Sentenze di assenza e di morte presunta


  • sentenza n.74/2024

    R.G. 781/2025 V.G.

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    TRIBUNALE DI PRATO
    SEZIONE CIVILE
    Volontaria Giurisdizione

    in linea fino al 2 ottobre 2026

    Il Tribunale, in formazione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

    dott.ssa Lucia Schiaretti Presidente

    dott. Simone Vanini Giudice rel.

    Dott.ssa Camilla Biotti Giudice

    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nella causa civile sopra emarginata, promossa da

    MARIA TIROTTA, nata il 14/08/1950 a CUTRO (KR), c.f. TRTMRA50M54D236G, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’Avv. Salvatore Bianchini

    RICORRENTE

    per la dichiarazione della morte presunta di:
    ROSA TIROTTA, nato a CUTRO (KR) il 14/08/1962, c.f. TRTRSO62M54C352A

    Oggetto: dichiarazione di morte presunta

    CONCLUSIONI

    La ricorrente ha concluso come da atto introduttivo del 12/06/2025: «[…] affinché, disattesa ogni contraria istanza, esperita ogni formalità di rito, Voglia, ai sensi degli artt. 473Bis n. 62 CPC e 58 CC, DICHIARARE la morte presunta della Sig.ra ROSA TIROTTA nata a Catanzaro il 14.08.1962, CF: TRTRSO62M54C352A, residente in Calenzano (Fi), via di Prato n. 137/A»

    OMISSIS

    Il P.M. è intervenuto, vistando in data 19/01/2026

    P.Q.M.

    il Tribunale, definitivamente decidendo,

    1) dichiara la morte presunta in data 06/04/2012 di ROSA TIROTTA, nata a CATANZARO (CZ) il 14/08/1962, c.f. TRTRSO62M54C352A, con ultima residenza conosciuta in via Di Prato 137/A, Calenzano (FI);

    2) ordina che la presente sentenza sia inserita, a cura della ricorrente, per estratto, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, con onere di depositare in Cancelleria copia delle pubblicazioni predette per l’annotazione sull’originale della sentenza a norma dell’art. 473-bis.63 c.p.c., nonché pubblicata, per estratto, su impulso della Cancelleria, nel sito Internet del Ministero della giustizia per la durata di sei mesi;

    3) manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza all’ufficiale di stato civile competente per le annotazioni di legge;

    4) nulla sulle spese.

    Così deciso in Prato nella camera di consiglio dell’11/03/2026, su relazione del giudice Dott. Simone Vanini.

    Il giudice est.
    Dott. Simone Vanini 

    La presidente
    Dott.ssa Lucia Schiaretti



  • sentenza n.127/2026 pubbl. il 20/03/2026 - RG n. 1407/2025 - Repert. n. 355/2026 del 20/03/2026

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
    SEZIONE CIVILE

    in linea fino al 1° ottobre 2026

    riunito in camera di consiglio nelle persone di:
    Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
    Dott. Ruggiero Berardi Giudice
    Dott. Luca Staricco Giudice Relatore
    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nella causa civile promossa da:
    ANNA MARIA BARALE nata il 05/05/1954 in CUNEO (CN) , difesa e rappresentata dal Avv. GIOSTRA AGRIPPINO ;

    RICORRENTE

    CONTRO

    SONIA PELLEGRINO nata il 06/01/1975 in CUNEO (CN)

    CONVENUTO

    e con l’intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo

    TERZO INTERVENUTO

    OGGETTO: Dichiarazione di morte presunta.

    CONCLUSIONI

    La ricorrente concludeva per l’accoglimento della domanda, come da ricorso.
    Il P.M. concludeva apponendo il visto.

    FATTO

    Con ricorso depositato in data 22/05/2025 Anna Maria Barale, madre di Sonia Pellegrino premettendo:

    • che in data 1° gennaio 2000 la Signora PELLEGRINO Sonia nata a Cuneo il 6 gennaio 1975, residente in Cuneo, Via Garessio n. 9, C.F. PLLSNO75A46D205D, figlia della ricorrente, si allontanava dall’abitazione in cui viveva con l’instante a bordo della propria autovettura (doc. 1-2)
    • che l’instante era, ed è, l’unica parente prossima e successore legittimo della Signora Pellegrino Sonia posto che il padre Sig. PELLEGRINO Antonio nato a Cuneo il 7 giugno 1945, nonché marito della ricorrente, decedeva in Cuneo il 22 maggio 1985 e la stessa non si è più mai sposata né ha avuto altri figli (doc. 3-4)
    • che la ricorrente si attivava con le ricerche in ogni modo, precisamente tramite un investigatore privato, nonché tramite la Polizia di Stato presso la Questura di Cuneo, dove sporgeva denuncia di scomparsa in data 8 gennaio 2000; (doc. 5-6)
    • che nonostante le energie profuse in tutti gli anni successivi alla scomparsa non è stato possibile ritracciare la Signora PELLEGRINO Sonia, e neppure avere alcuna notizia della stessa;
    • che sono trascorsi più di dieci anni dall’ultima notizia;
    • che il Comune di Cuneo cancellava per irreperibilità la scomparsa in data 20 giugno 2013 dalla ultima residenza della stessa, come indicato nel certificato di residenza storico (doc.3);
    • che non esiste alcun procuratore o rappresentante legale della scomparsa, né persona che sarebbe gravata da obbligazioni o perderebbe diritti per effetto della morte della stessa;
    • che non è mai stata avanzata richiesta finalizzata alla dichiarazione di assenza della Signora PELLEGRINO Sonia;

    chiedeva a questo Tribunale, ai sensi degli artt. 726 c.p.c. e 58 c.c., di dichiarare la morte presunta di PELLEGRINO Sonia nata a Cuneo il 6 gennaio 1975, già residente in Cuneo, Via Garessio n. 9, C.F. PLLSNO75A46D205D.
    Il P.M. interveniva apponendo il visto.
    Con provvedimento datato 03/06/2025 il Presidente del Tribunale designava il Giudice per la trattazione del procedimento e contestualmente disponeva la pubblicità del ricorso a norma dell’art. 727 c.p.c.
    La pubblicità disposta veniva ritualmente effettuata dalla ricorrente nei termini fissati sui: La Stampa edizione Cuneo in data 12 e 22 giugno 2025, La Guida in data 19 giugno e 3 luglio 2025, la Gazzetta Ufficiale in data 17 e 28 giugno 2025.
    Trascorsi sei mesi dalla data dell’ultima pubblicazione, il Giudice relatore fissava udienza di comparizione avanti a sé delle parti.
    All’udienza del 04/02/2026, il Giudice relatore provvedeva sentire la ricorrente. All’esito di tale audizione, il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio.
    Il PM concludeva apponendo il visto.

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Sussistono i presupposti per la declaratoria di morte presunta di Sonia Pellegrino.
    Infatti, in primo luogo, si deve notare che il ricorso risulta essere stato promosso da persona legittimata e, cioè, dalla madre.
    In secondo luogo, risulta acclarata la competenza di questo Tribunale, risultando che il convenuto ha avuto la sua ultima residenza nota nel Comune di Cuneo.
    Nel merito, deve rilevarsi che dalle dichiarazioni della stessa ricorrente la figlia si sarebbe allontanata dall’abitazione in data 01/01/2000 senza dare più alcuna notizia. Vane le ricerche esperite dalle autorità a seguito di regolare denuncia, come pure le iniziative private.
    Risulta pertanto confermato, anche dalla documentazione, che la convenuta non ha dato più notizie di sé dal 01/01/2000.
    Della convenuta non si è avuta alcuna notizia neppure in corso di causa, nonostante la pubblicazione del ricorso per morte presunta sia sulla Gazzetta Ufficiale, sia sul quotidiano “La Stampa”, edizione di Cuneo, e sul settimanale locale “La Guida”.
    Alla luce di quanto precede, si ritiene dunque raggiunta la prova del fatto che Sonia Pellegrino è scomparsa dal luogo della sua ultima residenza da oltre ventisei anni.
    Conseguentemente, risulta doveroso pronunciare la morte presunta di Sonia Pellegrino a norma dell’art. 58 c.c., individuando la data dell’evento in quella del 01/01/2000, data in cui è stata vista l’ultima volta.
    Infine, si deve disporre la pubblicazione della presente sentenza, a norma dell’art. 729 c.p.c., sui giornali indicati in dispositivo.

    P.Q.M.

    Il Tribunale,
    definitivamente pronunciando;
    disattesa ogni contraria domanda od eccezione;

    DICHIARA

    la morte presunta di SONIA PELLEGRINO, nata il 06/01/1975, nel giorno 01/01/2000;
    dispone la pubblicazione della presente sentenza, per una volta e per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul quotidiano “La Stampa”, Edizione di Cuneo, nonché sul settimanale “La Guida” di Cuneo.
    Cuneo, così deciso il 05/03/2026

    Il Giudice Estensore
    Dott. Luca Staricco


    La Presidente
    Dott.ssa Roberta Bonaudi



  • sentenza n.46/2026

    pubblicata il 23/03/2026 RG VG 941/2024 - cron. 2100/2026 del 23/03/2026

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    TRIBUNALE DI ENNA
    Sezione Civile  Volontaria Giurisdizione Il

    in linea dal 31 marzo 2026 fino al 30 settembre 2026

    Tribunale di Enna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati  

    Dott. Rosario VACIRCA Presidente/Est.             

    Dott.ssa Giulia SANTORO Giudice

    Dott. Claudio ESCHER Giudice           

    ha pronunciato la seguente  

    SENTENZA  

    nel procedimento  iscritto  al  n. 941/2024 R.G. del ruolo generale degli affari  di  volontaria giurisdizione avente ad oggetto "dichiarazione di morte presunta", promossa da 
    SBERNA MARIA GIUSEPPA, nata a Valguarnera Caropepe (EN), il 22/02/1968 (C.F.: SBRMGS68B62L583J), DI GREGORIO MARZIA, nata a Piazza Armerina (EN) il 15/6/1989 (CF DGRMRZ89H55G580B) e DI GREGORIO ALESSIA, nata a Piazza Armerina (EN) il 26/1/1995 (CF DGRLSS95A66G580I), elettivamente domiciliate in Valguarnera Caropepe (EN) in Via Cagliari n. 12, presso lo studio dell’Avv. Lorenzo Caruso (c.f. CRSLNZ75H28M088I) che, unitamente e/o disgiuntamente, dall’Avv. Gianluca Di Barca (c.f. DBRGLC82S24C342M), le rappresenta e difende, giusta procure in atti.

    -RICORRENTI-

    Con l’intervento del pubblico ministero in sede.

    Rimessa al Collegio per la decisione all’udienza del giorno 25 febbraio 2026, sulle seguenti conclusioni: “L’avv. Caruso, a questo punto, chiede che la causa sia decisa”.

    Conclusioni del P.M. depositate in data 19 marzo 2026: “Il PM Ennio Petrigni esprime parere favorevole”.

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Con ricorso depositato in data 11 maggio 2024, l’odierna parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la morte presunta di Di Gregorio Rosario, nato a Valguarnera Caropepe il 23/12/1959 CF DGRRSR59T23L583V, con ultima residenza in Valguarnera Caropepe (EN), Via Turati 16, coniugato con Sberna Maria Giuseppa, e dalla quale sono nate Marzia Di Gregorio e Alessia Di Gregorio, scomparso dal giorno 22/7/2013 nella zona di Messina (da oltre dieci anni) non più tornato alla sua residenza, senza dare alcuna notizia di sé, rimanendo ignota la sua nuova residenza.

