Sentenze di assenza e di morte presunta


  • Sentenza  n. 35/2023 pubbl.  il 22/09/2023 e correzione
    RG n. 5402/2022
    Repert. n. 3468/2023 del22/09/2023

     

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA

     

    in linea fino al 7 ottobre 2024

    il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Prima Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

    dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi Presidente relatore
    dott.ssa Barbara De Munari Giudice
    dott.ssa Alina RossatoGiudice

    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    Nella causa iscritta al n. 5402/2022 V.G.

    Promosso con ricorso depositato da

    VALLINI VALENTINA, rappresentata e difesa dall'avv. SARDIELLO FRANCESCA

    Ricorrente -

    e con l'intervento del P.M.

    Oggetto: Dichiarazione di morte presunta

    Conclusioni della parte: "ai sensi degli artt. 726 c.p.c. e 58 c.c. voglia dichiarare la morte presunta alla data dal 19.10.1987, ultima data conosciuta di esistenza in vita, del sig. Mahmod Joyan, altrimenti indicato nelle varie trascrizionifonetiche come Mahomud Mahomud Junes e come Mahomoud Younis Mahomud Japan, nato aNinawa (Iraq) il 01.07.1943 o 31.07.1943".

    Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

    Con ricorso depositato il 08.06.22, Vallini Valentina chiedeva all'intestato Tribunate la dichiarazione di morte presunta del sig. Mahmod Joyan (anche indicato come Mahomud Mahomud Junes e come Mahomoud Younis Mahomud Jopan), nato a Ninawa (Iraq) i1 01.07.1943 o il31.07.1943.

    La ricorrente rappresentava di essere nipote della sig.ra Gregori Giovanna, deceduta i12.03.2018, nonche sua amministratrice di sostegno in sostituzione del padre Vallini Bruno deceduto in data antecedente (docc. 1-2-3- 4-5).

    La ricorrente apprendeva che la nonna risultava coniugata e separata: invero ella aveva contratto matrimonio il10.05.1983 con il sig. Mahmod Joyan, nato a Ninawa (iraq) il1.07.43, in Milano e il matrimonio era stato celebrato presso la casa Circondariale di san Vittore, ove il predetto era all'epoca recluso (do 6 e 7); successivamente si era separata da1 marito con sentenza n 708/2009 pronunciata dal Tribunate di Brescia in contumacia  del marito  (doc.  12). La sig. Vallini,  pertanto,  ricercava  i1 sig. Mahmod  per  poter  aprire la successione rna non reperiva notizie successive al1987: il marito della nonna, dapprima recluso nella Casa circondariale di San Vittore in Milano nel1983, veniva trasferito l'anno seguente presso la Casa di reclusione di Pianosa,  successivamente  presso  la Casa circondariale  di Porto  Azzurro  e, da ultimo,  presso  la Casa circondariale di Padova, dalla quale e stato scarcerato il19.10.1987 (docc. 8-9-10-11).

    Inoltre, la ricorrente non rinveniva documenti recanti le esatte generalita del sig. Mohamod se non le generalita indicate nell' atto di matrimonio (" Mahmod Joyan, nato a Ninawa in Iraq i1 01.07.1943") e le diverse generalita indicate nei registri delle varie case circondariali ove e stato ristretto ; da ultimo, presso la Casa circondariale di Padova, egli era identificato in Mahomud Mohomud Junes nato in Iraq i1 31.07.1943.

    La stessa si rivolgeva a1 Consolato iracheno rna le ricerche di cui ai nominativi "Mahomud Junes nato in Iraq i1 1.07.43" e "Mahomud Mohomud Junes nato in Iraq i1 31.07.43" non davano alcun risultato essenso i nominativi sconosciuti (doc.14).

    Con provvedimento del 22.06.22, la presidente della prima sezione dott. Bailetti disponeva la pubblicita di legge e, decorsi sei mesi dall'ultima pubblicazione, veniva fissata l'udienza di comparizione ex art. 728 c.p.c. avanti a1 giudice designato dott Bitozzi cui partecipava la ricorrente in modalita da remoto. A tale udienza del 25.05.23, la dott. Bitozzi rilevava che le informazioni richieste a1 Consolato iracheno non comprendevano i1 nominativo di cui all'atto di matrimonio, ovvero: "Mahmod Joyan, nato il 01.07.1943 a Ninawa (Iraq)", ed invitava parte ricorrente a produrre dichiarazione del Consolato iracheno relativa a tale nominativo, rinviando all'udienza   del13.09.23.

    A tale udienza, svoltasi in modalita cartolare, la ricorrente depositava comunicazione del Consolato attestante l'impossibilita di rilasciare qualsiasi informazione in assenza di documentazione relativa al suddetto nominativo (doc. 23) e insisteva nella domanda di cui al ricorso.

    Dalla documentazione  acquisita, anche a seguito della richiesta di integrazione documentale effettuata da1 Giudice delegato all'udienza del 25.05.23 e prodotta dalla parte ricorrente per l'udienza del13.09.23, da un lato, puo concludersi che l'uomo sposato dalla Gregori Giovanna "Mahmod Joyan, nato i1 01.07.1943 a Ninawa (Iraq)", sia la medesima persona dell'uomo identificato con altro alias presso la casa circondariale di Padova e scarcerato i119.10.87 (Mahomud Mohomud Junes nato in Iraq il 31.07.1943), dall'altro, che sono ormai trascorsi piu di trentacinque da tale giomo, senza che si siano avute piu notizie del medesimo.

    Le ricerche, infatti,  effettuate appaiono esaustive anche in ordine aile diverse generalita con cui il soggetto e stato identificato nei vari istituti di pena in cui e stato ristretto (docc da 8 a 11).

    Risultano eseguite tutte le formalita di cui all'art. 727 c.p.c. e sono decorsi sei mesi dall'ultima pubblicazione compiuta ai sensi della citata norma.

    Sussistono pertanto le condizioni per dichiarare la morte presunta di Mahmod Joyan, altrimenti indicato con le generalita di Mahomud Mahomud Junes e di Mahmoud Younis Mahmoud Jopan.

    P.Q.M.

    il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando:

    1. Dichiara la morte presunta di Mahmod Joyan, altrimenti indicato neUe varie trascrizioni  fonetiche come Mahomud Mahomud Junes e come Mahmoud Younis Mahmud Jopan, nato a Ninawa (Iraq) il 01.07.1943 o i1 31.07.1943, avvenuta in localita imprecisata in epoca posteriore e prossima a1 19.10.1987;
    2. Dispone chela sentenza, a cura e spese di chiunque vi abbia interesse, sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sui sito internet del Ministero della Giustizia.

    Manda alia cancelleria per la comunicazione al competente Ufficio dello Stato civile.

    Cosi deciso in Padova nella camera di consiglio del19/09/2023.

    Il Presidente rel.
    Dott.ssa  Chiara Ilaria Bitozzi

    TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
    PRIMA SEZIONE CIVILE

    Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

    dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi Presidente relatore
    dott.ssa Barbara De Munari Giudice
    dott.ssa Alina Rossato Giudice

    vista  l'istanza  di  correzione  di  errore  materiale  contenuta  nella  sentenza  di  questo  tribunale depositata in data 20.09.23 e ritenuta la stessa fondata;

    ordina

    Nella parte relativa alle "Conclusioni della parte",  al rigo 3, 1i ove e scritto "Mahomoud Younis Mahomud  Jopan" deve  intendersi    "Mahmoud Younis Mahmoud  Jopan";

    Nella parte relativa alia "Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", al rigo 2 e 3, li ove e scritto "Mahomoud Younis Mahomud Jopan" deve intendersi "Mahmoud Younis Mahmoud Jopan";

    Dopo il P.Q.M.,  al rigo 3, ove e scritto "Mahmoud Younis Mahmud  Jopan", deve intendersi

    "Mahmoud Younis Mahmoud Jopan".

    manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

    Padova,02/10/2023

    il Presidente rel.
    dott. Chiara Ilaria Bitozzi

     



  • Sentenza n. 103/2023 pubbl. il 09/11/2023
    RG n. 3283/2019
    Repert. n. 4367/2023 del 09/11/2023

     

     

     

     

    emblema della repubblica

    IL TRIBUNALE DI MONZA
    QUARTA SEZIONE
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    in linea fino al 4 settembre 2024

    Il Tribunale, composto dai Magistrati:

    Dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente

    Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice

    Dott. Manuel Mastromarchi Relatore

    all’esito della Camera di Consiglio ha emesso la seguente

    SENTENZA

    visto il ricorso depositato in data 1 luglio 2019 con cui Albanese Laura in qualità di figlia, ha chiesto la dichiarazione di morte presunta del padre Albanese Vittorio   scomparso improvvisamente nel maggio 2009 senza da allora dare più notizia di sé;

    vista l’udienza di cui al verbale del 7 febbraio 2023 dalla quale è emerso che non esistono altri soggetti interessati ex art. 726 cpc oltre alla ricorrente. Quest’ultima ha dichiarato ““Dal 2009 non ho più avuto alcuna notizia, né diretta né indiretta. Dopo la pubblicazione del ricorso sugli articoli di giornale e sulla Gazzetta Ufficiale, la situazione non è mutata . Nessuno si è fatto vivo, né mi sono giunte segnalazioni di alcun tipo”.

    visti gli accertamenti effettuati e tutta la restante documentazione in atti all’esito dei quali non è emerso

    alcun dato utile;

    ritenuto pertanto che, trattandosi di persona scomparsa da oltre dieci anni, il ricorso possa essere accolto; Visto il parere favorevole del PM;

    Dato atto delle pubblicazioni effettuate ai sensi del provvedimento del Tribunale di Monza del 17 ottobre 2019;

    P.Q.M.

    dichiara la morte presunta di Vittorio Abanese nato a Monza il 21 luglio 1950 CF. LBN VTR 50L21 F704X. Dispone che la presente sentenza sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito internet del Ministero della Giustizia

    Dispone, altresì, che copia della presente sentenza sia depositata presso la cancelleria di questo Tribunale per l’annotazione sull’originale   della sentenza stessa, nonché comunicarla all’ Ufficiale dello stato civile competente

    Cosi deciso in Monza , nella camera di consiglio del 2 novembre 2023

    Il Presidente
    Laura Gaggiotti

    Il Giudice Est.
    Manuel Mastromarchi

     



  • Sentenza n. 1/2024 pubbl. il 09/02/2024
    RG n. 182/2021
    Repert. n. 221/2024 del 12/02/2024

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
    SEZIONE CIVILE

    In linea fino al 31 agosto 2024

    Il Tribunale di Viterbo, così composto
    Dott. Eugenio Maria Turco Presidente
    Dott. Paolo Bonofiglio Giudice
    Dott.ssa Caterina Mastropasqua Giudice rel.
    riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nella causa civile iscritta al procedimento recante proc. R.G. n. 182/2021 VG,
    promossa da
    Carla BIGARELLI, nata a Roma il 12.8.1971 (c.f. BGR CRL 71H52 H501W), residente in Corchiano (VT), Via Gabriele D’Annunzio n. 13, elettivamente domiciliata in Gallese (VT), Via A. Zaffarame n. 27, presso e nello studio dell’Avv. Fiorella Nenci, la quale la rappresenta e difende giusta procura speciale posta in calce al Ricorso per la dichiarazione di morte presunta

    ricorrente

    con la partecipazione del

    Pubblico Ministero in sede

    interventore ex lege

    Oggetto: Dichiarazione di morte presunta ex art. 58 c.c.

