Sentenze di assenza e di morte presunta
sentenza n.493/2025
in linea dal 18 agosto 2026 fino al 18 marzo 2027
- pubbl. il 24/10/2025 - RG n. 6400/2024 - Repert. n. 1238/2025 del 27/10/2025 - Sentenza n. cronol. 646/2025 del 24/10/2025
- decreto di correzione di errore materiale del 06.11.2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILEIn linea fino al 18 marzo 2027
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Massimo De Luca Presidente
Giorgio Bertola Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice
ha pronunciato la seguenteSENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6400/2024 promossa da:
FELICIANI ANTONIETTA, C.F. FLCNNT56A56C449B, e LINI SABRINA, C.F. LNISRN81A59C118O, assistite e difese dall’Avv. Elda Madella;RICORRENTI
con l’intervento del P.M. IN SEDE.
Oggetto: dichiarazione di assenza (artt. 49 c.c. e 473 bis.60 ss c.p.c.)CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Insiste per l’accoglimento del ricorso – al quale si riporta integralmente – e chiede che l’On. Tribunale di Mantova voglia, ai sensi degli artt. 49 C.C. e 473 bis.60 e segg. C.p.c., dichiarare l’assenza del Sig. Lini Giuseppe, C.F. LNIGPP52R23I005K, nato a San Martino dell’Argine (MN) il 23.10.2952, residente a Castel Goffredo (MN) in Via Tiziano Vecellio n. 3, scomparso il 03.08.2022, giorno dal quale le ricorrenti non hanno più avuto alcuna sua notizia”.
FATTO- Con ricorso depositato in data 18.12.2024, le ricorrenti, rispettivamente moglie e figlia di Giuseppe Lini, nato a San Martino dell’Argine (MN), il 23.10.1952, e residente a Castel Goffredo (MN) in Via Tiziano Vecellio n. 3, hanno allegato di non aver avuto alcuna notizia del congiunto dal 3.08.2022 e chiesto dunque la dichiarazione di assenza dello stesso.
- Con provvedimento del 27.01.2025, è stata ordinato alle ricorrenti di curare le forme di pubblicità della domanda prescritte dall'art. 473 bis.60 c.p.c.
- Sono state dunque acquisite informazioni dai Carabinieri di Castel Goffredo (MN), che hanno riscontrato riferendo come Giuseppe Lini si sia reso irreperibile, allontanandosi per ignota destinazione, la notte del 4.08.2022 a seguito di un diverbio con la moglie e con il cognato, portando con sé tre pistole che deteneva regolarmente, facendo perdere da allora le proprie tracce.
Anche sulla base delle nuove ricerche effettuate, i Carabinieri hanno attestato come lo stesso risulti tutt’oggi irreperibile, nonostante si fosse già proceduto, il 3.10.2022, all’inserimento in Banca Dati della SDI della segnalazione del rintraccio. - All’udienza per la comparizione degli interessati, sono comparse entrambe le ricorrenti che hanno confermato il ricorso e di non aver avuto contatti, né notizie del congiunto dal 3.08.2022.
- Verificato l’adempimento degli obblighi pubblicitari e decorso vanamente il termine trimestrale indicato nel decreto di fissazione dell’udienza per consentire a eventuali informatori di far pervenire al Tribunale notizie dell’assente, la Giudice relatrice si è dunque riservata di riferire al Collegio in camera di consiglio sulle conclusioni riportate in epigrafe.
- Ritiene il Tribunale che la domanda volta a ottenere la dichiarazione di assenza di Giuseppe Lini sia ammissibile e fondata.
- Si osserva, in rito, che l'istanza è stata proposta da soggetti legittimati.
Le ricorrenti sarebbero, infatti, le uniche eredi legittime dell’assente qualora quest'ultimo fosse morto nel giorno della scomparsa. - Sul piano del merito, occorre notare che, secondo il disposto dell’art. 49 c.c. l’assenza può essere dichiarata quando sono trascorsi due anni dal giorno al quale risale l’ultima notizia dell’assente.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente (cfr. doc. 5 e 6 - verbali di ricezione di denunzia querela sporta dalla ricorrente Antonietta Feliciani e dal fratello, Francesco Feliciani, circa gli eventi occorsi il 3.08.2022 - e doc. 8 - verbale di ricezione della denuncia di scomparsa sporta da Antonietta Feliciani il 6.09.2022), nonché da quella trasmessa dal Comando dei Carabinieri di Castel Goffredo il 14.02.2025, emerge che Giuseppe Lini risulti scomparso a far data dal 4.08.2022, avendo avuto il 3.08.2022 gli ultimi contatti con la famiglia e non avendo, da allora, dato alcuna notizia di sé.
Essendo dunque trascorsi oltre due anni dall’ultima notizia dell’assente, senza che i familiari abbiano più avuto notizie dell'uomo, può dichiararsi l’assenza di Giuseppe Lini, nato a San Martino dell’Argine (MN) il 23.10.2952, residente a Castel Goffredo (MN) in Via Tiziano Vecellio n. 3, scomparso il 04.08.2022 a orario sconosciuto. - Visto il disposto dell'art. 473.bis 63 c.p.c., la presente sentenza, a cura degli interessati, deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia, nonché pubblicata sui seguenti giornali: Gazzetta di Mantova e Corriere della Sera, a caratteri di stampa ridotti rispetto al normale.
Copia della Gazzetta Ufficiale, della sentenza e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto dovrà dunque essere depositata nella cancelleria, per l'annotazione sull'originale. - L'esecuzione della presente sentenza potrà avvenire solo successivamente al suo passaggio in giudicato e all'effettuazione dell'annotazione di cui sopra.
- La presente sentenza dovrà, infine, essere comunicata, al momento del passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di competenza.
- Data la natura e l'oggetto della causa nulla va disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l’assenza di Lini Giuseppe, C.F. LNIGPP52R23I005K, nato a San Martino dell’Argine (MN) il 23.10.2952, residente a Castel Goffredo (MN) in Via Tiziano Vecellio n. 3, scomparso il 04.08.2022;
- dispone che, a cura degli interessati, la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sia pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia e sia pubblicata sui seguenti giornali: Gazzetta di Mantova e Corriere della Sera, a caratteri di stampa ridotti rispetto al normale;
- dispone che copia della Gazzetta Ufficiale nonché della sentenza e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto sia depositata nella cancelleria, per l'annotazione sull'originale.
- dispone la comunicazione della presente sentenza, dopo l'avvenuto passaggio in cosa giudicata, a cura della Cancelleria, al competente Ufficiale di stato civile, per le annotazioni di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, il 23.10.2025
La Giudice relatore
Elisabetta PagliariniIl Presidente
Massimo De Lucadecreto di correzione di errore materiale del 06.11.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione CivileIn linea fino al 18 marzo 2027
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice
ha pronunciato il seguenteDECRETO
nella causa civile di I Grado avente ad oggetto la dichiarazione di assenza (artt. 49 c.c. e 473 bis.60 ss c.p.c.) di Lini Giuseppe, iscritta al n. r.g. 6400/2024 promossa da:
FELICIANI ANTONIETTA, C.F. FLCNNT56A56C449B, e LINI SABRINA, C.F. LNISRN81A59C118O, assistite dell’Avv. MADELLA ELDA;
vista l’istanza di correzione di errore materiale depositata il 5.11.2025 in relazione alla sentenza n. 493/2025 emessa dal Tribunale di Mantova in data 23.10.2025 e pubblicata in data 24.10.2025;
ritenuto che la stessa sia meritevole di accoglimento,
visti gli artt. 287 e ss. c.p.c.,P.Q.M.
dispone che ove nella sentenza n. 493/2025 emessa dal Tribunale di Mantova in data 23.10.2025 e pubblicata in data 24.10.2025 vi è scritto “23.10.2952” debba intendersi “23.10.1952”.
