) il 23.10.2952, residente a Castel Goffredo (MN) in Via Tiziano Vecellio n. 3, scomparso il 04.08.2022 a orario sconosciuto. - Visto il disposto dell'art. 473.bis 63 c.p.c., la presente sentenza, a cura degli interessati, deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia, nonché pubblicata sui seguenti giornali: Gazzetta di Mantova e Corriere della Sera, a caratteri di stampa ridotti rispetto al normale.
Copia della Gazzetta Ufficiale, della sentenza e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto dovrà dunque essere depositata nella cancelleria, per l'annotazione sull'originale. - L'esecuzione della presente sentenza potrà avvenire solo successivamente al suo passaggio in giudicato e all'effettuazione dell'annotazione di cui sopra.
- La presente sentenza dovrà, infine, essere comunicata, al momento del passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di competenza.
- Data la natura e l'oggetto della causa nulla va disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l’assenza di Lini Giuseppe, C.F. LNIGPP52R23I005K, nato a San Martino dell’Argine (MN) il 23.10.2952, residente a Castel Goffredo (MN) in Via Tiziano Vecellio n. 3, scomparso il 04.08.2022;
- dispone che, a cura degli interessati, la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sia pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia e sia pubblicata sui seguenti giornali: Gazzetta di Mantova e Corriere della Sera, a caratteri di stampa ridotti rispetto al normale;
- dispone che copia della Gazzetta Ufficiale nonché della sentenza e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto sia depositata nella cancelleria, per l'annotazione sull'originale.
- dispone la comunicazione della presente sentenza, dopo l'avvenuto passaggio in cosa giudicata, a cura della Cancelleria, al competente Ufficiale di stato civile, per le annotazioni di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, il 23.10.2025
La Giudice relatore
Elisabetta PagliariniIl Presidente
Massimo De Lucadecreto di correzione di errore materiale del 06.11.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione CivileIn linea fino al 18 marzo 2027
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice
ha pronunciato il seguenteDECRETO
nella causa civile di I Grado avente ad oggetto la dichiarazione di assenza (artt. 49 c.c. e 473 bis.60 ss c.p.c.) di Lini Giuseppe, iscritta al n. r.g. 6400/2024 promossa da:
FELICIANI ANTONIETTA, C.F. FLCNNT56A56C449B, e LINI SABRINA, C.F. LNISRN81A59C118O, assistite dell’Avv. MADELLA ELDA;
vista l’istanza di correzione di errore materiale depositata il 5.11.2025 in relazione alla sentenza n. 493/2025 emessa dal Tribunale di Mantova in data 23.10.2025 e pubblicata in data 24.10.2025;
ritenuto che la stessa sia meritevole di accoglimento,
visti gli artt. 287 e ss. c.p.c.,P.Q.M.
dispone che ove nella sentenza n. 493/2025 emessa dal Tribunale di Mantova in data 23.10.2025 e pubblicata in data 24.10.2025 vi è scritto “23.10.2952” debba intendersi “23.10.1952”.
Manda alla cancelleria per l’annotazione sull’originale ai sensi dell’art. 288 comma 2 c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, il 6 novembre 2025Il Presidente
Giorgio Bertola
sentenza n.385/2026
pubbl. il 30/07/2026 - RG n. 2647/2025 - Repert. n. 881/2026 del 30/07/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILEIn linea fino al 2 marzo 2027
riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott. Ruggiero Berardi Giudice
Dott. Luca Staricco Giudice Relatoreha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo nella persona del Dott. Onelio Dodero
RICORRENTE
CONTRO
GIANLUCA GUASTI nato il 14/06/1974 in SAVIGLIANO (CN)
CONVENUTO
OGGETTO: Dichiarazione di morte presunta.
CONCLUSIONI
Il ricorrente concludeva per l’accoglimento della domanda, come da ricorso.
FATTO
In data 09/10/2025 veniva depositato ricorso, per la dichiarazione di morte presunta, da parte
Procuratore della Repubblica nella persona del Dott. Onelio Dodero, su richiesta dell’avv. Caterina Licciardello in qualità di curatrice dello scomparso GUASTI Gianluca (C.F.: GSTGLC74H14I470C) nato a Savigliano (CN) il 14.06.1974 e residente in Manta (CN), Via Santa Brigida n. 15.
A fondamento della domanda veniva rappresentato:- che il Tribunale di Cuneo, con decreto emesso in data 16.07.2015, nominava l’avv. Caterina Licciardello quale curatrice dello scomparso Guasti Gianluca (R.G.V.G. 823/2015) ;
- che la curatrice aveva compiuto tutte le attività necessarie ed inerenti alla curatela come da relazione agli atti;
- che erano trascorsi più di dieci anni dal giorno (07.03.2015) della scomparsa del Signor GUASTI Gianluca;
Con provvedimento datato 13/10/2025 il Presidente del Tribunale designava il Giudice per la trattazione del procedimento e contestualmente disponeva la pubblicità del ricorso a norma dell’art. 727 c.p.c. La pubblicità disposta veniva ritualmente effettuata dal ricorrente nei termini fissati.
Trascorsi sei mesi dalla data dell’ultima pubblicazione, senza che pervenissero notizie dello scomparso, il Giudice designato fissava udienza di comparizione avanti a sé ai sensi art. 473 bis.62 cpc per sentire il ricorrente, i parenti e la curatrice.
All’udienza del 09/07/2026, il Giudice provvedeva ad interrogare le predette persone. All’esito di tale audizione si riservava di riferire al Collegio.MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono i presupposti per la declaratoria di morte presunta di Guasti Gianluca.
Infatti, in primo luogo, si deve notare che il ricorso risulta essere stato promosso da persona legittimata e, cioè, dal Procuratore della Repubblica.
In secondo luogo, risulta acclarata la competenza di questo Tribunale, risultando che il convenuto ha avuto la sua ultima residenza nota nel Comune di Manta.
Nel merito, dalla documentazione agli atti e dalle dichiarazioni delle parti, risulta che Guasti Gianluca si allontanò dall’abitazione in data 07/03/2015. A seguito di ricerche venne rinvenuta l’autovettura il giorno 10/03/2015 con a bordo le chiavi, il portafoglio e la tessera sanitaria, in agro di Carmagnola, loc. Cava
Ceretto a poca distanza dal fiume Po. Vane si rilevarono le ricerche anche tramite sommozzatori. La compagna, la figlia e il fratello sentiti personalmente in udienza hanno confermato le circostanze di cui sopra e il fatto che da quella data non si sono più avute notizie. Nella stessa udienza è stata sentita la curatrice dello scomparso, avv. Licciardello, che ha confermato l’assenza di notizie anche dopo le pubblicazioni di rito, mentre il Pubblico Ministero ha insistito come da ricorso.
Da quanto sopra risulta pertanto confermato che non si hanno più notizie di Guasti Gianluca dal 2015.
Dello scomparso non si è avuta alcuna notizia neppure in corso di causa, nonostante la pubblicazione del ricorso per morte presunta sia sulla Gazzetta Ufficiale, sia sul quotidiano “La Stampa”, edizione di Cuneo che sul settimanale locale “La Guida”.
Alla luce di quanto precede, si ritiene dunque raggiunta la prova del fatto che GUASTI Gianluca è scomparso dal luogo della sua ultima residenza da oltre 10 anni.
Conseguentemente, risulta doveroso pronunciarne la morte presunta a norma dell’art. 58 c.c., individuando la data dell’evento in quella del 07/03/2015, data in cui si è avuta l’ultima notizia.
Infine, si deve disporre la pubblicazione della presente sentenza, a norma dell’art. 729 c.p.c., sui giornali indicati in dispositivo.P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria domanda od eccezione;DICHIARA
la morte presunta di GUASTI Gianluca (C.F.: GSTGLC74H14I470C) nato a Savigliano (CN) il 14.06.1974 ,nel giorno del 07/03/2015;
dispone la pubblicazione della presente sentenza, per una volta e per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul quotidiano “La Stampa”, Edizione di Cuneo, nonché sul settimanale
“La Guida” di Cuneo; dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Manta per gli adempimenti di legge.Cuneo, così deciso il 16/07/2026
Il Giudice Estensore
Dott. Luca StariccoLa Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
sentenza n.119/2025
pubbl. il 12/11/2025 RG n. 3257/2024 - Sentenza n. cronol. 6038/2025 del 12/11/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLAIn linea fino al 31 dicembre 2026
composto dai seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al 3257 / 2024 VG promossa da:
EBELINA BRERA MOLINARO, BRRVLN34P48C819N, nata a Coggiola l’8 settembre 1934, residente a Coggiola, via IV novembre 1992, col patrocinio dell’avv. Carlo Boggio Marzet;contro
GIANCARLO ANGELINO GIORSET, NGLGCR55B15L436Y nato a Trivero il 15 febbraio 1955, residente a Coggiola, via Mazzini 91, contumace
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTEROOggetto:
dichiarazione di morte presuntaConclusioni:
per la parte attrice:accoglimento del ricorso
per la parte convenuta:
per il Pubblico Ministero: ---
sulla base delle seguentiMOTIVAZIONI
Fatto
Con ricorso del 24 luglio 2024 Ebelina Brera Molinaro rappresentava che in data 25 agosto 2014 il nipote Giancarlo Angelino Giorset dopo aver contattato telefonicamente la zia dalla cima del monte Barone non rispondeva alle chiamate successive; il Soccorso Alpino non riusciva a trovare Giancarlo Angelino Giorset e il 26 agosto 2014 Ebelina Brera Molinaro ne denunciava la scomparsa. Il 2-8 ottobre 2018 il Tribunale di Biella dichiarava l’assenza dei Giancarlo Angelino Giorset. Con ricorso del 23 settembre 2024 Ebelina Brera Molinaro chiedeva che il Tribunale di Biella dichiarasse la morte presunta dell’assente. Il 6 novembre 2024 il Presidente ordinava i prescritti adempimenti pubblicitari, eseguiti i quali la parte ricorrente istava per la fissazione dell’udienza di comparizione; il 6 novembre 2025 la relatrice celebrava detta udienza e si riservava di riferire al collegio.Diritto
Ai sensi dell’art. 58 c.c., sono trascorsi più di dieci anni dall’ultima notizia dell’assente; ai sensi dell’art. 473bis.62 c.p.c., la parte ricorrente ha eseguito le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su due giornali, l’ultima delle quali è avvenuta più di sei mesi prima dell’udienza di comparizione; oltre alla parte ricorrente, non risultano eredi dell’assente; non risultano procuratori o rappresentanti legali né soggetti che perderebbero diritti o sarebbero gravati da obbligazioni per effetto della morte dell’assente: sussistono pertanto i presupposti per dichiarare la morte presunta di Giancarlo Angelino Giorset alla data della scomparsa.
Ai sensi dell’art. 473bis.63 c.p.c., la presente sentenza potrà essere eseguita all’esito degli adempimenti pubblicitari di cui in motivazione.