    Motivi della decisione

    Con ricorso depositato in data 22.1.2021 la ricorrente Carla Bigarelli, premesso di essere l’unica possibile chiamata all’eredità dello zio Franco Bigarelli, nato a Corchiano il 30.11.1936 ed ivi residente in Via Roma n. 56, unica nipote, ex fratre, di quest’ultimo, celibe ed unico fratello del proprio genitore, Pietro Bigarelli, deceduto in data 08.10.2020, ha richiesto la dichiarazione della morte presunta del predetto zio, Franco Bigarelli, non avendo avuto più sue notizie dal giorno della sua scomparsa, vale a dire dal 24.12.2010, essendo risultate vane le ricerche effettuate, a seguito della denuncia che l’esponente aveva presentato alla locale Caserma dei Carabinieri, dalle Forze dell’Ordine, interessati anche i mass media mediante diffusione di appello effettuata dai giornali locali e dalla redazione del programma televisivo “Chi l’ha visto” e nonostante siano state interessate le Autorità civili e religiose della provincia e della Capitale, dove era stata rinvenuta l’auto con la quale si era allontanato lo zio.
    La ricorrente rappresentava altresì che, medio tempore, con sentenza del Tribunale n. 5/2013, emessa nel proc. R.G. n. 904/2013 VG veniva dichiarata l’assenza di Franco Bigarelli con nomina, quale curatore dell’assente, della ricorrente stessa che veniva immessa nel possesso dei beni di questo, tenuto conto che lo zio dal giorno della scomparsa non aveva effettuato alcun prelevamento in banca e non aveva riscosso la pensione, senza nominare delegati o rappresentanti legali.
    Eseguite le pubblicazioni del ricorso secondo le modalità previste dagli artt. 726 e ss. c.p.c., con decreto del 23.10.2023 veniva fissata, su istanza di parte ricorrente come sollecitata dal giudice delegato alla trattazione del procedimento, l’udienza di comparizione delle parti ex art. 728 c.p.c., avendo mandato contestualmente alla Cancelleria di comunicare al P.M. in sede la pendenza del procedimento odierno.
    All’udienza del 7.12.2023, la ricorrente, comparsa personalmente unitamente al proprio procuratore costituito, riportandosi a quanto dedotto nell’atto introduttivo e avendo già dichiarato l’assenza di altri soggetti cui notificare il ricorso e il decreto di fissazione di udienza ex art. 726 c.p.c., essendo la ricorrente l’unica erede legittima e non avendo contezza dell’esistenza di procuratori o rappresentanti o altre persone che potrebbero perdere diritti o essere gravate da obbligazioni per effetto della morte dello scomparso (cfr. dichiarazione depositata in data 10.11.2023), insisteva per l’accoglimento della domanda proposta; la causa veniva dunque trattenuta in decisione al Collegio.
    Ebbene, dando atto che risulta sussistente la legittimazione della ricorrente e la ritualità del procedimento come istaurato, occorre evidenziare che ai sensi dell’art. 58, comma 1, c.c., trascorsi dieci anni da quello a cui risale l’ultima notizia, la dichiarazione di morte presunta può essere chiesta, ad istanza del Pubblico Ministero o su ricorso di un erede, testamentario o legittimo, dello scomparso o, ancora di un erede dell’erede, come se la persona scomparsa fosse morta nel giorno a cui risale tale ultima notizia e che devono essere citati in giudizio i presunti successori legittimi e tutti gli altri soggetti indicati dagli artt. 726 e 728, comma 1, c.p.c.
    Nel caso di specie, vista la dichiarazione di parte ricorrente quanto alla mancata contezza dell’esistenza di procuratori o rappresentanti o altre persone che potrebbero perdere diritti o essere gravate da obbligazioni per effetto della morte dello scomparso e che dalla documentazione anagrafica depositata in atti risulta che la ricorrente è l’unica erede dello scomparso Franco Bigarelli, celibe – per come dichiarato dalla ricorrente, stante l’avvenuto decesso del fratello Pietro Bigarelli padre della ricorrente, può ritenersi che non vi sono altri soggetti legittimati a partecipare al giudizio ex art. 726 e 728 c.p.c.
    Altresì risulta che la ricorrente, oltre a un nuovo appello sui social tramite la redazione di “Chi l’ha visto” del 28.12.2022 senza esito, abbia eseguito gli adempimenti previsti dall’art. 727, comma 1, c.p.c. mediante la pubblicazione per estratto della domanda, due volte consecutive, a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e in due giornali locali (Corriere di Viterbo e Il Messaggero), con invito a chiunque avesse notizia dello scomparso di farle pervenire al Tribunale di Viterbo entro sei mesi dall’ultima pubblicazione (cfr. all. n. da 1 a 6 depositati in data 30.9.2022).
    La dichiarazione di morte presunta ex art. 58 c.c. invocata nel caso di specie riguarda l’ipotesi generale della persona dichiarata assente ex art. 49 c.c.; invero il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 5/2013, emessa in data 13.12.2013 e pubblicata in data 18.12.2013, ha dichiarato l’assenza di Franco Bigarelli (nato a Corchiano il 30.11.1936) dal giorno cui riusale l’ultima sua notizia, vale a dire dal 24.12.2010.
    Considerato tutto quanto sopra, esaminata la documentazione in atti e tenuto conto di quanto dedotto dalla ricorrente, e tenuto conto che il P.M. in sede notiziato del procedimento nulla ha osservato e opposto, come da visto emesso in data 7.2.2024, la domanda avanzata da Carla Bigarelli può essere accolta risultando che Franco Bigarelli on è più comparso nel luogo della sua ultima residenza (sita in Corchiano, Via Roma n. 56) e che è decorso un decennio dal 24.12.2010, vale a dire dalla data cui risale la sua ultima notizia.

    Nulla va disposto per le spese trattandosi di procedimento non contenzioso.

    P.Q.M.

    Il Tribunale di Viterbo, in composizione collegiale, nel procedimento iscritto R.G. n. 182/2021 VG, così provvede:

    • accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara la morte presunta di Franco Bigarelli (nato a Corchiano il 30.11.1936), alla data della sua ultima notizia, vale a dire al 24.12.2010 in Corchiano;
    • nulla per le spese.

    Dispone, ai sensi dell’art. 729 c.p.c., che la ricorrente provveda all’inserimento della presente sentenza per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e alla pubblicazione nel sito internet del Ministero della Giustizia, e, altresì, nei quotidiani Il Messaggero e il Corriere di Viterbo, nonché provveda al successivo deposito in cancelleria di copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica e dei giornali nei quali è stato pubblicato l’estratto per l’annotazione sull’originale della sentenza.
    Manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza, ai sensi dell’art. 731 c.p.c., all’ufficiale dello stato civile del Comune di Corchiano per l’annotazione nell’atto di nascita e per la trascrizione dell’atto di morte, in quanto ultimo luogo di residenza anagrafica di Franco Bigarelli.
    Così deciso in Viterbo, camera di consiglio dell’8 febbraio 2024

    Il Giudice rel.
    dott.ssa Caterina Mastropasqua

    Il Presidente
    dott. Eugenio Maria Turco



  • Sentenza n. 6/2024 pubbl. il 21/02/2024
    RG n. 2626/2023
    Repert. n. 36/2024 del 21/02/2024

     

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    TRIBUNALE DI BOLOGNA
    Sezione Prima Civile

    In linea fino al 26 agosto 2024

    in persona dei magistrati
    dott.ssa Silvia Migliori Presidente
    dott.ssa Sonia Porreca Relatore
    dott.ssa Carmen Giraldi Componente
    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nella causa di primo grado iscritta al n. 2626 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell’anno 2023

    promossa da

    CRISTINA MARCHIONI (C.F. MRCCST73M59A944P), rappresentata e difesa dall’Avvocato ELMO EMANUELA del Foro di Bologna

    parte attrice

    contro

    CINZIA MICHELASSI, nata a Bologna il 30 ottobre 1950 (c.f. MCHCNZ50R70A944R)
    CON L’INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
    OGGETTO: Dichiarazione di assenza o di morte presunta (COLLEGIO)
    CONCLUSIONI DELLE PARTI come in verbale di udienza in data 8 febbraio 2024

    FATTO E DIRITTO

    Con ricorso ex art. 726 c.p.c. e 58 c.c. depositato il 1.10.2021 MARCHIONI CRISTINA, figlia di MICHELASSI CINZIA, nata a Bologna il 30.10.1950, rappresentava che:

    • la madre, Michellassi Cinzia, aveva sposato Marchioni Pietro in Bologna il 3.10.1971, divorziando dal marito (nonché padre della ricorrente) per effetto della sentenza resa dal Tribunale di Bologna in data 10.5.1988, regolarmente trascritta;
    • la madre, Michelassi Cinzia, si è trasferita in Venezuela a dicembre 1993, senza però mai spostare la propria residenza e, in data 20 gennaio 1994 è salita su una piccola imbarcazione turistica per un viaggio finalizzato a visitare l’Isola di Tortuga, partendo dal luogo in cui in quel momento alloggiava, e cioè da Puerto La Cruz;
    • l’imbarcazione su cui viaggiava la madre naufragava e del sinistro era riportata notizia nel quotidiano “La Repubblica” del 29.1.1994, il cui estratto era prodotto come allegato n. 3 del ricorso;
    • dal momento del naufragio non si avevano più notizie di Cinzia Michelassi ed erano ormai già trascorsi più di dieci anni.

