Sentenze di assenza e di morte presunta


  • sentenza n.493/2025

    in linea dal 18 agosto 2026 fino al 18 marzo 2027

    • pubbl. il 24/10/2025 - RG n. 6400/2024 - Repert. n. 1238/2025 del 27/10/2025 - Sentenza n. cronol. 646/2025 del 24/10/2025
    • decreto di correzione di errore materiale del 06.11.2025

     

     

     

     

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    TRIBUNALE DI MANTOVA
    SEZIONE CIVILE

     

    In linea fino al 18 marzo 2027

    Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
    Massimo De Luca Presidente
    Giorgio Bertola Giudice
    Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice
    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6400/2024 promossa da:
    FELICIANI ANTONIETTA, C.F. FLCNNT56A56C449B, e LINI SABRINA, C.F. LNISRN81A59C118O, assistite e difese dall’Avv. Elda Madella;

    RICORRENTI

    con l’intervento del P.M. IN SEDE.
    Oggetto: dichiarazione di assenza (artt. 49 c.c. e 473 bis.60 ss c.p.c.)

    CONCLUSIONI

    Parte ricorrente: “Insiste per l’accoglimento del ricorso – al quale si riporta integralmente – e chiede che l’On. Tribunale di Mantova voglia, ai sensi degli artt. 49 C.C. e 473 bis.60 e segg. C.p.c., dichiarare l’assenza del Sig. Lini Giuseppe, C.F. LNIGPP52R23I005K, nato a San Martino dell’Argine (MN) il 23.10.2952, residente a Castel Goffredo (MN) in Via Tiziano Vecellio n. 3, scomparso il 03.08.2022, giorno dal quale le ricorrenti non hanno più avuto alcuna sua notizia”.
    FATTO

    1. Con ricorso depositato in data 18.12.2024, le ricorrenti, rispettivamente moglie e figlia di Giuseppe Lini, nato a San Martino dell’Argine (MN), il 23.10.1952, e residente a Castel Goffredo (MN) in Via Tiziano Vecellio n. 3, hanno allegato di non aver avuto alcuna notizia del congiunto dal 3.08.2022 e chiesto dunque la dichiarazione di assenza dello stesso.
    2. Con provvedimento del 27.01.2025, è stata ordinato alle ricorrenti di curare le forme di pubblicità della domanda prescritte dall'art. 473 bis.60 c.p.c.
    3. Sono state dunque acquisite informazioni dai Carabinieri di Castel Goffredo (MN), che hanno riscontrato riferendo come Giuseppe Lini si sia reso irreperibile, allontanandosi per ignota destinazione, la notte del 4.08.2022 a seguito di un diverbio con la moglie e con il cognato, portando con sé tre pistole che deteneva regolarmente, facendo perdere da allora le proprie tracce.
      Anche sulla base delle nuove ricerche effettuate, i Carabinieri hanno attestato come lo stesso risulti tutt’oggi irreperibile, nonostante si fosse già proceduto, il 3.10.2022, all’inserimento in Banca Dati della SDI della segnalazione del rintraccio.
    4. All’udienza per la comparizione degli interessati, sono comparse entrambe le ricorrenti che hanno confermato il ricorso e di non aver avuto contatti, né notizie del congiunto dal 3.08.2022.
    5. Verificato l’adempimento degli obblighi pubblicitari e decorso vanamente il termine trimestrale indicato nel decreto di fissazione dell’udienza per consentire a eventuali informatori di far pervenire al Tribunale notizie dell’assente, la Giudice relatrice si è dunque riservata di riferire al Collegio in camera di consiglio sulle conclusioni riportate in epigrafe.
    6. Ritiene il Tribunale che la domanda volta a ottenere la dichiarazione di assenza di Giuseppe Lini sia ammissibile e fondata.
    7. Si osserva, in rito, che l'istanza è stata proposta da soggetti legittimati.
      Le ricorrenti sarebbero, infatti, le uniche eredi legittime dell’assente qualora quest'ultimo fosse morto nel giorno della scomparsa.
    8. Sul piano del merito, occorre notare che, secondo il disposto dell’art. 49 c.c. l’assenza può essere dichiarata quando sono trascorsi due anni dal giorno al quale risale l’ultima notizia dell’assente.
      Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente (cfr. doc. 5 e 6 - verbali di ricezione di denunzia querela sporta dalla ricorrente Antonietta Feliciani e dal fratello, Francesco Feliciani, circa gli eventi occorsi il 3.08.2022 - e doc. 8 - verbale di ricezione della denuncia di scomparsa sporta da Antonietta Feliciani il 6.09.2022), nonché da quella trasmessa dal Comando dei Carabinieri di Castel Goffredo il 14.02.2025, emerge che Giuseppe Lini risulti scomparso a far data dal 4.08.2022, avendo avuto il 3.08.2022 gli ultimi contatti con la famiglia e non avendo, da allora, dato alcuna notizia di sé.
      Essendo dunque trascorsi oltre due anni dall’ultima notizia dell’assente, senza che i familiari abbiano più avuto notizie dell'uomo, può dichiararsi l’assenza di Giuseppe Lini, nato a San Martino dell’Argine (MN) il 23.10.2952, residente a Castel Goffredo (MN) in Via Tiziano Vecellio n. 3, scomparso il 04.08.2022 a orario sconosciuto.
    9. Visto il disposto dell'art. 473.bis 63 c.p.c., la presente sentenza, a cura degli interessati, deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia, nonché pubblicata sui seguenti giornali: Gazzetta di Mantova e Corriere della Sera, a caratteri di stampa ridotti rispetto al normale.
      Copia della Gazzetta Ufficiale, della sentenza e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto dovrà dunque essere depositata nella cancelleria, per l'annotazione sull'originale.
    10. L'esecuzione della presente sentenza potrà avvenire solo successivamente al suo passaggio in giudicato e all'effettuazione dell'annotazione di cui sopra.
    11. La presente sentenza dovrà, infine, essere comunicata, al momento del passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di competenza.
    12. Data la natura e l'oggetto della causa nulla va disposto sulle spese di lite.

    P.Q.M.

    Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

    1. dichiara l’assenza di Lini Giuseppe, C.F. LNIGPP52R23I005K, nato a San Martino dell’Argine (MN) il 23.10.2952, residente a Castel Goffredo (MN) in Via Tiziano Vecellio n. 3, scomparso il 04.08.2022;
    2. dispone che, a cura degli interessati, la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sia pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia e sia pubblicata sui seguenti giornali: Gazzetta di Mantova e Corriere della Sera, a caratteri di stampa ridotti rispetto al normale;
    3. dispone che copia della Gazzetta Ufficiale nonché della sentenza e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto sia depositata nella cancelleria, per l'annotazione sull'originale.
    4. dispone la comunicazione della presente sentenza, dopo l'avvenuto passaggio in cosa giudicata, a cura della Cancelleria, al competente Ufficiale di stato civile, per le annotazioni di legge;
    5. nulla sulle spese.

    Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, il 23.10.2025

    La Giudice relatore
    Elisabetta Pagliarini

    Il Presidente
    Massimo De Luca

     

    decreto di correzione di errore materiale del 06.11.2025

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
    Sezione Civile

    In linea fino al 18 marzo 2027

    Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
    Giorgio Bertola Presidente
    Valeria Monti Giudice
    Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice
    ha pronunciato il seguente

    DECRETO

    nella causa civile di I Grado avente ad oggetto la dichiarazione di assenza (artt. 49 c.c. e 473 bis.60 ss c.p.c.) di Lini Giuseppe, iscritta al n. r.g. 6400/2024 promossa da:
    FELICIANI ANTONIETTA, C.F. FLCNNT56A56C449B, e LINI SABRINA, C.F. LNISRN81A59C118O, assistite dell’Avv. MADELLA ELDA;
    vista l’istanza di correzione di errore materiale depositata il 5.11.2025 in relazione alla sentenza n. 493/2025 emessa dal Tribunale di Mantova in data 23.10.2025 e pubblicata in data 24.10.2025;
    ritenuto che la stessa sia meritevole di accoglimento,
    visti gli artt. 287 e ss. c.p.c.,

    P.Q.M.

    dispone che ove nella sentenza n. 493/2025 emessa dal Tribunale di Mantova in data 23.10.2025 e pubblicata in data 24.10.2025 vi è scritto “23.10.2952” debba intendersi “23.10.1952”.
    Manda alla cancelleria per l’annotazione sull’originale ai sensi dell’art. 288 comma 2 c.p.c.
    Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, il 6 novembre 2025

    Il Presidente
    Giorgio Bertola

     



  • sentenza n.385/2026

    pubbl. il 30/07/2026 - RG n. 2647/2025 - Repert. n. 881/2026 del 30/07/2026

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
    SEZIONE CIVILE

     

    In linea fino al 2 marzo 2027

    riunito in camera di consiglio nelle persone di:

    Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
    Dott. Ruggiero Berardi Giudice
    Dott. Luca Staricco Giudice Relatore

    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nella causa civile promossa da:

     PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo nella persona del Dott. Onelio Dodero

    RICORRENTE

    CONTRO

    GIANLUCA GUASTI  nato il 14/06/1974  in SAVIGLIANO (CN)

    CONVENUTO

    OGGETTO: Dichiarazione di morte presunta.

    CONCLUSIONI

    Il ricorrente concludeva per l’accoglimento della domanda, come da ricorso. 

