Sentenze di assenza e di morte presunta
Sentenza n. 2678/2025 pubbl. il 12/12/2025
RG n. 17628/2024
Repert. n. 3781/2025 del 12/12/2025
Sentenza n. cronol. 6773/2025 del 12/12/2025
TRIBUNALE DI VERONA
Prima Sezione civile
In nome del Popolo Italiano
In linea fino al 20 settembre 2026
nella composizione collegiale composta da
Antonella Guerra Presidente
Virginia Manfroni Giudice rel.
Stefania Caparello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 17628 /2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 05/12/2024
da
FRANCESCA BERTINI nata SAN BONIFACIO (VR) il 25/10/1964 e residente in VIA MONTE MORO, N. 35 37030 SAN MAURO DI SALINE ITALIA (cod. fisc. BRTFNC64R65H783N ), rappresentata e difesa dall’Avv. MOLINARO ANDREA e elettivamente domiciliata presso il suo studio
ricorrente
nei confronti di
DE DANIELI CARLA nata a Arcole il 12.1.1937
con la partecipazione del P.M.
oggetto: morte presunta
Conclusioni della ricorrente : Che l’Ill.mo Tribunale di Verona voglia dichiarare la morte presunta della sig.ra De Danieli Carla.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Della sig.ra De Danieli Carla non si hanno più notizie dal 9.10.1987 e oggi avrebbe 88 anni.
Con sentenza n. 563/1990 depositata in data 30.4.1990 ne è stata dichiarata l’assenza su ricorso del marito e della figlia, attuale ricorrente.
Il marito della sig.ra De Danieli Carla , nonché padre della ricorrente, è morto in data 24.10.2024 e non risultano esserci ulteriori chiamati alla successione della stessa.
La ricorrente ha dichiarato a verbale dell’udienza del davanti alla Giudice delegata che la madre soffriva di epilessia e di depressione e che il giorno in cui è scomparsa è stata rinvenuta la sua bici a margine del ponte sul canale da cui si presume che si sia gettata. Il corpo non è mai stato ritrovato.
Sono trascorsi 38 anni dal giorno dell’ultima notizia della sig.ra De Danieli Carla e sono state assolte tutte le formalità di pubblicità previste dalla norma dell’art. 473 bis n. 62 comma 2 cpc (cfr. doc. da 5 a 10 ricorrente), per cui risultano integrati tutti i presupposti richiesti dalla norma dell’art. 58 cc
per la dichiarazione di morte presunta della stessa in data 9.10.1987.Va disposto l’inserimento di un estratto della presente sentenza in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e va disposta la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia, oltreché sui quotidiani Corriere del Verona e sull’Arena per due volte consecutive a distanza di 10 giorni l’una
dall’altra, con deposito in Cancelleria delle relative copie ex art. 473 bis n. 63 comma 2 cpc.Va infine disposta la comunicazione a cura della Cancelleria all’Ufficiale di Stato civile competente, una volta passata in giudicato la sentenza, per le relative annotazioni.
Nulla sulle spese in considerazione della natura necessaria della causa.
P.Q.M.
In composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la morte presunta in data 9.10.1987 della sig.ra DE DANIELI CARLA nata a Arcole il 12.1.1937.
- Dispone l’inserimento di un estratto della presente sentenza in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e va disposta la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia, oltreché sui quotidiani Corriere del Verona e sull’Arena per due volte consecutive a distanza di 10 giorni l’una dall’altra, con deposito in Cancelleria delle relative copie ex art. 473 bis n. 63 comma 2 cpc.
- Dispone la comunicazione a cura della Cancelleria all’Ufficiale di Stato civile competente, una volta passata in giudicato la sentenza, per le relative annotazioni.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 25.11.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
Sentenza n. 68/2024
Proc. N.46/2023 sub. 1 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Palmi
Sezione Civilein linea fino al 21 agosto 2026
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Piero Viola Presidente
dott. Mariano Carella Giudice rel.
dott.ssa Marta Speciale Giudice
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA
Sulla domanda per dichiarazione di morte presunta di ANGIOLINI Roberto nato il 06.05.1960 a Palmi (RC) scomparso in data 20.04.1998, iscritto al n. 46/2023 R.G.V.G.
promossa da:
CARMELA AMBESI, nata a Taurianova il 24.06.1964, c.f. MBSCML64H64L063I, rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Grassi RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
ANGIOLINI LUANA, nata a Taurianova il 05.07.1983 c.f. NGLLNU83L45L063T e ANGIOLINI CETTINA, nata Cinquefrondi, il 05.09.1984, c.f. NGLCCT48P45C710Q rappresentate e difese dall’avv. Giancarlo Fiorillo del foro di Palmi RESISTENTI
e con l’intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: ricorso per dichiarazione di morte presunta.
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 19/01/2023, Carmela Ambesi premetteva di essere la moglie di Angiolini Roberto nato il 06.05.1960 a Palmi (RC) scomparso in data 20.04.1998; pertanto, dichiarava di esserne erede unitamente alle di lui figlie Angiolini Concetta nata a Cinquefrondi (RC) il 05.09.1984, e Angiolini Luana, nata a Taurianova (RC) il 05.07.1983.
( OMISSIS)
p.q.m.
Il Tribunale così provvede:
- Dichiara la morte presunta di Angiolini Roberto nato il 06.05.1960 a Palmi (RC) (C.F. NGLRRT60E06G288V);
- Dispone che la ricorrente provveda a inserire la presente sentenza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicarla nel sito internet del Ministero della giustizia. Copia della Gazzetta Ufficiale sarà poi depositata nella cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale.
- Manda alla Cancelleria, dopo il deposito di cui al capo precedente, per l’annotazione sull’originale della sentenza e, dopo il suo passaggio in giudicato, per la comunicazione all’ Ufficiale dello Stato civile del Comune di Palmi.