    La ricorrente, unica erede della madre, dichiarava che non esisteva alcun procuratore o rappresentante legale della scomparsa, né persona che per effetto della morte della stessa sarebbe gravata da obbligazioni o perderebbe diritti.
    Ciò posto, la ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale adìto di dichiarare la morte presunta della madre, Cinzia Michelassi, nata a Bologna il 30.10.1950, come da registro degli Atti di Nascita del Comune di Bologna al n. 2860 P. 1 S. A Uff. 01 anno 1950.
    La domanda giudiziale, soggetta ratione temporis alle disposizioni di cui agli artt. 721 e segg. c.p.c., era oggetto delle pubblicazioni previste dall’art. 727 c.p.c. nei termini e con le formalità richieste dal decreto del 24.2.2023 (cfr. pubblicazioni nel Corriere della Sera del 23 marzo e 2 aprile 2023; nel Resto del Carlino del 18 e 28 aprile 2023; in Gazzetta Ufficiale del 1° e 13 aprile 2023 – sub doc. nn. 8-9-10 fasc. ricorrente).
    Successivamente, con decreto del 4.11.2023, veniva dato termine per le notifiche previste dall’art. 728 c.p.c., adempimento a cui non era dato seguito essendo la ricorrente l’unica erede della madre scomparsa e non sussistendo procuratori o rappresentanti legali della scomparsa.

    Il Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, interveniva in data 3.12.2023, senza formulare rilievi.
    All’udienza dell’8 febbraio 2024 presenziava la ricorrente di persona, che, sentita dal Giudice, ripercorreva sinteticamente la vicenda che nel lontano 1994 portava alla scomparsa della madre in occasione del naufragio dell’imbarcazione diretta alle Isole Tortuga in Venezuela.
    Le dichiarazioni rese dalla parte trovano riscontro nella documentazione cartacea riversata in atti.
    Ciò posto, esaminata la documentazione, visti gli artt. 726 c.p.c. e segg. e 58 c.c., il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda in esame e, per l’effetto, dichiara la morte presunta di CINZIA MICHELASSI, nata a Bologna il 30 ottobre 1950 (come da registro degli Atti di Nascita del Comune di Bologna al n. 2860, P. 1, S. A, Uff. 01, anno 1950) nella data del 20.1.1994, quale giorno a cui risale l’ultima notizia della sua presumibile permanenza in vita.
    Considerata la natura necessaria del giudizio, nulla si dispone sulle spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate.

    P.Q.M.

    Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
    visti gli artt. 726 c.p.c. e 58 c.c.

    DICHIARA

    la MORTE PRESUNTA in data 20.1.1994 di CINZIA MICHELASSI, nata a Bologna il 30 ottobre 1950 (come da registro degli Atti di Nascita del Comune di Bologna al n. 2860, P. 1, S. A, Uff. 01, anno 1950);
    visto l’art. 729 c.p.c.

    DISPONE

    che la sentenza, per estratto, sia inserita nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale, e pubblicata nel sito Internet del Ministero della Giustizia;
    visto l’art. 731 c.p.c.

    DISPONE

    che della presente sentenza venga data comunicazione a cura della Cancelleria all’Ufficiale dello Stato Civile di Bologna.
    Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 14/02/2024.

     

    IL GIUDICE ESTENSORE
    dott.ssa Sonia Porreca

    IL PRESIDENTE
    dott.ssa Silvia Migliori

     



  • Sent. n. 18/2023 pubblicata il 28.11.2023
    R.G. n. 2009/2022
    Repert. n. 1707/2023 del 28.11.2023

     

    emblema della repubblica


    In linea fino al 31 luglio 2024

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    IL TRIBUNALE DI VITERBO
    SEZIONE CIVILE

    composto dai seguenti magistrati:

    • dott. Eugenio Turco - Presidente rel.
    • dott. Paolo Bonofiglio - Giudice
    • dr.ssa Fiorella Scarpato - Giudice

    riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

    SENTENZA
     

    nella causa iscritta a VG n. 2009/2022 introdotta da:
    DEZI SANDRA (CF: DZISDR61H66E958E), nata a Marino (RM) il
    26.06.1961 e residente in Frascati (Rm), Via A. De Gasperi n. 18
    DEZI MARIA (CF:DZIMRA64M51E958W)    nata a Marino (RM) l’
    11.08.1964 e residente in Rocca di Papa (RM) Via Vecchia di Velletri n. 14/E, entrambe con l'Avv. Francesca Maggiorelli presso il cui studio in Ferentino (Fr), Via XX Settembre n. 14 hanno eletto domicilio

    RICORRENTI

    E

    PUBLICO MINISTERO TRIBUNALE VITERBO
     

    Oggetto: dichiarazione morte presunta di Dezi Sergio, nato a Marino (FR) il 24.05.1936
    Conclusioni: all’udienza del 16.11.2023 parte istante ha rassegnato le proprie conclusioni da ritenersi riportate nella presente parte della decisione

    MOTIVAZIONE

    Le odierni ricorrenti, figlie di Dezi Sergio, nato a Marino (Fr) il 24.05.1936 con ultima residenza conosciuta in Vejano, Via Gorgoglione snc. uniche eredi legittime di quest’ultimo, con ricorso in atti hanno chiesto dichiararsi la morte presunta del loro genitore premettendo quanto segue: a) che il padre Dezi Sergio già dall’ 11.03.2012 risultava scomparso dal Comune di Vejano e da allora nessuno ne aveva avute più notizie; b) che in data 5.12.2013 il Tribunale di Viterbo, su istanza delle ricorrenti, aveva dichiarato la scomparsa del genitore Dezi Sergio con nomina del curatore in persona della ricorrente Dezi Sandra nel procedimento n. 402/2013 VG; c) che erano trascorsi oltre 10 anni dalla scomparsa del proprio congiunto senza che v’erano state notizie utili in relazione al suo ritrovamento; d) che non vi era stata nomina di un rappresentante legale dello scomparso; e) che, pertanto, sussistevano i presupposti per dichiararsi la morte presunta del loro congiunto a suo tempo già dichiarato assente.
    Rilevato che nel caso in esame sussistono le condizioni per l’accoglimento della domanda in atti, considerando, in particolare: a) la legittimazione delle parti ad avanzare la odierna richiesta, risultando le stesse uniche eredi di Dezi Sergio, il quale non aveva alcun rappresentante legale e/o procuratore, né altre persone che, a notizia delle ricorrenti, avrebbero potuto perdere diritti o essere gravate da obbligazioni della morte della persona scomparsa;
    b) che le parti hanno provveduto alle pubblicazioni disposte dal Tribunale e che successivamente, decorso il termine di sei mesi è stata tenuta l’udienza di comparizione delle istanti; c) che le ricorrenti all’udienza del 16.11.2023 sono state interrogate avendo confermato le circostanze relative alla scomparsa del genitore avvenuta nella notte tra il 12.3.2012 ed il 13.3.2012 dopo un suo ricovero in ospedale a Viterbo.
    Alla luce di tali elementi appare, pertanto, legittimo accogliere la domanda e dichiarare la morte presunta di Dezi Sergio, nato a Marino (Fr) il 24.05.1936

    P.Q.M.

    Il Tribunale definitivamente pronunciando così dispone:

    1. Visti gli art. 726 ssgg cpc dichiara la morte presunta di Dezi Sergio, nato a Marino (Fr) il 24.05.1936;
    2. Dispone che la presente decisione sia inserita, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia a cura degli interessati, con comunicazione all’ufficio dello stato civile del competente comune.

    Viterbo, 25.11.2023

    Il Presidente est.
    Dr. Eugenio Maria Turco



  • Sentenza n. 18/2024 pubbl. il 20/03/2024
    RG n. 1588/2022
    Repert. n. 104/2024 del 20/03/2024

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    TRIBUNALE DI NOLA

    SECONDA SEZIONE CIVILE 

    in linea fino al 30 giugno 2024

    Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione Civile, in composizione collegale nelle persone dei magistrati

    Dott.ssa VINCENZA BARBALUCCA Presidente

    Dott.ssa FEDERICA GIRFATTI Giudice

    Dott.ssa LORELLA TRIGLIONE Giudice est. ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nel procedimento civile iscritto al n. 1588/2022 VG, avente ad oggetto: dichiarazione di morte presunta

    promosso da

    De Gregorio Mirella Maria, Nappi Concetta, Nappi Paola e Nappi Teresa, tutte rapp.te e difese dall’avv. Concetta Nappi;

    RICORRENTI

    Con l’intervento del PM in sede.

    CONCLUSIONI

    Come dal verbale del 13.03.2024.

    RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

    Con ricorso depositato in data 18.07.2022, le ricorrenti, nella qualità di moglie e figlie di Nappi Paolo Filippo Andrea (nato a Liveri il 12.10.1947), la cui ultima residenza nota risultava essere in Liveri, chiedevano, ai sensi degli artt. 58 c.c. e 726 c.p.c., che venisse dichiarata la morte presunta del precitato congiunto risultante scomparso dal proprio domicilio dal 21.09.1991.

    Emessi i provvedimenti di cui all’art. 727 c.p.c., decorsi i sei mesi dall’ultima pubblicazione senza notizia alcuna in merito al Nappi, su istanza di parte ricorrente, veniva disposta l’udienza di comparizione per il 13.03.2024 (delle sole ricorrenti che dichiarano che non ci sono altre persone, oltre loro, che perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni per effetto della morte dello scomparso, ex art 726 c.p.c.).

    A tale udienza, il giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio.

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Preliminarmente si ritiene ammissibile la presente azione intentata dalla moglie e dalle figlie dello scomparso in quanto eredi legittime di costui. Invero l’art. 58 c.c., nel punto in cui individua come legittimati alla presente azione, oltre al PM, “le persone indicate nei capoversi dell’art. 50”, individua come tali gli eredi testamentari e legittimi, i legatari e i donatari, riconoscendo quindi legittimazione a soggetti che dovrebbero subentrare nella gestione del patrimonio dello scomparso.

    Parte ricorrente ha poi provveduto agli adempimenti di cui all’art. 727 c.p.c. nei termini stabiliti.