    FATTO

    In data  09/10/2025     veniva depositato ricorso, per la dichiarazione di morte presunta, da parte 
    Procuratore della Repubblica nella persona del Dott. Onelio Dodero, su richiesta dell’avv. Caterina Licciardello in qualità di  curatrice  dello scomparso GUASTI Gianluca (C.F.: GSTGLC74H14I470C) nato a Savigliano (CN) il 14.06.1974 e residente in Manta (CN), Via Santa Brigida n. 15. 
    A fondamento della domanda veniva rappresentato: 

    • che il Tribunale di Cuneo, con decreto emesso in data 16.07.2015, nominava l’avv. Caterina Licciardello quale curatrice dello scomparso Guasti Gianluca (R.G.V.G. 823/2015) ;
    • che la curatrice aveva compiuto tutte le attività necessarie ed inerenti alla curatela come da relazione agli atti;
    • che erano trascorsi più di dieci anni dal giorno (07.03.2015) della scomparsa del Signor GUASTI Gianluca;

    Con provvedimento datato 13/10/2025 il Presidente del Tribunale designava il  Giudice per la trattazione del procedimento e contestualmente disponeva la pubblicità del ricorso a norma dell’art. 727 c.p.c. La pubblicità disposta veniva ritualmente effettuata dal ricorrente nei termini fissati.
    Trascorsi sei mesi dalla data dell’ultima pubblicazione, senza che pervenissero notizie dello scomparso,  il Giudice designato fissava udienza di comparizione avanti a sé ai sensi art. 473 bis.62 cpc per sentire il ricorrente, i parenti e la curatrice.  
    All’udienza del 09/07/2026, il Giudice provvedeva ad interrogare le predette persone. All’esito di tale audizione si riservava di riferire al Collegio.

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Sussistono i presupposti per la declaratoria di morte presunta di Guasti Gianluca.
    Infatti, in primo luogo, si deve notare che il ricorso risulta essere stato promosso da persona legittimata e, cioè, dal Procuratore della Repubblica.
    In secondo luogo, risulta acclarata la competenza di questo Tribunale, risultando che il convenuto ha avuto la sua ultima residenza nota nel Comune di Manta.
    Nel merito, dalla documentazione agli atti e dalle dichiarazioni delle parti, risulta che Guasti Gianluca si  allontanò dall’abitazione in data 07/03/2015. A seguito di ricerche venne rinvenuta l’autovettura il giorno 10/03/2015 con a bordo le chiavi, il portafoglio e la tessera sanitaria, in agro di Carmagnola, loc. Cava
    Ceretto a poca distanza dal fiume Po. Vane si  rilevarono le ricerche anche tramite sommozzatori. La compagna, la figlia  e il fratello sentiti personalmente in udienza hanno confermato le circostanze di cui sopra e il fatto che da quella data non si sono più avute notizie. Nella stessa udienza è stata sentita la curatrice dello scomparso, avv. Licciardello,  che ha confermato l’assenza di notizie anche dopo le  pubblicazioni di rito, mentre il  Pubblico Ministero ha insistito   come da ricorso.
    Da quanto sopra risulta pertanto confermato che  non si hanno più notizie di Guasti Gianluca dal 2015.
    Dello scomparso  non si è avuta alcuna notizia neppure in corso di causa, nonostante la pubblicazione del ricorso per morte presunta sia sulla Gazzetta Ufficiale, sia sul quotidiano “La Stampa”, edizione di Cuneo che sul settimanale locale “La Guida”.
    Alla luce di quanto precede, si ritiene dunque raggiunta la prova del fatto che GUASTI Gianluca è scomparso dal luogo della sua ultima residenza da oltre 10 anni.
    Conseguentemente, risulta doveroso pronunciarne la morte presunta a norma dell’art. 58 c.c., individuando la data dell’evento in quella del 07/03/2015, data in cui si è avuta l’ultima notizia. 
    Infine, si deve disporre la pubblicazione della presente sentenza, a norma dell’art. 729 c.p.c., sui giornali indicati in dispositivo.

    P.Q.M.

    Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
    disattesa ogni contraria domanda od eccezione;

    DICHIARA

    la morte presunta di  GUASTI Gianluca (C.F.: GSTGLC74H14I470C) nato a Savigliano (CN) il 14.06.1974 ,nel giorno del 07/03/2015;
    dispone la pubblicazione della presente sentenza, per una volta e per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul quotidiano “La Stampa”, Edizione di Cuneo, nonché sul settimanale
    “La Guida” di Cuneo; dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Manta per gli adempimenti di legge. 

    Cuneo, così deciso il 16/07/2026

    Il Giudice Estensore
    Dott. Luca Staricco              

    La Presidente
    Dott.ssa Roberta Bonaudi



  • sentenza n.119/2025

    pubbl. il 12/11/2025 RG n. 3257/2024 - Sentenza n. cronol. 6038/2025 del 12/11/2025

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA

    In linea fino al 31 dicembre 2026

    composto dai seguenti magistrati:

    dott. Emanuele Migliore Presidente

    dott. Maria Donata Garambone Giudice

    dott. Margherita Cerizza Giudice rel.

    nella camera di consiglio del 12/11/2025 ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nella causa iscritta al 3257 / 2024 VG promossa da:
    EBELINA BRERA MOLINARO, BRRVLN34P48C819N, nata a Coggiola l’8 settembre 1934, residente a Coggiola, via IV novembre 1992, col patrocinio dell’avv. Carlo Boggio Marzet;

    contro

    GIANCARLO ANGELINO GIORSET, NGLGCR55B15L436Y nato a Trivero il 15 febbraio 1955, residente a Coggiola, via Mazzini 91, contumace
    atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO

    Oggetto:
    dichiarazione di morte presunta

    Conclusioni:

    per la parte attrice:accoglimento del ricorso
    per la parte convenuta: 
    per il Pubblico Ministero: ---
    sulla base delle seguenti

    MOTIVAZIONI

    Fatto
    Con ricorso del 24 luglio 2024 Ebelina Brera Molinaro rappresentava che in data 25 agosto 2014 il nipote Giancarlo Angelino Giorset dopo aver contattato telefonicamente la zia dalla cima del monte Barone non rispondeva alle chiamate successive; il Soccorso Alpino non riusciva a trovare Giancarlo Angelino Giorset e il 26 agosto 2014 Ebelina Brera Molinaro ne denunciava la scomparsa. Il 2-8 ottobre 2018 il Tribunale di Biella dichiarava l’assenza dei Giancarlo Angelino Giorset. Con ricorso del 23 settembre 2024 Ebelina Brera Molinaro chiedeva che il Tribunale di Biella dichiarasse la morte presunta dell’assente. Il 6 novembre 2024 il Presidente ordinava i prescritti adempimenti pubblicitari, eseguiti i quali la parte ricorrente istava per la fissazione dell’udienza di comparizione; il 6 novembre 2025 la relatrice celebrava detta udienza e si riservava di riferire al collegio.

    Diritto
    Ai sensi dell’art. 58 c.c., sono trascorsi più di dieci anni dall’ultima notizia dell’assente; ai sensi dell’art. 473bis.62 c.p.c., la parte ricorrente ha eseguito le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su due giornali, l’ultima delle quali è avvenuta più di sei mesi prima dell’udienza di comparizione; oltre alla parte ricorrente, non risultano eredi dell’assente; non risultano procuratori o rappresentanti legali né soggetti che perderebbero diritti o sarebbero gravati da obbligazioni per effetto della morte dell’assente: sussistono pertanto i presupposti per dichiarare la morte presunta di Giancarlo Angelino Giorset alla data della scomparsa.
    Ai sensi dell’art. 473bis.63 c.p.c., la presente sentenza potrà essere eseguita all’esito degli adempimenti pubblicitari di cui in motivazione.
    Attesa la natura necessaria del giudizio e l’assenza di soccombenza processuale, nulla dovrà infine disporsi in merito alle spese di lite.

    P.Q.M.

    il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,

    • dichiara la morte presunta, alla data del 25 agosto 2014, di GIANCARLO ANGELINO GIORSET, NGLGCR55B15L436Y, nato a Trivero il 15 febbraio 1955, residente a Coggiola, via Mazzini 91;
    • dispone che la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia e su due giornali; dispone che una copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dell’estratto del sito internet del Ministero della Giustizia e dei giornali sia depositata in cancelleria per l’annotazione sull’originale della sentenza; dichiara che la presente sentenza potrà essere eseguita dopo che sarà passata in giudicato e che saranno compiute le annotazioni di cui sopra;
    • manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza all’ufficio dello stato civile del comune di Coggiola.
    • nulla sulle spese di lite.

    Biella, 12/11/2025

    la Giudice rel.
    Margherita Cerizza 

    il Presidente
    Emanuele Migliore



  • sentenza n.134/2026

    pubbl. il 29/04/2026 - RG n. 1023/2024

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Tribunale Ordinario di Frosinone
    Sezione Civile

    in linea dall'8 giugno 2026 fino al 30 novembre 2026

    Il Collegio così composto:
    dott. Marcello Buscema Presidente
    dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice
    dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est.
    riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 1023/2024, instaurata

    da

    CESARE DEL SIGNORE, rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Felli, per procura congiunta al ricorso;

    RICORRENTE

    contro

    MARIA TERESA DE SCLAVIS;

    con l’intervento del P.M..

    OGGETTO: dichiarazione di morte presunta ex art. 58 c.c. e art. 473 bis.62 c.p.c..

    MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

    • 1. Con ricorso depositato il 5.03.2024, Cesare Del Signore ha domandato a questo Tribunale di dichiarare la morte presunta della moglie, Maria Teresa De Sclavis, a far data dal giorno della scomparsa avvenuta il 24.11.2007.
      A tal fine il ricorrente ha esposto che Maria Teresa De Sclavis scompariva il 24.11.2007; che egli era coniugato con la De Sclavis dall’8.07.1984 e si separava con sentenza del Tribunale di Frosinone del 13.03.1992; che dalla relazione matrimoniale nascevano due figli, Emanuele Del Signore e Cristina Del Signore, rispettivamente nelle date del 12.01.1985 e del 15.06.1988; che essi erano gli unici eredi della De Scalvis; che erano state inutilmente effettuate ricerche e che erano ormai decorsi più di dieci anni; che non era stata dichiarata l’assenza della De Sclavis; infine che essa non aveva procuratore o rappresentare legale né esistevano debitori o creditori della stessa.
      Con decreto del 20.05.2024 è stata disposta la pubblicità di cui al secondo comma dell’art. 473 bis.62 c.p.c..
      Ascoltati la parte ricorrente e degli informatori, la Difesa del ricorrente ha insistito nell’adozione del provvedimento richiesto e il processo è stato rimesso alla decisione collegiale.
    • 2. Nel merito, la domanda di dichiarazione di morte presunta deve essere accolta.
      Ai sensi del primo comma dell’art. 58 c.c., nella versione ratione temporis vigente, “Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente il tribunale competente secondo l’art. 48 su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell’art. 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima notizia”; il terzo comma dello stesso articolo stabilisce che “Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza”.
      In via pregiudiziale, deve osservarsi che risulta assolto l’onere pubblicitario imposto ai sensi del secondo comma dell’art. 473 bis.62 c.p.c. (si vedano pubblicazioni della scomparsa sulla Gazzetta Ufficiale nelle date del 20.07.2024 e del 1°.08.2024, nonché sui giornali nazionali “Il Giornale” e “Il Tempo” del 24.07.2024 e del 3.08.2024, all.i del ricorrente).
      Nella vicenda che occupa, uno dei figli della De Sclavis ha dichiarato “Lei è scomparsa a novembre 2007. Io ho ricevuto una chiamata nella quale mi si diceva che mia madre era scomparsa, io qualche giorno prima ero andato a casa sua a Paliano. Già era successo che lei scomparisse, soffriva di depressione ed era scomparsa una volta ma poi è stata ritrovata. (…) Sono state avviate delle ricerche tramite Polizia e Carabinieri, anche con i cani, per qualche giorno l’ho cercata anch’io ma senza successo. Da allora non ci ha mai fatto una telefonata. Ci sono anche persone che mi hanno detto di averla vista, chi l’ha vista nei campi nomadi, chi a Roma, ma si tratta di persone non affidabili e comunque queste informazioni non hanno avuto riscontro. Non abbiamo nessuna notizia di lei da allora. (…)” (vedi verbale dell’udienza del 17.06.2025).
      Coerentemente ha deposto anche la sorella della De Sclavis, la quale ha confermato la scomparsa nel 2007 e la mancanza di notizie della stessa da allora (vedi verbale dell’udienza del 1°.07.2025).
      Per la ricerca della De Sclavis si attivava anche la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”, tramessa sul canale Rai 3 (come risulta dalla scheda della De Sclavis predisposta per la detta trasmissione, all. al ricorso), senza esiti.
      Quanto sopra basta a ritenere sussistenti i presupposti per la pronuncia richiesta.
    • 4. Dispone che il ricorrente provveda alla pubblicità di cui al primo comma dell’art. 473 bis.63 c.p.c. e ai conseguenti depositi prescritti dal secondo comma dello stesso articolo.
    • 5. Le spese di lite devono essere lasciate a carico di chi le ha anticipate.

    P.Q.M.

    Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

    • dichiara la morte presunta di Maria Teresa De Sclavis, nata a Paliano (FR), il 13.09.1961, ultimo domicilio in Paliano (FR) in Via Campo di Quarata n. 25;
    • dispone che il ricorrente provveda agli adempimenti di cui all’art. 473 bis.63 c.p.c.;
    • spese di lite a carico di chi le ha anticipate.

    Frosinone, 23.04.2026

    L’ESTENSORE
    dott.ssa Roberta Bisogno

    IL PRESIDENTE
    dott. Marcello Buscema



  • sentenza n.442/2026

    pubbl. il 06/05/2026 -  RG n. 11593/2025 - Repert. n. 72/2026 del 21/05/2026 - N. R.G. VOL. 11593/2025

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    IL TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
    PRIMA SEZIONE CIVILE

    in linea dal 26 maggio 2026 fino al 25 novembre 2026

    Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
    dott. Bruno Perla Presidente
    dott. Francesca Neri Giudice Relatore
    dott. Laura Fioroni Giudice
    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. vol. 11593/2025 avente ad oggetto: dichiarazione di assenza, promossa da:
    ADRIANO FARINI (C.F. FRNDRN66T09A944I), con il patrocinio dell’avv. ALBERTI MONICA e dell’avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. ALBERTI MONICA

    ATTORE/I

    Nei confronti di

    BATTISTA FARINI, nato a San Benedetto Val di Sambro il 9.3.1935 (C.F. FRNBTS35C09G566F)

    e del PM

    INTERVENUTO

    Per la dichiarazione di assenza in relazione a Farini Fabio (C.F.: FRNFBA68T19A944S), nato a Bologna il 19.12.1968, all'epoca residente in Monghidoro, Via Cà di Fiore, 18.

    CONCLUSIONI

    RICORRENTE:

    CHIEDE che l’On. Tribunale di Bologna voglia, ai sensi degli artt. 722 c.p.c. e 48 e 49 c.c., dichiarare
    l’assenza del Sig. Fabio Farini e assumere i provvedimenti di immissione, dell'istante e del padre di Fabio Farini, nel possesso temporaneo dei beni di quest'ultimo.

    PM:
    dichiara di intervenire e riserva le conclusioni.

    Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

    Con ricorso depositato il 13.8.2025 FARINI Adriano, fratello di FARINI Fabio, nato a Bologna il 19.12.1968, esponeva che:
    In data 07.06.23, verso le ore 11:30, l'istante si recava presso Villa Baruzziana, ubicata a Bologna, in Via dell'Osservanza, 19, presso il reparto SPOI, ove era stato ricoverato suo fratello, il Sig.Farini Fabio (C.F.: FRNFBA68T19A944S), nato a Bologna il 19.12.1968, all'epoca residente in Monghidoro, Via Cà di Fiore, 18, affetto da schizofrenia, con episodi autolesionistici;

    • l'istante trovava suo fratello nella sua camera da letto, dimesso, in preda ad uno stato delirante, bagnato di urina;
    • l'istante, dopo aver aiutato il fratello a lavarsi e dopo avergli rasato la barba, parlava con la dottoressa del reparto delle condizioni in cui versata suo fratello (ella prospettava la possibilità di reintegrare il litio, sino a quel momento sospeso in quanto aveva recato seri problemi ai reni del paziente); egli lasciava la struttura verso le ore 13:15;
    • alle ore 15:00 di quello stesso giorno l'istante veniva contattato da una dottoressa della struttura, la quale comunicava che suo fratello Fabio si era allontanato da Villa Baruzziana e che era già stato diramato un avviso di ricerca alle Autorità di Pubblica Sicurezza di Bologna;
    • i Carabinieri della Stazione di Monghidoro, in coordinamento con i Carabinieri della Stazione Indipendenza di Bologna, eseguivano delle ricerche nel tentativo di ritrovare il Sig.Fabio Farini, ricerche che non davano alcun esito;
    • l'istante sporgeva due denunce che venivano archiviate;
    • dal giorno della scomparsa, non si sono avute più notizie del sig.Fabio Farini;
    • il sig. Fabio Farini è comproprietario, in ragione di 1/3 (assieme all'istante e al loro padre) dei seguenti immobili ubicati in Monghidoro e contraddistinti:
    1. al catasto terreni del medesimo Comune al Foglio 24, Mappali 36,37, 46,48,102, 177,179, 788, Foglio 25, Mappali 174, 211;
    2. al catasto fabbricati del medesimo Comune al Foglio 24, Mappali 138 – 789;
    • il sig.Fabio Farini è proprietario di un'autovettura FIAT tipo Panda targata BW730AP ed è cointestatario (assieme all'istante) di un conto postale; è, inoltre, intestatario di Buoni Fruttiferi Postali e di altre operazioni finanziarie postali; è, infine, cointestatario, unitamente all'istante, di un conto corrente acceso presso Unicredit S.p.A., filiale di Monghidoro, con annesse operazioni in fondi; da ultimo, è cointestatario, unitamente all'istante e al loro padre, di un libretto postale;
    • il sig.Fabio Farini continua a percepire pensione INPS di inabilità;
    • non esiste alcun procuratore o rappresentante legale;
    • i presunti successori legittimi sono:
    1. l'istante;
    2. il padre, Battista Farini, nato a San Benedetto Val di Sambro il 09.03.1935; residente in Monghidoro, Via Cà dei Fiori, 18.