Così deciso in Palmi nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2024.
Il giudice relatore
dott. Mariano Carella
Il Presidente
dott. Piero ViolaProc. N.46/2023 sub. 1 R.G.
IL TRIBUNALE DI PALMISezione Civile
Composto dai Sigg.:
dott. Piero Viola Presidente
dott. Mariano Carella Giudice rel.
Dott.ssa Marta Speciale Giudice
Riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta in esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.cv. in sostituzione dell’udienza del 16.05.2025, ha reso la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 46 dell’anno 2023 R.V.G., sulla domanda per dichiarazione di morte presunta di ANGIOLINI Roberto nato il 06.05.1960 A Palmi (RC) scomparso in data 20.04.1998, iscritto al n. 46/2023 R.G.V.G. promossa da:
CARMELA AMBESI, nata a Taurianova (RC) il 24.06.1964, c.f. MBSCML64H64L063I, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Grassi,
NEI CONFRONTI DI
ANGIOLINI LUANA, nata a Taurianova il 05.07.1983 c.f. NGLLNU83L45L063T e ANGIOLINI CETTINA, nata Cinquefrondi, il 05.09.1984, c.f. NGLCCT48P45C710Q, rappresentate e difese dall’avv. Giancarlo Fiorillo del foro di Palmi (RC)
E con l’intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
Avente per oggetto: Dichiarazione di assenza o di morte presunta (COLLEGIO); correzione dell’errore materiale della sentenza n. 68/24 R.S. pubblicata il 12.07.2024 (R.V.G. 46/2023);
(OMISSIS)
p.q.m.
visti gli artt 287,288 c.p.c. e 121 disp. Att. C.p.c.
ORDINA
Che alla sentenza n. 68/24 R.S. pubblicata il 12.07.2024 (R.V.G. 46/2023) siano apportate le seguenti correzioni:
- a pag. 3 rigo 14 e ss. si legga: Ai sensi dell’art.729 c.c. ,la presente sentenza va inserita, a cura
di parte ricorrente, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata, a cura della cancelleria, nel sito internet del Ministero della giustizia. Copia della Gazzetta Ufficiale deve essere poi depositata nella cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale. (invece
che: Ai sensi dell’art.729 c.c., la presente sentenza va inserita, a cura di parte, a cura di parte ricorrente, per estratto, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. Copia della Gazzetta Ufficiale deve essere poi depositata nella cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale. );
- a pag. 3 rigo 24 e ss. si legga: Dispone che la ricorrente provveda a inserire la presente sentenza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Copia della Gazzetta Ufficiale sarà poi depositata nella cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale. C) Manda alla Cancelleria per la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia e, dopo il deposito di cui al capo precedente, per l’annotazione sull’originale della sentenza e, dopo il suo passaggio in giudicato, per la comunicazione all’ufficiale dello stato civile del Comune di Palmi.”
(invece che: B) Dispone che la ricorrente provveda a inserire la presente sentenza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicarla nel sito internet del Ministero della giustizia.
Copia della Gazzetta Ufficiale sarà poi depositata nella cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale. C) Manda alla Cancelleria, dopo il deposito di cui al capo precedente, per l’annotazione sull’originale della sentenza e, dopo il suo passaggio in giudicato, per la comunicazione all’ufficiale dello stato civile del Comune di Palmi,”).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palmi nella camera di consiglio del 19/05/2025.
Il giudice relatore
dott. Mariano Carella
Il Presidente
dott. Piero Viola
Sentenza n. 33/2026
NRG 16570/2024

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
in linea fino all'8 maggio 2026
Il Tribunale di Napoli, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Eva Scalfati Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice rel.
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 16570 del R.G. dell’anno 2024, avente ad
oggetto: dichiarazione di morte presunta ex art.473 bis 62 c.p.c., promosso
DA
Fociani Giuseppa, nata a Roma il 24/11/1933, C.F. FCNGPP33S64H501M, Paradisi Luciana, nata a Roma il 05/03/1960, C.F. PRDLCN60C45H501J, Paradisi Loredana, nata a Roma il 27/04/1962, C.F. PRDLDN62D67H501V, Paradisi Roberta, nata a Roma il 03/12/1964, C.F. PRDRRT64T43H501F, Paradisi Agostino, nato a Roma il 09/05/1947, C.F. PRDGTN47E09H501W, Paradisi Anna Maria, nata a Roma il 12/03/1949, C.F. PRDNMR49C52H501Y, Paradisi Patrizia, nata a Roma il 15/08/1962, C.F. PRDPRZ62M55H501S, elettivamente domiciliati in Roma alla Via San Pio V, 118, presso lo studio degli avv.ti Massimiliano Floriani e Edoardo di Marsciano, che li rappresentano e difendono, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
E
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
INTERVENTORE
CONCLUSIONI
All’udienza del 01/12/2025 i difensori dei ricorrenti hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.
Il PM, a sua volta, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/10/2024, i signori Giuseppa Fociani, Luciana Paradisi, Loredana Paradisi, Roberta Paradisi, Agostino Paradisi, Anna Maria Paradisi e Patrizia Paradisi chiedevano, ai sensi degli artt. 58 c.c. e 473 – bis.62 c.p.c., che venisse dichiarata la morte presunta di ANICETO PARADISI, a seguito della sua scomparsa nel lontano luglio 1944.