    Con provvedimento del 06.11.2024, il Presidente del Tribunale ha ordinato alle ricorrenti di curare le forme di pubblicità della domanda prescritte dall'art. 473-bis.62 c.p.c.

    Con istanza depositata in data 01.07.2025, le ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso, fornendo prova dell'esecuzione della prescritta pubblicità.

    Con provvedimento del 18.07.2025, il Giudice relatore, in applicazione dell'art. 473-bis.62, comma IV c.p.c., ha fissato l'udienza del 17.12.2025, per la comparizione delle ricorrenti e delle altre persone indicate nella medesima disposizione normativa. L’udienza è stata, in seguito, differita, per impedimento del giudice relatore, al giorno 25 febbraio 2026.

    Alla predetta udienza sono comparse dinanzi al Giudice relatore Sberna Maria Giuseppa, Di Gregorio Marzia e Di Gregorio Alessia, rispettivamente coniuge e figlie del sig. Di Gregorio Rosario. Le ricorrenti hanno depositato copia della denuncia orale sporta in data 23/07/2013 innanzi la Legione Carabinieri Sicilia – Stazione di Valguarnera, con la quale il fratello di Di Gregorio Rosario, Di Gregorio Antonio, nato a Valguarnera Caropepe (EN) il giorno 8/11/1957, ebbe a denunciarne la scomparsa. Su sollecitazione del tribunale, hanno altresì depositato copia della pagina web del sito internet “Chi l’ha visto?”, attestante il rilievo anche mediatico assunto, all’epoca, dalla notizia della scomparsa del signor Rosario Di Gregorio.

    Il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe.

    Ritiene il Tribunale che la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di morte presunta di Rosario Di Gregorio è ammissibile e fondata.

    Si osserva, in rito, che l'istanza è stata proposta da soggetti legittimati. Le ricorrenti sarebbero, infatti, le uniche eredi legittime del sig. Rosario Di Gregorio se quest'ultimo fosse morto nel giorno a cui risale l’ultima notizia di lui (v. artt. 50 e 58 c.c.).

    Sul piano del merito, occorre notare che, secondo il disposto dell'art. 58 del codice civile, come riformato dall'art. 38, comma 1, lettera b) della L. 2 dicembre 2025, n. 182: “Quando sono trascorsi cinque anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia”. Aggiunge l’ultimo comma della medesima disposizione normativa “Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza”.

    La ratio della norma è quella di garantire la certezza del diritto e delle situazioni da esso tutelate, mediante l’equiparazione della morte al trascorrere di un lungo arco temporale, senza che si siano più avute notizie di un determinato soggetto. Invero, la dichiarazione di morte presunta produce gli effetti di cui all’art. 63 e ss. cod. civ.

    Ebbene, dalla documentazione prodotta dalle ricorrenti e, in particolare dal verbale di denuncia orale del 23 luglio 2013, nonché dalle dichiarazioni rese dalle stesse in udienza, emerge che in data 22.07.2013, intorno alle ore 23:00 circa, l’autovettura Peugeot 207 di colore grigio metallizzato di Rosario Di Gregorio, venne ritrovata parcata vicino le scuole Mazzini di Valguarnera Caropepe, vicino la fermata dell’autobus, aperta e con dentro null’altro che le chiavi della casa della madre dello stesso ed un biglietto sul quale poteva leggersi la scritta “PERDONO”. Secondo informazione appresa dal fratello dello scomparso da parte dell’autista del bus che quella mattina percorse la tratta per Catania, pare che il Di Gregorio quella mattina, intorno alle 8,20 avesse acquistato un biglietto di sola andata per tale destinazione. Nel corso della mattinata il medesimo Di Gregorio venne contattato da personale del posto di lavoro, al quale dichiarò che non si sarebbe recato al lavoro in quanto avrebbe dovuto sbrigare alcune faccende. Le ultime notizie, tuttavia, le ebbero le figlie e, in particolare la figlia Alessia Di Gregorio, la quale, mentre si trovava nella casa familiare, ove all’epoca ancora abitava, fu contattata dal padre, intorno alle ore 13:15, il quale le chiese come stesse e cosa facesse. Il ricordo è stato riferito in udienza da tutte e tre le ricorrenti e la precisa collocazione spazio-temporale dello stesso è stata suffragata dalla riferita circostanza che, quello stesso giorno, nel pomeriggio, la signora Sberna Maria Giuseppa e la figlia Alessia Di Gregorio rimasero coinvolte in un incidente stradale.

    Può, pertanto ritenersi che l’ultima notizia dell’assente risale al giorno 22/07/2013 e fu appresa dalla figlia di Rosario Di Gregorio, Alessia Di Gregorio, per telefono, al quale fu contattata dal padre, mentre si trovava nella casa familiare di Valguarnera Caropepe (EN), intorno alle ore 13:15.

    Dopo tale momento, invero, non v’è riscontro di ulteriori notizie di Di Gregorio Rosario.

    Inoltre, la pubblicazione del presente ricorso per la dichiarazione di morte presunta, sia sui quotidiani stabiliti dal Presidente del Tribunale che sulla Gazzetta Ufficiale, pubblicazione puntualmente curata dalla parte istante, non ha sortito alcun effetto, dal momento che nessuno ha fatto pervenire a questo Ufficio alcuna notizia in merito.

    La superiore fattispecie pertanto è, ad avviso del Collegio, sussumibile nella previsione di cui all’art. 58 del codice civile, essendo trascorso ben più che un quinquennio (e, per vero, ben più del decennio previsto dalla previgente formulazione della medesima disposizione normativa) dal momento in cui i familiari ebbero notizie dell’uomo, per cui può essere dichiarata presunta la morte, avvenuta il 22 luglio 2013, di Di Gregorio Rosario, nato il 23/12/1959 a Valguarnera Caropepe (EN), ove lo stesso aveva la sua ultima residenza, in via Turati n. 16.

    La presente sentenza dovrà essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché sul quotidiano “Giornale di Sicilia” a cura delle ricorrenti, nonché pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia.

    Copia della Gazzetta Ufficiale e del giornale nei quali verrà pubblicato l'estratto dovrà, poi, essere depositata presso la Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza (v. art. 473-bis.63, co.2, c.p.c.).

    L'esecuzione della presente sentenza potrà avvenire solo successivamente al suo passaggio in giudicato e all'effettuazione dell'annotazione di cui sopra (v. art. 473-bis.63, co.3, c.p.c.).

    La presente sentenza dovrà, infine, essere comunicata, a cura della cancelleria, al momento del passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile competente (v. art. 473-bis.63, ultimo comma c.p.c.) per le annotazioni di competenza.

    In considerazione della natura e dell'oggetto del processo nulla va disposto sulle spese processuali.

    P.Q.M.

    Il Tribunale, definendo il giudizio, così provvede:

    1. dichiara la morte presunta, in data 22 luglio 2013, di Di Gregorio Rosario, nato a Valguarnera Caropepe (EN), il 23/12/1959 (C.F. DGRRSR59T23L583V);
    2. ordina che, a cura delle ricorrenti, la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Giornale di Sicilia, con onere di depositare nella cancelleria dell’intestato Tribunale copia delle predette inserzioni per l’annotazione sull’originale della sentenza a norma dell’art. 473-bis.63 c.p.c.;
    3. dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di sei mesi;
    4. manda alla cancelleria per la comunicazione, ai sensi dell'art. 133 c.c., comma 2, della presente dichiarazione all'Ufficio di Stato Civile competente.

    Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026.

    Il Presidente/est.
    Dott. Rosario Vacirca



  • sentenza n.93/2026

    pubbl. il 25/03/2026 RG n. 2915/2025

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    TRIBUNALE DI VITERBO
    SEZIONE CIVILE

    in linea fino al 30 settembre 2026

    Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

    Dott. Eugenio Maria Turco Presidente

    Dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice

    Dott. Lorenzo Del CastelloGiudice Relatore

    nel procedimento iscritto a ruolo il 22/12/2025 al n. 2915/2025 n. V.G., promossa con ricorso depositato in data 18/12/2025

    DA GIORGIO NUNZI (C.F. NNZGRG80C19H501M) e MATTEO NUNZI (C.F. NNZMTT84E04H501G), in giudizio con l’avv. RIVERUZZI CHIARA

    parte ricorrente

    Oggetto: Dichiarazione di assenza

    Conclusioni: “chiedono che l’On. Tribunale di Viterbo voglia, ai sensi degli artt. 722 c.p.c. e 48 c.c., dichiarare l’assenza dello zio Maurizio Nunzi (C.F. NNZMRZ49L22H501U)”

    MOTIVAZIONE

    1. Gli odierni ricorrenti, con ricorso depositato in data 18/12/2025, hanno chiesto dichiararsi l’assenza dello zio Maurizio Nunzi, nato a Roma il 22/07/1949 e residente in Roma in Piazza Lancellotti n. 1, scomparso in data 6/10/2023 dal suo domicilio in Oriolo Romano (VT) Via Braccianese Claudia n. 145, come risulta da denuncia effettuata da Matteo Nunzi presso la Stazione dei Carabinieri di Oriolo Romano in data 11.10.2023 (doc. 2).
      A tal fine, per quanto rilevante ai fini della decisione, i ricorrenti hanno riferito: che Matteo Nunzi aveva sentito, telefonicamente, Maurizio Nunzi nella mattinata del 3/10/2023, per ricordargli un appuntamento presso l’ottico, programmato per il giorno 6/10/2023; che nella mattinata del 6/10/2023, lo zio, contattato telefonicamente, non aveva fornito risposta; che, direttosi presso l’appartamento ove questi era domiciliato, aveva constatato che Maurizio Nunzi non era presente, che le finestre erano aperte e che nel frigo vi era cibo deperibile in pochi giorni, elementi che lo avevano indotto a pensare ad un allontanamento solo temporaneo, anche considerato che non aveva rinvenuto nell’appartamento né il portafogli né il cellulare, ormai spento, ragionevolmente portati via e detenuti dallo scomparso; che analoghe ricerche erano state effettuate presso il luogo di residenza ma che anche queste avevano dato esito negativo; che Maurizio Nunzi soffriva di crisi epilettiche e necessitava di medicinali per il trattamento sanitario; che, da quel giorno, erano stati vani tutti i tentativi di contatto telefonico; che, nell’ultima occasione in cui si erano avute sue notizie, lo zio era stato visto in data 5/10/2023, intorno alle ore 8:30, presso il Bar della Conad di Oriolo Romano, ove lo stesso era solito recarsi per colazione; che non vi erano stati litigi né discussioni in famiglia; che non risultava loro, stando a quanto riferito dalle Forze dell’ordine, che lo zio fosse ricoverato in qualche struttura ospedaliera di Roma; che, a livello patrimoniale Maurizio Nunzi possedeva solo un conto corrente attivo, dal quale, allo stato, non risultavano essere stati effettuati prelievi a far data dalla scomparsa.
      Tanto premesso, hanno dunque dedotto che era decorso del termine di legge dall’ultima notizia e di non essere a conoscenza di eventuali ulteriori successori legittimi, ritenendo pertanto integrati i presupposti per la declaratoria di assenza dello zio Maurizio Nunzi.
    2. La domanda dei ricorrenti appare fondata e va accolta.
      A livello procedurale, va rilevato che il decreto ex art. 473-bis.60 c.p.c. è stato regolarmente comunicato al Pubblico ministero.
      A livello sostanziale, viene in rilievo quanto previsto dall’art. 49 c.c., nella sua ultima formulazione, a mente del quale “trascorso un anno dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente
      …, che sia dichiarata l'assenza”. Allo stato, risultano decorsi più di due anni dal giorno dell’ultima notizia e che non sono emersi ulteriori presunti successori legittimi né terzi che ragionevolmente possano avanzare pretese sui beni dello scomparso, così come confermato dagli odierni ricorrenti in udienza.
      Risultano, pertanto, integrati tutti i presupposti previsti dalla disposizione per la dichiarazione di assenza.
    3. Visto l’art. 473-bis.63 c.p.c., va disposto, a cura degli interessati, l’inserimento per estratto della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e la sua pubblicazione nel sito internet del Ministero della giustizia, non risultando necessari ulteriori adempimenti pubblicitari.