Attesa la natura necessaria del giudizio e l’assenza di soccombenza processuale, nulla dovrà infine disporsi in merito alle spese di lite.P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara la morte presunta, alla data del 25 agosto 2014, di GIANCARLO ANGELINO GIORSET, NGLGCR55B15L436Y, nato a Trivero il 15 febbraio 1955, residente a Coggiola, via Mazzini 91;
- dispone che la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia e su due giornali; dispone che una copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dell’estratto del sito internet del Ministero della Giustizia e dei giornali sia depositata in cancelleria per l’annotazione sull’originale della sentenza; dichiara che la presente sentenza potrà essere eseguita dopo che sarà passata in giudicato e che saranno compiute le annotazioni di cui sopra;
- manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza all’ufficio dello stato civile del comune di Coggiola.
- nulla sulle spese di lite.
Biella, 12/11/2025
la Giudice rel.
Margherita Cerizzail Presidente
Emanuele Migliore
sentenza n.134/2026
pubbl. il 29/04/2026 - RG n. 1023/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civilein linea dall'8 giugno 2026 fino al 30 novembre 2026
Il Collegio così composto:
dott. Marcello Buscema Presidente
dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice
dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguenteSENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 1023/2024, instaurata
da
CESARE DEL SIGNORE, rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Felli, per procura congiunta al ricorso;
RICORRENTE
contro
MARIA TERESA DE SCLAVIS;
con l’intervento del P.M..
OGGETTO: dichiarazione di morte presunta ex art. 58 c.c. e art. 473 bis.62 c.p.c..MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
- 1. Con ricorso depositato il 5.03.2024, Cesare Del Signore ha domandato a questo Tribunale di dichiarare la morte presunta della moglie, Maria Teresa De Sclavis, a far data dal giorno della scomparsa avvenuta il 24.11.2007.
A tal fine il ricorrente ha esposto che Maria Teresa De Sclavis scompariva il 24.11.2007; che egli era coniugato con la De Sclavis dall’8.07.1984 e si separava con sentenza del Tribunale di Frosinone del 13.03.1992; che dalla relazione matrimoniale nascevano due figli, Emanuele Del Signore e Cristina Del Signore, rispettivamente nelle date del 12.01.1985 e del 15.06.1988; che essi erano gli unici eredi della De Scalvis; che erano state inutilmente effettuate ricerche e che erano ormai decorsi più di dieci anni; che non era stata dichiarata l’assenza della De Sclavis; infine che essa non aveva procuratore o rappresentare legale né esistevano debitori o creditori della stessa.
Con decreto del 20.05.2024 è stata disposta la pubblicità di cui al secondo comma dell’art. 473 bis.62 c.p.c..
Ascoltati la parte ricorrente e degli informatori, la Difesa del ricorrente ha insistito nell’adozione del provvedimento richiesto e il processo è stato rimesso alla decisione collegiale. - 2. Nel merito, la domanda di dichiarazione di morte presunta deve essere accolta.
Ai sensi del primo comma dell’art. 58 c.c., nella versione ratione temporis vigente, “Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente il tribunale competente secondo l’art. 48 su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell’art. 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima notizia”; il terzo comma dello stesso articolo stabilisce che “Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza”.
In via pregiudiziale, deve osservarsi che risulta assolto l’onere pubblicitario imposto ai sensi del secondo comma dell’art. 473 bis.62 c.p.c. (si vedano pubblicazioni della scomparsa sulla Gazzetta Ufficiale nelle date del 20.07.2024 e del 1°.08.2024, nonché sui giornali nazionali “Il Giornale” e “Il Tempo” del 24.07.2024 e del 3.08.2024, all.i del ricorrente).
Nella vicenda che occupa, uno dei figli della De Sclavis ha dichiarato “Lei è scomparsa a novembre 2007. Io ho ricevuto una chiamata nella quale mi si diceva che mia madre era scomparsa, io qualche giorno prima ero andato a casa sua a Paliano. Già era successo che lei scomparisse, soffriva di depressione ed era scomparsa una volta ma poi è stata ritrovata. (…) Sono state avviate delle ricerche tramite Polizia e Carabinieri, anche con i cani, per qualche giorno l’ho cercata anch’io ma senza successo. Da allora non ci ha mai fatto una telefonata. Ci sono anche persone che mi hanno detto di averla vista, chi l’ha vista nei campi nomadi, chi a Roma, ma si tratta di persone non affidabili e comunque queste informazioni non hanno avuto riscontro. Non abbiamo nessuna notizia di lei da allora. (…)” (vedi verbale dell’udienza del 17.06.2025).
Coerentemente ha deposto anche la sorella della De Sclavis, la quale ha confermato la scomparsa nel 2007 e la mancanza di notizie della stessa da allora (vedi verbale dell’udienza del 1°.07.2025).
Per la ricerca della De Sclavis si attivava anche la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”, tramessa sul canale Rai 3 (come risulta dalla scheda della De Sclavis predisposta per la detta trasmissione, all. al ricorso), senza esiti.
Quanto sopra basta a ritenere sussistenti i presupposti per la pronuncia richiesta. - 4. Dispone che il ricorrente provveda alla pubblicità di cui al primo comma dell’art. 473 bis.63 c.p.c. e ai conseguenti depositi prescritti dal secondo comma dello stesso articolo.
- 5. Le spese di lite devono essere lasciate a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la morte presunta di Maria Teresa De Sclavis, nata a Paliano (FR), il 13.09.1961, ultimo domicilio in Paliano (FR) in Via Campo di Quarata n. 25;
- dispone che il ricorrente provveda agli adempimenti di cui all’art. 473 bis.63 c.p.c.;
- spese di lite a carico di chi le ha anticipate.
Frosinone, 23.04.2026
L’ESTENSORE
dott.ssa Roberta BisognoIL PRESIDENTE
dott. Marcello Buscema
- 1. Con ricorso depositato il 5.03.2024, Cesare Del Signore ha domandato a questo Tribunale di dichiarare la morte presunta della moglie, Maria Teresa De Sclavis, a far data dal giorno della scomparsa avvenuta il 24.11.2007.
sentenza n.442/2026
pubbl. il 06/05/2026 - RG n. 11593/2025 - Repert. n. 72/2026 del 21/05/2026 - N. R.G. VOL. 11593/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILEin linea dal 26 maggio 2026 fino al 25 novembre 2026
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Bruno Perla Presidente
dott. Francesca Neri Giudice Relatore
dott. Laura Fioroni Giudice
ha pronunciato la seguenteSENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. vol. 11593/2025 avente ad oggetto: dichiarazione di assenza, promossa da:
ADRIANO FARINI (C.F. FRNDRN66T09A944I), con il patrocinio dell’avv. ALBERTI MONICA e dell’avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. ALBERTI MONICAATTORE/I
Nei confronti di
BATTISTA FARINI, nato a San Benedetto Val di Sambro il 9.3.1935 (C.F. FRNBTS35C09G566F)
e del PM
INTERVENUTO
Per la dichiarazione di assenza in relazione a Farini Fabio (C.F.: FRNFBA68T19A944S), nato a Bologna il 19.12.1968, all'epoca residente in Monghidoro, Via Cà di Fiore, 18.
CONCLUSIONI
RICORRENTE:
CHIEDE che l’On. Tribunale di Bologna voglia, ai sensi degli artt. 722 c.p.c. e 48 e 49 c.c., dichiarare
l’assenza del Sig. Fabio Farini e assumere i provvedimenti di immissione, dell'istante e del padre di Fabio Farini, nel possesso temporaneo dei beni di quest'ultimo.PM:
dichiara di intervenire e riserva le conclusioni.Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.8.2025 FARINI Adriano, fratello di FARINI Fabio, nato a Bologna il 19.12.1968, esponeva che:
In data 07.06.23, verso le ore 11:30, l'istante si recava presso Villa Baruzziana, ubicata a Bologna, in Via dell'Osservanza, 19, presso il reparto SPOI, ove era stato ricoverato suo fratello, il Sig.Farini Fabio (C.F.: FRNFBA68T19A944S), nato a Bologna il 19.12.1968, all'epoca residente in Monghidoro, Via Cà di Fiore, 18, affetto da schizofrenia, con episodi autolesionistici;- l'istante trovava suo fratello nella sua camera da letto, dimesso, in preda ad uno stato delirante, bagnato di urina;
- l'istante, dopo aver aiutato il fratello a lavarsi e dopo avergli rasato la barba, parlava con la dottoressa del reparto delle condizioni in cui versata suo fratello (ella prospettava la possibilità di reintegrare il litio, sino a quel momento sospeso in quanto aveva recato seri problemi ai reni del paziente); egli lasciava la struttura verso le ore 13:15;
- alle ore 15:00 di quello stesso giorno l'istante veniva contattato da una dottoressa della struttura, la quale comunicava che suo fratello Fabio si era allontanato da Villa Baruzziana e che era già stato diramato un avviso di ricerca alle Autorità di Pubblica Sicurezza di Bologna;
- i Carabinieri della Stazione di Monghidoro, in coordinamento con i Carabinieri della Stazione Indipendenza di Bologna, eseguivano delle ricerche nel tentativo di ritrovare il Sig.Fabio Farini, ricerche che non davano alcun esito;
- l'istante sporgeva due denunce che venivano archiviate;
- dal giorno della scomparsa, non si sono avute più notizie del sig.Fabio Farini;
- il sig. Fabio Farini è comproprietario, in ragione di 1/3 (assieme all'istante e al loro padre) dei seguenti immobili ubicati in Monghidoro e contraddistinti:
- al catasto terreni del medesimo Comune al Foglio 24, Mappali 36,37, 46,48,102, 177,179, 788, Foglio 25, Mappali 174, 211;
- al catasto fabbricati del medesimo Comune al Foglio 24, Mappali 138 – 789;
- il sig.Fabio Farini è proprietario di un'autovettura FIAT tipo Panda targata BW730AP ed è cointestatario (assieme all'istante) di un conto postale; è, inoltre, intestatario di Buoni Fruttiferi Postali e di altre operazioni finanziarie postali; è, infine, cointestatario, unitamente all'istante, di un conto corrente acceso presso Unicredit S.p.A., filiale di Monghidoro, con annesse operazioni in fondi; da ultimo, è cointestatario, unitamente all'istante e al loro padre, di un libretto postale;
- il sig.Fabio Farini continua a percepire pensione INPS di inabilità;
- non esiste alcun procuratore o rappresentante legale;
- i presunti successori legittimi sono:
- l'istante;
- il padre, Battista Farini, nato a San Benedetto Val di Sambro il 09.03.1935; residente in Monghidoro, Via Cà dei Fiori, 18.
Le denunce dell’8.6.2023 e del 7.12.2023 erano prodotte in atti, unitamente al provvedimento di Cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità, del Comune di Monghidoro in data 12.8.2025.
All’udienza del 5-2-2026 erano presenti personalmente il ricorrente e il padre. Veniva verbalizzato:
Il ricorrente conferma quanto allegato in ricorso e che l’ultima volta che ha visto lo scomparso è stato il 7.6.2023. dichiara “Da quel giorno né io né mio padre abbiamo più avuto notizia di Fabio2.
Il padre conferma la circostanza.
Il ricorrente fa presente che a suo avviso le segnalazioni ricevute in merito all’avvistamento del fratello immediatamente dopo la scomparsa sono state probabilmente frutto di scambio di persona o di mera somiglianza, perchè non hanno trovato alcun riscontro.
Il ricorrente si riporta al ricorso e dichiara che il fratello non aveva moglie né figli e non ci sono altri prossimi congiunti viventi.