    Passando al merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.Invero significativi sono a riguardo prima di tutto i rilievi svolti in ricorso e la documentazione prodotta:in particolare si evidenzia come sia stato accertato in sede penale (con sentenza della Corte di Cassazione

    del 2001) l’uccisione di Nappi Paolo Filippo Andrea nello stesso giorno della scomparsa; delitto per il quale gli esecutori materiali e i mandanti sono stati condannati all’ergastolo; ancora le ricorrenti riferiscono del ritrovamento di resti di un cadavere già pochi anni dopo la scomparsa (e precisamente nel 1995) e attribuiti allo scomparso nella sentenza della Corte di Assise di Napoli (del 1998, confermata in Cassazione). Dell’accaduto è stato scritto anche su testate di rilievo nazionale nonché oggetto dei lavori di una Commissione parlamentare di inchiesta.

    Le circostanze evidenziate, dunque, nella loro valutazione complessiva, rendono più che verosimile che Nappi Paolo Filippo Andrea sia stato vittima di omicidio.

    Dunque, può ritenersi che nel caso ricorrano i presupposti per dichiarare la morte presunta di Nappi Paolo Filippo Andrea, scomparso da oltre dieci anni, e precisamente dal 21.09.1991, epoca alla quale risalgono le ultime notizie sullo stesso.

    Le spese della procedura restano a carico di parte ricorrente.

    La presente sentenza emessa dovrà essere, ai sensi dell’art. 729 c.p.c. (applicabile ratione temporis), inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia.

    P.Q.M.

    dichiara presunta la morte di Nappi Paolo Filippo Andrea (nato a Liveri il 12.10.1947) nel giorno del 21.09.1991 in Liveri, data e luogo a cui è dato far risalire le ultime sue notizie.

    Dispone che la presente sentenza sia inserito per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e

    pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia.

    Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 13.03.2024.

    Il Giudice est. 
    Dott.ssa Lorella Triglione 

    Il Presidente
    Dott.ssa Vincenza Barbalucca



  • Sentenza n. 149/2023 pubbl. il 06/12/2023
    RG n. 798/2023
    Repert. n. 1457/2023 del 06/12/2023

     

    emblema della repubblica

     TRIBUNALE DI MILANO
    Sezione VIII Civile

    In linea fino al 21 giugno 2024

    Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

    G.B. Rollero — Presidente relatore

    E. Manfredini — Giudice

    L. Cosmai — Giudice

    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    Nel procedimento per dichiarazione di morte presunta recante il numero di ruolo generalesopra indicato, promosso con ricorso in data 18/1/2023,

    tra

    OGLIENGO Vittorio Giovanni Maria C.F. GLN VTR 58005 0807T

    DEGIORGIS Renata C.F. DGR RNT 58P67 L219G

    entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Iannaccone e Serena Cremonesi, con

    domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, corso Matteotti nr. 11;

    Ricorrenti

    e

    OGLIENGO Luca, C.F. GLN LCU 88M01 L219J

    Resistente

    Con l'intervento del Pubblico Ministero

    Oggetto: dichiarazione di morte presenta

    Conclusioni: come da ricorso introduttivo

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    Osservato che con sentenza nr. 50/2015 questo Tribunale dichiarava l’assenza di Luca Ogliengo, scomparso senza dare più notizie di sé il 4/11/2012, all’età di ventiquattro anni, durante un’escursione su un vulcano tra le montagne al confine fra il Cile e l’Argentina, effettuata in compagnia di un amico francese e di una guida di nazionalità russa, loro pure

    scomparsi senza lasciare tracce;

    considerato che nella sopra menzionata sentenza si è dato atto che non hanno avuto alcun esito né le ricerche disposte dalle autorità locali cilene, né quelle organizzate sul posto per iniziativa dei genitori qui ricorrenti, che avevano ingaggiato squadre di esperti conoscitori dei luoghi della sfortunata escursione, perlustrandoli sistematicamente, ma senza alcun risultato ed arrivando alla conclusione che i due amici e la loro guida, probabilmente priva della necessaria esperienza, sorpresi da un brusco peggioramento delle condizioni meteorologiche, erano rimasti vittime della montagna;

    considerato che la situazione sopra descritta è rimasta immutata per tutto il tempo necessario a far maturare le condizioni per la dichiarazione di morte presunta di Luca Ogliengo;

    considerato che i ricorrenti, genitori di Luca Ogliengo, hanno ritualmente eseguito le formalità pubblicitarie di legge, disposte con decreto in data 18/1/2023, dandone riscontro in atti, così come hanno comunicato a tutti i soggetti chiamati all’eredità di Luca Ogliengo; ed al Pubblico Ministero il decreto di data 27/9/2023, di fissazione dell’odierna udienza, volta a dare modo a tutti costoro di interloquire nella presente procedura;

    considerato che i ricorrenti hanno depositato la prova della rituale comunicazione del

    suddetto decreto ai soggetti su nominati e che nessuno di costoro ha inteso intervenire

    all’udienza del 23/11/2023 o depositare note contenenti proprie conclusioni;

    ritenuto, in definitiva, che ricorrano le condizioni per dichiarare la morte presunta di Luca Ogliengo, come sopra generalizzato, con le conseguenze di cui all’art. 63 cc ed ogni altra

    conseguenza di legge;

    pqm

     

    il Tribunale di Milano

    Sezione VIII Civile

    definitivamente pronunciando, in composizione collegiale, nel procedimento per dichiarazione di morte presunta proposto con ricorso in data 18/1/2023, cosi provvede:

    • Dichiara la morte presunta in Cile, località ignota, in data 4/11/2012, di LUCA OGLIENGO, nato a Torino 1’1/8/ 1988, del quale sono eredi legittimi i genitori qui ricorrenti ed i fratelli sigg.ri Marco Ogliengo, nato a Torino il 23/9/1986, Andrea Ogliengo, nato a Bad Soden (Germania) il 6/6/1993 e Pietro Ogliengo, nato a Lake Forest (USA) il 17/3/1999, tutti in atti compiutamente generalizzati;
    • Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

    Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23/11/2023.

    Il Presidente est.
    Giovanni Battista Rollero



  • Sentenza n. 5794/2023 pubbl. il 10/07/2023
    RG n. 13839/2023

     

    emblema della repubblica

     TRIBUNALE DI MILANO
    Sezione IX Civile

    In linea fino al 19 giugno 2024

    Il Collegio formato dai seguenti magistrati

    Dott. Elena Bernante Presidente rel.

    Dott. Maria Rita Cordova Giudice

    Dott. Elisabetta Stefania StuccilloGiudice

    all’esito della Camera di Consiglio ha emesso la seguente

    SENTENZA

    visto il ricorso depositato in data 31.3.2023 con cui NENCINI PIETRO, nato a Guardistallo (PI) il 4.9.1942, con l’Avv. Matteo Centuori, in qualità di padre della persona scomparsa NENCINI DANIEL, nato a Pardubice (Rep. Ceca) il 28.5.1976, ha chiesto la dichiarazione di assenza del predetto NENCINI DANIEL scomparso improvvisamente nel novembre 2020 senza da allora dare più notizia di sé, altresì chiedendo l’immissione del ricorrente nel possesso dei beni dello scomparso;

    vista l’udienza di cui al verbale del 28.6.2023 dalla quale è emerso a seguito di dichiarazioni dello stesso ricorrente che le ultime notizie dello scomparso risalgono al novembre 2020 allorquando, stando a quanto avrebbe appreso il sig. Pietro Nencini da una lontana parente della ex moglie – che non è più riuscito ad avere contatti neanche telefonici col figlio dal giugno 2020 - sarebbe stato visto nella Repubblica Dominicana e da allora non si hanno più sue notizie;

    vista la denuncia di scomparsa presentata da Pietro Nencini in data 31.1.2021 davanti ai Carabinieri della Stazione di Cecina e l’esito negativo delle ricerche;

    ritenuto pertanto che, trattandosi di persona scomparsa da oltre due anni, il ricorso può essere accolto;

    dato atto che l’immissione nel possesso dei beni può e deve essere richiesta al Tribunale competente dopo che la presente sentenza sarà passata in giudicato, a norma degli artt. 50 e ss. C.c. – che richiamano le norme in materia di successione – e 722 e ss. C.p.c., con particolare richiamo all’art. 730 c.p.c., cosicchè nessun ulteriore provvedimento può essere assunto con la presente sentenza.

    P.Q.M.
    dichiara l’assenza

    di NENCINI DANIEL nato a Pardubice (CECOSLOVACCHIA) il 28/05/1976.

    Dispone che la presente sentenza venga inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito Internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni 60.

    Manda alla Cancelleria per la comunicazione all’Ufficiale di Stato Civile competente ex art. 731 c.p.c. dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché per gli altri adempimenti conseguenti.

    Nulla sulle spese.

    Milano, lì 06/07/2023

    Il Presidente est.
    Dott.ssa Elena Maria Bernante



  • Sentenza n. 6/2023 pubbl. il 11/12/2023

    RG n. 1021/2022

    Repert. n. 1114/2023 del 11/12/2023

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    IL TRIBUNALE DI PALMI
    Sezione Civile

     

    in linea fino al 17 giugno 2024

    riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:

    dott. Piero Viola Presidente

    dott. Mariano Carella Giudice est.

    dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha pronunciato la seguente

    S E N T E N Z A

    Sulla domanda per dichiarazione di assenza di ROSARNO Francesco, nato a Rosarno (RC) il 20/08/1953 (C.F.: RSRFNC53M20H558M), iscritta al n° 1201/2022 R.G.V.G.

    promossa da:

    MAMONE Marina Anna (C.F.: MMNMNN65L66H558C), nata il 26/07/1965 a Rosarno (RC), elettivamente domiciliata alla Via Roma, Traversa Tito Speri n. 8, Rosarno (RC), presso lo studio dell’Avv. Giacomo Francesco Saccomanno che la rappresenta e difende per procura in atti;

    RICORRENTE

    Con l’intervento del P.M.

    FATTO E DIRITTO

    Con ricorso depositato in data 24.10.2022 Mamone Marina Anna agiva per sentir dichiarare l’assenza del marito Rosarno Francesco. Precisava a tal fine che, a causa della scomparsa - avventa presumibilmente in data 20/10/2018 – del proprio coniuge Rosarno Francesco, veniva introiato ricorso ex artt. 48 c.c. e 721 c.p.c, depositato il 04/03/2019 ed avente come oggetto istanza di nomina di curatore dello scomparso; con provvedimento n. cronol. 2765/2019 del 17/05/2019 - RG 147/2019, il Tribunale di

    Palmi, nominava la deducente Mamone Marina Anna curatore del proprio coniuge scomparso.