    P.Q.M.

    Il Tribunale, nella composizione collegiale su indicata, definitivamente pronunciando, così dispone:

    1. DICHIARA l’assenza di Maurizio Nunzi, nato a Roma il 22/07/1949;
    2. DISPONE che la presente decisione sia inserita, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia, a cura degli interessati.

    Così deciso nella Camera di consiglio, il 20 marzo 2026.

    IL PRESIDENTE
    Dott. Eugenio Maria Turco
     

    IL GIUDICE RELATORE
    Dott. Lorenzo Del Castello

     



  • Sentenza n. 2678/2025 pubbl. il 12/12/2025
    RG n. 17628/2024
    Repert. n. 3781/2025 del 12/12/2025
    Sentenza n. cronol. 6773/2025 del 12/12/2025

     

     

     

     

    emblema della repubblica

     

    TRIBUNALE DI VERONA
    Prima Sezione civile
    In nome del Popolo Italiano

     

    In linea fino al 20 settembre 2026

    nella composizione collegiale composta da

    Antonella Guerra Presidente

    Virginia Manfroni Giudice rel.

    Stefania Caparello Giudice

    ha pronunciato la seguente
     

    SENTENZA
     

    nella causa iscritta al ruolo generale al n° 17628 /2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 05/12/2024
     

    da
     

    FRANCESCA BERTINI nata SAN BONIFACIO (VR) il 25/10/1964 e residente in VIA MONTE MORO, N. 35 37030 SAN MAURO DI SALINE ITALIA (cod. fisc. BRTFNC64R65H783N ), rappresentata e difesa dall’Avv. MOLINARO ANDREA e elettivamente domiciliata presso il suo studio

    ricorrente

    nei confronti di
     

    DE DANIELI CARLA nata a Arcole il 12.1.1937

    con la partecipazione del P.M.

    oggetto: morte presunta

    Conclusioni della ricorrente : Che l’Ill.mo Tribunale di Verona voglia dichiarare la morte presunta della sig.ra De Danieli Carla.
     

    Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla si oppone.

    MOTIVI DELLA DECISIONE
     

    Della sig.ra De Danieli Carla non si hanno più notizie dal 9.10.1987 e oggi avrebbe 88 anni.

    Con sentenza n. 563/1990 depositata in data 30.4.1990 ne è stata dichiarata l’assenza su ricorso del marito e della figlia, attuale ricorrente.

    Il marito della sig.ra De Danieli Carla , nonché padre della ricorrente, è morto in data 24.10.2024 e non risultano esserci ulteriori chiamati alla successione della stessa.

    La ricorrente ha dichiarato a verbale dell’udienza del davanti alla Giudice delegata che la madre soffriva di epilessia e di depressione e che il giorno in cui è scomparsa è stata rinvenuta la sua bici a margine del ponte sul canale da cui si presume che si sia gettata. Il corpo non è mai stato ritrovato.

    Sono trascorsi 38 anni dal giorno dell’ultima notizia della sig.ra De Danieli Carla e sono state assolte tutte le formalità di pubblicità previste dalla norma dell’art. 473 bis n. 62 comma 2 cpc (cfr. doc. da 5 a 10 ricorrente), per cui risultano integrati tutti i presupposti richiesti dalla norma dell’art. 58 cc
    per la dichiarazione di morte presunta della stessa in data 9.10.1987.

    Va disposto l’inserimento di un estratto della presente sentenza in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e va disposta la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia, oltreché sui quotidiani Corriere del Verona e sull’Arena per due volte consecutive a distanza di 10 giorni l’una
    dall’altra, con deposito in Cancelleria delle relative copie ex art. 473 bis n. 63 comma 2 cpc.

    Va infine disposta la comunicazione a cura della Cancelleria all’Ufficiale di Stato civile competente, una volta passata in giudicato la sentenza, per le relative annotazioni.

    Nulla sulle spese in considerazione della natura necessaria della causa.
     

    P.Q.M.
     

    In composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

    1. Dichiara la morte presunta in data 9.10.1987 della sig.ra DE DANIELI CARLA nata a Arcole il 12.1.1937.
    2. Dispone l’inserimento di un estratto della presente sentenza in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e va disposta la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia, oltreché sui quotidiani Corriere del Verona e sull’Arena per due volte consecutive a distanza di 10 giorni l’una dall’altra, con deposito in Cancelleria delle relative copie ex art. 473 bis n. 63 comma 2 cpc.
    3. Dispone la comunicazione a cura della Cancelleria all’Ufficiale di Stato civile competente, una volta passata in giudicato la sentenza, per le relative annotazioni.
       

    Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 25.11.2025
     

    La Giudice est.
    Virginia Manfroni
     

    La Presidente
    Antonella Guerra



  • sentenza n.219/2024 R.G. 1908/2022

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    TRIBUNALE DI PRATO
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    in linea dal 18 marzo 2026 fino al 18 settembre 2026

    il collegio nella seguente composizione:
    dott. Michele Sirgiovanni Presidente
    dott. Costanza Comunale Giudice relatore
    dott. Giulia Simoni Giudice

    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nella causa iscritta al n. R.G. 1908/2022 tra le parti:

    RICORRENTE

    ASSUNTA FLAGIELLO, cf FLGSNT66H58I293F

    • difesa: avv. COCCI TOMMASO, cf CCCTMS91D11D612R
    • domicilio: presso il difensore

    OGGETTO: Dichiarazione di morte presunta

    Conclusioni delle parti

    Per parte ricorrente: “dichiarare la morte presunta del Sig. Agnello Davide, nato a Palagonia in data 01.12.1952. In ogni caso con vittoria di spese.”

    Per il Pubblico Ministero: “Visto, in data 16/12/2024.”

    OMISSIS

    P.Q.M.

    Visto l’art. 58 c.c. e l’art. 729 c.p.c.;

    dichiara la morte presunta di DOMENICO AGNELLO nato a Patagonia il 1.12.1952 e scomparso dal suo ultimo domicilio sito a Prato in via Santa Margherita 27 nell’agosto 1994;

    ordina che la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia a cura della ricorrente e che copia della Gazzetta e della pubblicazione sul predetto sito siano depositati nella cancelleria di questo Tribunale per l’annotazione sull’originale del provvedimento.

    Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 18.12.2024

    Il Presidente
    Dr. Michele Sirgiovanni

    Il giudice est.
    dr. ssa Costanza Comunale



  • sentenza n.14/2026

    R.G. 273/2025 V.G.

     

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    TRIBUNALE DI PRATO
    Volontaria Giurisdizione

    in linea dal 18 marzo 2026 fino al 18 settembre 2026

    Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

    dr.ssa Lucia SCHIARETTI Presidente
    dr. Simone VANINI Giudice rel.
    dr.ssa Camilla BIOTTI Giudice
    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nella causa civile iscritta al n. R.G. 273 /2025 V.G. promossa da:
    ANNA MARIA BIGAGLI, nata il 28/10/1958 a Prato, c.f. BGGNMR58R68G999Y rappresentata e assistita dall’avv. BERNI FRANCESCA

    RICORRENTE

    per la dichiarazione della morte presunta di:
    ROBERTO BIGAGLI, nato a Prato il 27/02/1962, c.f. BGGRRT62B27G999C
    OGGETTO: dichiarazione di morte presunta

    CONCLUSIONI

    La ricorrente ha concluso come da atto introduttivo del 05/03/2025: «CHIEDE che l’ill.mo Presidente del Tribunale di Prato voglia fissare le modalità e i termini relativi ai mezzi pubblicitari di cui all’art 473 bis 62 II co scpc, all’esito delle quali, decorsi i termini assegnati, fissi l’udienza di comparizione del ricorrente successore dello scomparso, con comunicazione al Pubblico Ministero e, all’esito, se del caso assunte le ulteriori informazioni utili, Voglia dichiarare la morte presunta del Sig. Roberto Bigagli, nato a Prato il 27/02/1962 da ultimo domiciliato in Via Matteo degli Organi n. 8».

    Il P.M. ha concluso vistando in data 07/01/2026.

    Omissis

    P.Q.M.

    il Tribunale, decidendo definitivamente,

    1. dichiara la morte presunta in data 08/08/1992 di ROBERTO BIGAGLI nato a Prato (PO) il 27/02/1962, c.f. BGGRRT62B27G999C, con ultima residenza conosciuta in Prato (PO), via Matteo degli Organi n. 8;
    2. ordina che la presente sentenza sia inserita, a cura della ricorrente, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicata nel sito Internet del Ministero della Giustizia per la durata di sei mesi, con onere di depositare in Cancelleria copia delle pubblicazioni predette per l’annotazione sull’originale della sentenza a norma dell’art. 473-bis.63 c.p.c.;
    3. manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza all’ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di legge.

    Così deciso in Prato (PO) nella Camera di Consiglio del 21/01/2026, su relazione del dott. Simone Vanini.



  • sentenza n.27/2026 RG 1314/2024 VG

     

    emblema della repubblica

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    TRIBUNALE DI PRATO
    Volontaria Giurisdizione

    in linea dal 13 marzo 2026 fino al 13 settembre 2026

    Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

    dott. Lucia Schiaretti Presidente
    dott. Michele Sirgiovanni Giudice rel.
    dott. Simone Vanini Giudice
    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nella causa civile iscritta al n. R.G. 1314 /2024 V.G. promossa da:
    BUZZONI Franca, nata il 04.08.1940 a Portomaggiore (FE) (CF. BZZFNC40M44G916C) e residente a Prato, in via Cilento n. 22 e PEZZOLI Roberto, nato il 31.08.1965 a Prato, (CF. PZZRRT65M31G999L) e residente a Pistoia, Largo San Biagio n. 135 B, rappresenti e difesi dagli Avv.ti Giuseppe Delle Vergini e Mariateresa Veltri, come da procura allegata all’atto introduttivo;

    RICORRENTI

    per la dichiarazione della morte presunta di:
    PEZZOLI Spartaco, nato a Sermoneta (LT) il 25.01.1937 (CF. PZZSRT37A25643F)
    OGGETTO: Dichiarazione di morte presunta

    Omissis

    P.Q.M.

    il Tribunale di Prato, decidendo definitivamente,

    1. dichiara
      la morte presunta in data 19.08.2014 di SPARTACO PEZZOLI, nato a Sermoneta (LT) il 25.01.1937, CF. PZZSRT37A25643F, con ultima residenza conosciuta in Prato (PO) Via Cilento n.22;
    2. ordina
      che la presente sentenza sia inserita, a cura dei ricorrenti, per estratto, nella Gazzetta Ufficial e della Repubblica Italiana e pubblicata nel sito Internet del Ministero della Giustizia per la durata di sei mesi, con onere di depositare in Cancelleria copia delle pubblicazioni predette per l’annotazione sull’originale della sentenza a norma dell’articolo 729 c.p.c.;
    3. manda
      alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza all’ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di legge.