Fa presente che “il libretto postale del papà è cointestato a me, a Fabio e al papà; io e Fabio abbiamo cointestati degli investimenti alle poste e in banca, io ho la cointestazione ma erano cose sue. Abbiamo anche, un terzo ciascuno, immobili e terreni cointestati; c’è una Fiat Panda intestata a Fabio. Ci sono buoni postali cointestati a me e a lui che gli sono scaduti un anno e mezzo fa. Non sono sicuro di poterli movimentare autonomamente senza la firma di Fabio”.
La fattispecie in esame è regolata dalle seguenti disposizioni di legge:
Art. 49 Codice Civile. Dichiarazione di assenza. Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza.
Art. 473-bis.60 Codice di Procedura Civile. Procedimento per la dichiarazione d'assenza. La domanda per dichiarazione d'assenza si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.
Il presidente del tribunale fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sé o ad un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma del primo comma, e stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. Può anche ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o più giornali. Il decreto è comunicato al pubblico ministero.
Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti, assume, quando occorre, ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza.
Nel caso in esame risulta dagli atti del procedimento che l’ultima notizia di Fabio Farini risale al giugno 2023. Erano quindi passati oltre due anni, già al momento della proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio, pertanto vi sono i presupposti per dichiararne la assenza.
Quanto alla domanda di assumere i provvedimenti di immissione, dell'istante e del padre di Fabio Farini, nel possesso temporaneo dei beni di quest'ultimo, si osserva che le disposizioni di rilievo sono:
Art. 50 Codice Civile. Immissione nel possesso temporaneo dei beni. Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se vi sono. Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni. I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti. Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall'articolo 434.
Per ottenere l'immissione nel possesso, l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale; se taluno non sia in grado di darla, il tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l'assente.
Art. 473-bis.61 c.p.c. Immissione nel possesso temporaneo dei beni. Il tribunale provvede in camera di consiglio sulle domande per apertura di atti di ultima volontà e per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, quando sono proposte da coloro che sarebbero eredi legittimi. Se la domanda è proposta da altri interessati, il giudizio si svolge nelle forme ordinarie in contradittorio di coloro che sarebbero eredi legittimi. Con lo stesso provvedimento col quale viene ordinata l'immissione nel possesso temporaneo, sono determinate la cauzione o le altre cautele previste nell'articolo 50, quinto comma del codice civile, e sono date le disposizioni opportune per la conservazione delle rendite riservate all'assente a norma dell'articolo 53 dello stesso codice.
Pertanto, siccome il fratello, odierno ricorrente, sarebbe erede legittimo, l’istanza di immissione temporanea nei beni dell’assente va da lui proposta, con successivo separato procedimento, al Tribunale, che provvederà in camera di consiglio; la proposizione della domanda deve essere successiva al momento in cui diverrà eseguibile la presente sentenza. Nulla sulle spese.P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l’assenza di Farini Fabio (C.F.: FRNFBA68T19A944S), nato a Bologna il 19.12.1968, all'epoca residente in Monghidoro, Via Cà di Fiore, 18, attualmente irreperibile;
- nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 29.4.2026.
Il Giudice Relatore
dott. Francesca NeriIl Presidente
dott. Bruno Perla
Sentenza n.210/2026
pubbl. il 24/02/2026 - RG n. 4837/2024 - Repert. n. 383/2026 del 02/03/2026

TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione Seconda
IN NOME DEL POPOPO ITALIANOIn linea fino al 31 ottobre 2026
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei magistrati
Dott.ssa Michela Fenucci Presidente Estensore
Dott.ssa Ilaria Palmeri Giudice
Dott.ssa Claudia Venturini Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.4837 del Ruolo degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell’anno 2024
TRA
PAOLO BAGNASCHI (C.F.BGNPLA65H04F205K), LUCA BAGNASCHI (C.F.
BGNLCU02S18B201Z) assistiti dall’Avvocato ERCOLI RODOLFO (C.F. RCLRLF80H26E648F) che li rappresenta e difende come da procura in atti, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Lodi via Solferino n. 69
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: dichiarazione di morte presunta
CONCLUSIONI: per i ricorrenti che venga emessa sentenza dichiarativa della morte presunta di BELLAGENTE SIMONA nata a Pavia il 01.10.1967, C.F. BLLSMN67R41G388I dichiarata scomparsa a far data dal 30.01.2009 in San Cipriano Po dando ordine al cancelliere di notiziare della stessa l’Ufficio dello Stato civile competente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.11.2024 Bagnaschi Paolo e Bagnaschi Luca in qualità rispettivamente di coniuge e di figlio chiedevano dichiararsi la morte presunta rispettivamente del coniuge e della madre, Bellagente Simona nata in Pavia il 01.10.1967 e scomparsa dal 30.01.2009 in San Cipriano Po.
I ricorrenti hanno allegato che in data 30.01.2009 Bellagente Simona, a differenza di quanto usualmente accadeva, non prelevava il figlio Luca, all’epoca dei fatti in età scolare, alla fermata dell’autobus. Bellagente Claudia, sorella della scomparsa, all’epoca residente nella medesima unità immobiliare dei ricorrenti, provvedeva a presentare denuncia ai Carabinieri della Stazione di Broni. I famigliari escludevano fermamente l’ipotesi del suicidio o dell’allontanamento volontario di Bellagente Simona, sospettando invece un rapimento o l’ipotesi di un decesso accidentale (investimento stradale), con occultamento del cadavere. Pur esperite le indagini da parte degli inquirenti non consentivano di pervenire ad alcun risultato utile al ritrovamento della scomparsa, né erano presentate richieste di riscatto o riscontri alla ipotesi dell’incidente stradale. Nei giorni successivi alla denuncia venivano peraltro rinvenuti la giacca ed una ciabatta indossate dalla scomparsa nelle vicinanze del fiume Po e null’altro. Solo in data 28.12.2012, nelle vicinanze del ritrovamento degli effetti personali della scomparsa, veniva rinvenuto un cadavere senza che si potesse però accertare corrispondere a quello di Bellagente Simona, atteso che l’identificazione a confronto genetico dei resti rinvenuti dava esito negativo.
Con decreto del 04.12.2024, come corretto in data 28.01.2025, è stata ordinata l’inserzione della domanda per estratto e per due volte consecutive a distanza di dieci giorni nella Gazzetta Ufficiale ed in altri due quotidiani “La Provincia Pavese” e “Il Corriere della Sera”, con invito a chiunque avesse notizie della scomparsa a farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.
Compiuti gli adempimenti di cui all’art. 473 bis 62 c.p.c. non si è ritenuto necessario procedere alla fissazione della udienza di cui all’art. 473 bis 63 c.p.c. atteso che gli unici eredi legittimi di Bellagente Simona sono il coniuge ed il figlio ricorrenti.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
L’art. 58 comma 1 c.c. prevede “ quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente, il Tribunale competente secondo l’art. 48 c.c., su istanza del Pubblico Ministero, o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell’art. 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima notizia”.
Sul presupposto che il decorso del prescritto periodo di tempo trasformi in certezza l’incertezza che deriva dalla scomparsa, si ritiene prevalentemente che la dichiarazione di morte presunta svolga la funzione di accertamento indiretto della morta fisica del soggetto.
I presupposti per la dichiarazione di morte presunta sono pertanto l’accertamento della scomparsa dell’individuo in un certo momento e la successiva mancanza di notizie per dieci anni.
La circostanza della persistente scomparsa di Bellagente Simona non è contestata e non è stata acquisita la prova di notizie concernenti la signora Bellagente Simona negli ultimi dieci anni ( da calcolarsi a ritroso a far data dalla presente decisione).
Ed infatti l’assenza di notizie nell’ultimo decennio altro non è che una condizione dell’azione e non un presupposto processuale per cui è sufficiente che sussista al momento della decisione. ( Cass. Sez. 2 Sentenza n. 13882 del 09.06.2010). Inoltre visti gli estratti dei giornali prodotti in causa e rilevato che le pubblicazioni sono state eseguite, si ritiene che siano stati adempiuti tutti i dettami prescritti
dall’art. 473 bis 62 c.p.c. In forza di quanto argomentato va accolta la domanda di morte presunta della signora Bellagente Simona essendo decorsi dieci anni dal 30.01.2009, ossia dal giorno a cui risale l’ultima notizia della stessa. Ed in effetti in tale data Bellagente Simona è stata vista per l’ultima volta in San Cipriano Po dalla sorella Claudia Bellagente verso le ore 10:00, 10:20 mentre stava pulendo in casa ( cfr. denuncia sporta da Bellegante Claudia ai Carabinieri della Stazione di Broni in data 30.01.2009 all. 1 al ricorso).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione, eccezione disattesa così decide:
- Dichiara la morte presunta di Bellagente Simona (C.F. BLLSMN67R41G388I) nata a Pavia il 01.10.1967 a far tempo dal 30.01.2009 in San Cipriano Po;
- Dispone ai sensi dell’art. 473 bis 63 c.p.c. che la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia.
- Manda alla cancelleria per dare comunicazione della presente sentenza all’ufficio dello Stato Civile del Comune di Pavia
Così deciso in Pavia, nella camera di consiglio del 24.02.2026
Il Presidente estensore
Dott.ssa Michela Fenucci
sentenza n.16930/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SETTIMA SEZIONE CIVILEIn linea fino al 31 ottobre 2026
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 16930/2025 promossa da:
CINZIA RICALDONE (C.F. RCLCNZ60C70L219X),
ALICE RUOTOLO (C.F. RTLLCA87S51F335O),
LORENZO RUOTOLO (C.F. RTLLNZ92D09F335K),
tutti con il patrocinio dell’avv. SIRAGUSA DAVID GIOVANNI, elettivamente domiciliati presso il difensore
RICORRENTI
Per la dichiarazione di morte presunta di
DINO RUOTOLO, nato il 7.12.1960 a Torino
Con l’intervento del Pubblico Ministero
Omissis
P.Q.M.
Visti gli artt. 60 c.c., 473 bis 62 cpc
Dichiara la morte presunta di Dino Ruotolo, nato il 07/12/1960 in TORINO, avvenuta in data 11/07/2023 ore 23.59;
dispone che a cura del ricorrente la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia;
dispone altresì che copia della Gazzetta Ufficiale recante la pubblicazione dell’estratto, sia depositata nella Cancelleria di questo Tribunale per l’annotazione sull’originale della sentenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24.7.2026
Il Presidente
Dott. Alberto TetamoIl Giudice Est.
Dott.ssa Isabella Messina
sentenza n.496/2026
pubbl. il 06/07/2026 - RG n. 1173/2025 - Repert. n. 1692/2026 del 06/07/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione CivileIn linea fino al 30 ottobre 2026
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1173/2025 V.G.,
avente ad oggetto: “dichiarazione di morte presunta”
promosso da
AUTIERO MARIA (c.f. TRAMRA57S41I754X) nata a Siracusa l’ 1/11/1957 e AUTIERO GIUSEPPE (c.f. TRAGPP63D24I754B) nato a Siracusa il 24/4/1963, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato Giovanni Grasso, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
nei confronti di
AUTIERO ANTONIO (c. f. TRANTN25M04L259V) nato a Torre del Greco il 4/8/1925.