Manda alla cancelleria per l’annotazione sull’originale ai sensi dell’art. 288 comma 2 c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, il 6 novembre 2025Il Presidente
Giorgio Bertola
sentenza n.385/2026
pubbl. il 30/07/2026 - RG n. 2647/2025 - Repert. n. 881/2026 del 30/07/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILEIn linea fino al 2 marzo 2027
riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott. Ruggiero Berardi Giudice
Dott. Luca Staricco Giudice Relatoreha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo nella persona del Dott. Onelio Dodero
RICORRENTE
CONTRO
GIANLUCA GUASTI nato il 14/06/1974 in SAVIGLIANO (CN)
CONVENUTO
OGGETTO: Dichiarazione di morte presunta.
CONCLUSIONI
Il ricorrente concludeva per l’accoglimento della domanda, come da ricorso.
FATTO
In data 09/10/2025 veniva depositato ricorso, per la dichiarazione di morte presunta, da parte
Procuratore della Repubblica nella persona del Dott. Onelio Dodero, su richiesta dell’avv. Caterina Licciardello in qualità di curatrice dello scomparso GUASTI Gianluca (C.F.: GSTGLC74H14I470C) nato a Savigliano (CN) il 14.06.1974 e residente in Manta (CN), Via Santa Brigida n. 15.
A fondamento della domanda veniva rappresentato:- che il Tribunale di Cuneo, con decreto emesso in data 16.07.2015, nominava l’avv. Caterina Licciardello quale curatrice dello scomparso Guasti Gianluca (R.G.V.G. 823/2015) ;
- che la curatrice aveva compiuto tutte le attività necessarie ed inerenti alla curatela come da relazione agli atti;
- che erano trascorsi più di dieci anni dal giorno (07.03.2015) della scomparsa del Signor GUASTI Gianluca;
Con provvedimento datato 13/10/2025 il Presidente del Tribunale designava il Giudice per la trattazione del procedimento e contestualmente disponeva la pubblicità del ricorso a norma dell’art. 727 c.p.c. La pubblicità disposta veniva ritualmente effettuata dal ricorrente nei termini fissati.
Trascorsi sei mesi dalla data dell’ultima pubblicazione, senza che pervenissero notizie dello scomparso, il Giudice designato fissava udienza di comparizione avanti a sé ai sensi art. 473 bis.62 cpc per sentire il ricorrente, i parenti e la curatrice.
All’udienza del 09/07/2026, il Giudice provvedeva ad interrogare le predette persone. All’esito di tale audizione si riservava di riferire al Collegio.MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono i presupposti per la declaratoria di morte presunta di Guasti Gianluca.
Infatti, in primo luogo, si deve notare che il ricorso risulta essere stato promosso da persona legittimata e, cioè, dal Procuratore della Repubblica.
In secondo luogo, risulta acclarata la competenza di questo Tribunale, risultando che il convenuto ha avuto la sua ultima residenza nota nel Comune di Manta.
Nel merito, dalla documentazione agli atti e dalle dichiarazioni delle parti, risulta che Guasti Gianluca si allontanò dall’abitazione in data 07/03/2015. A seguito di ricerche venne rinvenuta l’autovettura il giorno 10/03/2015 con a bordo le chiavi, il portafoglio e la tessera sanitaria, in agro di Carmagnola, loc. Cava
Ceretto a poca distanza dal fiume Po. Vane si rilevarono le ricerche anche tramite sommozzatori. La compagna, la figlia e il fratello sentiti personalmente in udienza hanno confermato le circostanze di cui sopra e il fatto che da quella data non si sono più avute notizie. Nella stessa udienza è stata sentita la curatrice dello scomparso, avv. Licciardello, che ha confermato l’assenza di notizie anche dopo le pubblicazioni di rito, mentre il Pubblico Ministero ha insistito come da ricorso.
Da quanto sopra risulta pertanto confermato che non si hanno più notizie di Guasti Gianluca dal 2015.
Dello scomparso non si è avuta alcuna notizia neppure in corso di causa, nonostante la pubblicazione del ricorso per morte presunta sia sulla Gazzetta Ufficiale, sia sul quotidiano “La Stampa”, edizione di Cuneo che sul settimanale locale “La Guida”.
Alla luce di quanto precede, si ritiene dunque raggiunta la prova del fatto che GUASTI Gianluca è scomparso dal luogo della sua ultima residenza da oltre 10 anni.
Conseguentemente, risulta doveroso pronunciarne la morte presunta a norma dell’art. 58 c.c., individuando la data dell’evento in quella del 07/03/2015, data in cui si è avuta l’ultima notizia.
Infine, si deve disporre la pubblicazione della presente sentenza, a norma dell’art. 729 c.p.c., sui giornali indicati in dispositivo.P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria domanda od eccezione;DICHIARA
la morte presunta di GUASTI Gianluca (C.F.: GSTGLC74H14I470C) nato a Savigliano (CN) il 14.06.1974 ,nel giorno del 07/03/2015;
dispone la pubblicazione della presente sentenza, per una volta e per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul quotidiano “La Stampa”, Edizione di Cuneo, nonché sul settimanale
“La Guida” di Cuneo; dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Manta per gli adempimenti di legge.Cuneo, così deciso il 16/07/2026
Il Giudice Estensore
Dott. Luca StariccoLa Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
sentenza n.119/2025
pubbl. il 12/11/2025 RG n. 3257/2024 - Sentenza n. cronol. 6038/2025 del 12/11/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLAIn linea fino al 31 dicembre 2026
composto dai seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al 3257 / 2024 VG promossa da:
EBELINA BRERA MOLINARO, BRRVLN34P48C819N, nata a Coggiola l’8 settembre 1934, residente a Coggiola, via IV novembre 1992, col patrocinio dell’avv. Carlo Boggio Marzet;contro
GIANCARLO ANGELINO GIORSET, NGLGCR55B15L436Y nato a Trivero il 15 febbraio 1955, residente a Coggiola, via Mazzini 91, contumace
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTEROOggetto:
dichiarazione di morte presuntaConclusioni:
per la parte attrice:accoglimento del ricorso
per la parte convenuta:
per il Pubblico Ministero: ---
sulla base delle seguentiMOTIVAZIONI
Fatto
Con ricorso del 24 luglio 2024 Ebelina Brera Molinaro rappresentava che in data 25 agosto 2014 il nipote Giancarlo Angelino Giorset dopo aver contattato telefonicamente la zia dalla cima del monte Barone non rispondeva alle chiamate successive; il Soccorso Alpino non riusciva a trovare Giancarlo Angelino Giorset e il 26 agosto 2014 Ebelina Brera Molinaro ne denunciava la scomparsa. Il 2-8 ottobre 2018 il Tribunale di Biella dichiarava l’assenza dei Giancarlo Angelino Giorset. Con ricorso del 23 settembre 2024 Ebelina Brera Molinaro chiedeva che il Tribunale di Biella dichiarasse la morte presunta dell’assente. Il 6 novembre 2024 il Presidente ordinava i prescritti adempimenti pubblicitari, eseguiti i quali la parte ricorrente istava per la fissazione dell’udienza di comparizione; il 6 novembre 2025 la relatrice celebrava detta udienza e si riservava di riferire al collegio.Diritto
Ai sensi dell’art. 58 c.c., sono trascorsi più di dieci anni dall’ultima notizia dell’assente; ai sensi dell’art. 473bis.62 c.p.c., la parte ricorrente ha eseguito le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su due giornali, l’ultima delle quali è avvenuta più di sei mesi prima dell’udienza di comparizione; oltre alla parte ricorrente, non risultano eredi dell’assente; non risultano procuratori o rappresentanti legali né soggetti che perderebbero diritti o sarebbero gravati da obbligazioni per effetto della morte dell’assente: sussistono pertanto i presupposti per dichiarare la morte presunta di Giancarlo Angelino Giorset alla data della scomparsa.