In particolare, i ricorrenti deducevano di essere gli unici successori legittimi del sig. ANICETO PARADISI; che lo stesso non risultava aver mai contratto matrimonio e aver avuto figli; che egli aveva avuto quattro fratelli: Pietro, Pio, Giovanni e Pia Paradisi, tutti deceduti; che solo i fratelli Pietro (coniugato con la sig.ra Giuseppa Fociani) e Pio si erano sposati ed avevano avuto figli, tutti individuabili nei ricorrenti, i quali, in quanto figli dei germani dello scomparso, risultavano essere i suoi unici eredi legittimi; che il sig. Aniceto Paradisi, nato il 04/03/1909, allo stato avrebbe avuto l'improbabile età di centoquindici anni; che lo stesso non risultava nemmeno censito nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e che non risultava essere titolare di un validato codice fiscale; che l'ultima informazione documentale disponibile era costituita dal certificato rilasciato dall'Autorità Militare dal quale risultava essere stato dichiarato “sbandato a seguito degli eventi del 08.09.1943” e successivamente “posto in congedo illimitato alla data del 15.07.1944” (come da documentazione allegata in atti) e che da allora non si era più avuta alcuna sua notizia; che dalla consultazione effettuata presso il Comune di Amandola lo stesso Aniceto Paradisi risultava “emigrato a Napoli in data 19.07.1932”.
Con decreto del 10/10/2024 il Giudice relatore, designato dal Presidente alla trattazione del procedimento, ordinava ai ricorrenti di curare le forme di pubblicità della domanda prescritte dall'art. 473 – bis.62, co. 2, c.p.c.
Con istanza depositata il 01/07/2025, i ricorrenti, premesso che le predette pubblicità erano state eseguite e che erano trascorsi sei mesi dall'ultima pubblicazione, chiedevano che venisse fissata l'udienza di comparizione dei ricorrenti e delle persone indicate nel ricorso, a norma dell'art. 473 – bis.62, co. 5, c.p.c.
Disposta la comparizione delle suindicate parti, all’udienza del 01/12/2025 erano presenti i ricorrenti, Luciana Paradisi, Agostino Paradisi e Anna Maria Paradisi, assistiti dai difensori costituiti. Veniva sentita la ricorrente, sig.ra Luciana Paradisi, la quale dichiarava: “Né io né i miei cugini ricorrenti abbiamo mai conosciuto lo zio Aniceto; quello che sappiamo di lui ci è stato raccontato dai nostri genitori; in particolare, ci hanno detto che lo zio aveva fatto la guerra in Jugoslavia e non era mai rientrato dalla Jugoslavia; che alla fine della guerra i nostri genitori lo hanno cercato e hanno tentato di ritrovarlo ma dalle informazioni che avevano ricevuto risultava defunto in un agguato, anche se non abbiamo mai avuto alcuna conferma ufficiale della cosa. Dalle storie di famiglia io e i miei cugini sappiamo pure che prima di essere arruolato nostro zio Aniceto viveva e lavorava a Napoli insieme al fratello Pio. Non ho altro da aggiungere.” I ricorrenti presenti confermavano le dichiarazioni della sig.ra Paradisi Luciana.
All’esito, i difensori rappresentavano di aver depositato certificati relativi all’impedimento a comparire degli altri tre ricorrenti ed esibivano ulteriore dichiarazione di impedimento per la sig.ra Patrizia Paradisi; si riportavano al ricorso e ne chiedevano l’accoglimento, chiedendo che il Giudice riservasse la causa in decisione al Collegio, rinunciando ad ogni tipo di termine, e concludendo oralmente per l’accoglimento del ricorso. Il Giudice riservava la causa in decisione al Collegio, con atti al PM per le sue conclusioni.
In data 18/12/2025 il PM concludeva per l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere dichiarata l’ammissibilità della domanda atteso che i ricorrenti hanno provveduto agli adempimenti di cui all’art. 473 – bis.62 c.p.c. nei termini prescritti.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Osserva, al riguardo, il Collegio che dalla documentazione prodotta in giudizio è possibile ricostruire la complessa vicenda inerente alla scomparsa di ANICETO PARADISI.
ANICETO PARADISI, nato ad Amandola (FM) il 04/03/1909, risulta essere scomparso dal luglio 1944, e l'ultima informazione documentale disponibile è costituita dal certificato rilasciato dall'Autorità Militare dal quale risulta essere stato dichiarato “sbandato a seguito degli eventi del 08.09.1943” e successivamente “posto in congedo illimitato alla data del 15.07.1944” e da allora non si sono avute più sue notizie.
Tale circostanza è stata confermata all’udienza del 01/12/2025 dai ricorrenti presenti; in particolare, la sig.ra Luciana Paradisi ha dichiarato che né ella né i cugini ricorrenti hanno mai conosciuto lo zio Aniceto; che i propri nostri genitori hanno sempre raccontato che lo zio aveva fatto la guerra in Jugoslavia e non era mai rientrato dalla Jugoslavia; che alla fine della guerra i familiari lo avevano cercato ma, dalle informazioni ricevute, risultava defunto in un agguato; che dalle storie di famiglia risultava altresì che prima di essere arruolato lo zio Aniceto viveva e lavorava a Napoli insieme al fratello Pio.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che sussistano le condizioni per l'accoglimento della domanda volta ad ottenere la dichiarazione di morte presunta di ANICETO PARADISI, attesa la scomparsa di quest’ultimo dal luglio 1944 e la mancanza di successive notizie, nonostante l’esperimento delle ricerche.
Deve essere, poi, ordinata, ai sensi dell’art. 473 – bis.63 c.p.c., la pubblicazione della presente sentenza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché sul sito Internet del Ministero della Giustizia.
Copia della Gazzetta Ufficiale nella quale è stato pubblicato l'estratto, dovrà essere depositata presso la Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza (art. 473 – bis.63, co. 2, c.p.c.), la cui esecuzione richiede il suo previo passaggio in giudicato e l'annotazione sopra indicata (art. 473 – bis.63, co. 3, c.p.c.).
La presente sentenza va, inoltre, comunicata ex art. 133 cod. proc. civ. all'Ufficiale dello Stato Civile competente.
Nessuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese processuali anticipate dai ricorrenti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la morte presunta di ANICETO PARADISI, nato ad Amandola (FM) il 04/03/1909, avvenuta nel luglio 1944;
- dispone che la presente sentenza venga pubblicata per estratto, a cura di qualunque interessato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e pubblicata sul sito Internet del Ministero della Giustizia;
- dispone che copia della Gazzetta Ufficiale su cui è stato pubblicato l'estratto venga depositata presso la Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza stessa;
- dispone che la presente sentenza venga comunicata, a cura della cancelleria, al competente Ufficiale di Stato Civile;
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19/12/2025
Presidente
Dott.ssa Eva Scalfati
Il giudice est. Il
Dott.ssa Viviana Criscuolo
Sentenza n. 338/2025 pubbl. il 21/10/2025 - RG n. 1122/2025 - Repert. n. 1277/2025 del 21/10/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBOIn linea fino al 27 aprile 2026
Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eugenio Maria Turco Presidente
Dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
Dott. Davide Palmieri Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta all’R.G. 1122/2025 V.G., promossa da
CAROTTI VALERIO (C.F. CRMVLR63A22H501U), anche quale Curatore di Carotti Paola, nato a Roma il 22.01.1963, ivi residente, alla Via Pietro Querini n. 3, ed ivi elettivamente domiciliato alla Via della Giuliana n. 73, presso lo studio dell’avv. Valerio Cianciulli.
Ricorrente
Con l’intervento ex lege del Pubblico Ministero.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.05.2025, Carotti Valerio chiedeva lo scioglimento della comunione ereditaria instauratasi con sua sorella Carotti Paola, a seguito del decesso della madre Maresti Anna, nonché l’autorizzazione alla vendita degli stessi, previa declaratoria dell’assenza della Carotti stessa, già dichiarata scomparsa con provvedimento del 01.12.2022 (R.G. 1723/2022 V.G.) perché non se ne avevano più notizie e non era più rientrata all’ultima residenza nota (Viterbo, Strada Due Casali n. 17) dal febbraio 2022.
Con le note scritte, il ricorrente insisteva per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate e la causa veniva riservata alla decisione del Tribunale in composizione collegiale.
La domanda di dichiarazione di assenza di Paola Carotti è fondata per le seguenti ragioni.
Invero, trascorsi due anni dal giorno in cui risale l’ultima notizia dello scomparso, i presunti successori legittimi possono domandare che ne sia dichiarata l’assenza (art. 49 c.c.).
Paola Carotti risulta scomparsa almeno dal 2022 (all.ti 4 e 6 del ricorso), quando si allontanava dall’ultima residenza nota, sita in Viterbo, Strada Due Casali n. 17 (cfr. all. 15 alle note scritte ex art. 127 ter depositate dal ricorrente), senza farvi più ritorno, e non se ne hanno più notizie da quel momento; tanto è vero che, ad oggi, risulta ancora irreperibile ed è stata cancellata dall’Anagrafe della Popolazione Residente già nell’anno 2020 (cfr. all. 15 alle note scritte depositate dal ricorrente in data 30.07.2025).
Carotti Valerio, fratello della scomparsa e unico successore legittimo della stessa, nubile e senza figli (cfr. all. 9 del ricorso, nonché gli allegati 14 e 15 delle note scritte depositate dal ricorrente), ha depositato il ricorso per sentirne dichiarare l’assenza nel maggio del 2025.
Essendo trascorsi oltre due anni tra la scomparsa di Paola Carotti e l’introduzione del presente
giudizio, deve esserne dichiarata l’assenza.
La domanda di scioglimento della comunione ereditaria instauratasi sugli immobili indicati in ricorso e la pedissequa richiesta di autorizzazione alla vendita dei beni stessi, invece, non possono essere accolte per le seguenti ragioni.
L’art. 50 comma 2 c.c. stabilisce che coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l’assente fosse morto nel giorno a cui risale l’ultima notizia, sono legittimati a domandare l’immissione nel possesso temporaneo dei beni. Una volta chiesta e ottenuta l’immissione nel possesso temporaneo dei beni, che deve essere preceduta dalla formazione del relativo inventario (art. 52 c.c.), è possibile chiedere al Tribunale la vendita dei beni stessi in caso di necessità o utilità evidente (art. 54 c.c.).
Ebbene, Carotti Valerio non ha chiesto di essere immesso nel possesso dei beni indicati in ricorso e non risulta che abbia formato il relativo inventario, per cui non vi sono i presupposti per disporre la vendita degli immobili, neppure previo scioglimento della comproprietà insistente sugli stessi, essendo necessario a tal fine un apposito giudizio di cognizione.
La domanda di scioglimento della comunione ereditaria instauratasi sugli immobili indicati in ricorso e la pedissequa richiesta di autorizzazione alla vendita dei beni stessi, pertanto, devono essere rigettate.