Con l’intervento del Pubblico Ministero in sede.
All’udienza del 23/6/2026 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 15/4/2025 Autiero Maria e Autiero Giuseppe hanno chiesto al Tribunale adito di procedere alla pronuncia di dichiarazione di morte presunta del padre Autiero Antonio, scomparso in data 26/3/2015 e dichiarato assente con sentenza n. 16/2021 pronunciata da questo Tribunale in data 28/10/2021 (v. documento in atti).
Con decreto emesso in data 17/10/2023 il Tribunale ha immesso i ricorrenti - unici eredi dell’assente – nel possesso temporanei dei beni di quest’ultimo.
I ricorrenti hanno assolto agli adempimenti pubblicitari di cui all’art. 473 bis. 62 c.p.c. (come disposto con provvedimento del 9/5/2025) e la domanda è stata inserita, per estratto, due volte consecutive a distanza di 10 giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei giornali locali, con invito a chi avesse notizie dello scomparso a farle pervenire al Tribunale entro 6 mesi dall’ultima pubblicazione (v. documenti in atti).
All'udienza tenutasi in data 23/6/2026 il giudice ha assunto l’interrogatorio libero di Autiero Maria e Autiero Giuseppe, i quali hanno confermato di essere gli unici eredi dell’assente e che non ci sono procuratori costituiti o altre persone interessate alla procedura; pertanto, hanno insistito nell’accoglimento della domanda di dichiarazione di morte presunta dello scomparso Autiero Antonio.
Alla medesima udienza, il Giudice ha posto la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Passando al merito, ricorrono i presupposti di cui all’art. 58 c.c. per la dichiarazione di morte presunta di Autiero Antonio, essendo decorsi oltre dieci anni dalla sua assenza, senza che si sia avuta più notizia dello stesso.
In ragione della natura del procedimento e dell’assenza di interessi contrastanti fra le parti, nulla occorre statuire sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1173/2025 V.G.:
dichiara la morte presunta di Autiero Antonio, codice fiscale (c.f. TRANTN25M04L259V) nato a Torre del Greco il 4/8/1925;
dispone che la presente sentenza sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia e che all’esito della suddetta pubblicazione la copia della Gazzetta nella quale è stato pubblicato l’estratto della sentenza, sia depositata presso la cancelleria di questo Tribunale per l’annotazione sull’originale;
nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Siracusa nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale in data 30/6/2026.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Milone
Il Giudice relatore
Dott.ssa Cristina Maria Caruso
R.G. 781/2025 V.G.sentenza n.74/2024 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE CIVILE
Volontaria Giurisdizionein linea fino al 2 ottobre 2026
Il Tribunale, in formazione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Schiaretti Presidente
dott. Simone Vanini Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Biotti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile sopra emarginata, promossa da
MARIA TIROTTA, nata il 14/08/1950 a CUTRO (KR), c.f. TRTMRA50M54D236G, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’Avv. Salvatore Bianchini
RICORRENTE
per la dichiarazione della morte presunta di:
ROSA TIROTTA, nato a CUTRO (KR) il 14/08/1962, c.f. TRTRSO62M54C352AOggetto: dichiarazione di morte presunta
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da atto introduttivo del 12/06/2025: «[…] affinché, disattesa ogni contraria istanza, esperita ogni formalità di rito, Voglia, ai sensi degli artt. 473Bis n. 62 CPC e 58 CC, DICHIARARE la morte presunta della Sig.ra ROSA TIROTTA nata a Catanzaro il 14.08.1962, CF: TRTRSO62M54C352A, residente in Calenzano (Fi), via di Prato n. 137/A»
OMISSIS
Il P.M. è intervenuto, vistando in data 19/01/2026
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo,
1) dichiara la morte presunta in data 06/04/2012 di ROSA TIROTTA, nata a CATANZARO (CZ) il 14/08/1962, c.f. TRTRSO62M54C352A, con ultima residenza conosciuta in via Di Prato 137/A, Calenzano (FI);
2) ordina che la presente sentenza sia inserita, a cura della ricorrente, per estratto, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, con onere di depositare in Cancelleria copia delle pubblicazioni predette per l’annotazione sull’originale della sentenza a norma dell’art. 473-bis.63 c.p.c., nonché pubblicata, per estratto, su impulso della Cancelleria, nel sito Internet del Ministero della giustizia per la durata di sei mesi;
3) manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza all’ufficiale di stato civile competente per le annotazioni di legge;
4) nulla sulle spese.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio dell’11/03/2026, su relazione del giudice Dott. Simone Vanini.
Il giudice est.
Dott. Simone VaniniLa presidente
Dott.ssa Lucia Schiaretti
sentenza n.127/2026 pubbl. il 20/03/2026 - RG n. 1407/2025 - Repert. n. 355/2026 del 20/03/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILEin linea fino al 1° ottobre 2026
riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott. Ruggiero Berardi Giudice
Dott. Luca Staricco Giudice Relatore
ha pronunciato la seguenteSENTENZA
nella causa civile promossa da:
ANNA MARIA BARALE nata il 05/05/1954 in CUNEO (CN) , difesa e rappresentata dal Avv. GIOSTRA AGRIPPINO ;RICORRENTE
CONTRO
SONIA PELLEGRINO nata il 06/01/1975 in CUNEO (CN)
CONVENUTO
e con l’intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
TERZO INTERVENUTO
OGGETTO: Dichiarazione di morte presunta.
CONCLUSIONI
La ricorrente concludeva per l’accoglimento della domanda, come da ricorso.
Il P.M. concludeva apponendo il visto.FATTO
Con ricorso depositato in data 22/05/2025 Anna Maria Barale, madre di Sonia Pellegrino premettendo:
- che in data 1° gennaio 2000 la Signora PELLEGRINO Sonia nata a Cuneo il 6 gennaio 1975, residente in Cuneo, Via Garessio n. 9, C.F. PLLSNO75A46D205D, figlia della ricorrente, si allontanava dall’abitazione in cui viveva con l’instante a bordo della propria autovettura (doc. 1-2)
- che l’instante era, ed è, l’unica parente prossima e successore legittimo della Signora Pellegrino Sonia posto che il padre Sig. PELLEGRINO Antonio nato a Cuneo il 7 giugno 1945, nonché marito della ricorrente, decedeva in Cuneo il 22 maggio 1985 e la stessa non si è più mai sposata né ha avuto altri figli (doc. 3-4)
- che la ricorrente si attivava con le ricerche in ogni modo, precisamente tramite un investigatore privato, nonché tramite la Polizia di Stato presso la Questura di Cuneo, dove sporgeva denuncia di scomparsa in data 8 gennaio 2000; (doc. 5-6)
- che nonostante le energie profuse in tutti gli anni successivi alla scomparsa non è stato possibile ritracciare la Signora PELLEGRINO Sonia, e neppure avere alcuna notizia della stessa;
- che sono trascorsi più di dieci anni dall’ultima notizia;
- che il Comune di Cuneo cancellava per irreperibilità la scomparsa in data 20 giugno 2013 dalla ultima residenza della stessa, come indicato nel certificato di residenza storico (doc.3);
- che non esiste alcun procuratore o rappresentante legale della scomparsa, né persona che sarebbe gravata da obbligazioni o perderebbe diritti per effetto della morte della stessa;
- che non è mai stata avanzata richiesta finalizzata alla dichiarazione di assenza della Signora PELLEGRINO Sonia;
chiedeva a questo Tribunale, ai sensi degli artt. 726 c.p.c. e 58 c.c., di dichiarare la morte presunta di PELLEGRINO Sonia nata a Cuneo il 6 gennaio 1975, già residente in Cuneo, Via Garessio n. 9, C.F. PLLSNO75A46D205D.
Il P.M. interveniva apponendo il visto.
Con provvedimento datato 03/06/2025 il Presidente del Tribunale designava il Giudice per la trattazione del procedimento e contestualmente disponeva la pubblicità del ricorso a norma dell’art. 727 c.p.c.
La pubblicità disposta veniva ritualmente effettuata dalla ricorrente nei termini fissati sui: La Stampa edizione Cuneo in data 12 e 22 giugno 2025, La Guida in data 19 giugno e 3 luglio 2025, la Gazzetta Ufficiale in data 17 e 28 giugno 2025.
Trascorsi sei mesi dalla data dell’ultima pubblicazione, il Giudice relatore fissava udienza di comparizione avanti a sé delle parti.
All’udienza del 04/02/2026, il Giudice relatore provvedeva sentire la ricorrente. All’esito di tale audizione, il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio.
Il PM concludeva apponendo il visto.MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono i presupposti per la declaratoria di morte presunta di Sonia Pellegrino.
Infatti, in primo luogo, si deve notare che il ricorso risulta essere stato promosso da persona legittimata e, cioè, dalla madre.
In secondo luogo, risulta acclarata la competenza di questo Tribunale, risultando che il convenuto ha avuto la sua ultima residenza nota nel Comune di Cuneo.
Nel merito, deve rilevarsi che dalle dichiarazioni della stessa ricorrente la figlia si sarebbe allontanata dall’abitazione in data 01/01/2000 senza dare più alcuna notizia. Vane le ricerche esperite dalle autorità a seguito di regolare denuncia, come pure le iniziative private.
Risulta pertanto confermato, anche dalla documentazione, che la convenuta non ha dato più notizie di sé dal 01/01/2000.
Della convenuta non si è avuta alcuna notizia neppure in corso di causa, nonostante la pubblicazione del ricorso per morte presunta sia sulla Gazzetta Ufficiale, sia sul quotidiano “La Stampa”, edizione di Cuneo, e sul settimanale locale “La Guida”.
Alla luce di quanto precede, si ritiene dunque raggiunta la prova del fatto che Sonia Pellegrino è scomparsa dal luogo della sua ultima residenza da oltre ventisei anni.
Conseguentemente, risulta doveroso pronunciare la morte presunta di Sonia Pellegrino a norma dell’art. 58 c.c., individuando la data dell’evento in quella del 01/01/2000, data in cui è stata vista l’ultima volta.
Infine, si deve disporre la pubblicazione della presente sentenza, a norma dell’art. 729 c.p.c., sui giornali indicati in dispositivo.P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria domanda od eccezione;DICHIARA
la morte presunta di SONIA PELLEGRINO, nata il 06/01/1975, nel giorno 01/01/2000;
dispone la pubblicazione della presente sentenza, per una volta e per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul quotidiano “La Stampa”, Edizione di Cuneo, nonché sul settimanale “La Guida” di Cuneo.
Cuneo, così deciso il 05/03/2026
Il Giudice Estensore
Dott. Luca Staricco
La Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
sentenza n.46/2026 pubblicata il 23/03/2026 RG VG 941/2024 - cron. 2100/2026 del 23/03/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile Volontaria Giurisdizione Ilin linea dal 31 marzo 2026 fino al 30 settembre 2026
Tribunale di Enna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott. Rosario VACIRCA Presidente/Est.