Ai sensi dell’art. 473bis.63 c.p.c., la presente sentenza potrà essere eseguita all’esito degli adempimenti pubblicitari di cui in motivazione.
Attesa la natura necessaria del giudizio e l’assenza di soccombenza processuale, nulla dovrà infine disporsi in merito alle spese di lite.P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara la morte presunta, alla data del 25 agosto 2014, di GIANCARLO ANGELINO GIORSET, NGLGCR55B15L436Y, nato a Trivero il 15 febbraio 1955, residente a Coggiola, via Mazzini 91;
- dispone che la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia e su due giornali; dispone che una copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dell’estratto del sito internet del Ministero della Giustizia e dei giornali sia depositata in cancelleria per l’annotazione sull’originale della sentenza; dichiara che la presente sentenza potrà essere eseguita dopo che sarà passata in giudicato e che saranno compiute le annotazioni di cui sopra;
- manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza all’ufficio dello stato civile del comune di Coggiola.
- nulla sulle spese di lite.
Biella, 12/11/2025
la Giudice rel.
Margherita Cerizzail Presidente
Emanuele Migliore
sentenza n.207/2026
pubbl. il 23/09/2026 - RG n. 1229/2025 - Repert. n. 191/2026 del 24/09/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERAIn linea fino al 15 dicembre 2026
Il Tribunale di Matera, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Gaetano Catalani presidente rel.
Tiziana Caradonio giudice
Antonia Quartarella giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 1229/2025 V.G., avente ad oggetto la dichiarazione di morte presunta di Sorriso Giovanni, nato a Pomarico (MT) il 13/12/1929, introdotto con ricorso presentato da Sorriso Maria Caterina, Sorriso Rosaria e Sorriso Michele, tutti con l’avvocato Raucci Nicola, riservato in decisione all’udienza del 18/9/2026, con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
OMISSIS
OMISSIS
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 10/7/2025 da Sorriso Maria Caterina, Sorriso Rosaria e Sorriso Michele, così dispone:
- dichiara la morte presunta di Sorriso Giovanni, nato a Pomarico (MT) il 13/12/1929 e con ultima residenza in Pomarico (MT), avvenuta presumibilmente in data 9/8/2014 in Pomarico (MT);
- dispone che la presente sentenza venga pubblicata per estratto, a cura di qualsiasi interessato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito del Ministero della Giustizia;
- dispone che copia della Gazzetta Ufficiale su cui è stato pubblicato l’estratto venga deposita presso la Cancelleria di questo Tribunale - Ufficio Volontaria Giurisdizione - per l’annotazione sull’originale della presente sentenza, la quale non può essere eseguita prima del suo passaggio in giudicato e prima che sia compiuta la predetta annotazione;
- dispone la comunicazione della presente sentenza, dopo l'avvenuto passaggio in cosa giudicata, a cura della Cancelleria, al competente Ufficiale di Stato Civile.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l’oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 23/9/2026.Il presidente est.
Gaetano Catalani
SANSOLINO SAVERIO
in linea dal 1° luglio 2026 fino al 31 luglio 2026 - ripubblicata dal 7 ottobre 2026 fino al 6 dicembre 2026- sentenza n.480/2026 pubbl. il 07/05/2026 - RG n. 813/2025 - Repert. n.1565/2026 del 05/06/2026
- integrazione n. R.G. 813/2025 V.G - 12/06/2026
in linea dal 7 ottobre 2026 fino al 6 dicembre 2026
- istanza di rettifica di pubblicazione telematica di sentenza di morte presunta ai sensi dell’art. 473-bis.63 c.p.c. - 18/09/2026
- ordinanza di rettifica del termine di pubblicazione - Modifica provvedimento n.cronol. 21035/2026 del 28/09/2026

sentenza n.480/2026 - pubbl. il 07/05/2026 - RG n. 813/2025 - repert. n.1565/2026 del 05/06/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 1° luglio 2026 fino al 31 luglio 2026
ripubblicata dal 7 ottobre 2026 fino al 6 dicembre 2026
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone deimagistrati:
Dott. Martino CASAVOLA - Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI - Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA - Giudiceha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 813/2025 V.G., avente ad oggetto “dichiarazione di morte presunta”, promosso ai sensi dell’art. 473 bis. 62 c.p.c. da GRECO ISABELLA, SANSOLINO ANTONELLA e SANSOLINO DAMIANA ESTER,
rappresentate e difese dall’avv. Panettieri Deborah, come da mandato allegato al ricorso,
-RICORRENTI-
nei confronti di
SANSOLINO SAVERIO,
-RESISTENTE CONTUMACE-
nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto;
-INTERVENUTO EX LEGE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/03/2025, Greco Isabella, Sansolino Antonella e Sansolino Damiana Ester, adivano questo Tribunale per veder dichiarare la morte presunta ex art. 473 bis n. 62 c.p.c, rispettivamente del coniuge separato e del padre, Sansolino Saverio, nato a Ginosa (TA) il 31/05/1962; dichiaravano infatti che, dapprima Cazzati Damiana, madre di Sansolino Saverio, in data 10/11/2014, e successivamente esse medesime, in data 23/12/2014, avevano denunciato la scomparsa del Sansolino innanzi alla Stazione dei Carabinieri di Ginosa, non avendo sue notizie dal giorno 07/11/2014; da tali denunce si era originato un procedimento penale a carico di ignoti, poi archiviato dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Taranto in data 07/01/2021 (v. allegati ricorso); dichiaravano inoltre di essere le uniche eredi legittime del Sansolino, non esistendo, altresì, alcun procuratore o rappresentante legale dello scomparso, né persona che avrebbe visto pregiudicati i suoi diritti dalla dichiarazione giudiziale di morte presunta.
Con ordinanza del 28/03/2025, il Giudice delegato ordinava “che a cura delle ricorrenti la domanda, entro il termine del 31.07.25, sia inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel quotidiani La Repubblica e La Gazzetta del Mezzogiorno, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione”
Con decreto del 05/01/2026 il Giudice delegato, rilevato che gli adempimenti disposti con provvedimento del 28/03/2025 erano stati regolarmente espletati, essendo decorsi sei mesi dalla data dell’ultima pubblicazione (29/05/2025), fissava l’udienza ai sensi dell’art. 473-bis.62, comma 5, c.p.c., per il giorno 08/04/2026, con termine per la notifica alle persone di cui al comma 1 della citata norma, entro il 28/02/2026.