In considerazione della natura non contenziosa del presente giudizio, vertente sullo status delle persone, non vi sono i presupposti per regolare le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Viterbo, nella intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta all’R.G. 1122/2025 V.G., promossa da Carotti Valerio, così provvede:
- Dichiara l’assenza di Paola Carotti (C.F. CRTPLA67L63H501K), nata a Roma il 23.07.1967 (Atto n. 670, Parte I, Serie A, Anno 1967), con ultima residenza nota in Viterbo, Strada Due Casali n. 17;
- Rigetta la domanda scioglimento della comunione ereditaria instauratasi sugli immobili indicati in ricorso e la pedissequa richiesta di autorizzazione alla vendita dei beni stessi;
- Nulla sulle spese;
- Dispone che la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicata sul sito Internet del Ministero della Giustizia;
- Manda alla Cancelleria di trasmettere la presente sentenza all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma, affinché provveda all’annotazione della stessa a margine dell’atto di nascita di Paola Carotti (Atto n. 670, Parte I, Serie A, Anno 1967), ai sensi dell’art. 49, c. 1, lett. j), D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Viterbo, nella Camera di Consiglio del 15.10.2025
Il Giudice relatore
Dott. Davide PalmieriIl Presidente
Dott. Eugenio Maria Turco
sentenza n. 43
pubbl. il 04/02/2026 - RG n. 3154/2024 - Repert. n. 364/2026 del 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 17 aprile 2026
Il Tribunale di Foggia – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dr Antonio Buccaro - Presidente -
- Dott.ssa Mariangela Martina Carbinelli - Giudice -
- Dott.ssa Stefania Rignanese - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile, avente ad oggetto: Dichiarazione di morte presunta, iscritta nel Ruolo Generale della V.G. sotto il numero 3154/2024, riservata in decisione all’udienza del 3.12.2025;
PROMOSSA DA
NARDELLA Carmela Rossana (c.f. NRDCML49M53I158Z), rappresentata e difesa, come da procura alle liti in calce all’atto introduttivo, dall’Avv. Antonio la Penna, presso il quale è pure elettivamente domiciliata in San Severo (FG), alla Via Marignano, n. 3;
NARDELLA Giuseppe (c.f. NRDGPP48C24I158D), rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti in calce al ricorso introduttivo, dall’avv. Alessandro CALELLO, con studio in San Nicandro Garganico (FG), in Corso Garibaldi n. 81, dove elegge domicilio;
RICORRENTI
NEI CONFRONTI DI
NARDELLA Eduardo (c.f. NRDDRD51T08I158H);
SCOMPARSO
CON L’INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero in sede.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 8.11.2024 NARDELLA Carmela Rossana e NARDELLA Giuseppe hanno adito questo Tribunale chiedendo dichiararsi la morte presunta di NARDELLA Eduardo nato a San Severo (FG), il 08.12.1951, ultimo domicilio e residenza (fino al 2014) in San Severo (FG), Via Montenero, 4, primo piano; esponendo:
- di essere rispettivamente fratello e sorella di Nardella Eduardo, nato a San Severo (FG), il 08.12.1951, ultimo domicilio e residenza (fino al 2014) in San Severo (FG), Via Montenero, 4, primo piano;
- che entrambi i ricorrenti sono attualmente, nella loro qualità di sorella e fratello germani, gli unici successori legittimi del sig. NARDELLA Eduardo, nato a San Severo (FG), il 08/12/1951, scomparso in data 28/08/2014, ore 17,00 e dichiarato assente con sentenza n. 3/2020 emessa in data 03/03/2020 dal Tribunale di Foggia in composizione collegiale nel procedimento civile avente n. 2873/2019, registro Volontaria Giurisdizione, divenuta esecutiva e passata in giudicato, come da certificazione rilasciata dalla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Foggia (DOC. 1-2);
- che il già dichiarato assente NARDELLA Eduardo veniva nominato erede dalla defunta madre PARADISO Anna Aurora, con testamento pubblico del 24 Febbraio 2014 (DOC. 4);
- che NARDELLA Eduardo è proprietario di una somma di denaro, della quale l’INPS, senza la preventiva esibizione di autorizzazioni del Tribunale, si rifiuta di comunicare l’ammontare preciso, accantonata dall’INPS stessa in ragione di pensione di invalidità ed accompagnamento;
- che non esiste alcun procuratore o rappresentante legale dell’assente, né persona che sarebbe gravata da obbligazioni o perderebbe diritti per effetto della morte dello stesso;
- che il suddetto Tribunale di Foggia, non ha ancora immesso nel possesso temporaneo dei beni dell’assente ex articolo 50 c.c. e articolo 473-bis.61.c.p.c, che presupponeva, oltre all’esecutività della sentenza, anche la previa redazione dell’inventario;
- che sono trascorsi più di dieci anni dall’ultima notizia;
- che i ricorrenti intendono far dichiarare la morta presunta del predetto assente ai sensi degli artt. 58 c.c. e 473-bis.62.
Tutto quanto premesso, i ricorrenti chiedevano dichiararsi la morte presunta del fratello Eduardo. Con decreto del 13.11.2024 il Presidente nominava il Giudice delegato, e ordinava ai ricorrenti le pubblicazioni di rito, con invito a chiunque avesse notizia dello scomparso di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dalla data dell’ultima pubblicazione. Eseguite le pubblicazioni, su istanza dei ricorrenti il giudice delegato fissava l’udienza di comparizione prevista dall’art. 728 c.p.c. per la comparizione dinanzi a sé dei ricorrenti e delle persone che, a notizia dei ricorrenti, avrebbero perso diritti, sarebbero gravate da obbligazioni per effetto della morte dello scomparso, assegnando ai ricorrenti il termine per la notifica del ricorso e del decreto. Il decreto veniva comunicato al PM, il quale in data 15.11.2024 esprimeva parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e può trovare accoglimento.
Va, anzitutto, premesso che i ricorrenti hanno provveduto ad eseguire regolarmente le pubblicazioni prescritte con i provvedimenti presidenziali, nei tempi e nei modi ivi indicati, e che nel termine di sei mesi dall’ultima pubblicazione non sono pervenute a questo ufficio notizie relative allo scomparso. I ricorrenti hanno altresì depositato in atti un certificato storico di famiglia dal quale si evince che che i successori legittimi dello scomparso sono soltanto i ricorrenti, in quanto, al momento della scomparsa, Eduardo era celibe ed i genitori sono deceduti.
Sulla scorta delle risultanze processuali e, in particolare, dalla documentazione acquisita deve ritenersi che sussistano presunzioni gravi in ordine all’avvenuto decesso dello stesso.