    Le denunce dell’8.6.2023 e del 7.12.2023 erano prodotte in atti, unitamente al provvedimento di Cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità, del Comune di Monghidoro in data 12.8.2025.
    All’udienza del 5-2-2026 erano presenti personalmente il ricorrente e il padre. Veniva verbalizzato:
    Il ricorrente conferma quanto allegato in ricorso e che l’ultima volta che ha visto lo scomparso è stato il 7.6.2023. dichiara “Da quel giorno né io né mio padre abbiamo più avuto notizia di Fabio2.
    Il padre conferma la circostanza.
    Il ricorrente fa presente che a suo avviso le segnalazioni ricevute in merito all’avvistamento del fratello immediatamente dopo la scomparsa sono state probabilmente frutto di scambio di persona o di mera somiglianza, perchè non hanno trovato alcun riscontro.
    Il ricorrente si riporta al ricorso e dichiara che il fratello non aveva moglie né figli e non ci sono altri prossimi congiunti viventi.
    Fa presente che “il libretto postale del papà è cointestato a me, a Fabio e al papà; io e Fabio abbiamo cointestati degli investimenti alle poste e in banca, io ho la cointestazione ma erano cose sue. Abbiamo anche, un terzo ciascuno, immobili e terreni cointestati; c’è una Fiat Panda intestata a Fabio. Ci sono buoni postali cointestati a me e a lui che gli sono scaduti un anno e mezzo fa. Non sono sicuro di poterli movimentare autonomamente senza la firma di Fabio”.
    La fattispecie in esame è regolata dalle seguenti disposizioni di legge:
    Art. 49 Codice Civile. Dichiarazione di assenza. Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza.
    Art. 473-bis.60 Codice di Procedura Civile. Procedimento per la dichiarazione d'assenza. La domanda per dichiarazione d'assenza si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.
    Il presidente del tribunale fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sé o ad un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma del primo comma, e stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. Può anche ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o più giornali. Il decreto è comunicato al pubblico ministero.
    Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti, assume, quando occorre, ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza.
    Nel caso in esame risulta dagli atti del procedimento che l’ultima notizia di Fabio Farini risale al giugno 2023. Erano quindi passati oltre due anni, già al momento della proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio, pertanto vi sono i presupposti per dichiararne la assenza.
    Quanto alla domanda di assumere i provvedimenti di immissione, dell'istante e del padre di Fabio Farini, nel possesso temporaneo dei beni di quest'ultimo, si osserva che le disposizioni di rilievo sono:
    Art. 50 Codice Civile. Immissione nel possesso temporaneo dei beni. Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se vi sono. Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni. I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti. Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall'articolo 434.
    Per ottenere l'immissione nel possesso, l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale; se taluno non sia in grado di darla, il tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l'assente.
    Art. 473-bis.61 c.p.c. Immissione nel possesso temporaneo dei beni. Il tribunale provvede in camera di consiglio sulle domande per apertura di atti di ultima volontà e per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, quando sono proposte da coloro che sarebbero eredi legittimi. Se la domanda è proposta da altri interessati, il giudizio si svolge nelle forme ordinarie in contradittorio di coloro che sarebbero eredi legittimi. Con lo stesso provvedimento col quale viene ordinata l'immissione nel possesso temporaneo, sono determinate la cauzione o le altre cautele previste nell'articolo 50, quinto comma del codice civile, e sono date le disposizioni opportune per la conservazione delle rendite riservate all'assente a norma dell'articolo 53 dello stesso codice.
    Pertanto, siccome il fratello, odierno ricorrente, sarebbe erede legittimo, l’istanza di immissione temporanea nei beni dell’assente va da lui proposta, con successivo separato procedimento, al Tribunale, che provvederà in camera di consiglio; la proposizione della domanda deve essere successiva al momento in cui diverrà eseguibile la presente sentenza. Nulla sulle spese.

    P.Q.M.

    Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

    1. dichiara l’assenza di Farini Fabio (C.F.: FRNFBA68T19A944S), nato a Bologna il 19.12.1968, all'epoca residente in Monghidoro, Via Cà di Fiore, 18, attualmente irreperibile;
    2. nulla sulle spese.

    Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 29.4.2026.

    Il Giudice Relatore
    dott. Francesca Neri 

    Il Presidente
    dott. Bruno Perla



  • sentenza n.16930/2025

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
    SETTIMA SEZIONE CIVILE

     

    In linea fino al 31 ottobre 2026
     

    Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:

    dott. Alberto Tetamo Presidente

    dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.

    dott.ssa Daniela Culotta Giudice

    ha pronunciato la seguente
     

    SENTENZA
     

    nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 16930/2025 promossa da:
     

    CINZIA RICALDONE (C.F. RCLCNZ60C70L219X),

    ALICE RUOTOLO (C.F. RTLLCA87S51F335O),

    LORENZO RUOTOLO (C.F. RTLLNZ92D09F335K),
     

    tutti con il patrocinio dell’avv. SIRAGUSA DAVID GIOVANNI, elettivamente domiciliati presso il difensore
     

    RICORRENTI
     

    Per la dichiarazione di morte presunta di

    DINO RUOTOLO, nato il 7.12.1960 a Torino
     

    Con l’intervento del Pubblico Ministero

    Omissis

    P.Q.M.

    Visti gli artt. 60 c.c., 473 bis 62 cpc
     

    Dichiara la morte presunta di Dino Ruotolo, nato il 07/12/1960 in TORINO, avvenuta in data 11/07/2023 ore 23.59;
     

    dispone che a cura del ricorrente la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia;
     

    dispone altresì che copia della Gazzetta Ufficiale recante la pubblicazione dell’estratto, sia depositata nella Cancelleria di questo Tribunale per l’annotazione sull’originale della sentenza.
     

    Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24.7.2026
     

    Il Presidente
    Dott. Alberto Tetamo

    Il Giudice Est.
    Dott.ssa Isabella Messina
     



  • sentenza n.210/2026

    pubbl. il 24/02/2026 - RG n. 4837/2024 - Repert. n. 383/2026 del 02/03/2026

     

    emblema della repubblica

     

    TRIBUNALE DI PAVIA
    Sezione Seconda
    IN NOME DEL POPOPO ITALIANO 

     

    In linea fino al 31 ottobre 2026

    Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei magistrati 

    Dott.ssa Michela Fenucci Presidente Estensore

    Dott.ssa Ilaria Palmeri Giudice

    Dott.ssa Claudia Venturini Giudice

    Ha pronunciato la seguente

    SENTENZA
     

    Nella causa iscritta al n.4837 del Ruolo degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell’anno 2024
     

    TRA
     

    PAOLO BAGNASCHI (C.F.BGNPLA65H04F205K), LUCA BAGNASCHI (C.F.

    BGNLCU02S18B201Z) assistiti dall’Avvocato ERCOLI RODOLFO (C.F. RCLRLF80H26E648F) che li rappresenta e difende come da procura in atti, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Lodi via Solferino n. 69

     

    RICORRENTI
     

    PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale 
     

    INTERVENTORE NECESSARIO 
     

    OGGETTO: dichiarazione di morte presunta 

    CONCLUSIONI: per i ricorrenti che venga emessa sentenza dichiarativa della morte presunta di BELLAGENTE SIMONA nata a Pavia il 01.10.1967, C.F. BLLSMN67R41G388I dichiarata scomparsa a far data dal 30.01.2009 in San Cipriano Po dando ordine al cancelliere di notiziare della stessa l’Ufficio dello Stato civile competente. 
     

    RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
     

    Con ricorso depositato in data 25.11.2024 Bagnaschi Paolo e Bagnaschi Luca in qualità rispettivamente di coniuge e di figlio chiedevano dichiararsi la morte presunta rispettivamente del coniuge e della madre, Bellagente Simona nata in Pavia il 01.10.1967 e scomparsa dal 30.01.2009 in San Cipriano Po.
     

    I ricorrenti hanno allegato che in data 30.01.2009 Bellagente Simona, a differenza di quanto usualmente accadeva, non prelevava il figlio Luca, all’epoca dei fatti in età scolare, alla fermata dell’autobus. Bellagente Claudia, sorella della scomparsa, all’epoca residente nella medesima unità immobiliare dei ricorrenti, provvedeva a presentare denuncia ai Carabinieri della Stazione di Broni. I famigliari escludevano fermamente l’ipotesi del suicidio o dell’allontanamento volontario di Bellagente Simona, sospettando invece un rapimento o l’ipotesi di un decesso accidentale (investimento stradale), con occultamento del cadavere. Pur esperite le indagini da parte degli inquirenti non consentivano di pervenire ad alcun risultato utile al ritrovamento della scomparsa, né erano presentate richieste di riscatto o riscontri alla ipotesi dell’incidente stradale. Nei giorni successivi alla denuncia venivano peraltro rinvenuti la giacca ed una ciabatta indossate dalla scomparsa nelle vicinanze del fiume Po e null’altro. Solo in data 28.12.2012, nelle vicinanze del ritrovamento degli effetti personali della scomparsa, veniva rinvenuto un cadavere senza che si potesse però accertare corrispondere a quello di Bellagente Simona, atteso che l’identificazione a confronto genetico dei resti rinvenuti dava esito negativo. 
     

    Con decreto del 04.12.2024, come corretto in data 28.01.2025, è stata ordinata l’inserzione della domanda per estratto e per due volte consecutive a distanza di dieci giorni nella Gazzetta Ufficiale ed in altri due quotidiani “La Provincia Pavese” e “Il Corriere della Sera”, con invito a chiunque avesse notizie della scomparsa a farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione. 
     

    Compiuti gli adempimenti di cui all’art. 473 bis 62 c.p.c. non si è ritenuto necessario procedere alla fissazione della udienza di cui all’art. 473 bis 63 c.p.c. atteso che gli unici eredi legittimi di Bellagente Simona sono il coniuge ed il figlio ricorrenti. 
     