All’udienza dell’ 08/04/2026, le ricorrenti presenti di persona, confermavano il contenuto del ricorso ed il loro procuratore chiedeva che il procedimento fosse riservato per la decisione con rimessione al Collegio per la declaratoria della morte presunta.
Ricorrono i presupposti per la declaratoria della morte presunta di Sansolino Saverio, nato a Ginosa (TA) il 31/05/1962, scomparso in data 07/11/2014, non essendo quest’ultimo più comparso nel luogo della sua residenza e del suo domicilio fin dal 07/11/2014, giorno al quale risale la sua ultima notizia, nonostante le ricerche e le indagini esperite dalle forze dell’ordine e dalla magistratura.
Nessun risultato, inoltre, ha sortito la pubblicità dell’istanza di declaratoria della morte presunta, atteso che nel termine previsto dall’art. 473-bis 62 c.p.c. non sono pervenute al Tribunale notizie di sorta in merito allo scomparso.
Gli elementi istruttori acquisiti consentono, pertanto, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge ovvero il decorso del termine di almeno dieci anni dal giorno al quale risale l’ultima notizia e l’assolvimento degli oneri di pubblicità, di addivenire alla dichiarazione di morte presunta del sig. Sansolino Saverio, che è da presumere sia deceduto alla data dalla quale non si sono più avute sue notizie.
Della presente sentenza, che diventerà esecutiva solo a seguito del compimento di tutti gli adempimenti previsti dall’art. 473-bis. 63 c.p.c., va disposto l’inserimento per estratto nella Gazzetta della Repubblica italiana e la pubblicazione nel sito internet del Ministero della Giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da Greco Isabella, Sansolino Antonella e Sansolino Damiana Ester nei confronti di Sansolino Saverio, così provvede:
- dichiara presunta alla data del 07/11/2014 la morte di Sansolino Saverio, nato a Ginosa (TA) il 31/05/1962 (C.F. SNSSVR62E31E036E);
- dispone che la presente sentenza, a cura degli interessati, sia inserita per estratto nella Gazzetta della Repubblica italiana e sia pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia;
- manda alla cancelleria di dare notizia della sentenza all’Ufficiale di stato civile competente ai fini dell’annotazione sull’atto di nascita ai sensi dell’art. 49, primo comma, lettera j), del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 30/04/2026
Il Presidente est.
Martino Casavolaintegrazione n. R.G. 813/2025 V.G - 12/06/2026
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
- Prima Sezione Civile-in linea dal 1° luglio 2026 fino al 31 luglio 2026
ripubblicata dal 7 ottobre 2026 fino al 6 dicembre 2026Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e così composto:
Dott. Martino Casavola - Presidente relatore
Dott.ssa Patrizia Nigri - Giudice
Dott.ssa Anna Carbonara - Giudice- Visti gli atti del procedimento contraddistinto dal n. 813/2025 R.G.V.G. e la sentenza n. 480/2026 del 30/04/2026 pubblicata il 07/05/2026, con la quale è stata dichiarata la morte presunta alla data del 07/11/2014 del Sig. Sansolino Saverio, nato a Ginosa (TA) il 31/05/1962 (C.F. SNSSVR62E31E036E);
- letta l’istanza depositata in data 05/06/2026, con la quale l’Ufficio pubblicazione sentenze civili del Tribunale di Taranto ha chiesto l’integrazione della sentenza con l’indicazione dei giorni di pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia, al fine di procedere alla pubblicazione della stessa;
P.Q.M.
Dispone, ad integrazione della sentenza n. 480/2026 del 30/04/2026 pubblicata il 07/05/2026, la pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero della Giustizia a partire dalla data del 01/07/2026 e sino al 31/07/2026.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Taranto, 12.06.2026.
Il Presidente rel.
Dott. Martino Casavola
sentenza n.r.g.6032/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE V CIVILE
In linea fino al 4 dicembre 2026
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dr.ssa Lucia Minutella PRESIDENTE
dr.ssa Isabella Messina GIUDICE
dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est.Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6032/2025
avente per oggetto: Dichiarazione di morte presunta
promossa da:
ANTONIO PAGLIARO e FRANCESCA VACCARO con il patrocinio dell’avv. Caniglia Pierfrancesco, in forza di procura speciale in atti;
parti ricorrenti
con l’intervento del Pubblico MinisteroOMISSIS
P.Q.M.Visti gli artt. 58 e ss. cc, 473bis 62 e ss. cpc,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la morte presunta di LUCA PAGLIARO, nato il 16/06/1976 a TORINO (TO) alla data del 15.3.2010;
DISPONE che, a cura dei ricorrenti, la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia;
DISPONE altresì che copia della Gazzetta Ufficiale recante la pubblicazione dell’estratto sia depositata nella Cancelleria di questo Tribunale per l’annotazione sull’originale della sentenza;
NULLA in punto spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione V civile del Tribunale di Torino il 22.9.2026IL GIUDICE Rel./Est.
Daniela CulottaIL PRESIDENTE
Lucia Minutella
in linea dal 1°ottobre 2026 fino al 30 novembre 2026sentenza n.872/2026 - istanza di rettifica del termine di pubblicazione - provvedimento di rettifica del termine di pubblicazione

TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
in linea dal 1°ottobre 2026 fino al 30 novembre 2026
Atti relativi alla procedura di morte presunta di :
CONVERTINO MARINO ANTONIO
sentenza n.872/2026 - pubbl. il 05/08/2026 RG n. 501/2025
istanza di rettifica del termine di pubblicazione - Ist. n. 7 dep. 11/09/2026
provvedimento di rettifica del termine di pubblicazione - n.cronol. 19599/2026 del 14/09/2026 RG n. 501/2025
sentenza n.134/2026
pubbl. il 29/04/2026 - RG n. 1023/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civilein linea dall'8 giugno 2026 fino al 30 novembre 2026
Il Collegio così composto:
dott. Marcello Buscema Presidente
dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice
dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguenteSENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 1023/2024, instaurata
da
CESARE DEL SIGNORE, rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Felli, per procura congiunta al ricorso;
RICORRENTE
contro
MARIA TERESA DE SCLAVIS;
con l’intervento del P.M..
OGGETTO: dichiarazione di morte presunta ex art. 58 c.c. e art. 473 bis.62 c.p.c..MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
- 1. Con ricorso depositato il 5.03.2024, Cesare Del Signore ha domandato a questo Tribunale di dichiarare la morte presunta della moglie, Maria Teresa De Sclavis, a far data dal giorno della scomparsa avvenuta il 24.11.2007.
A tal fine il ricorrente ha esposto che Maria Teresa De Sclavis scompariva il 24.11.2007; che egli era coniugato con la De Sclavis dall’8.07.1984 e si separava con sentenza del Tribunale di Frosinone del 13.03.1992; che dalla relazione matrimoniale nascevano due figli, Emanuele Del Signore e Cristina Del Signore, rispettivamente nelle date del 12.01.1985 e del 15.06.1988; che essi erano gli unici eredi della De Scalvis; che erano state inutilmente effettuate ricerche e che erano ormai decorsi più di dieci anni; che non era stata dichiarata l’assenza della De Sclavis; infine che essa non aveva procuratore o rappresentare legale né esistevano debitori o creditori della stessa.