Si ritengono sussistenti i presupposti per la dichiarazione di morte presunta. Sono, infatti, decorsi oltre dieci anni dalla scomparsa del Nardella Eduardo (sessantaduenne al momento della scomparsa, il pomeriggio del 28.08.2014 alle ore 17:00 circa) e non è stata acquisita alcuna notizia concretamente utile a rintracciarlo. Le ricerche svolte dai familiari, dalle autorità di P.S. nonché dalla redazione della trasmissione televisiva “Chi l’ha visto”, hanno dato esito negativo. Dunque dalle modalità della scomparsa e delle altre risultanze in atti per come sopra evidenziate, ritiene il Tribunale che ricorrono le condizioni per potere dichiarare la morte presunta di Edurdo Nardella, essendo trascorso un lasso di tempo dalla scomparsa che non può ritenersi giustificato da normali allontanamenti per ragioni di lavoro, di salute o di svago.
Devono disporsi, in ragione dell’accoglimento della domanda, gli adempimenti stabiliti dagli artt. 729 c.p.c.
In considerazione della natura necessaria e non contenziosa del procedimento, nulla si dispone in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 8.11.2024 con l’intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
- dichiara la morte presunta alla data 28.8.2014 di Nardella Eduardo, nato a San Severo (FG), il 08.12.1951;
- ordina l’inserzione, a cura dei ricorrenti o di qualsiasi interessato, della presente sentenza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e la sua pubblicazione nel sito internet del Ministero della Giustizia;
- ordina che copia della Gazzetta Ufficiale nella quale è stato pubblicato l’estratto sia successivamente depositata nella Cancelleria di questo Tribunale per l’annotazione sull’originale della presente sentenza;
- manda alla Cancelleria per la comunicazione, a norma degli artt. 731 e 133 secondo comma c.p.c., della presente sentenza all’Ufficiale dello Stato Civile competente; 5) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso il 27.1.2026 nella Camera di Consiglio del Tribunale di Foggia, dai suindicati Magistrati
il Giudice Relatore
Stefania Rifgnaneseil Presidente dott.ssa
Dr Antonio Buccaro
Sentenza n.195/2025 - pubblicata il 06/07/2025 - RG n. 1416/2023 V.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILEin linea fino al 9 aprile 2026
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Matteo Prato Presidente
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. n. 1416/2023 R.g.v.g.
avente ad oggetto: ricorso per la dichiarazione di morte presunta di Cosenza Matteo, nato a Laino Bruzio (CS), il 26/5/1937, proposto
DA
COSENZA ROSINA (C.F. CSNRSN53D49E419M), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’avv. Maria Luisa Gioia
RICORRENTE
e con l’intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
OMISSIS
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
- DICHIARA la morte presunta di Cosenza Matteo, nato a Laino Bruzio (CS), il 26/5/1937 e con ultima residenza in Laino Castello (CS), alla data del 28/01/1994;
- NULLA per le spese.
ORDINA che la presente sentenza sia inserita, a cura del ricorrente, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicata nel sito Internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni sessanta, a far tempo dalla definitività della pronunzia; con onere per i ricorrenti di depositare in Cancelleria copia delle pubblicazioni predette, per l’annotazione sull’originale della sentenza a norma dell’art. 473 bis.63 c.p.c.
DISPONE la comunicazione della presente sentenza, dopo l'avvenuto passaggio in cosa giudicata, a cura della Cancelleria, al competente Ufficiale di stato civile.
Così deciso in data 4/7/2025.
La Giudice rel.- est.
Dott.ssa Graziuso SimonaIl Presidente
Dott. Matteo Prato
Sentenza n.56/2026 pubbl. il 09/02/2026 - RG n. 492/2025 - Repert. n. 34/2026 del 09/02/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONAIn linea fino al 1° aprile 2026
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Presidente
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
Dott. GABRIELE SALVI Giudice Rel.
ha pronunciato la seguenteSENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 492 del Ruolo Generale dell’anno 2025 vertente
TRA
MARIA FRANCA PANOZZO e MARCO PASQUASIO, rappresentati e difesi dall’Avv. POGGI STEFANIA, giusta delega in atti
RICORRENTE
E
ANGELO MARIA DONATO PASQUASIO,
RESISTENTE
E con l’intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: dichiarazione di morte presunta
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in attiMOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art. 473bis.62 c.p.c. e 58 c.c. presentato da Maria Franca Panozzo e Marco Pasquasio -rispettivamente moglie e figlio di Angelo Maria Donato Pasquasio - diretto ad ottenere la dichiarazione di morte presunta del predetto Angelo Maria Donato Pasquasio, nato ad Apricena il 07.08.1948;
Ritenuta la propria competenza ex art. 48 c.c.;
Ritenuta altresì la legittimazione degli istanti alla proposizione della domanda ai sensi dell’art. 50, comma 2, c.c.;
Vista la comunicazione degli atti alla Procura della Repubblica – Sede;
Constatato che le pubblicazioni della domanda, eseguite ai sensi dell’art. 473bis.62 c.p.c. sono state tempestive e regolari;
Rilevato che i ricorrenti, moglie e figlio del Pasquasio, hanno riferito di non avere più alcuna notizia del congiunto a far data dal 05.01.2015, quando lo stesso scompariva in mare nello specchio acqueo antistante il Comune di Borgio Verezzi;
rilevato che con sentenza emessa da questo Tribunale in data 07.02.2020 e pubblicata il 28.02.2020 è stata dichiarata l’assenza di Angelo Maria Donato Pasquasio;
Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 58 c.c. per l’accoglimento dell’istanza, in quanto da oltre dieci anni gli istanti non hanno più alcuna notizia dello scomparso che oggi avrebbe 78 anni;
Ritenuto che in mancanza di contesa, nulla va disposto per le spese di lite, mentre le spese vive restano a carico della parte che le ha anticipate;P.Q.M.