    Così deciso in Prato nella Camera di Consiglio in data 11.2.2026

    Il Giudice est.
    Dott. Michele Sirgiovanni

    La Presidente
     Dott. Lucia Schiaretti



  • Sentenza n. 68/2024

    Proc. N.46/2023 sub. 1 R.G.

     

     

    emblema della repubblica

     

    REPUBBLICA ITALIANA
    In nome del popolo italiano
    Il Tribunale di Palmi

    Sezione Civile

    in linea fino al 21 agosto 2026

     

    Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone di:

    dott. Piero Viola Presidente

    dott. Mariano Carella Giudice rel.

    dott.ssa Marta Speciale Giudice

    riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
     

    SENTENZA
     

    Sulla domanda per dichiarazione di morte presunta di ANGIOLINI Roberto nato il 06.05.1960 a Palmi (RC) scomparso in data 20.04.1998, iscritto al n. 46/2023 R.G.V.G.

    promossa da:
     

    CARMELA AMBESI, nata a Taurianova il 24.06.1964, c.f. MBSCML64H64L063I, rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Grassi RICORRENTE
     

    NEI CONFRONTI DI
     

    ANGIOLINI LUANA, nata a Taurianova il 05.07.1983 c.f. NGLLNU83L45L063T e ANGIOLINI CETTINA, nata Cinquefrondi, il 05.09.1984, c.f. NGLCCT48P45C710Q rappresentate e difese dall’avv. Giancarlo Fiorillo del foro di Palmi  RESISTENTI
     

    e con l’intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
     

    OGGETTO: ricorso per dichiarazione di morte presunta.
     

    In fatto ed in diritto
     

    Con ricorso depositato in data 19/01/2023, Carmela Ambesi premetteva di essere la moglie di Angiolini Roberto nato il 06.05.1960 a Palmi (RC) scomparso in data 20.04.1998; pertanto, dichiarava di esserne erede unitamente alle di lui figlie Angiolini Concetta nata a Cinquefrondi (RC) il 05.09.1984, e Angiolini Luana, nata a Taurianova (RC) il 05.07.1983.
     

    ( OMISSIS)
     

    p.q.m.
     

    Il Tribunale così provvede:

    1. Dichiara la morte presunta di Angiolini Roberto nato il 06.05.1960 a Palmi (RC) (C.F. NGLRRT60E06G288V);
    2. Dispone che la ricorrente provveda a inserire la presente sentenza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicarla nel sito internet del Ministero della giustizia. Copia della Gazzetta Ufficiale sarà poi depositata nella cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale.
    3. Manda alla Cancelleria, dopo il deposito di cui al capo precedente, per l’annotazione sull’originale della sentenza e, dopo il suo passaggio in giudicato, per la comunicazione all’ Ufficiale dello Stato civile del Comune di Palmi.
       

    Così deciso in Palmi nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2024.
     

    Il giudice relatore
    dott. Mariano Carella
     

    Il Presidente
    dott. Piero Viola

    Proc. N.46/2023 sub. 1 R.G.


    IL TRIBUNALE DI PALMI

    Sezione Civile

    Composto dai Sigg.:

    dott. Piero Viola Presidente

    dott. Mariano Carella Giudice rel.

    Dott.ssa Marta Speciale Giudice
     

    Riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta in esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.cv. in sostituzione dell’udienza del 16.05.2025, ha reso la seguente
     

    ORDINANZA
     

    nella causa civile iscritta al n. 46 dell’anno 2023 R.V.G., sulla domanda per dichiarazione di morte presunta di ANGIOLINI Roberto nato il 06.05.1960 A Palmi (RC) scomparso in data 20.04.1998, iscritto al n. 46/2023 R.G.V.G. promossa da:
     

    CARMELA AMBESI, nata a Taurianova (RC) il 24.06.1964, c.f. MBSCML64H64L063I, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Grassi,
     

    NEI CONFRONTI DI
     

    ANGIOLINI LUANA, nata a Taurianova il 05.07.1983 c.f. NGLLNU83L45L063T e ANGIOLINI CETTINA, nata Cinquefrondi, il 05.09.1984, c.f. NGLCCT48P45C710Q, rappresentate e difese dall’avv. Giancarlo Fiorillo del foro di Palmi (RC)
     

    E con l’intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
     

    Avente per oggetto: Dichiarazione di assenza o di morte presunta (COLLEGIO); correzione dell’errore materiale della sentenza n. 68/24 R.S. pubblicata il 12.07.2024 (R.V.G. 46/2023);
     

    (OMISSIS)
     

    p.q.m.

    visti gli artt 287,288 c.p.c. e 121 disp. Att. C.p.c.
     

    ORDINA
     

    Che alla sentenza n. 68/24 R.S. pubblicata il 12.07.2024 (R.V.G. 46/2023) siano apportate le seguenti correzioni:
     

    • a pag. 3 rigo 14 e ss. si legga: Ai sensi dell’art.729 c.c. ,la presente sentenza va inserita, a cura

    di parte ricorrente, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata, a cura della cancelleria, nel sito internet del Ministero della giustizia. Copia della Gazzetta Ufficiale deve essere poi depositata nella cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale. (invece

    che: Ai sensi dell’art.729 c.c., la presente sentenza va inserita, a cura di parte, a cura di parte ricorrente, per estratto, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. Copia della Gazzetta Ufficiale deve essere poi depositata nella cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale. );

    • a pag. 3 rigo 24 e ss. si legga: Dispone che la ricorrente provveda a inserire la presente sentenza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Copia della Gazzetta Ufficiale sarà poi depositata nella cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale. C) Manda alla Cancelleria per la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia e, dopo il deposito di cui al capo precedente, per l’annotazione sull’originale della sentenza e, dopo il suo passaggio in giudicato, per la comunicazione all’ufficiale dello stato civile del Comune di Palmi.”
       

    (invece che: B) Dispone che la ricorrente provveda a inserire la presente sentenza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicarla nel sito internet del Ministero della giustizia.
     

    Copia della Gazzetta Ufficiale sarà poi depositata nella cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale. C) Manda alla Cancelleria, dopo il deposito di cui al capo precedente, per l’annotazione sull’originale della sentenza e, dopo il suo passaggio in giudicato, per la comunicazione all’ufficiale dello stato civile del Comune di Palmi,”).
     

    Manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
     

    Così deciso in Palmi nella camera di consiglio del 19/05/2025.
     

    Il giudice relatore
    dott. Mariano Carella
     

    Il Presidente
    dott. Piero Viola



  • sentenza n.145/2025

    pubbl. il 14/08/2025 RG n. 4446/2024 Sentenza n.cronol.261/2025 del 14/08/2025

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Tribunale Ordinario di Gorizia
    Sezione Unica Civile

    in linea dal 31 marzo 2026 fino al 30 maggio 2026

    Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

    Dott. Riccardo Merluzzi Presidente

    Dott.ssa Martina Ponzin Giudice

    Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore

    riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4446/2024 promossa da:

    EDVINO COSOLI (C.F.: CSLDVN71R01E098I), DENIS COSOLI (C.F.: CSLDNS76B08E098N) e MARCO COSOLI (C.F.: CSLMRC84MF356C), tutti rappresentati e difesi, giusta procura agli atti, dall’Avv. Pierluigi Fabbro del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliati presso l’indirizzo telematico del difensore pierluigi.fabbro@pecavvocatigorizia.eu;

    Attore/Ricorrente

    PER LA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA DI

    LIDIA VISINTIN (C.F.: VSNLDI48E62I939I) in persona dell’Avv. Rosanna De Ciantis del Foro di Gorizia, Curatore della Scomparsa

    Convenuto/esistente

    con l’intervento di

    PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Gorizia Oggetto: Dichiarazione di morte presunta

    CONCLUSIONI

    Per i ricorrenti: dichiarare la morte presunta di VISINTIN LIDIA, nata a Staranzano, il 22.05.1948, con ultima residenza a Monfalcone, via Gramsci n.14/A, C.F. VSNLDI48E62I939I.

    Ragioni di fatto e di diritto della decisione

    1. Con ricorso depositato in data 02/09/2024 EDVINO COSOLI, DENIS COSOLI e MARCO COSOLI hanno allegato: a) che in data 27/07/2010 Giuliano Cosoli denunciava la scomparsa, avvenuta il 02/07/2010, della moglie LIDIA VISINTIN; b) che a seguito della denuncia veniva nominato Curatore della Scomparsa l’Avv. Rosanna De Ciantis del Foro di Gorizia; c) che eredi della scomparsa sono gli odierni ricorrenti, figli della scomparsa e di Giuliano Cosoli, deceduto il 14/06/2018 a Monfalcone; d) che dal giorno della scomparsa non si hanno avuto più notizie di LIDIA VISINTIN. Sulla scorta di tali allegazioni i ricorrenti hanno dichiarato che il Tribunale dichiarasse la morte presunta di LIDIA VISINTIN.
      Con decreto del 23/09/2024 il Presidente del Tribunale, oltre a provvedere alla nomina del Giudice Relatore, ha onerato i ricorrenti l’inserimento della domanda, con invito a chiunque abbia notizie della persona scomparsa di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana due volte consecutive a distanza di dieci giorni l’una dall’altra e la pubblicazione della stessa in due giornali individuati nel quotidiano locale Il Piccolo e nel quotidiano nazionale Il Corriere della Sera. Con istanza del 14/05/2025 i ricorrenti hanno dato atto, documentando, di aver adempiuto alle pubblicazioni disposte. Con decreto del 20/05/2025 il Giudice relatore ha fissato udienza per la comparizione dei ricorrenti e del Curatore Speciale.
      All’udienza del 27/06/2025 sono stati sentiti DENIS COSOLI e MARCO COSOLI (EDVINO COSOLI non è comparso in quanto impedito da un provvedimento del GIP di Gorizia). I ricorrenti comparsi hanno dichiarato di non aver mai più rivisto la propria madre dalla data della scomparsa, nonostante le ricerche, l’intervento delle forze dell’ordine e i contatti con la nota trasmissione televisiva “Chi l’ha visto”. Il curatore rappresentava invece di aver avuto contatti con i signori LOTARIO, AMELIA e MARIA VISINTIN, fratelli della scomparsa, che avevano depositato a suo tempo ricorso per la nomina del curato dell’assente in relazione alla necessità di disporre la successione e la conseguente divisione relativa ad un’ulteriore sorella deceduta e che avevano poi chiesto che venisse definita la successione in morte dei genitori di LIDIA VISINTIN, con conseguente attribuzione delle quote ereditarie. Il Curatore ha poi rappresentati di essersi occupata della conservazione del patrimonio (consistente al momento dell’apertura della procedura in un conto corrente intestato alla sig. LIDIA VISINTIN) e all’incremento del patrimonio in virtù delle vicende successorie di cui sopra. Ritenuta l’istruttoria conclusa, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
      Si dà atto che gli atti sono stati trasmessi al P.M. per l’intervento in giudizio e le determinazioni di propria competenza.
    2. Il ricorso merita accoglimento per i termini che seguono.
      Si rammenta come l’istituto della morte presunta, disciplinato dagli artt. 58 e ss. del Codice Civile, consista nella dichiarazione giudiziale della morte di un soggetto a cui si ricorre quando non sia possibile accertare, in via diretta o indiretta, l’effettivo decesso dello stesso, determinandone l’apertura della successione. Trattasi di un accertamento di natura indiretta idoneo non a esprimere la certezza assoluta dell’evento bensì un elevato grado di probabilità atto a far presumere la morte del soggetto. Si ritiene che presupposti per la pronuncia di morte presunta siano l’accertamento della scomparsa dell’individuo e la successiva mancanza di sue notizie per un decennio (o per un periodo di tempo più breve nelle ipotesi peculiari individuate dal legislatore). Si ritiene non sussistere un rapporto di consecuzione necessaria tra la dichiarazione di assenza e la dichiarazione di morte presunta, ben potendo essere la seconda pronunciata anche in difetto della prima. La dichiarazione di assenza incide tuttavia segnando il limite dell'indagine sui fatti che il tribunale deve compiere in sede di dichiarazione di morte presunta.
      Ciò chiarito, preliminarmente si ritiene che l’adito Tribunale sia competente a decidere nel presente giudizio ex artt. 48 e 58 c.c., essendo Monfalcone il luogo di ultima residenza di LIDIA VISINTIN, e si osserva che risultano adempiute tutte le forma pubblicitarie previste per la procedura in oggetto.
      Nel merito, si osserva che i figli della scomparsa hanno dichiarato di non aver più rivisto la propria madre dalla data della scomparsa e che da allora nessuna ulteriore notizia né voce è mai pervenuta. Lo stesso curatore
      dell’assente, comparso in udienza ed illustrando l’ufficio svolto, ha dichiarato di non avere avuto notizia di LIDIA VISINTIN. Nonostante le pubblicazioni svolte dai ricorrenti, non sono pervenute notizie che dimostrassero l’esistenza in vita di LIDIA VISINTIN.
      Le informazioni assunte consentono di individuare l’ultima data certa dell’esistenza in vita di LIDIA VISINTIN, nata a Staranzano il 22/05/1948, il 02/07/2010, ossia il giorno della relativa scomparsa, secondo la denuncia a suo tempo fatta dal defunto marito Giuliano Cosoli.
      Essendo trascorsi ben oltre 10 anni da detta data, ai sensi dell’art. 58 c.c., si ritengono sussistenti i presupposti per dichiarare presunta la morte LIDIA VISINTIN, nata a Staranzano il 22/05/1948, che deve farsi risalire al 02/07/2010.
      Visto il disposto dell'art. 473bis. 63., c.p.c., la presente sentenza dovrà essere pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nel sito internet del Ministero della Giustizia, a cura di qualunque interessato. Si dispone altresì che venga data pubblicità della presente sentenza mediante inserzione del dispositivo su due giornali individuati nel quotidiano locale Il Piccolo e nel quotidiano nazionale Il Corriere della Sera.
      Copia della Gazzetta Ufficiale e dei Giornali nella quale verrà pubblicato l'estratto dovrà, poi, essere depositata presso la Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza. L'esecuzione della presente sentenza potrà avvenire solo successivamente al suo passaggio in giudicato e all'effettuazione dell'annotazione di cui sopra.
      La presente sentenza dovrà, infine, essere comunicata, al momento del passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di competenza.
    3. Data la natura e l'oggetto della causa nulla va disposto sulle spese di lite.