    Allegava, tra l’altro, attestazione dell’A.S.P. di Reggio Calabria – S.O.C. Risorse Umane da cui risultava che Rosarno Francesco, nato a Rosarno (RC) il 20.08.1953, fosse dipendente della predetta azienda dal 3.08.1981 e che dal 22.10.2018 era assente dal lavoro “disperso in montagna”; inoltre, veniva allegata anche la denuncia sporta.

    Dalla documentazione depositata, il Rosarno Francesco risulta scomparso da quando, in data 21.10.2018 si era recato in montagna per la raccolta funghi. In relazione alla denuncia sporta, il predetto sarebbe giunto da solo in montagna, e di lui, dopo un sms inviato alle ore 12.30 ad un suo amico, da allora si sarebbero persi i contatti. Nella denuncia è riportato anche che il Rosarno Francesco soffriva di vuoti di memoria.

    È pertanto fondata la deduzione resa dalla ricorrente circa l’assoluta mancanza di notizie del Raccosta e la mancanza di informazioni sul suo conto sin dall’ottobre 2018. Sulla scorta di siffatte emergenze processuali, ritiene il Tribunale che la domanda debba essere accolta.

    Nulla sulle spese data la natura del giudizio e l’accoglimento del ricorso.

    Ai sensi dell’art. 729 c.c., la presente sentenza va inserita, a cura della ricorrente, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. Copia della Gazzetta Ufficiale deve essere poi depositata nella cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale.

    Dopo il passaggio in giudicato, infine, la Cancelleria provvederà alla comunicazione della presente sentenza, secondo quanto previsto dall’art. 731 c.p.c.

    p.q.m.

    Il Tribunale così provvede:

    Dichiara l’assenza di ROSARNO Francesco, nato a Rosarno (RC) il 20/08/1953 (C.F.: RSRFNC53M20H558M);

    Dispone che la ricorrente provveda a inserire la presente sentenza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicarla nel sito internet del Ministero della giustizia. Copia della Gazzetta Ufficiale sarà poi depositata nella cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale.

    Manda alla Cancelleria, dopo il deposito di cui al capo precedente, per l’annotazione sull’originale della sentenza e, dopo il suo passaggio in giudicato, per la comunicazione all’Ufficiale dello Stato civile del Comune di Rosarno.

    Così deciso in Palmi nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2023

     

    Il Giudice relatore
    dott. Mariano Carella

    Il Presidente
    dott. Piero Viola

     



  • Sentenza n. 5/2023 pubbl. il 11/12/2023

    RG n. 34/2022

    Repert. n. 1113/2023 del 11/12/2023

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    IL TRIBUNALE DI PALMI
    Sezione Civile

     

    in linea fino al 17 giugno 2024

    composto dai Sigg:

    dott. Piero Viola Presidente

    dott. Mariano Carella Giudice est.

    dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario

    riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente

    SENTENZA

    Sulla domanda per dichiarazione di morte presunta di Giovinazzo Luigi nato a Gioia Tauro (RC) il 30.12.1974 (C.F. GVNLGU74T30E041U), iscritta al n° 802/21 R.G.V.G. promossa da:

    ARIANI AURORA nata a Palmi (RC) il 19.02.1937 (C.F. RMARRA37B49G288V), GIOVINAZZO FERDINANDO nato a Polistena (RC) il 06.04.1960 (C.F. GVNFDN60D06G791U), GIOVINAZZO CARMELA nata a Polistena (RC) il 20.12.1967 (C.F. GVNCML67T60G791G), GIOVINAZZO ELIO nato a Polistena (RC) il 18.07.1970 (C.F. GVNLEI70L18G791B), GIOVINAZZO CONCETTA nata a Polistena (RC) il 14.03.1972 (C.F. GVNCCT72C54G791W),   GIOVINAZZO   MARIA   ROSARIA   nata   a   Polistena   (RC)   il 26.08.1973 (C.F. GVNMRS73M66G791D), rappresentati e difesi dall’Avv. Graziella Scionti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cittanova (RC) via Del Gioco n. 58, e GIOVINAZZO ANTONIO nato a Polistena (RC) il 25.04.1961 (C.F. GVNNTN61D25 G791K), elettivamente domiciliato in Mantova – Via P. Amedeo n. 35, presso lo studio dell’Avv. Elena Meloni, che lo rappresenta e difende per procura in atti;

    RICORRENTI

    NEI CONFRONTI DI

    GIOVINAZZO PIETRO nato a Polistena (RC) il 15.11.1956 (C.F. GVNPTR56S15G791X),
    GIOVINAZZO GIUSEPPE nato a Polistena (RC) il 25.11.1963 (C.F. GVNGPP63S25G791B),
    GIOVINAZZO FRANCESCO nato a Polistena (RC) il 29.06.1965 (C.F. GVNFNC65H29G791T),
    GIOVINAZZO DIEGO nato a Polistena (RC) il 03.03.1976 (C.F. GVNDGI76C03G791T);

    RESISTENTI CONTUMACI

    Con l’intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi. OGGETTO: ricorso per dichiarazione di morte presunta.

    IN FATTO ED IN DIRITTO

    Con ricorso depositato in data 18/01/2022, Ariani Aurora, Giovinazzo Ferdinando, Giovinazzo Carmela, Giovinazzo Elio, Giovinazzo Concetta, Giovinazzo Maria Rosaria e Giovinazzo Antonio chiedevano che venisse dichiarata la morte presunta del congiunto (figlio di Ariani Aurora e germano di tutti gli altri) Giovinazzo Luigi, nato a Gioia Tauro (RC) il 30.12.1974 (C.F. GVNLGU74T30E041U, il quale era scomparso dal giorno 16 giugno 1995 senza più dare alcuna notizia di sé.

    Con provvedimento del 18.01.2022 il Presidente di Sezione disponeva, a norma dell’art. 727 c.p.c., la pubblicazione della suddetta domanda, ordinando, che questa fosse inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed in due giornali, con invito a chiunque avesse notizie dello scomparso di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.

    Decorso tale termine, i ricorrenti depositavano la documentazione attestante l’avvenuta pubblicazione e, in data 16.04.2023 istanza per la fissazione di udienza. Il Giudice Delegato fissava, quindi, con decreto, ai sensi dell’art. 728 c.p.c., l’udienza di comparizione degli istanti e di tutte le altre persone indicate nell’art. 726 c.p.c., cui veniva notificato il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione dell’udienza.

    All’udienza del 20.10.2023 il Giudice Delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione. Preliminarmente va rilevata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza nei confronti degli altri germani Giovinazzo Diego, Giovinazzo Pietro, Giovinazzo Francesco e Giovinazzo Giuseppe, i quali non hanno inteso costituirsi in giudizio sebbene regolarmente citati.

    Ciò detto, ritiene questo Tribunale che, sulla base degli elementi di conoscenza acquisiti attraverso la documentazione prodotta, la domanda vada accolta. Risultano, infatti, depositati gli atti del procedimento penale iscritto al n. 418/1995 RGPM Mod. 44, ed in data 06.10.1995 riunito al Proc. Penale n. 258/1995 RGPM iscritto a carico di ignoti per l’ipotesi di reato di cui all’art. 575 c.p. a danno di Raso Roberto; da tali atti risulta effettivamente che i familiari hanno denunciato la scomparsa di Giovinazzo Luigi sin dal 16.06.1995 e le escussioni dei vari informatori che nulla hanno saputo riferire circa le circostanze della scomparsa di Giovinazzo Luigi. La circostanza che Giovinazzo Luigi si sia allontanato senza alcun plausibile motivo e non abbia più dato notizie di sé assume, allora, valore altamente sintomatico della sua morte ed appare sufficiente per la pronuncia del provvedimento richiesto, specie se si considera che, come emerge dagli atti del procedimento, in

    cui lo stesso appare coinvolto in possibili vicende di tipo criminale, la sua scomparsa è avvenuta qualche tempo dopo quella di altro soggetto con cui lo stesso presentava connessioni (tale Raso Roberto). Risulta anche in atti la certificazione rilasciata in data 5.04.2017 dal Comune di Polistena (luogo di ultima residenza) di cancellazione dalla popolazione residente di Giovinazzo Luigi per irreperibilità.

    Ritiene questo Tribunale che, sulla base degli elementi di conoscenza sopra brevemente riassunti, la domanda vada accolta. Tali elementi appaiono, allora, assumere inequivoco valore sintomatico della sua morte e sufficienti per la pronuncia del provvedimento richiesto, tenuto conto, peraltro, che sono trascorsi oltre dieci anni dalla dichiarazione di assenza.

    Alla luce delle superiori considerazioni si deve, pertanto, dichiarare la morte presunta di Giovinazzo Luigi, nato a Gioia Tauro (RC) il 30.12.1974 (C.F. GVNLGU74T30E041U).

    Nulla sulle spese data la natura del giudizio e l’accoglimento del ricorso.

    Ai sensi dell’art. 729 c.c., la presente sentenza va inserita, a cura di parte ricorrente, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. Copia della Gazzetta Ufficiale deve essere poi depositata nella cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale.

    Dopo il passaggio in giudicato, infine, la Cancelleria provvederà alla comunicazione della presente sentenza, secondo quanto previsto dall’art. 731 c.p.c.

    p.q.m.

    Il Tribunale così provvede:

    1. Dichiara la morte presunta di Giovinazzo Luigi, nato a Gioia Tauro (RC) il 30.12.1974 (C.F. GVNLGU74T30E041U);
    2. Dispone che la ricorrente provveda a inserire la presente sentenza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicarla nel sito internet del Ministero della giustizia. Copia della Gazzetta Ufficiale sarà poi depositata nella cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale.
    3. Manda alla Cancelleria, dopo il deposito di cui al capo precedente, per l’annotazione sull’originale della sentenza e, dopo il suo passaggio in giudicato, per la comunicazione all’Ufficiale dello Stato civile del Comune Gioia Tauro.

    Così deciso in Palmi nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2023.