Visti gli artt. 473bis.62 c.p.c. e 58 c.c.;
DICHIARA
la morte presunta di Angelo Maria Donato Pasquasio, nato ad Apricena il 07.08.1948
ORDINA
la pubblicazione della presente sentenza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana una sola volta nonché nel sito internet del Ministero della Giustizia per il periodo di 45 giorni. Copia della sentenza e dei giornali nei quali è stato pubblicato l’estratto dovrà essere depositata presso la Cancelleria, che ne curerà l’annotazione sull’originale;
DISPONE
che della presente sentenza venga data comunicazione, a cura della Cancelleria, all’Ufficio di Stato Civile competente.
Spese compensate.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 06.02.2026Il giudice estensore
Dott.ssa Daniela MeleIl Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi
Sentenza n.503/2026 pubbl. il 25/02/2026 - RG n. 669/2024 - Repert. n. 693/2026 del 25/02/2026 - N. R.G. 669/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILEin linea fino al 25 marzo 2026
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
dott. Riccardo Massera presidente
dott. Prisca Picalarga giudice
dott. Carlotta Bruno giudice relatore
ha pronunciato la seguenteSENTENZA
nella causa di volontaria giurisdizione iscritta al n. r.g. 669/2024 V.G. promossa da:
ROBERTA DAVID (C.F. DVDRRT90A61A132L), rappresentata e difesa dall’avv. DAVANI MARJANGELARICORRENTE
nonché
CLAUDIA DAVID (C.F. DVDCLD86T55D972H), rappresentata e difesa dall’avv. BALDAZZI FABIO
INTERVENUTA
E CON L’INTERVENTO DELL’UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: dichiarazione di morte presunta.CONCLUSIONI
Per il P.M.: “visto”.
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo e da note in trattazione scritta depositate in sostituzione dell’udienza del 16.2.2026.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 473 bis.62 e ss. c.p.c., depositato in data 22.2.2024, Roberta David, nella qualità di figlia di Sante David, chiedeva all’intestato Tribunale di voler dichiarare la morte presunta del suo congiunto, allontanatosi dalla propria abitazione il 17.7.2003 senza più farvi ritorno e dare notizie di sé.
Con decreto del Presidente del Tribunale del 15.3.2024 veniva disposto l’inserimento per estratto della domanda, per due volte consecutive, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulle testate giornalistiche “Il Messaggero” edizione di Roma e “La Repubblica” edizione di Roma, con invito a chiunque avesse notizie dello scomparso di farle pervenire entro sei mesi presso il Tribunale.
Con istanza del 18.12.2024 la ricorrente dava atto di aver effettuato le pubblicazioni come da decreto del Presidente e chiedeva la fissazione dell’udienza di comparizione.
Il procedimento veniva quindi assegnato, in data 5.2.2025, al Giudice relatore il quale provvedeva a fissare udienza per la comparizione davanti a sé del ricorrente e delle persone indicate nel ricorso a norma dell’art. 473 bis.62 comma 1 c.p.c., con termine per la notifica a queste ultime.
In data 20.5.2025 si costituiva Claudia David, altra figlia dello scomparso, non opponendosi alla richiesta di dichiarazione di morte presunta del padre.
All’udienza del 18.6.2025 veniva sentita la ricorrente personalmente, la quale dichiarava di non avere avuto più notizie del padre riferendo, in particolare: “nasco da una relazione extraconiugale e mio padre non ha mai voluto avere rapporti con me; quello che so lo so da mia nonna paterna che è deceduta lo scorso anno; mia nonna mi ha detto che quando morì mio zio mio padre non si è mai presentato, è scomparso all’improvviso; io non avevo contatti ma loro sì. Mia nonna era sconvolta e non aveva idea di cosa potesse essere successo. Da quanto so mio padre suonava in qualche locale negli anni ’90. Con suo fratello aveva un legame e non si è presentato alla morte, da quel momento è stato cercato”.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione. Successivamente, con ordinanza del 23.7.2025, la causa è stata rimessa in istruttoria al fine di un approfondimento istruttorio con richiesta di informazioni al PM in sede e alla Stazione dei Carabinieri di Genzano di Roma. Con ordinanza del Collegio in data 18.11.2025, sono state richieste ulteriori informazioni ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza di Genzano di Roma.
All’udienza in c.d. trattazione scritta del 16.2.2026 la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, la domanda proposta dalla ricorrente merita accoglimento.
L’art. 58 c.c. prevede che quando siano trascorsi dieci anni dal giorno in cui risale l’ultima notizia di una persona, il Tribunale competente secondo l’art. 48 c.c. può dichiarare presunta la morte dell’assente (anche se non è stata in precedenza dichiarata la “assenza”) nel giorno a cui risale l’ultima notizia, su istanza del P.M. o di taluna delle persone indicate nel capoverso dell’art. 50 c.c. Sulla base di detta norma si ricava quindi che la legittimazione spetta “a coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l’assente fosse morto nel giorno a cui risale l’ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi”, nonché “da coloro che per effetto della morte dell’assente sarebbero liberati da obbligazioni”. La legittimazione spetta dunque a tutti coloro che sono titolari di interessi patrimoniali, anche se contestati o controversi, ed in primo luogo ai successori legittimi o testamentari.
Dalla documentazione prodotta agli atti di causa e dalle dichiarazioni rese dalla signora David è emerso che:- il giorno 17.7.2003 (giorno della morte del fratello Alberto David) il signor Sante David non si è presentato all'ospedale Gemelli di Roma;
- da quel momento, i prossimi congiunti non hanno più avuto sue notizie e lo stesso è stato cancellato dall'Anagrafe del Comune di Genzano di Roma per irreperibilità;
- nessuna notizia relativa allo scomparso è pervenuta nel termine di legge a seguito delle pubblicazioni sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale disposte ai sensi dell’art. 473 bis.62 c.p.c. (cfr. l’attestazione della Cancelleria della mancata ricezione di notizie a seguito delle pubblicazioni).