    P.Q.M.

    Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
    Dichiara la morte presunta di LIDIA VISINTIN (C.F.: VSNLDI48E62I939I) da ritenersi avvenuta in Monfalcone in data 02/07/2010,
    Dispone che la presente sentenza venga pubblicata per estratto, a cura di qualunque interessato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nel sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni sessanta e tramite inserzione ne quotidiano locale Il Piccolo e nel quotidiano nazionale Il Corriere della Sera
    Dispone che copia della Gazzetta Ufficiale e dei giornali su cui sarà pubblicato l'estratto venga depositata presso la Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza stessa;
    Dispone la comunicazione della presente sentenza, dopo l'avvenuto passaggio in cosa giudicata, a cura della Cancelleria, all’ Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monfalcone per gli adempimenti di competenza
    Dichiara irripetibili le spese del presente procedimento.

    Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 12/08/2025

    Il Giudice Rel. Est.
    (Dott. Stefano Bergonzi)

    Il Presidente
    (Dott. Riccardo Merluzzi)



  • sentenza n.137/2026
    pubbl. il 12/03/2026 RG n.1576/2025

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
    VOLONTARIA - I SEZIONE CIVILE

     

    in linea fino al 22 maggio 2026

    Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

    Dott. Antonio Buccaro Presidente

    Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli  Giudice 

    Dott.ssa Ludovica DiodatoGiudice Relatore
    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G.V.G. 1576/2025, avente ad oggetto la dichiarazione di morte presunta di Masciaveo Vito, nato a Cerignola il 3.2.1959, promossa da:

    AFFORTUNATO FILOMENA (C.F.: FFRFMN62D61C514N), nata a Cerignola (FG) il 21.04.1962 ed ivi residente alla via Pietro Micca n°89;

    MASCIAVEO SAVINO (C.F.: MSCSVN76D03C514O), nato a Cerignola (FG) il 3.4.1976 ed ivi residente alla via Bernalda n°20;

    MASCIAVEO STELLA (C.F.: MSCSLL78P53C514J), nata a Cerignola (FG) il 13.09.1978 ed ivi residente alla via Fortore n°9; tutti rappresentati e difesi, giusta procura alle liti allegata in atti, dall’avv. Francesco Santangelo.

    RICORRENTI

    E

    con l’intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia.

    INTERVENTORE EX LEGE

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Con ricorso depositato il 15.5.2025, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Foggia di dichiarare la presunta morte di Masciaveo Vito in qualità di successoti legittimi dello stesso e, precisamente: Affortunato Filomena, in qualità di coniuge dello stesso; Masciaveo Savino e Stella, in qualità di figli dello stesso. Essi, difatti, hanno rappresentato che sono decorsi dieci anni dal giorno in cui risale l’ultima notizia dell’assente (come da attestazione rilasciata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cerignola in data 1.10.2020) e che l’altra erede legittima, Masciaveo Mattea, figlia dell’istante, è deceduta il 113.2.2018, non essendovi, pertanto, altri presunti eredi legittimi né un procuratore o rappresentante legale dell’assente o altri soggetti che perderebbero diritti o sarebbero gravati da obbligazioni per effetto della morte dell’assente. 

    Con provvedimento del 9.1.2026 il Giudice Designato ha ordinato alla ricorrente di curare le forme di pubblicità della domanda prescritte dall’art. 473 bis 62 c.p.c., alle quali la ricorrente ha diligentemente provveduto.

    La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.

    Va premessa l’ammissibilità del ricorso, contenendo lo stesso le indicazioni prescritte dall’art. 473 bis 62 c.p.c. a norma del quale “la domanda per dichiarazione di morte presunta si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome, cognome e domicilio dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale e di tutte le altre persone, che a notizia del ricorrente, perderebbero diritti o sarebbero gravati da obbligazioni, per effetto della morte dello scomparso”. 

    A sostegno delle proprie affermazioni, i ricorrenti hanno, poi, prodotto la seguente documentazione: 

    • atto di nascita dello scomparso
    • certificato storico di residenza dello scomparso 
    • certificato storico di famiglia dello scomparso
    • dichiarazione della Questura di Foggia – Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cerignola, che attesta che Masciaveo Vito, dagli atti dell’Ufficio, risulta scomparso dal 24.4.2014. La circostanza che si sia allontanato fin dall’anno 2014 senza alcun plausibile motivo e che non abbia più dato notizie di sé alla famiglia assume valore altamente sintomatico della sua morte ed appare sufficiente per la pronuncia del provvedimento richiesto, in considerazione del lunghissimo tempo trascorso dalla sua scomparsa.  

    Tanto premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per l’accoglimento della domanda volta ad ottenere la dichiarazione di morte presunta di Masciaveo Vito, nato a Cerignola il 3.2.1959.  Infatti, a norma dell’art. 58 c.c., la morte presunta può essere dichiarata quando siano trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente e la domanda è procedibile anche se sia mancata la dichiarazione di assenza.

    Nel caso di specie, i fatti risalgono all’anno 2014, sicché sono sicuramente decorsi i termini indicati dalla norma citata (10 anni) per la dichiarazione di morte presunta. 

    Inoltre, a norma dell’art. 58 c.c., la sentenza dichiara la morte presunta dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima notizia, che nel caso di specie risale al giorno 24.4.2014.

    Visto 473 bis 63 c.p.c., la presente sentenza andrà pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito internet del Ministero della Giustizia, a cura dei ricorrenti o di qualsiasi interessato. 

    Copia della Gazzetta Ufficiale nel quale è stato pubblicato l’estratto dovrà essere depositata presso la Cancelleria di questo Tribunale per l’annotazione sull’originale della sentenza, la cui esecuzione richiede il suo previo passaggio in giudicato e l’annotazione di cui sopra.  La presente sentenza va, inoltre, comunicata ex art. 133 c.p.c. all'Ufficiale dello Stato Civile competente. 

    Nessuna statuizione è dovuta sulle spese.

    P.Q.M.

    Il Tribunale, definitivamente pronunciando: 

    • dichiara la morte presunta di Masciaveo Vito, nato a Cerignola il 3.2.1959, come avvenuta in data 24.4.2014; 
    • dispone che la presente sentenza venga pubblicata per estratto, a cura di qualunque interessato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito del Ministero della Giustizia; 
    • dispone che copia della Gazzetta Ufficiale su cui è stato pubblicato l’estratto venga deposita presso la Cancelleria di questo Tribunale per l’annotazione sull’originale della sentenza stessa;  - dispone che la presente sentenza venga comunicata dalla Cancelleria al competente Ufficiale di Stato Civile.

    Così deciso in Foggia nella Camera di Consiglio del 10.3.2026

    IL GIUDICE REL./EST.
     Dott.ssa Ludovica Diodato

    IL PRESIDENTE
    Dott. Antonio Buccaro



  • procedimento n. 2910-1/2023 R.G.di correzione di errore materiale nella sentenza n.2343/2025 pubblicata il 18/02/2025

     

    emblema della repubblica

    TRIBUNALE DI TREVISO
    SEZIONE PRIMA CIVILE

    in linea dal 29 marzo 2026 fino al 12 aprile 2026

     

    DECRETO
    ex art. 288, primo comma, cod. proc. civ.

    Il Tribunale composto dai magistrati:

    dott.Deli Luca Presidente
    dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore
    dott.ssa Giulia Civiero Giudice
    nel procedimento n. 2910-1/2023 R.G., di correzione di errore materiale nella sentenza n. 2343/2025 pubblicata il 18/02/2025,
    proposto da
    Giorgio CENDRON
    Emilia MICHIELIN
    Pierfrancesco CENDRON
    con gli avv.ti Piero Coluccio e Stefano Tigani
    letta l’istanza congiunta di correzione di errore materiale della sentenza depositata in data 13/03/2025;
    visto il fascicolo d’ufficio e la produzione documentale;
    rilevato che sussiste l’errore materiale poiché il procedimento in oggetto, relativo alla dichiarazione di morte presunta di Marianna Cendron (c.f. cndrmnn94s67z104i), è stato definito con sentenza n. 2343/2025 pubblicata il 18/02/2025 che nel P.Q.M. e, precisamente, a pagina quattro, capo 2 della citata sentenza “dispone che la presente sentenza sia inserita, a cura della parte ricorrente, sul sito della Procura della Repubblica di Treviso”;

    •  che la sentenza è affetta da evidente errore materiale indicando la “Procura della Repubblica di Treviso”, in luogo del “Ministero della Giustizia”;

    ritenuto, pertanto, che la sentenza n. 2343/2025 debba essere corretta nei termini indicati;

    P.Q.M.