Dott.ssa Giulia SANTORO Giudice
Dott. Claudio ESCHER Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 941/2024 R.G. del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione avente ad oggetto "dichiarazione di morte presunta", promossa da
SBERNA MARIA GIUSEPPA, nata a Valguarnera Caropepe (EN), il 22/02/1968 (C.F.: SBRMGS68B62L583J), DI GREGORIO MARZIA, nata a Piazza Armerina (EN) il 15/6/1989 (CF DGRMRZ89H55G580B) e DI GREGORIO ALESSIA, nata a Piazza Armerina (EN) il 26/1/1995 (CF DGRLSS95A66G580I), elettivamente domiciliate in Valguarnera Caropepe (EN) in Via Cagliari n. 12, presso lo studio dell’Avv. Lorenzo Caruso (c.f. CRSLNZ75H28M088I) che, unitamente e/o disgiuntamente, dall’Avv. Gianluca Di Barca (c.f. DBRGLC82S24C342M), le rappresenta e difende, giusta procure in atti.-RICORRENTI-
Con l’intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al Collegio per la decisione all’udienza del giorno 25 febbraio 2026, sulle seguenti conclusioni: “L’avv. Caruso, a questo punto, chiede che la causa sia decisa”.
Conclusioni del P.M. depositate in data 19 marzo 2026: “Il PM Ennio Petrigni esprime parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 maggio 2024, l’odierna parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la morte presunta di Di Gregorio Rosario, nato a Valguarnera Caropepe il 23/12/1959 CF DGRRSR59T23L583V, con ultima residenza in Valguarnera Caropepe (EN), Via Turati 16, coniugato con Sberna Maria Giuseppa, e dalla quale sono nate Marzia Di Gregorio e Alessia Di Gregorio, scomparso dal giorno 22/7/2013 nella zona di Messina (da oltre dieci anni) non più tornato alla sua residenza, senza dare alcuna notizia di sé, rimanendo ignota la sua nuova residenza.
Con provvedimento del 06.11.2024, il Presidente del Tribunale ha ordinato alle ricorrenti di curare le forme di pubblicità della domanda prescritte dall'art. 473-bis.62 c.p.c.
Con istanza depositata in data 01.07.2025, le ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso, fornendo prova dell'esecuzione della prescritta pubblicità.
Con provvedimento del 18.07.2025, il Giudice relatore, in applicazione dell'art. 473-bis.62, comma IV c.p.c., ha fissato l'udienza del 17.12.2025, per la comparizione delle ricorrenti e delle altre persone indicate nella medesima disposizione normativa. L’udienza è stata, in seguito, differita, per impedimento del giudice relatore, al giorno 25 febbraio 2026.
Alla predetta udienza sono comparse dinanzi al Giudice relatore Sberna Maria Giuseppa, Di Gregorio Marzia e Di Gregorio Alessia, rispettivamente coniuge e figlie del sig. Di Gregorio Rosario. Le ricorrenti hanno depositato copia della denuncia orale sporta in data 23/07/2013 innanzi la Legione Carabinieri Sicilia – Stazione di Valguarnera, con la quale il fratello di Di Gregorio Rosario, Di Gregorio Antonio, nato a Valguarnera Caropepe (EN) il giorno 8/11/1957, ebbe a denunciarne la scomparsa. Su sollecitazione del tribunale, hanno altresì depositato copia della pagina web del sito internet “Chi l’ha visto?”, attestante il rilievo anche mediatico assunto, all’epoca, dalla notizia della scomparsa del signor Rosario Di Gregorio.
Il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe.
Ritiene il Tribunale che la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di morte presunta di Rosario Di Gregorio è ammissibile e fondata.
Si osserva, in rito, che l'istanza è stata proposta da soggetti legittimati. Le ricorrenti sarebbero, infatti, le uniche eredi legittime del sig. Rosario Di Gregorio se quest'ultimo fosse morto nel giorno a cui risale l’ultima notizia di lui (v. artt. 50 e 58 c.c.).
Sul piano del merito, occorre notare che, secondo il disposto dell'art. 58 del codice civile, come riformato dall'art. 38, comma 1, lettera b) della L. 2 dicembre 2025, n. 182: “Quando sono trascorsi cinque anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia”. Aggiunge l’ultimo comma della medesima disposizione normativa “Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza”.
La ratio della norma è quella di garantire la certezza del diritto e delle situazioni da esso tutelate, mediante l’equiparazione della morte al trascorrere di un lungo arco temporale, senza che si siano più avute notizie di un determinato soggetto. Invero, la dichiarazione di morte presunta produce gli effetti di cui all’art. 63 e ss. cod. civ.
Ebbene, dalla documentazione prodotta dalle ricorrenti e, in particolare dal verbale di denuncia orale del 23 luglio 2013, nonché dalle dichiarazioni rese dalle stesse in udienza, emerge che in data 22.07.2013, intorno alle ore 23:00 circa, l’autovettura Peugeot 207 di colore grigio metallizzato di Rosario Di Gregorio, venne ritrovata parcata vicino le scuole Mazzini di Valguarnera Caropepe, vicino la fermata dell’autobus, aperta e con dentro null’altro che le chiavi della casa della madre dello stesso ed un biglietto sul quale poteva leggersi la scritta “PERDONO”. Secondo informazione appresa dal fratello dello scomparso da parte dell’autista del bus che quella mattina percorse la tratta per Catania, pare che il Di Gregorio quella mattina, intorno alle 8,20 avesse acquistato un biglietto di sola andata per tale destinazione. Nel corso della mattinata il medesimo Di Gregorio venne contattato da personale del posto di lavoro, al quale dichiarò che non si sarebbe recato al lavoro in quanto avrebbe dovuto sbrigare alcune faccende. Le ultime notizie, tuttavia, le ebbero le figlie e, in particolare la figlia Alessia Di Gregorio, la quale, mentre si trovava nella casa familiare, ove all’epoca ancora abitava, fu contattata dal padre, intorno alle ore 13:15, il quale le chiese come stesse e cosa facesse. Il ricordo è stato riferito in udienza da tutte e tre le ricorrenti e la precisa collocazione spazio-temporale dello stesso è stata suffragata dalla riferita circostanza che, quello stesso giorno, nel pomeriggio, la signora Sberna Maria Giuseppa e la figlia Alessia Di Gregorio rimasero coinvolte in un incidente stradale.
Può, pertanto ritenersi che l’ultima notizia dell’assente risale al giorno 22/07/2013 e fu appresa dalla figlia di Rosario Di Gregorio, Alessia Di Gregorio, per telefono, al quale fu contattata dal padre, mentre si trovava nella casa familiare di Valguarnera Caropepe (EN), intorno alle ore 13:15.
Dopo tale momento, invero, non v’è riscontro di ulteriori notizie di Di Gregorio Rosario.
Inoltre, la pubblicazione del presente ricorso per la dichiarazione di morte presunta, sia sui quotidiani stabiliti dal Presidente del Tribunale che sulla Gazzetta Ufficiale, pubblicazione puntualmente curata dalla parte istante, non ha sortito alcun effetto, dal momento che nessuno ha fatto pervenire a questo Ufficio alcuna notizia in merito.
La superiore fattispecie pertanto è, ad avviso del Collegio, sussumibile nella previsione di cui all’art. 58 del codice civile, essendo trascorso ben più che un quinquennio (e, per vero, ben più del decennio previsto dalla previgente formulazione della medesima disposizione normativa) dal momento in cui i familiari ebbero notizie dell’uomo, per cui può essere dichiarata presunta la morte, avvenuta il 22 luglio 2013, di Di Gregorio Rosario, nato il 23/12/1959 a Valguarnera Caropepe (EN), ove lo stesso aveva la sua ultima residenza, in via Turati n. 16.
La presente sentenza dovrà essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché sul quotidiano “Giornale di Sicilia” a cura delle ricorrenti, nonché pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia.
Copia della Gazzetta Ufficiale e del giornale nei quali verrà pubblicato l'estratto dovrà, poi, essere depositata presso la Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza (v. art. 473-bis.63, co.2, c.p.c.).
L'esecuzione della presente sentenza potrà avvenire solo successivamente al suo passaggio in giudicato e all'effettuazione dell'annotazione di cui sopra (v. art. 473-bis.63, co.3, c.p.c.).
La presente sentenza dovrà, infine, essere comunicata, a cura della cancelleria, al momento del passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile competente (v. art. 473-bis.63, ultimo comma c.p.c.) per le annotazioni di competenza.
In considerazione della natura e dell'oggetto del processo nulla va disposto sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, così provvede:
- dichiara la morte presunta, in data 22 luglio 2013, di Di Gregorio Rosario, nato a Valguarnera Caropepe (EN), il 23/12/1959 (C.F. DGRRSR59T23L583V);
- ordina che, a cura delle ricorrenti, la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Giornale di Sicilia, con onere di depositare nella cancelleria dell’intestato Tribunale copia delle predette inserzioni per l’annotazione sull’originale della sentenza a norma dell’art. 473-bis.63 c.p.c.;
- dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di sei mesi;
- manda alla cancelleria per la comunicazione, ai sensi dell'art. 133 c.c., comma 2, della presente dichiarazione all'Ufficio di Stato Civile competente.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026.
Il Presidente/est.
Dott. Rosario Vacirca
sentenza n.93/2026 pubbl. il 25/03/2026 RG n. 2915/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VITERBO
SEZIONE CIVILEin linea fino al 30 settembre 2026
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eugenio Maria Turco Presidente
Dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
Dott. Lorenzo Del CastelloGiudice Relatore
nel procedimento iscritto a ruolo il 22/12/2025 al n. 2915/2025 n. V.G., promossa con ricorso depositato in data 18/12/2025
DA GIORGIO NUNZI (C.F. NNZGRG80C19H501M) e MATTEO NUNZI (C.F. NNZMTT84E04H501G), in giudizio con l’avv. RIVERUZZI CHIARA
parte ricorrente
Oggetto: Dichiarazione di assenza
Conclusioni: “chiedono che l’On. Tribunale di Viterbo voglia, ai sensi degli artt. 722 c.p.c. e 48 c.c., dichiarare l’assenza dello zio Maurizio Nunzi (C.F. NNZMRZ49L22H501U)”
MOTIVAZIONE
- Gli odierni ricorrenti, con ricorso depositato in data 18/12/2025, hanno chiesto dichiararsi l’assenza dello zio Maurizio Nunzi, nato a Roma il 22/07/1949 e residente in Roma in Piazza Lancellotti n. 1, scomparso in data 6/10/2023 dal suo domicilio in Oriolo Romano (VT) Via Braccianese Claudia n. 145, come risulta da denuncia effettuata da Matteo Nunzi presso la Stazione dei Carabinieri di Oriolo Romano in data 11.10.2023 (doc. 2).