    Ciò premesso, si osserva quanto segue. 
     

    L’art. 58 comma 1 c.c. prevede “ quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente, il Tribunale competente secondo l’art. 48 c.c., su istanza del Pubblico Ministero, o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell’art. 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima notizia”. 
     

    Sul presupposto che il decorso del prescritto periodo di tempo trasformi in certezza l’incertezza che deriva dalla scomparsa, si ritiene prevalentemente che la dichiarazione di morte presunta svolga la funzione di accertamento indiretto della morta fisica del soggetto. 
     

    I presupposti per la dichiarazione di morte presunta sono pertanto l’accertamento della scomparsa dell’individuo in un certo momento e la successiva mancanza di notizie per dieci anni. 
     

    La circostanza della persistente scomparsa di Bellagente Simona non è contestata e non è stata acquisita la prova di notizie concernenti la signora Bellagente Simona negli ultimi dieci anni ( da calcolarsi a ritroso a far data dalla presente decisione). 
     

    Ed infatti l’assenza di notizie nell’ultimo decennio altro non è che una condizione dell’azione e non un presupposto processuale per cui è sufficiente che sussista al momento della decisione. ( Cass. Sez. 2 Sentenza n. 13882 del 09.06.2010). Inoltre visti gli estratti dei giornali prodotti in causa e rilevato che le pubblicazioni sono state eseguite, si ritiene che siano stati adempiuti tutti i dettami prescritti
     

    dall’art. 473 bis 62 c.p.c. In forza di quanto argomentato va accolta la domanda di morte presunta della signora Bellagente Simona essendo decorsi dieci anni dal 30.01.2009, ossia dal giorno a cui risale l’ultima notizia della stessa. Ed in effetti in tale data Bellagente Simona è stata vista per l’ultima volta in San Cipriano Po dalla sorella Claudia Bellagente verso le ore 10:00, 10:20 mentre stava pulendo in casa ( cfr. denuncia sporta da Bellegante Claudia ai Carabinieri della Stazione di Broni in data 30.01.2009 all. 1 al ricorso). 
     

    P.Q.M.
     

    Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione, eccezione disattesa così decide:

    • Dichiara la morte presunta di Bellagente Simona (C.F. BLLSMN67R41G388I) nata a Pavia il 01.10.1967 a far tempo dal 30.01.2009 in San Cipriano Po; 
    • Dispone ai sensi dell’art. 473 bis 63 c.p.c. che la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. 
    • Manda alla cancelleria per dare comunicazione della presente sentenza all’ufficio dello Stato Civile del Comune di Pavia

    Così deciso in Pavia, nella camera di consiglio del 24.02.2026 
     

    Il Presidente estensore 
    Dott.ssa Michela Fenucci 



  • sentenza n.496/2026

    pubbl. il 06/07/2026 - RG n. 1173/2025 - Repert. n. 1692/2026 del 06/07/2026

     

    emblema della repubblica

     

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
    Prima Sezione Civile

    In linea fino al 30 ottobre 2026

    riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati

    Dott.ssa Veronica Milone Presidente

    Dott.ssa Maria Lupo Giudice

    Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore

    ha emesso la seguente

    SENTENZA

    nel procedimento iscritto al n. 1173/2025 V.G.,
     

    avente ad oggetto: “dichiarazione di morte presunta”
     

    promosso da
     

    AUTIERO MARIA (c.f. TRAMRA57S41I754X) nata a Siracusa l’ 1/11/1957 e AUTIERO GIUSEPPE (c.f. TRAGPP63D24I754B) nato a Siracusa il 24/4/1963, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato Giovanni Grasso, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
     

    RICORRENTI

    nei confronti di
     

    AUTIERO ANTONIO (c. f. TRANTN25M04L259V) nato a Torre del Greco il 4/8/1925.
     

    Con l’intervento del Pubblico Ministero in sede.
     

    All’udienza del 23/6/2026 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione.
     

    Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

    (art. 132 c.p.c.)
     

    Con ricorso depositato in data 15/4/2025 Autiero Maria e Autiero Giuseppe hanno chiesto al Tribunale adito di procedere alla pronuncia di dichiarazione di morte presunta del padre Autiero Antonio, scomparso in data 26/3/2015 e dichiarato assente con sentenza n. 16/2021 pronunciata da questo Tribunale in data 28/10/2021 (v. documento in atti).
     

    Con decreto emesso in data 17/10/2023 il Tribunale ha immesso i ricorrenti - unici eredi dell’assente – nel possesso temporanei dei beni di quest’ultimo.
     

    I ricorrenti hanno assolto agli adempimenti pubblicitari di cui all’art. 473 bis. 62 c.p.c. (come disposto con provvedimento del 9/5/2025) e la domanda è stata inserita, per estratto, due volte consecutive a distanza di 10 giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei giornali locali, con invito a chi avesse notizie dello scomparso a farle pervenire al Tribunale entro 6 mesi dall’ultima pubblicazione (v. documenti in atti).
     

    All'udienza tenutasi in data 23/6/2026 il giudice ha assunto l’interrogatorio libero di Autiero Maria e Autiero Giuseppe, i quali hanno confermato di essere gli unici eredi dell’assente e che non ci sono procuratori costituiti o altre persone interessate alla procedura; pertanto, hanno insistito nell’accoglimento della domanda di dichiarazione di morte presunta dello scomparso Autiero Antonio.
     

    Alla medesima udienza, il Giudice ha posto la causa in decisione dinanzi al Collegio.
     

    Passando al merito, ricorrono i presupposti di cui all’art. 58 c.c. per la dichiarazione di morte presunta di Autiero Antonio, essendo decorsi oltre dieci anni dalla sua assenza, senza che si sia avuta più notizia dello stesso.
     

    In ragione della natura del procedimento e dell’assenza di interessi contrastanti fra le parti, nulla occorre statuire sulle spese processuali.
     

    P.Q.M.

    Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1173/2025 V.G.:
     

    dichiara la morte presunta di Autiero Antonio, codice fiscale (c.f. TRANTN25M04L259V) nato a Torre del Greco il 4/8/1925;
     

    dispone che la presente sentenza sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia e che all’esito della suddetta pubblicazione la copia della Gazzetta nella quale è stato pubblicato l’estratto della sentenza, sia depositata presso la cancelleria di questo Tribunale per l’annotazione sull’originale;
     

    nulla sulle spese.
     

    Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
     

    Così deciso, in Siracusa nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale in data 30/6/2026.

    Il Presidente
    Dott.ssa Veronica Milone
     

    Il Giudice relatore
    Dott.ssa Cristina Maria Caruso



  • sentenza n.303/2026

    pubbl. il 10/09/2026 - RG n. 1267/2025 - Repert. n. 842/2026 del 10/09/2026

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
    Sezione I CIVILE

     

    In linea fino al 15 ottobre 2026

    Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
    dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
    dott.ssa Valeria Apicella Giudice rel.
    dott. Leonardo Di Falco Giudice
    ha pronunciato la seguente
     

    SENTENZA
     

    nella causa iscritta al numero di ruolo generale 570/2023 promossa per la dichiarazione di morte presunta di ANTONIO FUMAGALLI, C.F. FMGNTN67D10G009J, nato a Oggiono il 10.4.1977,
     

    DA

    MASSIMO LUCA FUMAGALLI (C.F. FMGMSM65D06G009Q), con il patrocinio dell’avv. Giuseppe Chiarella,

    ricorrente

    con l’intervento del

    Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale

    CONCLUSIONI

    “che l’Ill.mo Tribunale di Lecco Voglia, ai sensi degli artt. 58 c.c. e 473 bis.62., dichiarare la morte presunta del Sig. ANTONIO FUMAGALLI”.

    RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

    Con ricorso del 2/9/2025, Massimo Luca Fumagalli ha promosso il presente giudizio per sentire dichiarare la morte presunta del fratello FUMAGALLI ANTONIO, nato a Oggiono (LC), il 10.4.1967, che dal 4.7.2015 risulta scomparso dopo essersi trasferito da Colle Brianza (LC) in Valle d’Aosta, località Marsellier, dalla fine del mese di giugno del 2015 in cerca di lavoro.
    In particolare, come emerge dalla denuncia-querela del 18.7.2015, sporta dal ricorrente, recatosi in Valle d’Aosta a cercare il fratello, il 4.7.2015 è l’ultimo giorno in cui Antonio Fumagalli ha telefonato alla madre, dicendole che avrebbe cercato lavoro in un alpeggio, dopo di che le sue due utenze sono risultate irraggiungibili o spente. In data 18.7.2026, nei pressi del ristorante La Bricole a Breuil-Cervinia, il ricorrente trovava la macchina del fratello parcheggiata e il gestore del ristorante gli riferiva che la macchina era parcheggiata lì da circa 10 giorni.
    Legato alla famiglia, a cui ha sempre telefonato anche quando era lontano e appassionato di montagna (anche iscritto al CAI di Molteno), Antonio Fumagalli aveva espresso da anni il desiderio di scalare il Cervino. Pochi giorni dopo il ritrovamento dell’autovettura, il ricorrente apprendeva che la tenda da montagna del fratello e le chiavi della macchina erano state trovate proprio sul Monte Cervino, nei pressi del rifugio Duca degli Abruzzi, a quota 2.802 metri di altitudine. La circostanza trova conferma anche negli articoli di giornale allegati al ricorso (docc. 5, 6 e 7), risalenti all’epoca dei fatti.
    In particolare, dai suddetti articoli emerge che Antonio Fumagalli è stato cercato per diversi giorni dalla Protezione Civile, dal soccorso alpino valdostano, dalla Guadia di Finanza e dai Carabinieri, senza successo.
    Il ricorrente ha anche rappresentato che lo stesso e la sorella, Laura Fumagalli, sono gli unici eredi di Antonio Fumagalli, tenuto conto della morte della loro madre, Agnese Perego, e del padre, Luigi Fumagalli, rispettivamente, in data 18.4.2025 e in data 7.8.2022 (cfr. certificato storico di famiglia e certificati di morte allegati al ricorso). Il ricorrente è stato altresì nominato curatore dello scomparso da questo Tribunale con decreto del 19.5.2016.
    Con decreto del 15.09.2025 è stata disposta la pubblicazione del ricorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed in due giornali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 473 bis.62 c.p.c. La pubblicazione è stata debitamente documentata dai ricorrenti (vedi nota depositata il 21.10.2025 e i relativi allegati). Nel termine previsto dalla citata norma, e successivamente, non sono pervenute notizie dello scomparso al Tribunale. Con decreto del 13.05.2026 è stata fissata l’udienza per la comparizione di tutte le persone indicate nell’art. 473 bis.62, comma 1, c.p.c. Il decreto è stato comunicato al Pubblico Ministero, che vi ha apposto il visto. All’udienza del 30.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
    Nonostante le ricerche da parte del fratello, della Protezione civile, del Soccorso alpino e delle Forze dell’Ordine, la diffusione sui giornali della notizia della scomparsa e delle relative circostanze di tempo e di luogo, sono state rinvenuti soltanto l’autovettura, la tenda da montagna e, all’interno di essa, le chiavi dell’autovettura di Antonio Fumagalli. Non sono giunte notizie, oltre che a questo Tribunale, neanche al fratello e alla sorella dello scomparso, come confermato all’udienza del 30.6.2026.
    Considerati il tempo trascorso dalla scomparsa (11 anni), le modalità e le circostanze di tempo e di luogo della scomparsa (la tenda da montagna e le chiavi dell’auto sono stati rivenuti a 2800 metri di altitudine, sul Monte Cervino, che Antonio Fumagalli aveva più volte espresso di voler scalare), il legame di Antonio con la famiglia, che sentiva costantemente, l’inutilità delle ricerche ed il fatto che non se ne è avuta più alcuna notizia nonostante la pluralità di appelli, deve ritenersi l’alta probabilità se non addirittura la certezza del decesso del sig. Antonio Fumagalli, sicché sussistono senz’altro i presupposti per la dichiarazione di morte presunta.
    La morte, in ragione del disposto dell’art. 58, primo comma, ultimo alinea, cc. può essere fatta risalire alla data della scomparsa e quindi al 5.7.2015, data in cui si sono persi i contatti di Antonio Fumagalli, avendo lo stesso sentito la madre il 4.7.2015 ed essendo successivamente divenuto irreperibile; come statuito dal terzo comma dell’art. 58 cit., non rileva la circostanza che sia mancata la dichiarazione di assenza.
    La presente sentenza va pubblicata secondo le modalità previste dall’art. 473 bis.63 c.p.c. e quindi per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel sito internet del Ministero della Giustizia.

    P.Q.M.

    definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso depositato il 2/9/2025 da Massimo Luca Fumagalli,

    dichiara

    la morte presunta di ANTONIO FUMAGALLI, C.F. FMGNTN67D10G009J, nato a Oggiono il 10.4.1977, accertandone il decesso alla data del 5.7.2015;

    ordina

    che la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel sito internet del Ministero della Giustizia;

    dispone

    che il Cancelliere ex art. 473 bis.63, comma 4, c.p.c. dia notizia della presente sentenza all’ufficio dello stato civile competente.
    Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 31.08.2026.

    Il Giudice relatore
    dott.ssa Valeria Apicella

    Il Presidente
    dott.Marco Erminio Maria Tremolada



  • sentenza n.74/2024

    R.G. 781/2025 V.G.

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    TRIBUNALE DI PRATO
    SEZIONE CIVILE
    Volontaria Giurisdizione

    in linea fino al 2 ottobre 2026

    Il Tribunale, in formazione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

    dott.ssa Lucia Schiaretti Presidente

    dott. Simone Vanini Giudice rel.

    Dott.ssa Camilla Biotti Giudice

    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nella causa civile sopra emarginata, promossa da

    MARIA TIROTTA, nata il 14/08/1950 a CUTRO (KR), c.f. TRTMRA50M54D236G, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’Avv. Salvatore Bianchini

    RICORRENTE

    per la dichiarazione della morte presunta di:
    ROSA TIROTTA, nato a CUTRO (KR) il 14/08/1962, c.f. TRTRSO62M54C352A

    Oggetto: dichiarazione di morte presunta

    CONCLUSIONI

    La ricorrente ha concluso come da atto introduttivo del 12/06/2025: «[…] affinché, disattesa ogni contraria istanza, esperita ogni formalità di rito, Voglia, ai sensi degli artt. 473Bis n. 62 CPC e 58 CC, DICHIARARE la morte presunta della Sig.ra ROSA TIROTTA nata a Catanzaro il 14.08.1962, CF: TRTRSO62M54C352A, residente in Calenzano (Fi), via di Prato n. 137/A»

    OMISSIS

    Il P.M. è intervenuto, vistando in data 19/01/2026

    P.Q.M.

    il Tribunale, definitivamente decidendo,

    1) dichiara la morte presunta in data 06/04/2012 di ROSA TIROTTA, nata a CATANZARO (CZ) il 14/08/1962, c.f. TRTRSO62M54C352A, con ultima residenza conosciuta in via Di Prato 137/A, Calenzano (FI);

    2) ordina che la presente sentenza sia inserita, a cura della ricorrente, per estratto, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, con onere di depositare in Cancelleria copia delle pubblicazioni predette per l’annotazione sull’originale della sentenza a norma dell’art. 473-bis.63 c.p.c., nonché pubblicata, per estratto, su impulso della Cancelleria, nel sito Internet del Ministero della giustizia per la durata di sei mesi;

    3) manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza all’ufficiale di stato civile competente per le annotazioni di legge;

    4) nulla sulle spese.

    Così deciso in Prato nella camera di consiglio dell’11/03/2026, su relazione del giudice Dott. Simone Vanini.

    Il giudice est.
    Dott. Simone Vanini 

    La presidente
    Dott.ssa Lucia Schiaretti



  • sentenza n.127/2026pubbl. il 20/03/2026 - RG n. 1407/2025 - Repert. n. 355/2026 del 20/03/2026

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
    SEZIONE CIVILE

    in linea fino al 1° ottobre 2026

    riunito in camera di consiglio nelle persone di:
    Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
    Dott. Ruggiero Berardi Giudice
    Dott. Luca Staricco Giudice Relatore
    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nella causa civile promossa da:
    ANNA MARIA BARALE nata il 05/05/1954 in CUNEO (CN) , difesa e rappresentata dal Avv. GIOSTRA AGRIPPINO ;

    RICORRENTE

    CONTRO

    SONIA PELLEGRINO nata il 06/01/1975 in CUNEO (CN)

    CONVENUTO

    e con l’intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo

    TERZO INTERVENUTO

    OGGETTO: Dichiarazione di morte presunta.

    CONCLUSIONI

    La ricorrente concludeva per l’accoglimento della domanda, come da ricorso.
    Il P.M. concludeva apponendo il visto.

    FATTO

    Con ricorso depositato in data 22/05/2025 Anna Maria Barale, madre di Sonia Pellegrino premettendo:

    • che in data 1° gennaio 2000 la Signora PELLEGRINO Sonia nata a Cuneo il 6 gennaio 1975, residente in Cuneo, Via Garessio n. 9, C.F. PLLSNO75A46D205D, figlia della ricorrente, si allontanava dall’abitazione in cui viveva con l’instante a bordo della propria autovettura (doc. 1-2)
    • che l’instante era, ed è, l’unica parente prossima e successore legittimo della Signora Pellegrino Sonia posto che il padre Sig. PELLEGRINO Antonio nato a Cuneo il 7 giugno 1945, nonché marito della ricorrente, decedeva in Cuneo il 22 maggio 1985 e la stessa non si è più mai sposata né ha avuto altri figli (doc. 3-4)
    • che la ricorrente si attivava con le ricerche in ogni modo, precisamente tramite un investigatore privato, nonché tramite la Polizia di Stato presso la Questura di Cuneo, dove sporgeva denuncia di scomparsa in data 8 gennaio 2000; (doc. 5-6)
    • che nonostante le energie profuse in tutti gli anni successivi alla scomparsa non è stato possibile ritracciare la Signora PELLEGRINO Sonia, e neppure avere alcuna notizia della stessa;
    • che sono trascorsi più di dieci anni dall’ultima notizia;
    • che il Comune di Cuneo cancellava per irreperibilità la scomparsa in data 20 giugno 2013 dalla ultima residenza della stessa, come indicato nel certificato di residenza storico (doc.3);
    • che non esiste alcun procuratore o rappresentante legale della scomparsa, né persona che sarebbe gravata da obbligazioni o perderebbe diritti per effetto della morte della stessa;
    • che non è mai stata avanzata richiesta finalizzata alla dichiarazione di assenza della Signora PELLEGRINO Sonia;

    chiedeva a questo Tribunale, ai sensi degli artt. 726 c.p.c. e 58 c.c., di dichiarare la morte presunta di PELLEGRINO Sonia nata a Cuneo il 6 gennaio 1975, già residente in Cuneo, Via Garessio n. 9, C.F. PLLSNO75A46D205D.
    Il P.M. interveniva apponendo il visto.
    Con provvedimento datato 03/06/2025 il Presidente del Tribunale designava il Giudice per la trattazione del procedimento e contestualmente disponeva la pubblicità del ricorso a norma dell’art. 727 c.p.c.
    La pubblicità disposta veniva ritualmente effettuata dalla ricorrente nei termini fissati sui: La Stampa edizione Cuneo in data 12 e 22 giugno 2025, La Guida in data 19 giugno e 3 luglio 2025, la Gazzetta Ufficiale in data 17 e 28 giugno 2025.
    Trascorsi sei mesi dalla data dell’ultima pubblicazione, il Giudice relatore fissava udienza di comparizione avanti a sé delle parti.
    All’udienza del 04/02/2026, il Giudice relatore provvedeva sentire la ricorrente. All’esito di tale audizione, il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio.
    Il PM concludeva apponendo il visto.