Dalle indagini effettuate da parte del Tribunale è inoltre emerso quanto segue:
- il Pubblico Ministero in sede, in ordine a eventuali denunce di scomparsa e/o procedimenti penali relativi alla scomparsa del signor Sante David, ha comunicato che non risultano procedimenti in merito alla vicenda;
- i Carabinieri di Genzano di Roma hanno comunicato che nulla risulta in ordine alle ricerche del Sante David e che lo stesso non è censito al Comune di Genzano;
- a seguito di ulteriori indagini, la Stazione dei Carabinieri ha comunicato che presso il locale Ufficio Anagrafe il David è stato cancellato per irreperibilità dal 25.6.2008 e non risulta registrato sul portale dell’Anagrafe Nazionale della popolazione residente né in Italia né all’estero (AIRE); che presso la banca dati SDI a suo carico risulta solo la sua scomparsa datata 7.7.1990, come da denuncia sporta dal fratello Alberto presso il Comando Stazione Carabinieri di Roma San Paolo; che presso la banca dati SDI (SIDET) al 20.11.2025 lo stesso non risulta ristretto presso nessuna casa circondariale; che presso la banca dati SDI (ETNA) – elenco telefonico nazionale – non risulta intestatario di utenze telefoniche mobili o fisse; che da accertamenti presso la motorizzazione civile, risulta che dall’anno 1989 non ha avuto veicoli intestati;
- la Guardia di Finanza ha inoltre comunicato che dalla consultazione della banca dati “Anagrafe Tributaria” il signor David Sante non ha presentato la dichiarazione dei redditi; che allo stesso risultano intestati due immobili siti in Ardea; che non risulta essere intestatario di alcun veicolo; che alla C.C.I.A.A. NON risulta nulla a carico a suo carico, così come non vi sono risultanze alla BANCA DATI I.N.P.S.; che dalla “Consultazione Archivio dei Rapporti”, per il periodo dal 1.1.2003 al 30.10.2025, non è presente nessun rapporto finanziario.
Pertanto, alla luce delle ricerche effettuate ed essendo decorsi più di dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dello scomparso, può fondatamente presumersi che egli sia deceduto, verosimilmente nell’immediatezza della scomparsa.
Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all’art. 58 c.c. affinché possa esserne dichiarata la morte presunta di Sante David, a far tempo, in assenza di altri riferimenti precisi, dalla data del 17.7.2003 e cioè dalla data ultima cui risalgono notizie del predetto.
La pubblicazione della sentenza nelle forme dell’art. 473 bis.63 c.p.c. viene disposta secondo le modalità precisate nel dispositivo.
Spese di lite irripetibili.P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, pronunciando sulla causa avente R.G.V.G. n. 669/2024, così provvede:
- dichiara la morte presunta di Sante DAVID (C.F.DVDSNT60E23H501P), nato a Roma il 23.5.1960, alla data del 17.7.2003;
- dispone che, a cura di qualsiasi interessato, la presente sentenza sia inserita per estratto, una sola volta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata, una sola volta, sui quotidiani “Il Messaggero” edizione di Roma e “La Repubblica” edizione di Roma, nonché sul sito internet del Ministero della Giustizia, nel periodo compreso tra il 25.2.2026 e il 25.3.2026;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 473 bis.63 c.p.c.;
- spese di lite irripetibili.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 18.2.2026.
Il giudice estensore
Carlotta BrunoIl presidente
Riccardo Massera
N. 1023/25 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILEIn linea fino al 2 marzo 2026
nelle persone dei magistrati signori:
dott. Vito Di Vita Presidente Estensore
dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice Togato
dott.ssa Giordana Bresciani Giudice Onorario
all’esito della Camera di Consiglio in data 29 gennaio 2026, pronuncia la seguenteSENTENZA
su ricorso formulato da
Giulio Cressi, Gianluca Cressi, Paolo Cressi e Maria Maggi, rappresentati e difesi dall’avv. Enzo Bosio del Foro di Brescia-ricorrenti -
OGGETTO: dichiarazione di morte presunta di Alessandro Cressi, nato a Sarnico il 28 marzo 1973
PUBBLICO MINISTERO: parere favorevoleCONCLUSIONI: dichiararsi la morte presunta di Alessandro Cressi, nato a Sarnico il 28 marzo 1973,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaurite le formalità previste all’art. 473 bis.62 c.p.c., alla udienza in data 29 gennaio 2026, comparsi due dei ricorrenti, Gianluca Cressi e Maria Maggi, gli stessi hanno chiarito le circostanze a fondamento della domanda in oggetto.
In data 13 settembre 2011, Alessandro Cressi, celibe, senza compagna e convivente con la di lui madre Maria Maggi, era partito dall’aeroporto di Milano Malpensa – da solo, come era solito fare – per un viaggio alla volta dell’India.
Sentito via mail in qualche occasione, aveva in data 27 settembre 2011 informato i familiari che si sarebbe recato alle sorgenti del Gange.
Da quel giorno, nessuna notizia aveva più dato, tanto da spingere il fratello Gianluca, agente di viaggio, a recarsi in India per ricostruire le tappe percorse dal congiunto, accertando che, arrivato ad un campo base sull’Himalaya, all’altitudine di 5.000 metri, Alessandro Cressi era di fatto sparito.
A nulla era valsa la pubblicazione di richiesta di notizie sui giornali locali.Il decorso del lungo lasso temporale e la impossibilità di acquisire ulteriori elementi, a suffragio della esistenza in vita di Alessandro Cressi, impongono la pronuncia della sentenza per cui è ricorso.
P.Q.M.
visti gli artt. 473 bis.62 e 473 bis.63
Dichiara
la morte presunta di Alessandro Cressi, nato a Sarnico il 28 marzo 1973 e, per l’effetto,
dispone
la pubblicazione per estratto della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito Internet del Ministero della Giustizia.
Bergamo, 30 gennaio 2026Il Presidente Estensore
dott. Vito Di Vita