    Il Giudice relatore
    dott. Mariano Carella

    Il Presidente
    dott. Piero Viola

     



  • Sentenza n. 4/2023 pubbl. il 11/12/2023

    RG n. 512/2021

    Repert. n. 1112/2023 del 11/12/2023

     

    emblema della repubblica

    TRIBUNALE DI PALMI
    Sezione Civile
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    in linea fino al 17 giugno 2024

    Il Tribunale di Palmi così composto:

    dott. Piero Viola Presidente

    dott. Mariano Carella Giudice

    dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nella causa iscritta al R.G./V.G. n. 512/2021 avente ad oggetto la dichiarazione di morte presunta di ASCONE SALVATORE  (nato a Taurianova il 20.3.1928) promossa

    da

    AUDINO MARIA CONCETTA     ( CF DNAMVN29L49C747E)     rappresentata e

    difesa dall’avv. LOIACONO PASQUALE del foro di Reggio Calabria

    -     ricorrenti -

    In FATTO e DIRITTO

    Con ricorso depositato in data 7.6.2021 l sig.ra Audino Maria Concetta ha adito il Tribunale di Palmi per ottenere la declaratoria di morte presunta di Ascone Salvatore (nato a Taurianova il 20.3.1928) deducendo, al riguardo, che dello stesso non si aveva più alcuna notizia da decenni e che, dunque, era verosimilmente deceduto. Precisava che l’interesse alla declaratoria era correlato alla definizione di tutti i rapporti ad esso afferenti.

    Effettuate le formalità previste dall’art. 727 c.p.c. e celebrata l’udienza di cui all’art. 728 c.p.c. la causa all’udienza del 7.12.2023 è stata rimessa al Collegio per la decisione.

    La domanda è fondata e va accolta.

    In premessa è opportuno segnalare che con decreto del 8.6.2021 il Tribunale ha disposto le formalità di cui all’art. 727 c.p.c. espressamente indicando l’invito a “chiunque abbia notizie degli scomparsi di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione”.

    Dagli atti allegati emerge che l’ultima pubblicazione è avvenuta in data 17.8.21 (2^ pubblicazione sulla Gazzetta del Sud e Gazzetta Ufficiale) sicché il termine per acquisire le eventuali notizie dello scomparso è maturato in data 17.2.22.

    Da quel momento – prima del quale il Tribunale non avrebbe avuto alcuna giuridica possibilità di provvedere – la presente delibazione interviene nell’ampio rispetto dei termini di legge.

    Ciò doverosamente chiarito, nel merito osserva il Collegio che dalla documentazione acquisita (certificato di nascita e dichiarazione integrativa del Comune di nascita, nonché dalle relazioni delle autorità intervenute nella ricerche nell’imminenza dei fatti) come anche dall’istruttoria effettuata non si può ricavare alcuna notizia di Ascone Salvatore

    L’assoluta mancanza di notizie della esistenza in vita emerge pure dalla circostanza che nessuna informazione è giunta, malgrado le già citate pubblicazioni di cui all’art. 727

    c.p.c. regolarmente effettuate.

    D’altronde che Ascone Salvatore non sia più in vita è facilmente presumibile dalla circostanza che lo stesso dalla scomparsa del 2011 ad oggi avrebbe 95 anni già gravemente malato e senza sostanze, viveri o risorse non avrebbe potuto sopravvivere.

    Quindi, secondo l’id quod plerumque accidit, è verosimile che si tratti di persona deceduta.

    Pertanto, non risultando alcuna notizia dell’esistenza in vita negli ultimi dieci anni prima del ricorso introduttivo del presente giudizio, ricorrono quindi tutti i presupposti di cui all’art. 58 cod. civ. per procedere alla declaratoria di morte presunta dello scomparso. Ai sensi dell’art. 729 c.c., la presente sentenza va inserita, a cura del ricorrente, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata, a cura della Cancelleria, nel sito internet del Ministero della Giustizia. Copia della Gazzetta Ufficiale deve essere

    poi depositata nella Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale.

    Dopo il passaggio in giudicato, infine, la Cancelleria provvederà alla comunicazione della presente sentenza, secondo quanto previsto dall’art. 731 c.p.c.

    P.Q.M.

    Il Tribunale così provvede:

    1. Dichiara presunta la morte di Ascone Salvatore (nato a Taurianova il 20.3.1928).
    2. Dispone che il ricorrente provveda a inserire la presente sentenza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e che a cura della Cancelleria la sentenza sia pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia. Copia della Gazzetta Ufficiale sarà poi depositata nella Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale.
    3. Manda alla Cancelleria, dopo il deposito di cui al capo precedente, per l’annotazione sull’originale della sentenza e, dopo il suo passaggio in giudicato, per la comunicazione all’Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taurianova.

     

    Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio dell’11.12.23

    Il Presidente
    dott. Piero Viola

    IL Giudice rel.
    GOP dr.ssa Emanuela Ruscio



  • Sentenza n. 3/2023 pubbl. il 11/12/2023
    RG n. 943/2022
    Repert. n. 1105/2023 del 11/12/2023

     

    emblema della repubblica

    TRIBUNALE DI PALMI
    Sezione Civile
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    in linea fino al 17 giugno 2024

    Il Tribunale di Palmi così composto:

    dott. Piero Viola  Presidente

    dott. Mariano Carella Giudice

    dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nella causa iscritta al R.G./V.G. n. 943/2022 avente ad oggetto la dichiarazione di morte presunta di RICEVUTO CARUSO ANTONINO (nato a Taurianova il 1/12/1954) promossa

    da

    RICEVUTO CARUSO CRISTIAN (CF RCVCST84H08G791O) E PENNA MARIA ( CF PNNMRA55 S 69L 063 I ) rappresentati e difesi dall’avv. Antonio CIRCOSTA del foro di Reggio Calabria

    -     ricorrenti -

    In FATTO e DIRITTO

     

    Con ricorso depositato in data 5.10.22 i sig.ri Ricevuto Caruso Cristiane Penna Maria hanno adito il Tribunale di Palmi per ottenere la declaratoria di morte presunta di Ricevuto Caruso Antonino (nato a Taurianova il 1.12.1954) deducendo, al riguardo, che dello stesso non si aveva più alcuna notizia da decenni e che, dunque, era verosimilmente deceduto. Precisava che l’interesse alla declaratoria era correlato alla definizione di tutti i rapporti ad esso afferenti.

    Effettuate le formalità previste dall’art. 727 c.p.c. e celebrata l’udienza di cui all’art. 728 c.p.c. la causa all’udienza del 30.11.23 è stata rimessa al Collegio per la decisione. La domanda è fondata e va accolta.

    In premessa è opportuno segnalare che con decreto del 6.10.22 il Tribunale ha disposto le formalità di cui all’art. 727 c.p.c. espressamente indicando l’invito a “chiunque abbia notizie degli scomparsi di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione”.

    Dagli atti allegati emerge che l’ultima pubblicazione è avvenuta in data 24.11.22 (2^ pubblicazione sulla Gazzetta del Sud e Gazzetta Ufficiale) sicché il termine per acquisire le eventuali notizie dello scomparso è maturato in data 24.05.2023.

    Da quel momento – prima del quale il Tribunale non avrebbe avuto alcuna giuridica possibilità di provvedere – la presente delibazione interviene nell’ampio rispetto dei termini di legge.

    Ciò doverosamente chiarito, nel merito osserva il Collegio che dalla documentazione acquisita (certificato di nascita e dichiarazione integrativa del Comune di nascita) non si può ricavare alcuna notizia di Ricevuto Caruso Antonino.

    L’assoluta mancanza di notizie della esistenza in vita emerge pure dalla circostanza che nessuna informazione è giunta, malgrado le già citate pubblicazioni di cui all’art. 727 c.p.c. regolarmente effettuate.

    D’altronde che Ricevuto Caruso Antonino non sia più in vita è facilmente presumibile dalla circostanza che lo stesso dalla scomparsa del 2010 ad oggi avrebbe 70 anni e senza sostanze, viveri o risorse non avrebbe potuto sopravvivere.

    Quindi, secondo l’id quod plerumque accidit, è verosimile che si tratti di persona deceduta.

    Pertanto, non risultando alcuna notizia dell’esistenza in vita negli ultimi dieci anni prima del ricorso introduttivo del presente giudizio, ricorrono quindi tutti i presupposti di cui all’art. 58 cod. civ. per procedere alla declaratoria di morte presunta dello scomparso. Ai sensi dell’art. 729 c.c., la presente sentenza va inserita, a cura del ricorrente, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata, a cura della Cancelleria, nel sito internet del Ministero della Giustizia. Copia della Gazzetta Ufficiale deve essere

    poi depositata nella Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale.

    Dopo il passaggio in giudicato, infine, la Cancelleria provvederà alla comunicazione della presente sentenza, secondo quanto previsto dall’art. 731 c.p.c.

    P.Q.M.

    Il Tribunale così provvede:

    1. Dichiara presunta la morte di Ricevuto Caruso Antonino (nato a Taurianova il 1.12.1954)
    2. Dispone che il ricorrente provveda a inserire la presente sentenza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e che a cura della Cancelleria la sentenza sia pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia. Copia della Gazzetta Ufficiale sarà poi depositata nella Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale.
    3. Manda alla Cancelleria, dopo il deposito di cui al capo precedente, per l’annotazione sull’originale della sentenza e, dopo il suo passaggio in giudicato, per la comunicazione all’Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cittanova.

    Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 1.12.23

    Il Presidente
     dott. Piero Viola

    IL Giudice rel.
    GOP dr.ssa Emanuela Ruscio

     



  • Sentenza n. 37/2023 pubbl. il 14/12/2023 e decreto correzione errore materiale
    RG n. 1107/2022
    Repert. n. 774/2024 del 14/12/2023

    Accoglimento n. cronol. 3147/2024 del 27/03/2024
     

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA

    in linea fino al 17 giugno 2024

    In composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
    Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
    Dott.ssa Michela Fenucci Giudice Estensore
    Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
    Riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

    SENTENZA ex art. 58 c.c.

    Nel procedimento civile in primo grado, iscritto al numero 1107 Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell’anno 2022, proposto

    da

    L.C. GENERAL SCAVI SRL, (P.IVA 02307880183), rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Colli, (C.F.: CLL GPP 71A09 F754Q ) elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore in Vigevano, Via Cesarea n.12,

    ricorrente

    Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede;

    interventore ex lege

    oggetto: dichiarazione di morte presunta ex art. 58 c.c.