A tal fine, per quanto rilevante ai fini della decisione, i ricorrenti hanno riferito: che Matteo Nunzi aveva sentito, telefonicamente, Maurizio Nunzi nella mattinata del 3/10/2023, per ricordargli un appuntamento presso l’ottico, programmato per il giorno 6/10/2023; che nella mattinata del 6/10/2023, lo zio, contattato telefonicamente, non aveva fornito risposta; che, direttosi presso l’appartamento ove questi era domiciliato, aveva constatato che Maurizio Nunzi non era presente, che le finestre erano aperte e che nel frigo vi era cibo deperibile in pochi giorni, elementi che lo avevano indotto a pensare ad un allontanamento solo temporaneo, anche considerato che non aveva rinvenuto nell’appartamento né il portafogli né il cellulare, ormai spento, ragionevolmente portati via e detenuti dallo scomparso; che analoghe ricerche erano state effettuate presso il luogo di residenza ma che anche queste avevano dato esito negativo; che Maurizio Nunzi soffriva di crisi epilettiche e necessitava di medicinali per il trattamento sanitario; che, da quel giorno, erano stati vani tutti i tentativi di contatto telefonico; che, nell’ultima occasione in cui si erano avute sue notizie, lo zio era stato visto in data 5/10/2023, intorno alle ore 8:30, presso il Bar della Conad di Oriolo Romano, ove lo stesso era solito recarsi per colazione; che non vi erano stati litigi né discussioni in famiglia; che non risultava loro, stando a quanto riferito dalle Forze dell’ordine, che lo zio fosse ricoverato in qualche struttura ospedaliera di Roma; che, a livello patrimoniale Maurizio Nunzi possedeva solo un conto corrente attivo, dal quale, allo stato, non risultavano essere stati effettuati prelievi a far data dalla scomparsa.
Tanto premesso, hanno dunque dedotto che era decorso del termine di legge dall’ultima notizia e di non essere a conoscenza di eventuali ulteriori successori legittimi, ritenendo pertanto integrati i presupposti per la declaratoria di assenza dello zio Maurizio Nunzi. - La domanda dei ricorrenti appare fondata e va accolta.
A livello procedurale, va rilevato che il decreto ex art. 473-bis.60 c.p.c. è stato regolarmente comunicato al Pubblico ministero.
A livello sostanziale, viene in rilievo quanto previsto dall’art. 49 c.c., nella sua ultima formulazione, a mente del quale “trascorso un anno dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente
…, che sia dichiarata l'assenza”. Allo stato, risultano decorsi più di due anni dal giorno dell’ultima notizia e che non sono emersi ulteriori presunti successori legittimi né terzi che ragionevolmente possano avanzare pretese sui beni dello scomparso, così come confermato dagli odierni ricorrenti in udienza.
Risultano, pertanto, integrati tutti i presupposti previsti dalla disposizione per la dichiarazione di assenza. - Visto l’art. 473-bis.63 c.p.c., va disposto, a cura degli interessati, l’inserimento per estratto della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e la sua pubblicazione nel sito internet del Ministero della giustizia, non risultando necessari ulteriori adempimenti pubblicitari.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale su indicata, definitivamente pronunciando, così dispone:
- DICHIARA l’assenza di Maurizio Nunzi, nato a Roma il 22/07/1949;
- DISPONE che la presente decisione sia inserita, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia, a cura degli interessati.
Così deciso nella Camera di consiglio, il 20 marzo 2026.
IL PRESIDENTE
Dott. Eugenio Maria Turco
IL GIUDICE RELATORE
Dott. Lorenzo Del Castello
- Gli odierni ricorrenti, con ricorso depositato in data 18/12/2025, hanno chiesto dichiararsi l’assenza dello zio Maurizio Nunzi, nato a Roma il 22/07/1949 e residente in Roma in Piazza Lancellotti n. 1, scomparso in data 6/10/2023 dal suo domicilio in Oriolo Romano (VT) Via Braccianese Claudia n. 145, come risulta da denuncia effettuata da Matteo Nunzi presso la Stazione dei Carabinieri di Oriolo Romano in data 11.10.2023 (doc. 2).
Sentenza n. 2678/2025 pubbl. il 12/12/2025
RG n. 17628/2024
Repert. n. 3781/2025 del 12/12/2025
Sentenza n. cronol. 6773/2025 del 12/12/2025
TRIBUNALE DI VERONA
Prima Sezione civile
In nome del Popolo Italiano
In linea fino al 20 settembre 2026
nella composizione collegiale composta da
Antonella Guerra Presidente
Virginia Manfroni Giudice rel.
Stefania Caparello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 17628 /2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 05/12/2024
da
FRANCESCA BERTINI nata SAN BONIFACIO (VR) il 25/10/1964 e residente in VIA MONTE MORO, N. 35 37030 SAN MAURO DI SALINE ITALIA (cod. fisc. BRTFNC64R65H783N ), rappresentata e difesa dall’Avv. MOLINARO ANDREA e elettivamente domiciliata presso il suo studio
ricorrente
nei confronti di
DE DANIELI CARLA nata a Arcole il 12.1.1937
con la partecipazione del P.M.
oggetto: morte presunta
Conclusioni della ricorrente : Che l’Ill.mo Tribunale di Verona voglia dichiarare la morte presunta della sig.ra De Danieli Carla.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Della sig.ra De Danieli Carla non si hanno più notizie dal 9.10.1987 e oggi avrebbe 88 anni.
Con sentenza n. 563/1990 depositata in data 30.4.1990 ne è stata dichiarata l’assenza su ricorso del marito e della figlia, attuale ricorrente.
Il marito della sig.ra De Danieli Carla , nonché padre della ricorrente, è morto in data 24.10.2024 e non risultano esserci ulteriori chiamati alla successione della stessa.
La ricorrente ha dichiarato a verbale dell’udienza del davanti alla Giudice delegata che la madre soffriva di epilessia e di depressione e che il giorno in cui è scomparsa è stata rinvenuta la sua bici a margine del ponte sul canale da cui si presume che si sia gettata. Il corpo non è mai stato ritrovato.
Sono trascorsi 38 anni dal giorno dell’ultima notizia della sig.ra De Danieli Carla e sono state assolte tutte le formalità di pubblicità previste dalla norma dell’art. 473 bis n. 62 comma 2 cpc (cfr. doc. da 5 a 10 ricorrente), per cui risultano integrati tutti i presupposti richiesti dalla norma dell’art. 58 cc
per la dichiarazione di morte presunta della stessa in data 9.10.1987.Va disposto l’inserimento di un estratto della presente sentenza in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e va disposta la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia, oltreché sui quotidiani Corriere del Verona e sull’Arena per due volte consecutive a distanza di 10 giorni l’una
dall’altra, con deposito in Cancelleria delle relative copie ex art. 473 bis n. 63 comma 2 cpc.Va infine disposta la comunicazione a cura della Cancelleria all’Ufficiale di Stato civile competente, una volta passata in giudicato la sentenza, per le relative annotazioni.
Nulla sulle spese in considerazione della natura necessaria della causa.
P.Q.M.
In composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la morte presunta in data 9.10.1987 della sig.ra DE DANIELI CARLA nata a Arcole il 12.1.1937.
- Dispone l’inserimento di un estratto della presente sentenza in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e va disposta la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia, oltreché sui quotidiani Corriere del Verona e sull’Arena per due volte consecutive a distanza di 10 giorni l’una dall’altra, con deposito in Cancelleria delle relative copie ex art. 473 bis n. 63 comma 2 cpc.
- Dispone la comunicazione a cura della Cancelleria all’Ufficiale di Stato civile competente, una volta passata in giudicato la sentenza, per le relative annotazioni.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 25.11.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
sentenza n.14/2026 R.G. 273/2025 V.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Volontaria Giurisdizionein linea dal 18 marzo 2026 fino al 18 settembre 2026
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.ssa Lucia SCHIARETTI Presidente
dr. Simone VANINI Giudice rel.
dr.ssa Camilla BIOTTI Giudice
ha pronunciato la seguenteSENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 273 /2025 V.G. promossa da:
ANNA MARIA BIGAGLI, nata il 28/10/1958 a Prato, c.f. BGGNMR58R68G999Y rappresentata e assistita dall’avv. BERNI FRANCESCARICORRENTE
per la dichiarazione della morte presunta di:
ROBERTO BIGAGLI, nato a Prato il 27/02/1962, c.f. BGGRRT62B27G999C
OGGETTO: dichiarazione di morte presuntaCONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da atto introduttivo del 05/03/2025: «CHIEDE che l’ill.mo Presidente del Tribunale di Prato voglia fissare le modalità e i termini relativi ai mezzi pubblicitari di cui all’art 473 bis 62 II co scpc, all’esito delle quali, decorsi i termini assegnati, fissi l’udienza di comparizione del ricorrente successore dello scomparso, con comunicazione al Pubblico Ministero e, all’esito, se del caso assunte le ulteriori informazioni utili, Voglia dichiarare la morte presunta del Sig. Roberto Bigagli, nato a Prato il 27/02/1962 da ultimo domiciliato in Via Matteo degli Organi n. 8».
Il P.M. ha concluso vistando in data 07/01/2026.
Omissis
P.Q.M.
il Tribunale, decidendo definitivamente,
- dichiara la morte presunta in data 08/08/1992 di ROBERTO BIGAGLI nato a Prato (PO) il 27/02/1962, c.f. BGGRRT62B27G999C, con ultima residenza conosciuta in Prato (PO), via Matteo degli Organi n. 8;
- ordina che la presente sentenza sia inserita, a cura della ricorrente, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicata nel sito Internet del Ministero della Giustizia per la durata di sei mesi, con onere di depositare in Cancelleria copia delle pubblicazioni predette per l’annotazione sull’originale della sentenza a norma dell’art. 473-bis.63 c.p.c.;
- manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza all’ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di legge.
Così deciso in Prato (PO) nella Camera di Consiglio del 21/01/2026, su relazione del dott. Simone Vanini.
sentenza n.219/2024 R.G. 1908/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PRATO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANOin linea dal 18 marzo 2026 fino al 18 settembre 2026
il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore
dott. Giulia Simoni Giudiceha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1908/2022 tra le parti:
RICORRENTE
ASSUNTA FLAGIELLO, cf FLGSNT66H58I293F
- difesa: avv. COCCI TOMMASO, cf CCCTMS91D11D612R
- domicilio: presso il difensore
OGGETTO: Dichiarazione di morte presunta
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “dichiarare la morte presunta del Sig. Agnello Davide, nato a Palagonia in data 01.12.1952. In ogni caso con vittoria di spese.”
Per il Pubblico Ministero: “Visto, in data 16/12/2024.”
OMISSIS
P.Q.M.
Visto l’art. 58 c.c. e l’art. 729 c.p.c.;
dichiara la morte presunta di DOMENICO AGNELLO nato a Patagonia il 1.12.1952 e scomparso dal suo ultimo domicilio sito a Prato in via Santa Margherita 27 nell’agosto 1994;
ordina che la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia a cura della ricorrente e che copia della Gazzetta e della pubblicazione sul predetto sito siano depositati nella cancelleria di questo Tribunale per l’annotazione sull’originale del provvedimento.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 18.12.2024
Il Presidente
Dr. Michele SirgiovanniIl giudice est.
dr. ssa Costanza Comunale
sentenza n.449/2026
pubbl. il 10/07/2026 - RG n. 514/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANOin linea dal 17 luglio 2026 fino al 17 settembre 2026
OMISSIS
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 514/2026 R.G. V.G., ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DICHIARA
l’assenza di SCHWIENBACHER Urban, c.f. SCHRBN86R31B160B, nato a Bressanone (BZ) il 31.10.1986, già residente in Brunico (BZ), San Giorgio, Via Valle Aurina n. 40, ai sensi dell’art. 49 c.c.;
INDIVIDUA
nel 02.08.2022 la data cui risale l’ultima notizia certa dello scomparso;
DISPONE
che la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 473-bis.63 c.p.c.;
DISPONE
che copia della sentenza e della documentazione attestante le pubblicazioni siano depositate nella Cancelleria del Tribunale di Bolzano per l’annotazione sull’originale.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio dell’08.07.2026.