    Dispone che nella sentenza n. 2343/2025 pubblicata il 18/02/2025, relativa alla causa iscritta al n. 2910/2023 R.G. V.G., nel P.Q.M. e, precisamente, a pagina quattro, capo 2, la dicitura “Procura della Repubblica di Treviso” sia sostituita con la dicitura “Ministero della Giustizia”.
    Ordina alla Cancelleria che il presente decreto sia annotato in calce all’originale della sentenza sopra indicata.

    Treviso, 20/03/2025

    Il Presidente  
    Dott. Deli Luca

    Il Giudice estensore
     D.ssa Marina Righi

     

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    TRIBUNALE DI TREVISO
    SEZIONE PRIMA CIVILE

     

    in linea dal 29 marzo 2026 fino al 12 aprile 2026

    R.G. n. 2910 / 2023 V.G.

    Il Collegio, nelle persone dei Magistrati
    Deli Luca  - Presidente
    Marina Righi  - Giudice relatore
    Giulia Civiero - Giudice
    nel procedimento R.G. n. 2910/2023 V.G., introdotto con ricorso depositato in data 23/05/2023
    promosso da
    GIORGIO CENDRON  (c.f. cndgrg95r24z104u)
    EMILIA MICHIELIN   (c.f. mchmle61r64f443r)
    PIERFRANCESCO CENDRON  (c.f. cndpfr57r05l407s)
    rappresentati e difesi dagli avv.ti Piero Coluccio e Stefano Tigani, giusta mandato in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi sito in via A. Olivi 4/A - 30171 Mestre

    -ricorrenti-

    Con l’intervento del Pubblico Ministero per la dichiarazione di morte presunta di
    MARIANNA CENDRON  (c.f. cndmnn94s67z104i)
    nata a Shumen (Bulgaria) il 27.11.1994
    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    I ricorrenti sono i prossimi congiunti, fratello e  genitori, della giovane Marianna Cendron, nata a Shumen (Bulgaria) il 27.11.1994.
    In data 27.02.2013, Marianna Cendron usciva di casa per recarsi al lavoro e di lei non si aveva più alcuna notizia.
    Del caso si occupava l’intera rete dei mass media (da Chi l’ha Visto? a tutte le testate di cronaca, locale e non), ma, nonostante l’apertura di procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Treviso e tutti i tentativi di ritrovare Marianna, nessuna notizia di lei più giungeva ai familiari ricorrenti.
    I ricorrenti riferivano che nessun procuratore o rappresentante legale della scomparsa è stato mai nominato, ed escludevano la presenza di altri soggetti che perderebbero diritti o sarebbero gravati da obbligazioni nel caso in cui la scomparsa fosse dichiarata morta; rappresentavano, quindi, il proprio interesse ad ottenere la dichiarazione di morte presunta della giovane congiunta in qualità di eredi legittimi di Marianna Cendron, quali sarebbero nel caso in cui fosse morta il giorno in cui non ha dato più notizia;

    • in seguito a ricorso per la dichiarazione di morte presunta il Tribunale, con decreto del 12.01.2023, ordinava che a cura dei ricorrenti “la domanda sia inserita, per estratto, due volte consecutive, a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nella Tribuna e nel Gazzettino, con invito a chiunque abbia notizie della scomparsa di farle pervenire entro sei mesi dall’ultima pubblicazione”;
    • con nota del 17.05.2024 i ricorrenti producevano le attestazioni di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Tribuna di Treviso e Gazzettino, tempestivamente eseguite;
    • all’udienza del 28/01/2025 le parti insistevano per l’accoglimento del ricorso ed il Giudice si riserva di riferire al Collegio per la decisione.

    Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
    La dichiarazione di morte presunta è disciplinata dal Codice Civile (artt. 58-73).
    Trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia di un soggetto assente che sia maggiorenne da almeno nove anni, il Tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza può, su istanza del pubblico ministero o degli interessati o dei presunti successori legittimi, dichiarare con sentenza la morte presunta dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima notizia.
    La morte presunta può tuttavia essere dichiarata anche se sia mancata la dichiarazione di assenza; l’art. 60 c.c. elenca inoltre tre ulteriori casi in cui può essere dichiarata la morte presunta (scomparsa in operazioni belliche, prigionia, infortunio).
    Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio, e coloro che avevano ottenuto l’immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente possono disporre liberamente di detti beni.
    L’istituto in parola è certamente ispirato ad un favor di certezza nei rapporti giuridici ed anche nella libera circolabilità dei beni.
    Trascorso un lasso di tempo rilevante, vale a dire dieci anni, l’ordinamento ricollega alla volontà di coloro che sarebbero eredi o del pubblico ministero la possibilità di dichiarare la morte presenta del soggetto scomparso, così da consentire l’esercizio definitivo dei diritti in capo a coloro che sono stati immessi nel possesso dei beni.
    Dopo la scomparsa di Marianna Cendron, sono state fatte ricerche, che purtroppo non hanno avuto alcun esito.
    Sussiste il presupposto temporale richiesto dall’art. 58 c.c., essendo stato il ricorso proposto oltre dieci anni dall’ultima notizia ricevuta (vale a dire la scomparsa della ragazza).
    Sussiste anche la legittimazione dei ricorrenti (genitori e fratello di Marianna Cendron).
    Il Tribunale ritiene quindi che possa essere dichiarata la morte presunta del soggetto.

    P.Q.M.

    Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato, così provvede:

    1. DICHIARA la morte presunta di MARIANNA CENDRON, nata a Shumen (Bulgaria) il 27.11.1994 (c.f. cndmnn94s67z104i);
    2. DISPONE che la presente sentenza sia inserita, in estratto, a cura della parte ricorrente, sul sito della Procura della Repubblica di Treviso;
    3. dispone altresì che prova della pubblicazione di cui al punto che precede sia depositata presso la Cancelleria di questo Tribunale per l’annotazione sull'originale della sentenza;
    4. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni all’ufficio dello Stato Civile competente;
    5. nulla sulle spese.

    Treviso, 4/02/2025

    IL Presidente
    Deli Luca 

    Il Giudice
    Marina Righi



  • sentenza n.165/2026 pubbl.il 27/02/2026 RG n. 360/2024 - Repert. n. 2537/2026 del 27/02/2026

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    TRIBUNALE DI PALERMO
    SEZIONE I CIVILE

    In linea fino al 14 maggio  2026

    riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
    dr. Francesco Micela Presidente
    dr.ssa Gabriella Giammona Giudice
    dr.ssa Monica Montante Giudice
    dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nella causa iscritta al n. 360 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell’anno 2024 vertente

    TRA

    Rinicella Maria Dolores, nata ad Altofonte (Pa) il 2.06.1960, rappresentata e difesa per mandato in atti dall’Avv. Dioguardi Fabrizio;

    – parte ricorrente –

    CONTRO

    Zinna Martino, nato a Palermo il 7.09.1958;

    – parte resistente –

    E CON L’INTERVENTO

    del PUBBLICO MINISTERO

    – interveniente necessario –

    Oggetto: dichiarazione di morte presunta.
    Conclusioni della parte ricorrente: come da note scritte depositate in sostituzione dell’udienza del 23.01.2026, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c.
    Conclusioni del Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole”.

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. Con ricorso depositato il 26.1.2024 Rinicella Maria Dolores ha chiesto dichiararsi la morte presunta del coniuge Zinna Martino, nato a Palermo il 7.09.1958, sul rilievo che del predetto non si erano avute più notizie sin dal 2 maggio 1984.
      All’esito delle pubblicazioni prescritte dal Presidente, decorsi i termini pre-visti dal V comma dell’art. 473 bis. 62 c.p.c., il Giudice Delegato ha fissato l'udienza di comparizione dinanzi a sé nel corso della quale si è proceduto all’audizione della ricorrente e dopo l’acquisizione delle informazioni richieste al Pubblico Ministero la causa, all’udienza del 23/01/2026 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. -, è stata assunta in deci-sione.
    2. Tanto premesso, osserva il Collegio che sussistono i presupposti e le condizioni per farsi luogo alla chiesta pronunzia nei confronti di Zinna Martino.
      La parte ricorrente risulta aver curato le pubblicazioni delle quali erano state onerate dal Presidente e non sono pervenute opposizioni nel termine di sei mesi dall'ultima pubblicazione.
      Non può revocarsi in dubbio che siano stati forniti sufficienti elementi per acclarare che siano trascorsi oltre dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia di Zinna Martino, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla ricorren-te nel corso dell’audizione all’udienza del 30/09/2025.
      Il Pubblico Ministero, in seno alle note trasmesse in data 8/10/2025, ha comunicato che per la scomparsa di Zinna Martino era stato iscritto nei con-fronti di ignoti il procedimento penale n. 3155/1995, per il reato di cui all'art. 605 c.p., definito in data 3.02.1997 con decreto di archiviazione.
      Pertanto, poiché sono trascorsi oltre dieci anni dal giorno a cui risale l'ul-tima notizia dello scomparso, ai sensi dell'art. 58 comma II c.c., deve dichia-rarsi la morte presunta di Zinna Martino, nato a Palermo il 7.09.1958, come avvenuta il 2 maggio 1984 a Palermo.
    3. Va, infine, disposto, ai sensi dell'art. 473 bis. 63 c.p.c., che la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia e che le copie delle pubblicazioni vengano depositate nella cancelleria di questo Tribunale per l’annotazione sull’originale.

    PER QUESTI MOTIVI

    Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente così provvede:

    1. dichiara la morte presunta di Zinna Martino, nato a Palermo il 7.09.1958, come avvenuta il 2 maggio 1984 a Palermo;
    2. dispone che la presente sentenza venga inserita per estratto nella Gaz-zetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia e che le copie delle pubblicazioni vengano depositate nella cancelleria di questo Tribunale per l’annotazione sull’originale;
    3. manda la Cancelleria di dare notizia, a norma dell'articolo 133, secondo comma, all'ufficio dello stato civile competente della presente sentenza di di-chiarazione di morte presunta.

    Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu-nale di Palermo, il 20/02/2026.

    Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Giudice Relatore.



  • Sentenza n. 33/2026

    NRG 16570/2024

     

    emblema della repubblica

     

    REPUBBLICA ITALIANA
    In nome del popolo italiano

     

    in linea fino all'8 maggio 2026

    Il Tribunale di Napoli, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, così composto:

    Dott.ssa Eva Scalfati Presidente

    Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice rel.

    Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha emesso la seguente
     

    SENTENZA
     

    nel procedimento civile iscritto al n. 16570 del R.G. dell’anno 2024, avente ad

    oggetto: dichiarazione di morte presunta ex art.473 bis 62 c.p.c., promosso
     

    DA
     

    Fociani Giuseppa, nata a Roma il 24/11/1933, C.F. FCNGPP33S64H501M, Paradisi Luciana, nata a Roma il 05/03/1960, C.F. PRDLCN60C45H501J, Paradisi Loredana, nata a Roma il 27/04/1962, C.F. PRDLDN62D67H501V, Paradisi Roberta, nata a Roma il 03/12/1964, C.F. PRDRRT64T43H501F, Paradisi Agostino, nato a Roma il 09/05/1947, C.F. PRDGTN47E09H501W, Paradisi Anna Maria, nata a Roma il 12/03/1949, C.F. PRDNMR49C52H501Y, Paradisi Patrizia, nata a Roma il 15/08/1962, C.F. PRDPRZ62M55H501S, elettivamente domiciliati in Roma alla Via San Pio V, 118, presso lo studio degli avv.ti Massimiliano Floriani e Edoardo di Marsciano, che li rappresentano e difendono, come da procura in calce al ricorso;

    RICORRENTI

    E

    Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;

    INTERVENTORE
     

    CONCLUSIONI
     

    All’udienza del 01/12/2025 i difensori dei ricorrenti hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.