Con decreto del 20.05.2024 è stata disposta la pubblicità di cui al secondo comma dell’art. 473 bis.62 c.p.c..
Ascoltati la parte ricorrente e degli informatori, la Difesa del ricorrente ha insistito nell’adozione del provvedimento richiesto e il processo è stato rimesso alla decisione collegiale. - 2. Nel merito, la domanda di dichiarazione di morte presunta deve essere accolta.
Ai sensi del primo comma dell’art. 58 c.c., nella versione ratione temporis vigente, “Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente il tribunale competente secondo l’art. 48 su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell’art. 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima notizia”; il terzo comma dello stesso articolo stabilisce che “Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza”.
In via pregiudiziale, deve osservarsi che risulta assolto l’onere pubblicitario imposto ai sensi del secondo comma dell’art. 473 bis.62 c.p.c. (si vedano pubblicazioni della scomparsa sulla Gazzetta Ufficiale nelle date del 20.07.2024 e del 1°.08.2024, nonché sui giornali nazionali “Il Giornale” e “Il Tempo” del 24.07.2024 e del 3.08.2024, all.i del ricorrente).
Nella vicenda che occupa, uno dei figli della De Sclavis ha dichiarato “Lei è scomparsa a novembre 2007. Io ho ricevuto una chiamata nella quale mi si diceva che mia madre era scomparsa, io qualche giorno prima ero andato a casa sua a Paliano. Già era successo che lei scomparisse, soffriva di depressione ed era scomparsa una volta ma poi è stata ritrovata. (…) Sono state avviate delle ricerche tramite Polizia e Carabinieri, anche con i cani, per qualche giorno l’ho cercata anch’io ma senza successo. Da allora non ci ha mai fatto una telefonata. Ci sono anche persone che mi hanno detto di averla vista, chi l’ha vista nei campi nomadi, chi a Roma, ma si tratta di persone non affidabili e comunque queste informazioni non hanno avuto riscontro. Non abbiamo nessuna notizia di lei da allora. (…)” (vedi verbale dell’udienza del 17.06.2025).
Coerentemente ha deposto anche la sorella della De Sclavis, la quale ha confermato la scomparsa nel 2007 e la mancanza di notizie della stessa da allora (vedi verbale dell’udienza del 1°.07.2025).
Per la ricerca della De Sclavis si attivava anche la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”, tramessa sul canale Rai 3 (come risulta dalla scheda della De Sclavis predisposta per la detta trasmissione, all. al ricorso), senza esiti.
Quanto sopra basta a ritenere sussistenti i presupposti per la pronuncia richiesta. - 4. Dispone che il ricorrente provveda alla pubblicità di cui al primo comma dell’art. 473 bis.63 c.p.c. e ai conseguenti depositi prescritti dal secondo comma dello stesso articolo.
- 5. Le spese di lite devono essere lasciate a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la morte presunta di Maria Teresa De Sclavis, nata a Paliano (FR), il 13.09.1961, ultimo domicilio in Paliano (FR) in Via Campo di Quarata n. 25;
- dispone che il ricorrente provveda agli adempimenti di cui all’art. 473 bis.63 c.p.c.;
- spese di lite a carico di chi le ha anticipate.
Frosinone, 23.04.2026
L’ESTENSORE
dott.ssa Roberta BisognoIL PRESIDENTE
dott. Marcello Buscema
- 1. Con ricorso depositato il 5.03.2024, Cesare Del Signore ha domandato a questo Tribunale di dichiarare la morte presunta della moglie, Maria Teresa De Sclavis, a far data dal giorno della scomparsa avvenuta il 24.11.2007.
sentenza n.442/2026
pubbl. il 06/05/2026 - RG n. 11593/2025 - Repert. n. 72/2026 del 21/05/2026 - N. R.G. VOL. 11593/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILEin linea dal 26 maggio 2026 fino al 25 novembre 2026
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Bruno Perla Presidente
dott. Francesca Neri Giudice Relatore
dott. Laura Fioroni Giudice
ha pronunciato la seguenteSENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. vol. 11593/2025 avente ad oggetto: dichiarazione di assenza, promossa da:
ADRIANO FARINI (C.F. FRNDRN66T09A944I), con il patrocinio dell’avv. ALBERTI MONICA e dell’avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. ALBERTI MONICAATTORE/I
Nei confronti di
BATTISTA FARINI, nato a San Benedetto Val di Sambro il 9.3.1935 (C.F. FRNBTS35C09G566F)
e del PM
INTERVENUTO
Per la dichiarazione di assenza in relazione a Farini Fabio (C.F.: FRNFBA68T19A944S), nato a Bologna il 19.12.1968, all'epoca residente in Monghidoro, Via Cà di Fiore, 18.
CONCLUSIONI
RICORRENTE:
CHIEDE che l’On. Tribunale di Bologna voglia, ai sensi degli artt. 722 c.p.c. e 48 e 49 c.c., dichiarare
l’assenza del Sig. Fabio Farini e assumere i provvedimenti di immissione, dell'istante e del padre di Fabio Farini, nel possesso temporaneo dei beni di quest'ultimo.PM:
dichiara di intervenire e riserva le conclusioni.Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.8.2025 FARINI Adriano, fratello di FARINI Fabio, nato a Bologna il 19.12.1968, esponeva che:
In data 07.06.23, verso le ore 11:30, l'istante si recava presso Villa Baruzziana, ubicata a Bologna, in Via dell'Osservanza, 19, presso il reparto SPOI, ove era stato ricoverato suo fratello, il Sig.Farini Fabio (C.F.: FRNFBA68T19A944S), nato a Bologna il 19.12.1968, all'epoca residente in Monghidoro, Via Cà di Fiore, 18, affetto da schizofrenia, con episodi autolesionistici;- l'istante trovava suo fratello nella sua camera da letto, dimesso, in preda ad uno stato delirante, bagnato di urina;
- l'istante, dopo aver aiutato il fratello a lavarsi e dopo avergli rasato la barba, parlava con la dottoressa del reparto delle condizioni in cui versata suo fratello (ella prospettava la possibilità di reintegrare il litio, sino a quel momento sospeso in quanto aveva recato seri problemi ai reni del paziente); egli lasciava la struttura verso le ore 13:15;
- alle ore 15:00 di quello stesso giorno l'istante veniva contattato da una dottoressa della struttura, la quale comunicava che suo fratello Fabio si era allontanato da Villa Baruzziana e che era già stato diramato un avviso di ricerca alle Autorità di Pubblica Sicurezza di Bologna;
- i Carabinieri della Stazione di Monghidoro, in coordinamento con i Carabinieri della Stazione Indipendenza di Bologna, eseguivano delle ricerche nel tentativo di ritrovare il Sig.Fabio Farini, ricerche che non davano alcun esito;
- l'istante sporgeva due denunce che venivano archiviate;
- dal giorno della scomparsa, non si sono avute più notizie del sig.Fabio Farini;
- il sig. Fabio Farini è comproprietario, in ragione di 1/3 (assieme all'istante e al loro padre) dei seguenti immobili ubicati in Monghidoro e contraddistinti:
- al catasto terreni del medesimo Comune al Foglio 24, Mappali 36,37, 46,48,102, 177,179, 788, Foglio 25, Mappali 174, 211;
- al catasto fabbricati del medesimo Comune al Foglio 24, Mappali 138 – 789;
- il sig.Fabio Farini è proprietario di un'autovettura FIAT tipo Panda targata BW730AP ed è cointestatario (assieme all'istante) di un conto postale; è, inoltre, intestatario di Buoni Fruttiferi Postali e di altre operazioni finanziarie postali; è, infine, cointestatario, unitamente all'istante, di un conto corrente acceso presso Unicredit S.p.A., filiale di Monghidoro, con annesse operazioni in fondi; da ultimo, è cointestatario, unitamente all'istante e al loro padre, di un libretto postale;
- il sig.Fabio Farini continua a percepire pensione INPS di inabilità;
- non esiste alcun procuratore o rappresentante legale;
- i presunti successori legittimi sono:
- l'istante;
- il padre, Battista Farini, nato a San Benedetto Val di Sambro il 09.03.1935; residente in Monghidoro, Via Cà dei Fiori, 18.