Il Giudice estensore
Morris Recla f.toIl Presidente
Andrea Pappalardo f.to
sentenza n.27/2026
RG 1314/2024 VG 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Volontaria Giurisdizionein linea dal 13 marzo 2026 fino al 13 settembre 2026
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Michele Sirgiovanni Giudice rel.
dott. Simone Vanini Giudice
ha pronunciato la seguenteSENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1314 /2024 V.G. promossa da:
BUZZONI Franca, nata il 04.08.1940 a Portomaggiore (FE) (CF. BZZFNC40M44G916C) e residente a Prato, in via Cilento n. 22 e PEZZOLI Roberto, nato il 31.08.1965 a Prato, (CF. PZZRRT65M31G999L) e residente a Pistoia, Largo San Biagio n. 135 B, rappresenti e difesi dagli Avv.ti Giuseppe Delle Vergini e Mariateresa Veltri, come da procura allegata all’atto introduttivo;RICORRENTI
per la dichiarazione della morte presunta di:
PEZZOLI Spartaco, nato a Sermoneta (LT) il 25.01.1937 (CF. PZZSRT37A25643F)
OGGETTO: Dichiarazione di morte presuntaOmissis
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, decidendo definitivamente,
- dichiara
la morte presunta in data 19.08.2014 di SPARTACO PEZZOLI, nato a Sermoneta (LT) il 25.01.1937, CF. PZZSRT37A25643F, con ultima residenza conosciuta in Prato (PO) Via Cilento n.22; - ordina
che la presente sentenza sia inserita, a cura dei ricorrenti, per estratto, nella Gazzetta Ufficial e della Repubblica Italiana e pubblicata nel sito Internet del Ministero della Giustizia per la durata di sei mesi, con onere di depositare in Cancelleria copia delle pubblicazioni predette per l’annotazione sull’originale della sentenza a norma dell’articolo 729 c.p.c.; - manda
alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza all’ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di legge.
Così deciso in Prato nella Camera di Consiglio in data 11.2.2026
Il Giudice est.
Dott. Michele SirgiovanniLa Presidente
Dott. Lucia Schiaretti
- dichiara
sentenza n.984/2026
pubbl. il 07/07/2026 - RG n. 992/2025 - Repert. n. 2810/2026 del 07/07/2026

TRIBUNALE DI MONZA
Quarta Sezione
Proc. n. 992/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANOin linea dall'11 luglio 2026 fino al 9 settembre 2026
Il Tribunale, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi PRESIDENTE
Dott.ssa Wandalba Farano GIUDICE
Dott. Manuel Mastromarchi GIUDICE REL.
all’esito della Camera di Consiglio ha emesso la seguenteSENTENZA
visto il ricorso depositato in data 14 febbraio 2025 con cui Masia Elena, (CF MS A LN E83A 59B639F ) nata a Cantù (CO) il 19.01.1983, residente in Solaro (MI), Via San Giuseppe, 2, e Masia Marika (CF MSAMRK94D63E951M) nata a Mariano Comense il 23.04.1994, residente in Bregnano, Via Italia, 22, rappresentate e difese, giusto mandato dall’avv.to Alessia Modesti, nonché prossime congiunte (figlie) della Sig.ra CASALI PAOLA, con il quale chiedono la dichiarazione di morte
presunta di Paola Casali
Le figlie della signora Paola Casali , oggi ricorrenti, è scomparsa da Licata, ove si era recata in visita ad alcuni parenti, in data 20.02.2011 e nel corso di questo lungo lasso temporale non ha mai dato
notizie di sé;
da allora dare più notizia di sé;
Le stesse, infatti, alla udienza del 5 settembre 2025 hanno dichiarano che oltre ad essere le uniche eredi , non hanno più notizia della loro madre da 14 anni ovvero dal 20 febbraio 2011 e che da
allora nessuno ha mai dato notizia della stessa;
alla udienza successiva del 3 febbraio 2026 le parti interessate hanno confermato di non aver più ricevuto alcuna notizia ;
Sicchè, a seguito della pubblicazione del ricorso sugli articoli di giornale e sulla Gazzetta Ufficiale,
la situazione non è cambiata. Nessuno si è fatto vivo, né sono giunte segnalazioni di alcun tipo”.
visti gli accertamenti fatti dai Carabinieri di competenza e tutta la restante documentazione in atti all’esito dei quali non è emerso alcun dato utile;
ritenuto pertanto che, trattandosi di persona scomparsa da oltre dieci anni, il ricorso possa essere accolto;
Visto il parere favorevole del PM;
Dato atto delle pubblicazioni effettuate ai sensi del provvedimento del Tribunale di Monza del 5
settembre 2025
Visti gli artt. 58 c.c. , 473 bis e 62 e segg c.p.cP.Q.M.
dichiara la morte presunta di la morte presunta di CASALI PAOLA, (CF CSLPLA61T42E573M) nata a Licata il 2.12.1961 (ultima residenza Lazzate, Via Vimercati, 8), scomparsa da Licata (AG) in
data 20.02.2011, con ogni conseguente statuizione ed effetto.
Dispone che la presente sentenza venga inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito Internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni 60.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione all’Ufficiale di Stato Civile competente ex art. 731 c.p.c. dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché per gli altri adempimenti conseguenti.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 15 giugno 2026Il Presidente
Carmen ArcellaschiIl Giudice Est.
Manuel Mastromarchi
sentenza n.694/2026
pubbl. il 29/04/2026 - RG n. 3439/2023 - Repert. n. 523/2026 del 29/04/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 5 maggio 2026 fino al 4 settembre 2026
Il Tribunale di Napoli - Sezione Civile I - così composto:
Dott.ssa Eva Scalfati Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 3439 del R. G. dell’anno 2023, avente ad oggetto: morte presunta, promosso
DA
VISONE VINCENZA, nata a Napoli l’08.04.1964 (CF VSNVCN64D48F839C), elettivamente domiciliata in Cesa (CE), alla Via Atellana, 56 presso lo studio degli avvocati Luigi Aversano e Vincenzo Guida, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE ex lege
CONCLUSIONI
All’udienza del 17.02.2026 parte ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Il PM, a sua volta, con nota del 27.2.2026 ha concluso per l’accoglimento della domanda.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.05.2023, Visone Vincenza chiedeva, ai sensi degli artt. 58 c.c. e 473 bis.62 c.p.c., che venisse dichiarata la morte presunta del padre Visone Angelo, nato a Pozzuoli (Na), il 14.02.1930, già residente e domiciliato in Napoli, via Nuova Bagnoli 484, scomparso il 17.06.2012, rappresentando che da allora, vale a dire da oltre dieci anni, dello stesso non si avevano più notizie. Al ricorso era allegata la denuncia di scomparsa sporta il 29.06.2012 presso la Stazione dei Carabinieri di Napoli Bagnoli, il certificato di nascita e il certificato storico di residenza del sig. Visone Angelo, nonché il fascicolo della Procura della Repubblica di Napoli aperto contro ignoti a seguito della scomparsa, con relativo decreto di archiviazione.
Con decreto del 29 maggio 2023 il Presidente ordinava ai ricorrenti di curare le forme di pubblicità della domanda prescritte dall'art. 473 bis.62, co. 2, c.p.c.
Con istanza di fissazione depositata il 24.10.2024, la ricorrente, premesso che le predette pubblicità erano state eseguite e che erano trascorsi sei mesi dall'ultima pubblicazione, chiedeva che venisse fissata l'udienza di comparizione a norma dell'art. 473 bis.62, co. 5, c.p.c.
Disposta la comparizione della ricorrente, all’udienza del 16.1.2025 il Giudice disponeva che venisse depositata «documentazione integrativa – acquisita presso la Pubblica Amministrazione – attestante l’esistenza di eventuali conti correnti accesi a favore di Visone Angelo (nato a Napoli il 14.02.1930) nel periodo successivo alla scomparsa e ciò attraverso la consultazione dell’anagrafe dei rapporti bancari; inoltre si richiede che venga accertato se lo scomparso abbia presentato presso l’agenzia delle entrate dichiarazioni fiscali o abbia proceduto, nel medesimo periodo, a versamenti di natura previdenziale>>, rinviando per il prosieguo all’udienza del 18.04.2025, differita d’ufficio all’udienza del 29.4.2025 in coincidenza con il trasferimento ad altro ufficio del precedente Giudice relatore.
All’udienza del 29.04.2025, parte ricorrente rappresentava che non era stato possibile procedere al deposito telematico della documentazione integrativa, essendosi tardivamente attivata a richiederne il rilascio alla pubblica amministrazione; chiedeva pertanto un rinvio, onde consentire il deposito della documentazione da acquisire, riservandosi di depositare ulteriore documentazione integrativa. Il Tribunale, in accoglimento dell’istanza, rinviava all’udienza del 25.09.2025 ed ulteriormente, su istanze di parte del medesimo tenore e motivazione, al 23.12.2025 e 17.2.2026.
All’esito della predetta ultima udienza, il Giudice riservava la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
Tanto premesso, si osserva preliminarmente che deve essere considerata ammissibile la domanda, atteso che la ricorrente ha provveduto agli adempimenti di cui all’art. 473 bis.62 c.p.c. nei termini prescritti.
Nel merito, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti, infatti, è emerso come l’unica figlia dello scomparso, e cioè la ricorrente Visone Vincenza, abbia denunciato ai Carabinieri della Stazione Napoli Bagnoli in data 29.06.2012 la scomparsa del padre Angelo, risalente al precedente 17 giugno 2012; a seguito della denuncia di scomparsa, sono state compiute attività di indagine e di ricerca di Visone Angelo, concluse con esito negativo, non essendo state rinvenute tracce dello scomparso; le attività di indagine e ricerca svolte, sia tramite escussione a s.i.t. di parenti e conoscenti, sia tramite attività di ricerca presso i luoghi frequentati dallo scomparso, nonché consultazione di banche dati in uso alle Forze di Polizia e segnatamente del Weblase relativo ai cadaveri di persone non identificate, sintetizzate nella richiesta di archiviazione versata in atti, proposta dal P.M. nel fascicolo contro ignoti aperto a seguito della denuncia, non hanno invero sortito alcun effetto di risoluzione del caso di scomparsa, che tale è rimasto.