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Sussistono i presupposti per la declaratoria di morte presunta di Sonia Pellegrino.
    Infatti, in primo luogo, si deve notare che il ricorso risulta essere stato promosso da persona legittimata e, cioè, dalla madre.
    In secondo luogo, risulta acclarata la competenza di questo Tribunale, risultando che il convenuto ha avuto la sua ultima residenza nota nel Comune di Cuneo.
    Nel merito, deve rilevarsi che dalle dichiarazioni della stessa ricorrente la figlia si sarebbe allontanata dall’abitazione in data 01/01/2000 senza dare più alcuna notizia. Vane le ricerche esperite dalle autorità a seguito di regolare denuncia, come pure le iniziative private.
    Risulta pertanto confermato, anche dalla documentazione, che la convenuta non ha dato più notizie di sé dal 01/01/2000.
    Della convenuta non si è avuta alcuna notizia neppure in corso di causa, nonostante la pubblicazione del ricorso per morte presunta sia sulla Gazzetta Ufficiale, sia sul quotidiano “La Stampa”, edizione di Cuneo, e sul settimanale locale “La Guida”.
    Alla luce di quanto precede, si ritiene dunque raggiunta la prova del fatto che Sonia Pellegrino è scomparsa dal luogo della sua ultima residenza da oltre ventisei anni.
    Conseguentemente, risulta doveroso pronunciare la morte presunta di Sonia Pellegrino a norma dell’art. 58 c.c., individuando la data dell’evento in quella del 01/01/2000, data in cui è stata vista l’ultima volta.
    Infine, si deve disporre la pubblicazione della presente sentenza, a norma dell’art. 729 c.p.c., sui giornali indicati in dispositivo.

    P.Q.M.

    Il Tribunale,
    definitivamente pronunciando;
    disattesa ogni contraria domanda od eccezione;

    DICHIARA

    la morte presunta di SONIA PELLEGRINO, nata il 06/01/1975, nel giorno 01/01/2000;
    dispone la pubblicazione della presente sentenza, per una volta e per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul quotidiano “La Stampa”, Edizione di Cuneo, nonché sul settimanale “La Guida” di Cuneo.
    Cuneo, così deciso il 05/03/2026

    Il Giudice Estensore
    Dott. Luca Staricco


    La Presidente
    Dott.ssa Roberta Bonaudi



  • sentenza n.46/2026

    pubblicata il 23/03/2026 RG VG 941/2024 - cron. 2100/2026 del 23/03/2026

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    TRIBUNALE DI ENNA
    Sezione Civile  Volontaria Giurisdizione Il

    in linea dal 31 marzo 2026 fino al 30 settembre 2026

    Tribunale di Enna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati  

    Dott. Rosario VACIRCA Presidente/Est.             

    Dott.ssa Giulia SANTORO Giudice

    Dott. Claudio ESCHER Giudice           

    ha pronunciato la seguente  

    SENTENZA  

    nel procedimento  iscritto  al  n. 941/2024 R.G. del ruolo generale degli affari  di  volontaria giurisdizione avente ad oggetto "dichiarazione di morte presunta", promossa da 
    SBERNA MARIA GIUSEPPA, nata a Valguarnera Caropepe (EN), il 22/02/1968 (C.F.: SBRMGS68B62L583J), DI GREGORIO MARZIA, nata a Piazza Armerina (EN) il 15/6/1989 (CF DGRMRZ89H55G580B) e DI GREGORIO ALESSIA, nata a Piazza Armerina (EN) il 26/1/1995 (CF DGRLSS95A66G580I), elettivamente domiciliate in Valguarnera Caropepe (EN) in Via Cagliari n. 12, presso lo studio dell’Avv. Lorenzo Caruso (c.f. CRSLNZ75H28M088I) che, unitamente e/o disgiuntamente, dall’Avv. Gianluca Di Barca (c.f. DBRGLC82S24C342M), le rappresenta e difende, giusta procure in atti.

    -RICORRENTI-

    Con l’intervento del pubblico ministero in sede.

    Rimessa al Collegio per la decisione all’udienza del giorno 25 febbraio 2026, sulle seguenti conclusioni: “L’avv. Caruso, a questo punto, chiede che la causa sia decisa”.

    Conclusioni del P.M. depositate in data 19 marzo 2026: “Il PM Ennio Petrigni esprime parere favorevole”.

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Con ricorso depositato in data 11 maggio 2024, l’odierna parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la morte presunta di Di Gregorio Rosario, nato a Valguarnera Caropepe il 23/12/1959 CF DGRRSR59T23L583V, con ultima residenza in Valguarnera Caropepe (EN), Via Turati 16, coniugato con Sberna Maria Giuseppa, e dalla quale sono nate Marzia Di Gregorio e Alessia Di Gregorio, scomparso dal giorno 22/7/2013 nella zona di Messina (da oltre dieci anni) non più tornato alla sua residenza, senza dare alcuna notizia di sé, rimanendo ignota la sua nuova residenza.

    Con provvedimento del 06.11.2024, il Presidente del Tribunale ha ordinato alle ricorrenti di curare le forme di pubblicità della domanda prescritte dall'art. 473-bis.62 c.p.c.

    Con istanza depositata in data 01.07.2025, le ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso, fornendo prova dell'esecuzione della prescritta pubblicità.

    Con provvedimento del 18.07.2025, il Giudice relatore, in applicazione dell'art. 473-bis.62, comma IV c.p.c., ha fissato l'udienza del 17.12.2025, per la comparizione delle ricorrenti e delle altre persone indicate nella medesima disposizione normativa. L’udienza è stata, in seguito, differita, per impedimento del giudice relatore, al giorno 25 febbraio 2026.

    Alla predetta udienza sono comparse dinanzi al Giudice relatore Sberna Maria Giuseppa, Di Gregorio Marzia e Di Gregorio Alessia, rispettivamente coniuge e figlie del sig. Di Gregorio Rosario. Le ricorrenti hanno depositato copia della denuncia orale sporta in data 23/07/2013 innanzi la Legione Carabinieri Sicilia – Stazione di Valguarnera, con la quale il fratello di Di Gregorio Rosario, Di Gregorio Antonio, nato a Valguarnera Caropepe (EN) il giorno 8/11/1957, ebbe a denunciarne la scomparsa. Su sollecitazione del tribunale, hanno altresì depositato copia della pagina web del sito internet “Chi l’ha visto?”, attestante il rilievo anche mediatico assunto, all’epoca, dalla notizia della scomparsa del signor Rosario Di Gregorio.

    Il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe.

    Ritiene il Tribunale che la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di morte presunta di Rosario Di Gregorio è ammissibile e fondata.

    Si osserva, in rito, che l'istanza è stata proposta da soggetti legittimati. Le ricorrenti sarebbero, infatti, le uniche eredi legittime del sig. Rosario Di Gregorio se quest'ultimo fosse morto nel giorno a cui risale l’ultima notizia di lui (v. artt. 50 e 58 c.c.).

    Sul piano del merito, occorre notare che, secondo il disposto dell'art. 58 del codice civile, come riformato dall'art. 38, comma 1, lettera b) della L. 2 dicembre 2025, n. 182: “Quando sono trascorsi cinque anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia”. Aggiunge l’ultimo comma della medesima disposizione normativa “Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza”.

    La ratio della norma è quella di garantire la certezza del diritto e delle situazioni da esso tutelate, mediante l’equiparazione della morte al trascorrere di un lungo arco temporale, senza che si siano più avute notizie di un determinato soggetto. Invero, la dichiarazione di morte presunta produce gli effetti di cui all’art. 63 e ss. cod. civ.