Le denunce dell’8.6.2023 e del 7.12.2023 erano prodotte in atti, unitamente al provvedimento di Cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità, del Comune di Monghidoro in data 12.8.2025.
All’udienza del 5-2-2026 erano presenti personalmente il ricorrente e il padre. Veniva verbalizzato:
Il ricorrente conferma quanto allegato in ricorso e che l’ultima volta che ha visto lo scomparso è stato il 7.6.2023. dichiara “Da quel giorno né io né mio padre abbiamo più avuto notizia di Fabio2.
Il padre conferma la circostanza.
Il ricorrente fa presente che a suo avviso le segnalazioni ricevute in merito all’avvistamento del fratello immediatamente dopo la scomparsa sono state probabilmente frutto di scambio di persona o di mera somiglianza, perchè non hanno trovato alcun riscontro.
Il ricorrente si riporta al ricorso e dichiara che il fratello non aveva moglie né figli e non ci sono altri prossimi congiunti viventi.
Fa presente che “il libretto postale del papà è cointestato a me, a Fabio e al papà; io e Fabio abbiamo cointestati degli investimenti alle poste e in banca, io ho la cointestazione ma erano cose sue. Abbiamo anche, un terzo ciascuno, immobili e terreni cointestati; c’è una Fiat Panda intestata a Fabio. Ci sono buoni postali cointestati a me e a lui che gli sono scaduti un anno e mezzo fa. Non sono sicuro di poterli movimentare autonomamente senza la firma di Fabio”.
La fattispecie in esame è regolata dalle seguenti disposizioni di legge:
Art. 49 Codice Civile. Dichiarazione di assenza. Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza.
Art. 473-bis.60 Codice di Procedura Civile. Procedimento per la dichiarazione d'assenza. La domanda per dichiarazione d'assenza si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.
Il presidente del tribunale fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sé o ad un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma del primo comma, e stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. Può anche ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o più giornali. Il decreto è comunicato al pubblico ministero.
Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti, assume, quando occorre, ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza.
Nel caso in esame risulta dagli atti del procedimento che l’ultima notizia di Fabio Farini risale al giugno 2023. Erano quindi passati oltre due anni, già al momento della proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio, pertanto vi sono i presupposti per dichiararne la assenza.
Quanto alla domanda di assumere i provvedimenti di immissione, dell'istante e del padre di Fabio Farini, nel possesso temporaneo dei beni di quest'ultimo, si osserva che le disposizioni di rilievo sono:
Art. 50 Codice Civile. Immissione nel possesso temporaneo dei beni. Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se vi sono. Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni. I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti. Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall'articolo 434.
Per ottenere l'immissione nel possesso, l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale; se taluno non sia in grado di darla, il tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l'assente.
Art. 473-bis.61 c.p.c. Immissione nel possesso temporaneo dei beni. Il tribunale provvede in camera di consiglio sulle domande per apertura di atti di ultima volontà e per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, quando sono proposte da coloro che sarebbero eredi legittimi. Se la domanda è proposta da altri interessati, il giudizio si svolge nelle forme ordinarie in contradittorio di coloro che sarebbero eredi legittimi. Con lo stesso provvedimento col quale viene ordinata l'immissione nel possesso temporaneo, sono determinate la cauzione o le altre cautele previste nell'articolo 50, quinto comma del codice civile, e sono date le disposizioni opportune per la conservazione delle rendite riservate all'assente a norma dell'articolo 53 dello stesso codice.
Pertanto, siccome il fratello, odierno ricorrente, sarebbe erede legittimo, l’istanza di immissione temporanea nei beni dell’assente va da lui proposta, con successivo separato procedimento, al Tribunale, che provvederà in camera di consiglio; la proposizione della domanda deve essere successiva al momento in cui diverrà eseguibile la presente sentenza. Nulla sulle spese.P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l’assenza di Farini Fabio (C.F.: FRNFBA68T19A944S), nato a Bologna il 19.12.1968, all'epoca residente in Monghidoro, Via Cà di Fiore, 18, attualmente irreperibile;
- nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 29.4.2026.
Il Giudice Relatore
dott. Francesca NeriIl Presidente
dott. Bruno Perla
sentenza n.2193/2026
pubbl. il 08/09/2026 - RG n. 5686/2025 - Repert. n. 94/2026 del 09/09/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILEIn linea fino al 31 ottobre 2026
così composto:
dott.ssa Monica Velletti Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott. Gianluca Gelso Giudice relatore
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5686 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell’anno 2025 avente ad oggetto dichiarazione di morte presunta, rimessa in decisione con decreto emesso a seguito dell’udienza del 08.07.2026 svolta con trattazione cartolare e vertente
TRA
Irene Marini nata a Roma il 23.07.1976 (C.F. MRNRNI76L63H501E) rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Pieri, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Tibullo n. 16, giusta procura speciale allegata in atti;
RICORRENTE
CON
L’INTERVENTO DEL PM IN SEDE;
OGGETTO: dichiarazione di morte presunta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con ricorso del 30.04.2025 proposto da Irene Marini ex art. 473 bis62 c.p.c. per la dichiarazione di morte presunta di Bhattarai Mahesh Kumar, nato a Saptari in Nepal il 3.03.1979, deduceva:
- che la ricorrente in data 18.06.2012 ha contratto matrimonio con il Sig. Bhattarai Mahesh Kumar, cittadino nepalese, nato a Saptari in Nepal il 3.03.1979;
- che in data 27.02.2015 Bhattarai Mahesh Kumar, partiva da Roma e si recava in Nepal, in particolare nella località di Langtang, per motivi di lavoro e con previsione di rientro in Italia per il 04.05.2015;
- che in data 25.04.2015 il Bahattari si trovava a Langtang, villaggio del Nepal, per accompagnare alcuni turisti spagnoli; il giorno stesso il territorio del Nepal è stato colpito da un violento terremoto che ha colpito e devastato il villaggio di Langtang travolto da una enorme slavina;
- che il 25.04.2015 (data del terremoto), come dai documenti da ultimo richiamati, il Bhattarai si trovava a Langtang, e da quel momento non si sono più avute sue notizie;
- che in costanza di matrimonio era nato il figlio Himal Bhattarai e la signora Marini, per la gestione del minore, ha presentato ricorso per la dichiarazione di assenza del marito;
- che fornita tutta la documentazione del caso – anche la dichiarazione della rappresentanza del Nepal presso il Consolato Onorario, attestante gli eventi dedotti e il mancato reperimento del corpo – la signora Marini ha ottenuto dal Tribunale di Roma la dichiarazione di scomparsa e la nomina quale Curatore dello scomparso, autorizzandola a compiere sui suoi beni i necessari atti conservativi (RG 13849/2015, provvedimento del 3.03.2017);
- che Bhattarai Mahesh Kumar risulta irreperibile da oltre dieci anni;
- che Bhattarai Mahesh non ha lasciato procuratori o rappresentanti legali e che è titolare in Italia di un conto corrente presso le Poste Italiane;
- che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 473 -bis .62 c.p.c., i successori legittimi dello scomparso sono parte istante (moglie) ed il figlio nato in costanza di matrimonio, il minore Himal Bhattarai nato a Roma il 22.08.2013 (C.F. BHTHML13M22H501B);
- che al figlio minore è riconosciuta invalidità civile con incapacità di svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età per diagnosticato “disturbo dello spettro autistico” per cui è corrisposta indennità di frequenza;
- che la madre, parte istante, percepisce reddito lordo da lavoro dipendente retribuzione lorda annua di euro 30.000,00 e le sono riconosciuti i benefici di cui alla Legge n. 104/92.