    CONCLUSIONI

    L.C. GENERAL SCAVI SRL: ai sensi e per gli effetti dell’art. 726 c.p.c., sentito il Pubblico Ministero, disposte le pubblicazioni e successivamente sentite le parti, voglia pronunciare sentenza di dichiarazione della morte presunta di Lodigiani Martino Giuseppe, nato a Cilavegna il 28/09/1887, C.F. LDG MTN 87P28 C686V

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    Con ricorso in data 08.03.2022 L.C. GENERALI SCAVI SRL ha chiesto che sia dichiarata la morte presunta di Lodigiani Martino Giuseppe nato a Cilavegna il 28.09.1887.

    Sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente. L.C. GENERALI SCAVI SRL acquistava un terreno industriale di vaste dimensioni occupato da macerie ed inerti del fallimento CRD Nord srl, terreno identificato da alcuni mappali registrati alla pag. 2 del decreto di trasferimento, estendendosi in realtà anche sul mappale 192, ciò di cui la ricorrente si accorgeva dopo l’acquisto avendo contattato il Comune di Cilavegna per procedere alla urbanizzazione dei predetti appezzamenti mediante l’attivazione dell’Ambito di Trasformazione Produttiva ATP2, all’interno del quale è appunto il citato mappale intestato catastalmente per 1/20 a Lodigiani Martino Giuseppe, per 1/20 a Lodigiani Giovanni Enrico e per 18/20 a Lodigiani Maria. L’attivazione mediante urbanizzazione dell’ATP 2 richiede la presentazione di convenzione urbanistica con l’assenso di tutti i proprietari dei terreni interessati dall’ATP 2, da qui l’interesse alla azione proposta essendo soggetti legittimati a proporre l’azione tutti coloro che sono titolari di interessi patrimoniali.

    Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell’art. 48 c.c. che individua quale Tribunale competente quello dell’ultima residenza o dell’ultimo domicilio del soggetto di cui si chiede la dichiarazione di morte presunta dell’assente. Considerata infatti la data di nascita di Lodigiani Martino Giuseppe non vi è la possibilità di reperire alcuna documentazione relativa alla sua ultima residenza o domicilio, dovendosi presumere che la stessa fosse nel comune di Cilavegna considerato che là è nato è là aveva degli interessi risultando comproprietario del terreno.

    Eseguite le pubblicazioni del ricorso secondo le modalità previste dagli artt. 726 e ss. c.p.c., non si è tenuta l’udienza prevista dall’art. 728 comma 1 c.p.c. considerato che pur avendo la ricorrente esperito i dovuti accertamenti non risultano presunti successori legittimi di Lodigiani Martino Giuseppe, né un suo procuratore o rappresentante legale, né risultano altre persone che a notizia del ricorrente perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni per effetto della morte dello scomparso ( art. 726 c.p.c. richiamato dall’art. 728 c.p.c.).

    Sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda.

    La dichiarazione di morte presunta è stata proposta pur in mancanza della dichiarazione di assenza ai sensi dell’art. 58 ultimo comma c.c. .

    La morte presunta, in mancanza della dichiarazione di assenza, può essere pronunciata quando sia estremamente probabile l’avvenuto decesso, tenendo conto delle circostanze in cui è avvenuta la scomparsa.

    Nel caso di specie, considerato che Lodigiani Martino Giuseppe è nato il 28.09.1987, che è stato cancellato dalla anagrafe di Cilavegna per irreperibilità il 21.04.1931 per l’emigrazione all’estero nello stato di Argentina (cfr. doc. 1 allegato alla memoria autorizzata del 28.11.2023 ), è estremamente probabile che Lodigiani Martino Giuseppe sia deceduto e la dichiarazione di morte presunta va fatta risalire alla data della ultima notizia che si ha del morto presunto, nel caso di specie 21.04.1931.

    P.Q.M.

    Il Tribunale nel procedimento civile n. 1107/2022 R.G.V.G così provvede:

    1. Accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara la morte presunta di Lodigiani Martino Giuseppe nato a Cilavegna il 28.09.1987, alla data della sua ultima notizia 21.04.1931;
    2. Nulla per le spese

    Dispone ai sensi dell’art. 729 c.p.c. che il ricorrente provveda all’inserimento della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed alla pubblicazione nel sito internet del Ministero della Giustizia, nonché al successivo deposito in cancelleria di copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica per l’annotazione sull’originale della sentenza.

    Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza ai sensi dell’art. 731 c.p.c. , all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cilavegna per l’annotazione nell’atto di nascita e per la trascrizione dell’atto di morte, in quanto anche ultimo luogo di residenza anagrafica di Lodigiani Martino Giuseppe.

    Pavia, 12.12.2023

    il Presidente dott.ssa Marina Bellegrandi
    Il giudice estensore dott.ssa Michela Fenucci

     

    Accoglimento n. cronol. 3147/2024 del 27/03/2024
    RG n. 1107/2022 -1
    R.G.1107 /2022

    TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
    SEZIONE II CIVILE
    DECRETO di CORREZIONE di ERRORE MATERIALE

    Il Tribunale in composizione collegiale nella persona di
    Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
    Dott.ssa Michela Fenucci Giudice Estensore
    Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice

    Sulla istanza presentata in data 30.01.2024 nell’interesse di L.C. GENERAL SCAVI S.R.L. con cui chiede procedersi a correzione di errore materiale della Sentenza Tribunale Pavia n. 37/2023 con cui è stata dichiarata la morte presunta di Lodigiani Martino Giuseppe essendo stata indicata in due diverse parti della Sentenza quale data di nascita di Lodigiani Martino Giuseppe il 28.09.1987, risultando invece dai documenti in atti che sia nato il 28.09.1887;

    che si impone pertanto la correzione di errore materiale della Sentenza Tribunale Pavia n. 37/2023 dovendosi leggere 28.09.1887 là dove è scritto 28.09.1987;

    P.Q.M.

    DISPONE

    Procedersi a correzione di errore materiale della Sentenza Tribunale di Pavia n. 37/2023 dovendosi leggere 28.09.1887 là dove è scritto 28.09.1987.

    Manda alla cancelleria per la annotazione del presente decreto sull’originale della Sentenza n. 37/2023 Tribunale Pavia

    Si comunichi alla parte ricorrente.

    Pavia, 25.03.2024

    il Presidente dott.ssa Marina Bellegrandi
    Il giudice estensore dott.ssa Michela Fenucci

     



  • Sentenza n. 38/2023 pubbl. il 14/12/2023
    RG n. 1099/2022
    Repert. n. 775/2024 del 14/12/2023

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA

    in linea fino al 17 giugno 2024

    In composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
    Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
    Dott.ssa Michela Fenucci Giudice Estensore
    Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
    Riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

    SENTENZA ex art. 58 c.c.

    Nel procedimento civile in primo grado, iscritto al numero 1099 Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell’anno 2022, proposto

    da

    L.C. GENERAL SCAVI SRL, (P.IVA 02307880183), rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Colli, (C.F.: CLL GPP 71A09 F754Q ) elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore in Vigevano, Via Cesarea n.12,

    ricorrente

    Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede;

    interventore ex lege

    oggetto: dichiarazione di morte presunta ex art. 58 c.c.

    CONCLUSIONI

    L.C. GENERAL SCAVI SRL: ai sensi e per gli effetti dell’art. 726 c.p.c., sentito il Pubblico Ministero, disposte le pubblicazioni e successivamente sentite le parti, voglia pronunciare sentenza di dichiarazione della morte presunta di Lodigiani Giovanni Enrico, nato a Cilavegna il 22.10.1889, C.F. LDG GNN 89R22C686O

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    Con ricorso in data 08.03.2022 L.C. GENERALI SCAVI SRL ha chiesto che sia dichiarata la morte presunta di Lodigiani Giovanni Enrico nato a Cilavegna il 22.10.1889.

    Sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente. L.C. GENERALI SCAVI SRL acquistava un terreno industriale di vaste dimensioni occupato da macerie ed inerti del fallimento CRD Nord srl, terreno identificato da alcuni mappali registrati alla pag. 2 del decreto di trasferimento, estendendosi in realtà anche sul mappale 192, ciò di cui la ricorrente si accorgeva dopo l’acquisto avendo contattato il Comune di Cilavegna per procedere alla urbanizzazione dei predetti appezzamenti mediante l’attivazione dell’Ambito di Trasformazione Produttiva ATP2, all’interno del quale è appunto il citato mappale intestato catastalmente per 1/20 a Lodigiani Martino Giuseppe, per 1/20 a Lodigiani Giovanni Enrico e per 18/20 a Lodigiani Maria. L’attivazione mediante urbanizzazione dell’ATP 2 richiede la presentazione di convenzione urbanistica con l’assenso di tutti i proprietari dei terreni interessati dall’ATP 2, da qui l’interesse alla azione proposta essendo soggetti legittimati a proporre l’azione tutti coloro che sono titolari di interessi patrimoniali.

    Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell’art. 48 c.c. che individua quale Tribunale competente quello dell’ultima residenza o dell’ultimo domicilio del soggetto di cui si chiede la dichiarazione di morte presunta dell’assente. Considerata infatti la data di nascita di Lodigiani Giovanni Enrico non vi è la possibilità di reperire alcuna documentazione relativa alla sua ultima residenza o domicilio, dovendosi presumere che la stessa fosse nel comune di Cilavegna considerato che là è nato è là aveva degli interessi risultando comproprietario del terreno.

    Eseguite le pubblicazioni del ricorso secondo le modalità previste dagli artt. 726 e ss. c.p.c., non si è tenuta l’udienza prevista dall’art. 728 comma 1 c.p.c. considerato che pur avendo la ricorrente esperito i dovuti accertamenti non risultano presunti successori legittimi di Lodigiani Giovanni Enrico, né un suo procuratore o rappresentante legale, né risultano altre persone che a notizia del ricorrente perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni per effetto della morte dello scomparso ( art. 726 c.p.c. richiamato dall’art. 728 c.p.c.).

    Sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda.

    La dichiarazione di morte presunta è stata proposta pur in mancanza della dichiarazione di assenza ai sensi dell’art. 58 ultimo comma c.c. .

    La morte presunta, in mancanza della dichiarazione di assenza, può essere pronunciata quando sia estremamente probabile l’avvenuto decesso, tenendo conto delle circostanze in cui è avvenuta la scomparsa.

    Nel caso di specie, considerato che Lodigiani Giovanni Enrico è nato il 22.10.1889, che è stato cancellato dalla anagrafe di Cilavegna per irreperibilità il 21.04.1931 per l’emigrazione all’estero nello stato di Argentina (cfr. doc. 1 allegato alla memoria autorizzata del 28.11.2023 ), è estremamente probabile che Lodigiani Giovanni Enrico sia deceduto e la dichiarazione di morte presunta va fatta risalire alla data della ultima notizia che si ha del morto presunto, nel caso di specie 21.04.1931.