    Ebbene, dalla documentazione prodotta dalle ricorrenti e, in particolare dal verbale di denuncia orale del 23 luglio 2013, nonché dalle dichiarazioni rese dalle stesse in udienza, emerge che in data 22.07.2013, intorno alle ore 23:00 circa, l’autovettura Peugeot 207 di colore grigio metallizzato di Rosario Di Gregorio, venne ritrovata parcata vicino le scuole Mazzini di Valguarnera Caropepe, vicino la fermata dell’autobus, aperta e con dentro null’altro che le chiavi della casa della madre dello stesso ed un biglietto sul quale poteva leggersi la scritta “PERDONO”. Secondo informazione appresa dal fratello dello scomparso da parte dell’autista del bus che quella mattina percorse la tratta per Catania, pare che il Di Gregorio quella mattina, intorno alle 8,20 avesse acquistato un biglietto di sola andata per tale destinazione. Nel corso della mattinata il medesimo Di Gregorio venne contattato da personale del posto di lavoro, al quale dichiarò che non si sarebbe recato al lavoro in quanto avrebbe dovuto sbrigare alcune faccende. Le ultime notizie, tuttavia, le ebbero le figlie e, in particolare la figlia Alessia Di Gregorio, la quale, mentre si trovava nella casa familiare, ove all’epoca ancora abitava, fu contattata dal padre, intorno alle ore 13:15, il quale le chiese come stesse e cosa facesse. Il ricordo è stato riferito in udienza da tutte e tre le ricorrenti e la precisa collocazione spazio-temporale dello stesso è stata suffragata dalla riferita circostanza che, quello stesso giorno, nel pomeriggio, la signora Sberna Maria Giuseppa e la figlia Alessia Di Gregorio rimasero coinvolte in un incidente stradale.

    Può, pertanto ritenersi che l’ultima notizia dell’assente risale al giorno 22/07/2013 e fu appresa dalla figlia di Rosario Di Gregorio, Alessia Di Gregorio, per telefono, al quale fu contattata dal padre, mentre si trovava nella casa familiare di Valguarnera Caropepe (EN), intorno alle ore 13:15.

    Dopo tale momento, invero, non v’è riscontro di ulteriori notizie di Di Gregorio Rosario.

    Inoltre, la pubblicazione del presente ricorso per la dichiarazione di morte presunta, sia sui quotidiani stabiliti dal Presidente del Tribunale che sulla Gazzetta Ufficiale, pubblicazione puntualmente curata dalla parte istante, non ha sortito alcun effetto, dal momento che nessuno ha fatto pervenire a questo Ufficio alcuna notizia in merito.

    La superiore fattispecie pertanto è, ad avviso del Collegio, sussumibile nella previsione di cui all’art. 58 del codice civile, essendo trascorso ben più che un quinquennio (e, per vero, ben più del decennio previsto dalla previgente formulazione della medesima disposizione normativa) dal momento in cui i familiari ebbero notizie dell’uomo, per cui può essere dichiarata presunta la morte, avvenuta il 22 luglio 2013, di Di Gregorio Rosario, nato il 23/12/1959 a Valguarnera Caropepe (EN), ove lo stesso aveva la sua ultima residenza, in via Turati n. 16.

    La presente sentenza dovrà essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché sul quotidiano “Giornale di Sicilia” a cura delle ricorrenti, nonché pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia.

    Copia della Gazzetta Ufficiale e del giornale nei quali verrà pubblicato l'estratto dovrà, poi, essere depositata presso la Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza (v. art. 473-bis.63, co.2, c.p.c.).

    L'esecuzione della presente sentenza potrà avvenire solo successivamente al suo passaggio in giudicato e all'effettuazione dell'annotazione di cui sopra (v. art. 473-bis.63, co.3, c.p.c.).

    La presente sentenza dovrà, infine, essere comunicata, a cura della cancelleria, al momento del passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile competente (v. art. 473-bis.63, ultimo comma c.p.c.) per le annotazioni di competenza.

    In considerazione della natura e dell'oggetto del processo nulla va disposto sulle spese processuali.

    P.Q.M.

    Il Tribunale, definendo il giudizio, così provvede:

    1. dichiara la morte presunta, in data 22 luglio 2013, di Di Gregorio Rosario, nato a Valguarnera Caropepe (EN), il 23/12/1959 (C.F. DGRRSR59T23L583V);
    2. ordina che, a cura delle ricorrenti, la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Giornale di Sicilia, con onere di depositare nella cancelleria dell’intestato Tribunale copia delle predette inserzioni per l’annotazione sull’originale della sentenza a norma dell’art. 473-bis.63 c.p.c.;
    3. dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di sei mesi;
    4. manda alla cancelleria per la comunicazione, ai sensi dell'art. 133 c.c., comma 2, della presente dichiarazione all'Ufficio di Stato Civile competente.

    Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026.

    Il Presidente/est.
    Dott. Rosario Vacirca



  • sentenza n.93/2026

    pubbl. il 25/03/2026 RG n. 2915/2025

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    TRIBUNALE DI VITERBO
    SEZIONE CIVILE

    in linea fino al 30 settembre 2026

    Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

    Dott. Eugenio Maria Turco Presidente

    Dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice

    Dott. Lorenzo Del CastelloGiudice Relatore

    nel procedimento iscritto a ruolo il 22/12/2025 al n. 2915/2025 n. V.G., promossa con ricorso depositato in data 18/12/2025

    DA GIORGIO NUNZI (C.F. NNZGRG80C19H501M) e MATTEO NUNZI (C.F. NNZMTT84E04H501G), in giudizio con l’avv. RIVERUZZI CHIARA

    parte ricorrente

    Oggetto: Dichiarazione di assenza

    Conclusioni: “chiedono che l’On. Tribunale di Viterbo voglia, ai sensi degli artt. 722 c.p.c. e 48 c.c., dichiarare l’assenza dello zio Maurizio Nunzi (C.F. NNZMRZ49L22H501U)”

    MOTIVAZIONE

    1. Gli odierni ricorrenti, con ricorso depositato in data 18/12/2025, hanno chiesto dichiararsi l’assenza dello zio Maurizio Nunzi, nato a Roma il 22/07/1949 e residente in Roma in Piazza Lancellotti n. 1, scomparso in data 6/10/2023 dal suo domicilio in Oriolo Romano (VT) Via Braccianese Claudia n. 145, come risulta da denuncia effettuata da Matteo Nunzi presso la Stazione dei Carabinieri di Oriolo Romano in data 11.10.2023 (doc. 2).
      A tal fine, per quanto rilevante ai fini della decisione, i ricorrenti hanno riferito: che Matteo Nunzi aveva sentito, telefonicamente, Maurizio Nunzi nella mattinata del 3/10/2023, per ricordargli un appuntamento presso l’ottico, programmato per il giorno 6/10/2023; che nella mattinata del 6/10/2023, lo zio, contattato telefonicamente, non aveva fornito risposta; che, direttosi presso l’appartamento ove questi era domiciliato, aveva constatato che Maurizio Nunzi non era presente, che le finestre erano aperte e che nel frigo vi era cibo deperibile in pochi giorni, elementi che lo avevano indotto a pensare ad un allontanamento solo temporaneo, anche considerato che non aveva rinvenuto nell’appartamento né il portafogli né il cellulare, ormai spento, ragionevolmente portati via e detenuti dallo scomparso; che analoghe ricerche erano state effettuate presso il luogo di residenza ma che anche queste avevano dato esito negativo; che Maurizio Nunzi soffriva di crisi epilettiche e necessitava di medicinali per il trattamento sanitario; che, da quel giorno, erano stati vani tutti i tentativi di contatto telefonico; che, nell’ultima occasione in cui si erano avute sue notizie, lo zio era stato visto in data 5/10/2023, intorno alle ore 8:30, presso il Bar della Conad di Oriolo Romano, ove lo stesso era solito recarsi per colazione; che non vi erano stati litigi né discussioni in famiglia; che non risultava loro, stando a quanto riferito dalle Forze dell’ordine, che lo zio fosse ricoverato in qualche struttura ospedaliera di Roma; che, a livello patrimoniale Maurizio Nunzi possedeva solo un conto corrente attivo, dal quale, allo stato, non risultavano essere stati effettuati prelievi a far data dalla scomparsa.
      Tanto premesso, hanno dunque dedotto che era decorso del termine di legge dall’ultima notizia e di non essere a conoscenza di eventuali ulteriori successori legittimi, ritenendo pertanto integrati i presupposti per la declaratoria di assenza dello zio Maurizio Nunzi.
    2. La domanda dei ricorrenti appare fondata e va accolta.
      A livello procedurale, va rilevato che il decreto ex art. 473-bis.60 c.p.c. è stato regolarmente comunicato al Pubblico ministero.
      A livello sostanziale, viene in rilievo quanto previsto dall’art. 49 c.c., nella sua ultima formulazione, a mente del quale “trascorso un anno dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente
      …, che sia dichiarata l'assenza”. Allo stato, risultano decorsi più di due anni dal giorno dell’ultima notizia e che non sono emersi ulteriori presunti successori legittimi né terzi che ragionevolmente possano avanzare pretese sui beni dello scomparso, così come confermato dagli odierni ricorrenti in udienza.
      Risultano, pertanto, integrati tutti i presupposti previsti dalla disposizione per la dichiarazione di assenza.
    3. Visto l’art. 473-bis.63 c.p.c., va disposto, a cura degli interessati, l’inserimento per estratto della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e la sua pubblicazione nel sito internet del Ministero della giustizia, non risultando necessari ulteriori adempimenti pubblicitari.

    P.Q.M.

    Il Tribunale, nella composizione collegiale su indicata, definitivamente pronunciando, così dispone:

    1. DICHIARA l’assenza di Maurizio Nunzi, nato a Roma il 22/07/1949;
    2. DISPONE che la presente decisione sia inserita, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia, a cura degli interessati.

    Così deciso nella Camera di consiglio, il 20 marzo 2026.

    IL PRESIDENTE
    Dott. Eugenio Maria Turco
     

    IL GIUDICE RELATORE
    Dott. Lorenzo Del Castello