- Con decreto del 14.05.2025 è stato disposto dal Tribunale il seguente ordine “Dispone che la domanda sia inserita per estratto, nel termine di 90 giorni, due volte consecutive a distanza di dieci giorni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in due quotidiani a diffusione nazionale, a scelta della parte ricorrente; invita chiunque abbia notizie dello scomparso Bhattarai Mahesh Kumar , sopra generalizzato, a farle pervenire presso l’intestato Tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione”.
La ricorrente provvedeva ad effettuare le pubblicazioni secondo le disposizioni del giudice e veniva quindi fissata con decreto l’udienza di comparizione del 13.05.2026, differita per esigenze di ruolo al 8.7.2026, disposta con trattazione cartolare.
All’udienza la ricorrente, con le note depositate, si è riportata al proprio atto introduttivo, alla ricostruzione dei fatti per come in esso narrati e ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma ha apposto il visto al ricorso. - Secondo l’art. 58 c.c. “Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia”.
Nel caso di specie, dalla documentazione depositata in atti risulta che i ricorrenti sono gli unici eredi di Bhattarai Mahesh Kumar, quindi senz’altro legittimati a proporre il ricorso, né vi sono altri soggetti legittimati a partecipare al giudizio ai sensi del citato art. 473 bis 62 c.p.c..
Proprio ai sensi dell’art. 473 bis 62 c.p.c. “La domanda per dichiarazione di morte presunta si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome, cognome e domicilio dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale e di tutte le altre persone, che a notizia del ricorrente, perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni, per effetto della morte dello scomparso”. - Risultano espletate inoltre le formalità e pubblicazioni di cui al secondo comma dell’art. 473 bis 62 c.p.c. secondo il quale a cura del ricorrente la domanda deve essere inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in due giornali, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.
Infatti, i ricorrenti provvedevano ad effettuare le pubblicazioni, come da decreto del giudice relatore, con inserimento per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e all’interno del giornale Il foglio quotidiano con due pubblicazioni in data 25.6.2025 e 5.7.2025, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione. - Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di morte presunta, in quanto risulta che Bhattarai Mahesh Kumar non è più comparso nel luogo dell’ultima residenza (sita in Roma, via Pian di Sco 72) e che sono trascorsi oltre dieci anni dalla scomparsa (del 25 aprile 2025) senza che il predetto abbia mai dato notizie di sé e senza che le autorità locali del Nepal, impegnate nelle ricerche, abbiano mai nel frattempo trovato tracce dello scomparso.
- Sulle spese di lite nulla va disposto trattandosi di procedimento non contenzioso.
- Visto l’art. 473 bis 63 comma 1 c.p.c. dispone che la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio recante RG VG n. 5686/2025, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara la morte presunta di Bhattarai Mahesh Kumar, nato a Saptari (Nepal) il 3.03.1979, alla data della sua ultima notizia, ovvero al 25 aprile 2025 in Langtang;
- dispone che ai sensi dell’art. 473 bis 63 c.p.c. la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia;
- - nulla sulle spese.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 04.09.2026.
Il giudice estensore
Gianluca GelsoIl Presidente
Dott.ssa Monica Velletti
sentenza n.16930/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SETTIMA SEZIONE CIVILEIn linea fino al 31 ottobre 2026
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 16930/2025 promossa da:
CINZIA RICALDONE (C.F. RCLCNZ60C70L219X),
ALICE RUOTOLO (C.F. RTLLCA87S51F335O),
LORENZO RUOTOLO (C.F. RTLLNZ92D09F335K),
tutti con il patrocinio dell’avv. SIRAGUSA DAVID GIOVANNI, elettivamente domiciliati presso il difensore
RICORRENTI
Per la dichiarazione di morte presunta di
DINO RUOTOLO, nato il 7.12.1960 a Torino
Con l’intervento del Pubblico Ministero
Omissis
P.Q.M.
Visti gli artt. 60 c.c., 473 bis 62 cpc
Dichiara la morte presunta di Dino Ruotolo, nato il 07/12/1960 in TORINO, avvenuta in data 11/07/2023 ore 23.59;
dispone che a cura del ricorrente la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia;
dispone altresì che copia della Gazzetta Ufficiale recante la pubblicazione dell’estratto, sia depositata nella Cancelleria di questo Tribunale per l’annotazione sull’originale della sentenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24.7.2026
Il Presidente
Dott. Alberto TetamoIl Giudice Est.
Dott.ssa Isabella Messina
sentenza n.210/2026
pubbl. il 24/02/2026 - RG n. 4837/2024 - Repert. n. 383/2026 del 02/03/2026

TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione Seconda
IN NOME DEL POPOPO ITALIANOIn linea fino al 31 ottobre 2026
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei magistrati
Dott.ssa Michela Fenucci Presidente Estensore
Dott.ssa Ilaria Palmeri Giudice
Dott.ssa Claudia Venturini Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.4837 del Ruolo degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell’anno 2024
TRA
PAOLO BAGNASCHI (C.F.BGNPLA65H04F205K), LUCA BAGNASCHI (C.F.
BGNLCU02S18B201Z) assistiti dall’Avvocato ERCOLI RODOLFO (C.F. RCLRLF80H26E648F) che li rappresenta e difende come da procura in atti, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Lodi via Solferino n. 69
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: dichiarazione di morte presunta
CONCLUSIONI: per i ricorrenti che venga emessa sentenza dichiarativa della morte presunta di BELLAGENTE SIMONA nata a Pavia il 01.10.1967, C.F. BLLSMN67R41G388I dichiarata scomparsa a far data dal 30.01.2009 in San Cipriano Po dando ordine al cancelliere di notiziare della stessa l’Ufficio dello Stato civile competente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.11.2024 Bagnaschi Paolo e Bagnaschi Luca in qualità rispettivamente di coniuge e di figlio chiedevano dichiararsi la morte presunta rispettivamente del coniuge e della madre, Bellagente Simona nata in Pavia il 01.10.1967 e scomparsa dal 30.01.2009 in San Cipriano Po.