    Il PM, a sua volta, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.


    RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
     

    Con ricorso depositato in data 02/10/2024, i signori Giuseppa Fociani, Luciana Paradisi, Loredana Paradisi, Roberta Paradisi, Agostino Paradisi, Anna Maria Paradisi e Patrizia Paradisi chiedevano, ai sensi degli artt. 58 c.c. e 473 – bis.62 c.p.c., che venisse dichiarata la morte presunta di ANICETO PARADISI, a seguito della sua scomparsa nel lontano luglio 1944.

    In particolare, i ricorrenti deducevano di essere gli unici successori legittimi del sig. ANICETO PARADISI; che lo stesso non risultava aver mai contratto matrimonio e aver avuto figli; che egli aveva avuto quattro fratelli: Pietro, Pio, Giovanni e Pia Paradisi, tutti deceduti; che solo i fratelli Pietro (coniugato con la sig.ra Giuseppa Fociani) e Pio si erano sposati ed avevano avuto figli, tutti individuabili nei ricorrenti, i quali, in quanto figli dei germani dello scomparso, risultavano essere i suoi unici eredi legittimi; che il sig. Aniceto Paradisi, nato il 04/03/1909, allo stato avrebbe avuto l'improbabile età di centoquindici anni; che lo stesso non risultava nemmeno censito nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e che non risultava essere titolare di un validato codice fiscale; che l'ultima informazione documentale disponibile era costituita dal certificato rilasciato dall'Autorità Militare dal quale risultava essere stato dichiarato “sbandato a seguito degli eventi del 08.09.1943” e successivamente “posto in congedo illimitato alla data del 15.07.1944” (come da documentazione allegata in atti) e che da allora non si era più avuta alcuna sua notizia; che dalla consultazione effettuata presso il Comune di Amandola lo stesso Aniceto Paradisi risultava “emigrato a Napoli in data 19.07.1932”.

    Con decreto del 10/10/2024 il Giudice relatore, designato dal Presidente alla trattazione del procedimento, ordinava ai ricorrenti di curare le forme di pubblicità della domanda prescritte dall'art. 473 – bis.62, co. 2, c.p.c.

    Con istanza depositata il 01/07/2025, i ricorrenti, premesso che le predette pubblicità erano state eseguite e che erano trascorsi sei mesi dall'ultima pubblicazione, chiedevano che venisse fissata l'udienza di comparizione dei ricorrenti e delle persone indicate nel ricorso, a norma dell'art. 473 – bis.62, co. 5, c.p.c.

    Disposta la comparizione delle suindicate parti, all’udienza del 01/12/2025 erano presenti i ricorrenti, Luciana Paradisi, Agostino Paradisi e Anna Maria Paradisi, assistiti dai difensori costituiti. Veniva sentita la ricorrente, sig.ra Luciana Paradisi, la quale dichiarava: “Né io né i miei cugini ricorrenti abbiamo mai conosciuto lo zio Aniceto; quello che sappiamo di lui ci è stato raccontato dai nostri genitori; in particolare, ci hanno detto che lo zio aveva fatto la guerra in Jugoslavia e non era mai rientrato dalla Jugoslavia; che alla fine della guerra i nostri genitori lo hanno cercato e hanno tentato di ritrovarlo ma dalle informazioni che avevano ricevuto risultava defunto in un agguato, anche se non abbiamo mai avuto alcuna conferma ufficiale della cosa. Dalle storie di famiglia io e i miei cugini sappiamo pure che prima di essere arruolato nostro zio Aniceto viveva e lavorava a Napoli insieme al fratello Pio. Non ho altro da aggiungere.” I ricorrenti presenti confermavano le dichiarazioni della sig.ra Paradisi Luciana.

    All’esito, i difensori rappresentavano di aver depositato certificati relativi all’impedimento a comparire degli altri tre ricorrenti ed esibivano ulteriore dichiarazione di impedimento per la sig.ra Patrizia Paradisi; si riportavano al ricorso e ne chiedevano l’accoglimento, chiedendo che il Giudice riservasse la causa in decisione al Collegio, rinunciando ad ogni tipo di termine, e concludendo oralmente per l’accoglimento del ricorso. Il Giudice riservava la causa in decisione al Collegio, con atti al PM per le sue conclusioni.

    In data 18/12/2025 il PM concludeva per l’accoglimento del ricorso.
     

    MOTIVI DELLA DECISIONE
     

    Preliminarmente, deve essere dichiarata l’ammissibilità della domanda atteso che i ricorrenti hanno provveduto agli adempimenti di cui all’art. 473 – bis.62 c.p.c. nei termini prescritti.

    La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.

    Osserva, al riguardo, il Collegio che dalla documentazione prodotta in giudizio è possibile ricostruire la complessa vicenda inerente alla scomparsa di ANICETO PARADISI.

    ANICETO PARADISI, nato ad Amandola (FM) il 04/03/1909, risulta essere scomparso dal luglio 1944, e l'ultima informazione documentale disponibile è costituita dal certificato rilasciato dall'Autorità Militare dal quale risulta essere stato dichiarato “sbandato a seguito degli eventi del 08.09.1943” e successivamente “posto in congedo illimitato alla data del 15.07.1944” e da allora non si sono avute più sue notizie.

    Tale circostanza è stata confermata all’udienza del 01/12/2025 dai ricorrenti presenti; in particolare, la sig.ra Luciana Paradisi ha dichiarato che né ella né i cugini ricorrenti hanno mai conosciuto lo zio Aniceto; che i propri nostri genitori hanno sempre raccontato che lo zio aveva fatto la guerra in Jugoslavia e non era mai rientrato dalla Jugoslavia; che alla fine della guerra i familiari lo avevano cercato ma, dalle informazioni ricevute, risultava defunto in un agguato; che dalle storie di famiglia risultava altresì che prima di essere arruolato lo zio Aniceto viveva e lavorava a Napoli insieme al fratello Pio.

    Tanto premesso, ritiene il Collegio che sussistano le condizioni per l'accoglimento della domanda volta ad ottenere la dichiarazione di morte presunta di ANICETO PARADISI, attesa la scomparsa di quest’ultimo dal luglio 1944 e la mancanza di successive notizie, nonostante l’esperimento delle ricerche.

    Deve essere, poi, ordinata, ai sensi dell’art. 473 – bis.63 c.p.c., la pubblicazione della presente sentenza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché sul sito Internet del Ministero della Giustizia.

    Copia della Gazzetta Ufficiale nella quale è stato pubblicato l'estratto, dovrà essere depositata presso la Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza (art. 473 – bis.63, co. 2, c.p.c.), la cui esecuzione richiede il suo previo passaggio in giudicato e l'annotazione sopra indicata (art. 473 – bis.63, co. 3, c.p.c.).

    La presente sentenza va, inoltre, comunicata ex art. 133 cod. proc. civ. all'Ufficiale dello Stato Civile competente.

    Nessuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese processuali anticipate dai ricorrenti.
     

    P. Q. M.
     

    Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

    1. dichiara la morte presunta di ANICETO PARADISI, nato ad Amandola (FM) il 04/03/1909, avvenuta nel luglio 1944;
    2. dispone che la presente sentenza venga pubblicata per estratto, a cura di qualunque interessato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e pubblicata sul sito Internet del Ministero della Giustizia;
    3. dispone che copia della Gazzetta Ufficiale su cui è stato pubblicato l'estratto venga depositata presso la Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza stessa;
    4. dispone che la presente sentenza venga comunicata, a cura della cancelleria, al competente Ufficiale di Stato Civile;
       

    Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19/12/2025
     

    Presidente
    Dott.ssa Eva Scalfati
     

    Il giudice est. Il
    Dott.ssa Viviana Criscuolo



  • Sentenza n. 338/2025 pubbl. il 21/10/2025 - RG n. 1122/2025 - Repert. n. 1277/2025 del 21/10/2025

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO

    In linea fino al 27 aprile 2026

    Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

    Dott. Eugenio Maria Turco Presidente

    Dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice

    Dott. Davide Palmieri Giudice rel.

    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nella causa civile di I grado iscritta all’R.G. 1122/2025 V.G., promossa da

    CAROTTI VALERIO (C.F. CRMVLR63A22H501U), anche quale Curatore di Carotti Paola, nato a Roma il 22.01.1963, ivi residente, alla Via Pietro Querini n. 3, ed ivi elettivamente domiciliato alla Via della Giuliana n. 73, presso lo studio dell’avv. Valerio Cianciulli.

    Ricorrente

    Con l’intervento ex lege del Pubblico Ministero.

    ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

    Con ricorso depositato in data 06.05.2025, Carotti Valerio chiedeva lo scioglimento della comunione ereditaria instauratasi con sua sorella Carotti Paola, a seguito del decesso della madre Maresti Anna, nonché l’autorizzazione alla vendita degli stessi, previa declaratoria dell’assenza della Carotti stessa, già dichiarata scomparsa con provvedimento del 01.12.2022 (R.G. 1723/2022 V.G.) perché non se ne avevano più notizie e non era più rientrata all’ultima residenza nota (Viterbo, Strada Due Casali n. 17) dal febbraio 2022.

    Con le note scritte, il ricorrente insisteva per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate e la causa veniva riservata alla decisione del Tribunale in composizione collegiale.

    La domanda di dichiarazione di assenza di Paola Carotti è fondata per le seguenti ragioni.

    Invero, trascorsi due anni dal giorno in cui risale l’ultima notizia dello scomparso, i presunti successori legittimi possono domandare che ne sia dichiarata l’assenza (art. 49 c.c.).

    Paola Carotti risulta scomparsa almeno dal 2022 (all.ti 4 e 6 del ricorso), quando si allontanava dall’ultima residenza nota, sita in Viterbo, Strada Due Casali n. 17 (cfr. all. 15 alle note scritte ex art. 127 ter depositate dal ricorrente), senza farvi più ritorno, e non se ne hanno più notizie da quel momento; tanto è vero che, ad oggi, risulta ancora irreperibile ed è stata cancellata dall’Anagrafe della Popolazione Residente già nell’anno 2020 (cfr. all. 15 alle note scritte depositate dal ricorrente in data 30.07.2025).

    Carotti Valerio, fratello della scomparsa e unico successore legittimo della stessa, nubile e senza figli (cfr. all. 9 del ricorso, nonché gli allegati 14 e 15 delle note scritte depositate dal ricorrente), ha depositato il ricorso per sentirne dichiarare l’assenza nel maggio del 2025.

    Essendo trascorsi oltre due anni tra la scomparsa di Paola Carotti e l’introduzione del presente

    giudizio, deve esserne dichiarata l’assenza.

    La domanda di scioglimento della comunione ereditaria instauratasi sugli immobili indicati in ricorso e la pedissequa richiesta di autorizzazione alla vendita dei beni stessi, invece, non possono essere accolte per le seguenti ragioni.

    L’art. 50 comma 2 c.c. stabilisce che coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l’assente fosse morto nel giorno a cui risale l’ultima notizia, sono legittimati a domandare l’immissione nel possesso temporaneo dei beni. Una volta chiesta e ottenuta l’immissione nel possesso temporaneo dei beni, che deve essere preceduta dalla formazione del relativo inventario (art. 52 c.c.), è possibile chiedere al Tribunale la vendita dei beni stessi in caso di necessità o utilità evidente (art. 54 c.c.).