La ricorrente, peraltro, si è limitata a riferire <<sono l’unica figlia di VISONE ANGELO, non ci sono altri figli e mia madre è deceduta; mio padre è scomparso il 17.6.2012 e da allora non ho avuto più notizie; le indagini realizzate dalla Procura non hanno sortito alcun effetto; abbiamo interpellato anche la trasmissione Chi l’ha visto, senza alcun esito positivo. Non ho idea di cosa sia successo a mio padre che, tra l’altro, era già molto anziano quando è scomparso, essendo nato nel 1930. Non ho altro da aggiungere>>
Tale assenza di notizie dell’anziano uomo successive alla scomparsa verificatasi nel giugno 2012, non risulta inficiata dalla documentazione relativa alla posizione contributiva e/o previdenziale dello scomparso, nonché dalla movimentazione del conto corrente postale cointestato tra Visone Angelo e la figlia Visone Vincenza, da ultimo finalmente prodotta dal gennaio 2016 al gennaio 2026, non essendo disponibile la movimentazione precedente, e versata negli atti del procedimento, movimentazione da cui si evince che la pensione dello scomparso continua senza soluzione di continuità ad essere accreditata sul libretto di risparmio postale 28957044 per poi essere sistematicamente prelevata, senza che vi siano movimentazioni di altro genere del libretto postale, atteso che, con dichiarazione pienamente confessoria allegata al deposito documentale del 16.2.2026, Visone Vincenza, cointestataria formale del rapporto bancario/postale, ha ammesso di essere stata lei, dalla scomparsa del padre nell’anno 2012 in poi e sino all’attualità, ad effettuare tutti i prelievi successivi agli accrediti della pensione del padre risultanti dall’estratto, erogazione mai interrotta evidentemente poiché non è mai stata segnalata all’INPS la scomparsa del titolare del rapporto previdenziale.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che sussistano le condizioni per l'accoglimento della domanda volta ad ottenere la dichiarazione di morte presunta di Visone Angelo, attesa l’accertata scomparsa di quest’ultimo dal 17.06.2012 e la mancanza di successive notizie, nonostante l’esperimento delle ricerche, anche da parte delle forze dell’ordine, anche se del predetto non è stata precedentemente dichiarata l’assenza, né ovviamente emessi i provvedimenti diretti alla conservazione del patrimonio dello scomparso, non rientrando la previa dichiarazione di assenza tra i presupposti della domanda di morte presunta.
Deve essere, poi, ordinata, ai sensi dell’art. 473 bis.63 c.p.c., la pubblicazione della presente sentenza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e sul sito Internet del Ministero della Giustizia, nonché sui giornali nazionali "Il Corriere della Sera" ed “Il Mattino di Napoli” a cura di qualunque interessato.
Copia della Gazzetta Ufficiale e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto, dovrà essere depositata presso la Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza (art. 473 bis.63, co. 2, c.p.c.), la cui esecuzione richiede il suo previo passaggio in giudicato e l'annotazione sopra indicata (art. 473 bis.63, co. 3, c.p.c.).
La presente sentenza va, inoltre, comunicata ex art. 133 cod. proc. civ. all'Ufficiale dello Stato Civile competente.
Nessuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese processuali anticipate dalla ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la morte presunta di Visone Angelo, nato a Pozzuoli il 14.2.1930, avvenuta in Napoli il 17.06.2012;
- dispone che la presente sentenza venga pubblicata per estratto, a cura di qualunque interessato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e pubblicata sul sito Internet del Ministero della Giustizia, nonché sui quotidiani nazionali "Il Corriere della Sera" ed "Il Mattino di Napoli";
- dispone che copia della Gazzetta Ufficiale e dei giornali su cui è stato pubblicato l'estratto vengano depositati presso la Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza stessa;
- dispone che la presente sentenza venga comunicata, a cura della cancelleria, al competente Ufficiale di Stato Civile.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17.03.2026.
Il Presidente est.
Dott.ssa Eva Scalfati
sentenza n.524/2026
pubbl. il 17/07/2026 - RG n. 1121/2025 - Repert. n. 5129/2026 del 17/07/2026

TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILEREPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In linea fino al 3 settembre 2026
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati:
dott.ssa Ida Cubicciotti Presidente
dott. ssa Francesca Caputo Giudice est.
dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguenteSENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1121/2025 V.G. R.G.
avente ad oggetto “dichiarazione di morte presunta” promosso da
SIRSI TERESA, rappresentata e difesa dall’avv. Simonetta Tommasi, come da mandato in attiRICORRENTE
Nei confronti di SCALINCI LUIGI, nato a Salice Salentino in data 1.5.1941
Con l’intervento del PM
Conclusioni come da verbale di udienza del 25.2.26
MOTIVI N FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.3.2025 la Sirsi adiva l’ufficio epigrafato al fine si sentir dichiarare la morte presunta del coniuge Scalinci Luigi, nato a Salice Salentino in data 1.5.1941; deduceva, a sostegno della prefata istanza, che costui, in data 19.1.1989, non avesse fatto rientro presso l’abitazione familiare; indicava di aver sempre sospettato che la sparizione del medesimo dovesse essere ricondotta ad una faida tra fazioni criminali, rimarcando che solo nel 2001 un collaboratore di giustizia, Dario Toma, avesse indicato il luogo in cui questi era stato sepolto, ma che le ricerche svolte dagli inquirenti non avessero consentito di reperirne il cadavere; precisava che la Corte D’Assise di Lecce avesse condannato per l’omicidio del coniuge Gianni De Tommasi e Domenico Antonio Calabrese.
Con provvedimento del 7.4.25 il Presidente del Tribunale disponeva, a norma dell’art. 473 bis n. 62 comma 2 c.p.c., la pubblicazione della suddetta domanda.
La ricorrente provvedeva a depositare, in data 25.6.25, la documentazione attestante l’avvenuta pubblicazione del ricorso, per due volte, a distanza di 10 giorni, sul Nuovo Quotidiano di Puglia e sul Messaggero, con l’invito a fornire eventuali indicazioni sulla sorte dello scomparso.
Fissata l’udienza di comparizione dell’istante e dei soggetti indicati nell’art. 473 bis n. 62 c.p.c., all’udienza del 24.9.25 veniva ascoltata la Sirsi; nel prosieguo del giudizio veniva acquisita la copia della statuizione n. 1/15 resa dalla Corte d’Assise di Lecce ed, all’udienza del 25.2.26, il giudice relatore riservava di riferire al Collegio per la decisione; il fascicolo veniva trasmesso al PM per il parere.
Ritiene questo Tribunale che, sulla base dei riscontri documentali presenti in atti, la domanda sia meritevole di accoglimento.
Dal tenore della statuizione resa dalla Corte D’Assise in data 8.1.15, divenuta irrevocabile, si evince che lo Scalinci fosse membro della SCU della “ vecchia guardia” dedito alla gestione del gioco d’azzardo nell’area di sua residenza e che l’omicidio del medesimo, della cui attuazione viene svolta analitica ricostruzione sulla scorta delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, fosse stato ordinato dal De Tommasi nel corso di un regolamento di conti con le nuove leve della medesima organizzazione.
In ossequio ai rilievi che precedono, deve dichiararsi la morte presunta di Scalinci Luigi, nato a Campi Salentina in data 1.5.1941; la dichiarazione di morte presunta va fatta risalire al 19.1.1989, data della scomparsa dell’interessato, secondo quanto previsto dall’art. 61 c.c.
Ai sensi dell’art. 473 bis n. 63 c.p.c., va disposta la pubblicazione della presente sentenza, mediante inserzione per estratto, a cura di qualsiasi interessato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito internet del Ministero della Giustizia.P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: - dichiara la morte presunta di Scalinci Luigi, nato a Salice Salentino in data 1.5.1941;
- dispone la pubblicazione della presente sentenza, mediante inserzione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito internet del Ministero della Giustizia, a cura del ricorrente o di qualsiasi altro interessato, con onere di successivo deposito in cancelleria delle indicazioni relative alla pubblicazione;
- dispone che la cancelleria trasmetta all’ufficiale dello stato civile la presente statuizione
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13.7.26
Il Giudice Estensore
(dott.ssa Francesca Caputo)Il Presidente
(dott.ssa Ida Cubicciotti)
sentenza n.1170/2025
in linea dal 19 agosto 2026 fino al 2 settembre 2026
- pubbl. il 23/10/2025 - RG n. 2286/2025 - Repert. n. 2970/2025 del 24/10/2025 - Registrato il 12/06/2026 n. 4053/2026 - Sentenza n. cronol. 12463/2025 del 23/10/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZAIn linea fino al 2 settembre 2026
Il Tribunale, Seconda Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in composizione collegiale nella persona dei sigg.ri Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est.
SENTENZA
nel procedimento iscritto a ruolo al n. 2286/2025 V.G. e promosso da:
SERGIO MEZZARI (C.F. MZZSRG50P28F464I), rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Guggino (C.F. GGGVCN76M04F464Y) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montecchio Maggiore (Vi), Piazza Marconi, 18 come da procura allegata al ricorso
- ricorrente –
per la dichiarazione di assenza di DANIELE MEZZARI (C.F. MZZDNL77M16F464F), nato a Montecchio Maggiore (Vi) il 16.8.1977, con ultima residenza in Montecchio Maggiore (Vi), via Fratelli Rosseli, 19/A
nei confronti di
NORMA SCHIAVO, (C.F.: SCHNRM51S60C119R) e ENRICO MEZZARI (C.F.: MZZNRC78S24F464K)
- madre e fratello di Daniele Mezzari, presunti successori legittimi -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “CHIEDE Che l’On. Tribunale di Vicenza voglia, ai sensi degli artt. 49 c.c. e 473-bis.60 c.p.c., dichiarare l’assenza del sig. MEZZARI DANIELE nato a Montecchio Maggiore (VI) il 16.08.1977 con ultima residenza in Montecchio Maggiore (VSI) ., Via Fratelli Rosselli n. 9/A C.F. MZZDNL77M16 F464F.
Si chiede che il provvedimento sia dichiarato immediatamente esecutivo”
CONCLUSIONI DEL PM: conclude per l’accoglimento del ricorso
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.6.2025 Sergio Mezzari chiedeva dichiararsi ex art. 49 c.c. l’assenza del figlio Daniele, nato a Montecchio Maggiore (Vi) il 16.8.1977, del quale non aveva più notizie dal 25.1.2020.
Rappresentava che:
- quel giorno il figlio si sarebbe recato da solo per un’escursione in Valli del Pasubio (Vi) e che sarebbe quindi scomparso;
- le denunce presentate dai famigliari sia ai Carabinieri, sia presso il Comune non avrebbero sortito alcun effetto;
- con provvedimento dell’11.8.2020 il Tribunale di Vicenza, accertata la scomparsa del figlio, ne aveva quindi nominato come curatore ex art. 48 c.c. la madre, Norma
Premesso che erano trascorsi più di due anni dal giorno dell’ultima notizia dello scomparso, chiedeva dichiararsene l’assenza, ex art. 49 c.c.Il ricorso veniva trasmesso al PM, che concludeva come in epigrafe. Fissata l’udienza per la comparizione del ricorrente e di tutte le persone ex art. 473bis.60, co. 1 c.p.c. al 14 ottobre 2025, il ricorso veniva notificato alla madre dello scomparso, Norma Schiavo e al fratello Enrico, che presenti all’udienza, confermavano le circostanze di cui al ricorso. Il difensore ha quindi precisato le conclusioni riportandosi al ricorso introduttivo, rinunciato ai termini conclusivi e discusso oralmente la causa.
La domanda è fondata. La denuncia di scomparsa (doc. 6), e anche i successivi provvedimenti emessi attestano quanto esposto in ricorso, che è stato altresì confermato dai genitori.
Nulla sulle spese, in assenza di soccombenza in senso tecnico
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l’assenza di Daniele Mezzari (C.F. MZZDNL77M16F464F), nato a Montecchio Maggiore (Vi) il 16.8.1977;
- nulla sulle spese di lite
Vicenza, così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda sezione civile, il 21 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
IL GIUDICE REL ed EST.
Dott. Ludovico Rossi