I ricorrenti hanno allegato che in data 30.01.2009 Bellagente Simona, a differenza di quanto usualmente accadeva, non prelevava il figlio Luca, all’epoca dei fatti in età scolare, alla fermata dell’autobus. Bellagente Claudia, sorella della scomparsa, all’epoca residente nella medesima unità immobiliare dei ricorrenti, provvedeva a presentare denuncia ai Carabinieri della Stazione di Broni. I famigliari escludevano fermamente l’ipotesi del suicidio o dell’allontanamento volontario di Bellagente Simona, sospettando invece un rapimento o l’ipotesi di un decesso accidentale (investimento stradale), con occultamento del cadavere. Pur esperite le indagini da parte degli inquirenti non consentivano di pervenire ad alcun risultato utile al ritrovamento della scomparsa, né erano presentate richieste di riscatto o riscontri alla ipotesi dell’incidente stradale. Nei giorni successivi alla denuncia venivano peraltro rinvenuti la giacca ed una ciabatta indossate dalla scomparsa nelle vicinanze del fiume Po e null’altro. Solo in data 28.12.2012, nelle vicinanze del ritrovamento degli effetti personali della scomparsa, veniva rinvenuto un cadavere senza che si potesse però accertare corrispondere a quello di Bellagente Simona, atteso che l’identificazione a confronto genetico dei resti rinvenuti dava esito negativo.
Con decreto del 04.12.2024, come corretto in data 28.01.2025, è stata ordinata l’inserzione della domanda per estratto e per due volte consecutive a distanza di dieci giorni nella Gazzetta Ufficiale ed in altri due quotidiani “La Provincia Pavese” e “Il Corriere della Sera”, con invito a chiunque avesse notizie della scomparsa a farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.
Compiuti gli adempimenti di cui all’art. 473 bis 62 c.p.c. non si è ritenuto necessario procedere alla fissazione della udienza di cui all’art. 473 bis 63 c.p.c. atteso che gli unici eredi legittimi di Bellagente Simona sono il coniuge ed il figlio ricorrenti.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
L’art. 58 comma 1 c.c. prevede “ quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente, il Tribunale competente secondo l’art. 48 c.c., su istanza del Pubblico Ministero, o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell’art. 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima notizia”.
Sul presupposto che il decorso del prescritto periodo di tempo trasformi in certezza l’incertezza che deriva dalla scomparsa, si ritiene prevalentemente che la dichiarazione di morte presunta svolga la funzione di accertamento indiretto della morta fisica del soggetto.
I presupposti per la dichiarazione di morte presunta sono pertanto l’accertamento della scomparsa dell’individuo in un certo momento e la successiva mancanza di notizie per dieci anni.
La circostanza della persistente scomparsa di Bellagente Simona non è contestata e non è stata acquisita la prova di notizie concernenti la signora Bellagente Simona negli ultimi dieci anni ( da calcolarsi a ritroso a far data dalla presente decisione).
Ed infatti l’assenza di notizie nell’ultimo decennio altro non è che una condizione dell’azione e non un presupposto processuale per cui è sufficiente che sussista al momento della decisione. ( Cass. Sez. 2 Sentenza n. 13882 del 09.06.2010). Inoltre visti gli estratti dei giornali prodotti in causa e rilevato che le pubblicazioni sono state eseguite, si ritiene che siano stati adempiuti tutti i dettami prescritti
dall’art. 473 bis 62 c.p.c. In forza di quanto argomentato va accolta la domanda di morte presunta della signora Bellagente Simona essendo decorsi dieci anni dal 30.01.2009, ossia dal giorno a cui risale l’ultima notizia della stessa. Ed in effetti in tale data Bellagente Simona è stata vista per l’ultima volta in San Cipriano Po dalla sorella Claudia Bellagente verso le ore 10:00, 10:20 mentre stava pulendo in casa ( cfr. denuncia sporta da Bellegante Claudia ai Carabinieri della Stazione di Broni in data 30.01.2009 all. 1 al ricorso).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione, eccezione disattesa così decide:
- Dichiara la morte presunta di Bellagente Simona (C.F. BLLSMN67R41G388I) nata a Pavia il 01.10.1967 a far tempo dal 30.01.2009 in San Cipriano Po;
- Dispone ai sensi dell’art. 473 bis 63 c.p.c. che la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia.
- Manda alla cancelleria per dare comunicazione della presente sentenza all’ufficio dello Stato Civile del Comune di Pavia
Così deciso in Pavia, nella camera di consiglio del 24.02.2026
Il Presidente estensore
Dott.ssa Michela Fenucci
sentenza n.496/2026
pubbl. il 06/07/2026 - RG n. 1173/2025 - Repert. n. 1692/2026 del 06/07/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione CivileIn linea fino al 30 ottobre 2026
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1173/2025 V.G.,
avente ad oggetto: “dichiarazione di morte presunta”
promosso da
AUTIERO MARIA (c.f. TRAMRA57S41I754X) nata a Siracusa l’ 1/11/1957 e AUTIERO GIUSEPPE (c.f. TRAGPP63D24I754B) nato a Siracusa il 24/4/1963, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato Giovanni Grasso, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
nei confronti di
AUTIERO ANTONIO (c. f. TRANTN25M04L259V) nato a Torre del Greco il 4/8/1925.
Con l’intervento del Pubblico Ministero in sede.
All’udienza del 23/6/2026 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 15/4/2025 Autiero Maria e Autiero Giuseppe hanno chiesto al Tribunale adito di procedere alla pronuncia di dichiarazione di morte presunta del padre Autiero Antonio, scomparso in data 26/3/2015 e dichiarato assente con sentenza n. 16/2021 pronunciata da questo Tribunale in data 28/10/2021 (v. documento in atti).
Con decreto emesso in data 17/10/2023 il Tribunale ha immesso i ricorrenti - unici eredi dell’assente – nel possesso temporanei dei beni di quest’ultimo.
I ricorrenti hanno assolto agli adempimenti pubblicitari di cui all’art. 473 bis. 62 c.p.c. (come disposto con provvedimento del 9/5/2025) e la domanda è stata inserita, per estratto, due volte consecutive a distanza di 10 giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei giornali locali, con invito a chi avesse notizie dello scomparso a farle pervenire al Tribunale entro 6 mesi dall’ultima pubblicazione (v. documenti in atti).
All'udienza tenutasi in data 23/6/2026 il giudice ha assunto l’interrogatorio libero di Autiero Maria e Autiero Giuseppe, i quali hanno confermato di essere gli unici eredi dell’assente e che non ci sono procuratori costituiti o altre persone interessate alla procedura; pertanto, hanno insistito nell’accoglimento della domanda di dichiarazione di morte presunta dello scomparso Autiero Antonio.
Alla medesima udienza, il Giudice ha posto la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Passando al merito, ricorrono i presupposti di cui all’art. 58 c.c. per la dichiarazione di morte presunta di Autiero Antonio, essendo decorsi oltre dieci anni dalla sua assenza, senza che si sia avuta più notizia dello stesso.
In ragione della natura del procedimento e dell’assenza di interessi contrastanti fra le parti, nulla occorre statuire sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1173/2025 V.G.:
dichiara la morte presunta di Autiero Antonio, codice fiscale (c.f. TRANTN25M04L259V) nato a Torre del Greco il 4/8/1925;
dispone che la presente sentenza sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia e che all’esito della suddetta pubblicazione la copia della Gazzetta nella quale è stato pubblicato l’estratto della sentenza, sia depositata presso la cancelleria di questo Tribunale per l’annotazione sull’originale;
nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Siracusa nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale in data 30/6/2026.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Milone
Il Giudice relatore
Dott.ssa Cristina Maria Caruso