    Ebbene, Carotti Valerio non ha chiesto di essere immesso nel possesso dei beni indicati in ricorso e non risulta che abbia formato il relativo inventario, per cui non vi sono i presupposti per disporre la vendita degli immobili, neppure previo scioglimento della comproprietà insistente sugli stessi, essendo necessario a tal fine un apposito giudizio di cognizione.

    La domanda di scioglimento della comunione ereditaria instauratasi sugli immobili indicati in ricorso e la pedissequa richiesta di autorizzazione alla vendita dei beni stessi, pertanto, devono essere rigettate.

    In considerazione della natura non contenziosa del presente giudizio, vertente sullo status delle persone, non vi sono i presupposti per regolare le spese di lite.

    P. Q. M.

    Il Tribunale di Viterbo, nella intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta all’R.G. 1122/2025 V.G., promossa da Carotti Valerio, così provvede:

    1. Dichiara l’assenza di Paola Carotti (C.F. CRTPLA67L63H501K), nata a Roma il 23.07.1967 (Atto n. 670, Parte I, Serie A, Anno 1967), con ultima residenza nota in Viterbo, Strada Due Casali n. 17;
    2. Rigetta la domanda scioglimento della comunione ereditaria instauratasi sugli immobili indicati in ricorso e la pedissequa richiesta di autorizzazione alla vendita dei beni stessi;
    3. Nulla sulle spese;
    4. Dispone che la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicata sul sito Internet del Ministero della Giustizia;
    5. Manda alla Cancelleria di trasmettere la presente sentenza all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma, affinché provveda all’annotazione della stessa a margine dell’atto di nascita di Paola Carotti (Atto n. 670, Parte I, Serie A, Anno 1967), ai sensi dell’art. 49, c. 1, lett. j), D.P.R. 396/2000.

    Così deciso in Viterbo, nella Camera di Consiglio del 15.10.2025

    Il Giudice relatore 
    Dott. Davide Palmieri 

    Il Presidente
    Dott. Eugenio Maria Turco



  • sentenza n. 43
    pubbl. il 04/02/2026 - RG n. 3154/2024 - Repert. n. 364/2026 del 04/02/2026

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

     

    in linea fino al 17 aprile 2026

    Il Tribunale di Foggia – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

    1. Dr Antonio Buccaro  - Presidente -
    2. Dott.ssa Mariangela Martina Carbinelli  - Giudice  -
    3. Dott.ssa Stefania Rignanese - Giudice rel. -

    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    Nella causa civile, avente ad oggetto: Dichiarazione di morte presunta, iscritta nel Ruolo Generale della V.G. sotto il numero 3154/2024, riservata in decisione all’udienza del 3.12.2025;

    PROMOSSA DA

    NARDELLA Carmela Rossana (c.f. NRDCML49M53I158Z), rappresentata e difesa, come da procura alle liti in calce all’atto introduttivo, dall’Avv. Antonio la Penna, presso il quale è pure elettivamente domiciliata in San Severo (FG), alla Via Marignano, n. 3;

    NARDELLA Giuseppe (c.f. NRDGPP48C24I158D), rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti in calce al ricorso introduttivo, dall’avv. Alessandro CALELLO,  con studio in San Nicandro Garganico (FG), in Corso Garibaldi n. 81, dove elegge domicilio;

    RICORRENTI

    NEI CONFRONTI DI 

    NARDELLA Eduardo (c.f. NRDDRD51T08I158H);

    SCOMPARSO

    CON L’INTERVENTO DEL

    Pubblico Ministero in sede.

    Svolgimento del processo

    Con ricorso depositato in data 8.11.2024 NARDELLA Carmela Rossana e NARDELLA Giuseppe hanno adito questo Tribunale chiedendo dichiararsi la morte presunta di NARDELLA Eduardo nato a San Severo (FG), il 08.12.1951, ultimo domicilio e residenza (fino al 2014) in San Severo (FG), Via Montenero, 4, primo piano; esponendo:

    • di essere rispettivamente fratello e sorella di Nardella Eduardo, nato a San Severo (FG), il 08.12.1951, ultimo domicilio e residenza (fino al 2014) in San Severo (FG), Via Montenero, 4, primo piano;
    • che entrambi i ricorrenti sono attualmente, nella loro qualità di sorella e fratello germani, gli unici successori legittimi del sig. NARDELLA Eduardo, nato a San Severo (FG), il 08/12/1951, scomparso in data 28/08/2014, ore 17,00 e dichiarato assente con sentenza n. 3/2020 emessa in data 03/03/2020 dal Tribunale di Foggia in composizione collegiale nel procedimento civile avente n. 2873/2019, registro Volontaria Giurisdizione, divenuta esecutiva e passata in giudicato, come da certificazione rilasciata dalla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Foggia (DOC. 1-2);
    • che il già dichiarato assente NARDELLA Eduardo veniva nominato erede dalla defunta madre PARADISO Anna Aurora, con testamento pubblico del 24 Febbraio 2014 (DOC. 4); 
    • che NARDELLA Eduardo è proprietario di una somma di denaro, della quale l’INPS, senza la preventiva esibizione di autorizzazioni del Tribunale, si rifiuta di comunicare l’ammontare preciso, accantonata dall’INPS stessa in ragione di pensione di invalidità ed accompagnamento; 
    • che non esiste alcun procuratore o rappresentante legale dell’assente, né persona che sarebbe gravata da obbligazioni o perderebbe diritti per effetto della morte dello stesso; 
    • che il suddetto Tribunale di Foggia, non ha ancora immesso nel possesso temporaneo dei beni dell’assente ex articolo 50 c.c. e articolo 473-bis.61.c.p.c, che presupponeva, oltre all’esecutività della sentenza, anche la previa redazione dell’inventario;
    • che sono trascorsi più di dieci anni dall’ultima notizia;
    • che i ricorrenti intendono far dichiarare la morta presunta del predetto assente ai sensi degli artt. 58 c.c. e 473-bis.62.

    Tutto quanto premesso, i ricorrenti chiedevano  dichiararsi la morte presunta del fratello Eduardo. Con decreto del 13.11.2024 il Presidente nominava il Giudice delegato, e ordinava ai ricorrenti le pubblicazioni di rito, con invito a chiunque avesse notizia dello scomparso di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dalla data dell’ultima pubblicazione. Eseguite le pubblicazioni, su istanza dei ricorrenti il giudice delegato fissava l’udienza di comparizione prevista dall’art. 728 c.p.c. per la comparizione dinanzi a sé dei ricorrenti e delle persone che, a notizia dei ricorrenti, avrebbero perso diritti, sarebbero gravate da obbligazioni per effetto della morte dello scomparso, assegnando ai ricorrenti il termine per la notifica del ricorso e del decreto. Il decreto veniva comunicato al PM, il quale in data 15.11.2024 esprimeva parere favorevole. 

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e può trovare accoglimento. 

    Va, anzitutto, premesso che i ricorrenti hanno provveduto ad eseguire regolarmente le pubblicazioni prescritte con i provvedimenti presidenziali, nei tempi e nei modi ivi indicati, e che nel termine di sei mesi dall’ultima pubblicazione non sono pervenute a questo ufficio notizie relative allo scomparso. I ricorrenti hanno altresì depositato in atti un certificato storico di famiglia dal quale si evince che che i successori legittimi dello scomparso sono soltanto i ricorrenti, in quanto, al momento della scomparsa, Eduardo era celibe ed i genitori sono deceduti.

    Sulla scorta delle risultanze processuali e, in particolare, dalla documentazione acquisita deve ritenersi che sussistano presunzioni gravi in ordine all’avvenuto decesso dello stesso.

    Si ritengono sussistenti i presupposti per la dichiarazione di morte presunta.  Sono, infatti, decorsi oltre dieci anni dalla scomparsa del Nardella Eduardo (sessantaduenne al momento della scomparsa, il pomeriggio del 28.08.2014 alle ore 17:00 circa) e non è stata acquisita alcuna notizia concretamente utile a rintracciarlo. Le ricerche svolte dai familiari, dalle autorità di P.S. nonché dalla redazione della trasmissione televisiva “Chi l’ha visto”, hanno dato esito negativo. Dunque dalle modalità della scomparsa e delle altre risultanze in atti per come sopra evidenziate, ritiene il Tribunale che ricorrono le condizioni per potere dichiarare la morte presunta di Edurdo Nardella, essendo trascorso un lasso di tempo dalla scomparsa che non può ritenersi giustificato da normali allontanamenti per ragioni di lavoro, di salute o di svago. 

    Devono disporsi, in ragione dell’accoglimento della domanda, gli adempimenti stabiliti dagli artt. 729 c.p.c.

    In considerazione della natura necessaria e non contenziosa del procedimento, nulla si dispone in ordine alle spese di lite.

    P.Q.M.

    Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 8.11.2024 con l’intervento del Pubblico Ministero, così provvede:

    1. dichiara la morte presunta alla data 28.8.2014 di Nardella Eduardo, nato a San Severo (FG), il 08.12.1951;
    2. ordina l’inserzione, a cura dei ricorrenti o di qualsiasi interessato, della presente sentenza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e la sua pubblicazione nel sito internet del Ministero della Giustizia;
    3. ordina che copia della Gazzetta Ufficiale nella quale è stato pubblicato l’estratto sia successivamente depositata nella Cancelleria di questo Tribunale per l’annotazione sull’originale della presente sentenza;
    4. manda alla Cancelleria per la comunicazione, a norma degli artt. 731 e 133 secondo comma c.p.c., della presente sentenza all’Ufficiale dello Stato Civile competente; 5) nulla sulle spese di giudizio.

    Così deciso il 27.1.2026 nella Camera di Consiglio del Tribunale di Foggia, dai suindicati Magistrati

    il Giudice Relatore 
    Stefania Rifgnanese                                                                              

    il Presidente dott.ssa
    Dr Antonio Buccaro



  • Sentenza n.195/2025 - pubblicata il 06/07/2025 - RG n. 1416/2023 V.G.

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
    SEZIONE CIVILE

     

    in linea fino al 9 aprile 2026

    Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:

    Dott. Matteo Prato Presidente

    Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice

    Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nella causa iscritta al n. n. 1416/2023 R.g.v.g.

    avente ad oggetto: ricorso per la dichiarazione di morte presunta di Cosenza Matteo, nato a Laino Bruzio (CS), il 26/5/1937, proposto

    DA

    COSENZA ROSINA (C.F. CSNRSN53D49E419M), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’avv. Maria Luisa Gioia

    RICORRENTE

    e con l’intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Castrovillari

    INTERVENTORE EX LEGE

    OMISSIS

    P.Q.M.

    Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:

    1. DICHIARA la morte presunta di Cosenza Matteo, nato a Laino Bruzio (CS), il 26/5/1937 e con ultima residenza in Laino Castello (CS), alla data del 28/01/1994;
    2. NULLA per le spese.

    ORDINA che la presente sentenza sia inserita, a cura del ricorrente, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicata nel sito Internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni sessanta, a far tempo dalla definitività della pronunzia; con onere per i ricorrenti di depositare in Cancelleria copia delle pubblicazioni predette, per l’annotazione sull’originale della sentenza a norma dell’art. 473 bis.63 c.p.c.

    DISPONE la comunicazione della presente sentenza, dopo l'avvenuto passaggio in cosa giudicata, a cura della Cancelleria, al competente Ufficiale di stato civile.

    Così deciso in data 4/7/2025.

    La Giudice rel.- est. 
    Dott.ssa Graziuso Simona

    Il Presidente
    Dott. Matteo Prato