    P.Q.M.

    Il Tribunale nel procedimento civile n. 1099/2022 R.G.V.G così provvede:

    1. Accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara la morte presunta di Lodigiani Giovanni Enrico nato a Cilavegna il 22.10.1889, alla data della sua ultima notizia 21.04.1931;
    2. Nulla per le spese

    Dispone ai sensi dell’art. 729 c.p.c. che il ricorrente provveda all’inserimento della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed alla pubblicazione nel sito internet del Ministero della Giustizia, nonché al successivo deposito in cancelleria di copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica per l’annotazione sull’originale della sentenza.

    Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza ai sensi dell’art. 731 c.p.c. , all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cilavegna per l’annotazione nell’atto di nascita e per la trascrizione dell’atto di morte, in quanto anche ultimo luogo di residenza anagrafica di Lodigiani Giovanni Enrico.

    Pavia, 12.12.2023

    il Presidente dott.ssa Marina Bellegrandi
    Il giudice estensore dott.ssa Michela Fenucci



  • Sent. 48/2024
    Cron. 1639/24
    Dep. 21/03/24
    Rep. 362/24
    R.G. n. 1313/2023                                 

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    IL TRIBUNALE DI ASTI

     

    in linea fino al 8 giugno 2024

    riunito in camera di consiglio e così composto:

    dott. Paolo Rampini Presidente 

    dott. Marco Bottallo Giudice  

    dott. Andrea Carena  Giudice rel.- est.

    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    Nel procedimento r.g. n. 1313/2013 promosso da:

    RAMELLA Leonardo, rappresentato e difeso, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente

    dall’Avv. Nicola Fava del foro di Asti (C.F. FVA NCL 74R09 B111M; posta elettronica certificata nicola.fava@ordineavvocatialba.eu ) e dall’Avv. Pier Giuseppe Fissore del foro di Torino (C.F. FSS PGS 83R28 I470L; posta elettronica certificata piergiuseppefissore@pec.ordineavvocatitorino.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Bra (CN), via Cavour, 28, in forza di procura in atti;

    Ricorrente –

    e con l’intervento del Pubblico Ministero in sede (come da visto del 19.1.2024, in atti)

    CONCLUSIONI

    Per la parte ricorrente:

    “Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, la morte presunta della signora Annamaria Manzone, nata a Bra il 22 agosto 1974 e scomparsa il 27 novembre 1997 con ogni più opportuno e consequenziale provvedimento di legge;

    In ogni caso,

    Con vittoria delle spese del presente giudizio.

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Con ricorso depositato in data 12.4.2023 RAMELLA Leonardo han chiesto che fosse dichiarata la morte presunta di Manzone Annamaria, scomparsa in data 27.11.1997 dal comune di Grinzane Cavour e della quale, nonostante le ricerche effettuate, non si sono più avuto notizie.

    Con provvedimento del 27.4.2023, il Presidente del Tribunale ha ordinato al ricorrente di curare le forme di pubblicità della domanda prescritte dalla legge.

    Con istanza depositata in data 16.1.2024 il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, fornendo prova dell'esecuzione della prescritta pubblicità.

    Con provvedimento del 18.1.2014, il Giudice relatore, in applicazione dell', ha fissato l'udienza dell’11.3.2024 per la comparizione dei ricorrenti e delle persone indicate dalla legge.

    Alla predetta udienza sono comparsi davanti al Giudice relatore il ricorrente, Ramella Leonardo, quale figlio e successore legittimo della scomparsa, nonché Manzone Fabrizio (fratello della scomparsa) e Ramella Angela (ex marito della scomparsa).

    Il Giudice relatore, dopo aver assunto sommarie informazioni testimoniali dalle persone presenti, si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe.

    Ritiene il Tribunale ha assunto sommarie informazioni dalle parsone presenti, rimettendo quindi la decisione al collegio.

    Ciò premesso, si osserva anzitutto come la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di morte presunta di Manzone Annamaria sia ammissibile e fondata.

    L’istanza è infatti stata proposta da un soggetto legittimato (Ramella Leonardo è l’unico figlio e unico erede legittimo della scomparsa), e gli adempimenti pubblicitari richiesti dalla legge sono stati soddisfatti.

    Quanto al merito, si osserva come, ai sensi dell’art. 58 c.c.,” Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia. … Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza”.

    Nel caso di specie, risulta che Annamaria Manzone, all’epoca della scomparsa, era coniugata ma legalmente separata con Ramella Angelo, con il quale aveva avuto il figlio Leonardo, nato il 31.3.1995.

    Nel tardo pomeriggio del 27.11.1997 la Manzone (che pochi giorni prima aveva confidato all’ex marito la propria intenzione di trasferirsi a Milano per lavorare in un night-club) si allontanava dalla propria abitazione, riferendo ai propri famigliari che sarebbe rientrata nel corso della serata. Da allora, tuttavia, non ha più fatto ritorno, né ha fatto avere notizie di sé.

    In data 3.12.1997 Ramella Angelo denunciava quindi la scomparsa della ex moglie presso la stazione dei Carabinieri di Alba (come da verbale in atti).

    Nel corso degli anni successivi i famigliari della Manzone si mettevano in più occasioni in contatto con i Carabinieri, al fine di avere notizie sulle ricerche, e tentavano in ogni modo di rintracciare quest’ultima, anche rivolgendosi alla nota trasmissione televisiva “Chi l’ha visto”, che si occupava della vicenda, dandone pubblico risalto, senza tuttavia ottenere notizie sulla scomparsa.

    Nel frattempo Ramella Angelo otteneva, su suo ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Annamaria Manzone (v. doc. 2).

    Ciò premesso, ritiene il Tribunale che, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente, e delle informazioni acquisite dal giudice istruttore all’udienza dell’11.3.2024, possa presumersi che Annamaria Manzone, scomparsa improvvisamente oltre 26 anni fa e della quale non si è mai avuta alcuna notizia, sia morta. Al riguardo, appare peraltro rilevante considerare che la donna, all’epoca della scomparsa, era madre di un bambino di appena due anni e mezzo, e il fatto che non vi sia stato alcun contatto nei decenni successivi contribuisce a ritenere del tutto verosimile, in assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario, che Annamaria Manzone sia deceduta.

    Per le ragioni che precedono, deve pertanto dichiararsi la morte presunto della medesima, nel giorno a cui risale l'ultima notizia (vale a dire il 27.11.1997), come previsto dall’art. 58 c. 1 c.c..

    Ai sensi dell’art. 473 bis 63 cpc, la presente sentenza dovrà essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia, a cura di qualunque interessato.

    Copia della Gazzetta Ufficiale nella quale verrà pubblicato l'estratto dovrà, poi, essere depositata presso la Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza.

    L'esecuzione della presente sentenza potrà avvenire solo successivamente al suo passaggio in giudicato e all'effettuazione dell'annotazione di cui sopra.

    La presente sentenza dovrà, infine, essere comunicata, al momento del passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di competenza.

    Data la natura e l'oggetto della causa nulla va disposto sulle spese di lite.

    P.Q.M.

    Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

    1. dichiara la morte presunta di Annamaria Manzone, nata a Bra il 22 agosto 1974, avvenuta in data 27.11.1997;
    2. dispone che la presente sentenza venga pubblicata per estratto, a cura di qualunque interessato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel sito internet del Ministero della Giustizia, per la durata di giorni sessanta;
    3. dispone che copia della Gazzetta Ufficiale su cui sarà pubblicato l'estratto venga depositata presso la Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza stessa;
    4. dispone la comunicazione della presente sentenza, dopo l'avvenuto passaggio in cosa giudicata, a cura della Cancelleria, al competente Ufficiale di stato civile.

    Asti, 20/03/2024

    Il Presidente
    Dott. Paolo Rampini



  • Sentenza n. 2/2023 pubbl. il 13/02/2023
    RG n. 910/2022
    Repert. n. 67/2023 del 14/02/2023

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
    SEZIONE UNICA CIVILE

    in linea fino al 4 giugno 2024

    Il Tribunale di Trani, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
    Dott. Giuseppe Rana Presidente
    Dott.ssa Laura Cantore Giudice
    Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ed est.
    ha pronunziato la seguente

     

    SENTENZA

    nella causa iscritta al n. 910/2022 del Registro Generale volontaria giurisdizione avente per oggetto “dichiarazione di assenza” instaurata da:
    POMES MADDALENA, nata a Trani il 27.11.1943, C.F. PMSMDL43S67L328N, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’Avv. Claudio Battista, presso il cui studio, sito in Trani, alla via San Gervasio n. 77 elettivamente domicilia;

    - RICORRENTE -

    nell’interesse di MARCONE SAVERIO, nato a Trani il 17.11.1972, C.F. MRCSVR72S17L328R;

    E

    con l’intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Trani;

    - INTERVENTORE EX LEGE -

    RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

    Con ricorso depositato in data 21.04.22, Pomes Maddalena ha chiesto che venga dichiarata l’assenza di Marcone Saverio, nato a Trani il 17.11.1972, figlio dell’odierna ricorrente, sul presupposto che lo stesso, in data 18.06.2015, si è allontanato da casa senza dare più notizie di sé.

    La ricorrente, in particolare, ha esposto che il Marcone conviveva more uxorio con Petrilli Francesca, in Trani, al Corso Imbriani n. 145, e che quest’ultima ne ha denunciato la scomparsa il 18.06.2015, giorno in cui, allontanatosi da casa intorno alle 9:15, senza comunicare ove era diretto, non ha fatto più ritorno.
    A sostegno della richiesta dichiarazione di assenza la Pomes ha dedotto che a distanza di sei anni dall’allontanamento del figlio, non sono pervenute sue notizie, sicché è dubbio se sia o meno ancora in vita ed ha, altresì, precisato che il Marcone non ha lasciato procuratori o rappresentati legali.
    Con provvedimento del 13.06.22, è stata fissata, ai sensi dell’art. 722 c.p.c., l'udienza per la comparizione, nel corso della quale è stata sentita Petrilli Francesca, che ha rappresentato che dall’unione con il Marcone sono nati due figli, attualmente minori, e di essere a conoscenza della pendenza di indagini per omicidio circa la scomparsa del convivente.
    In seguito alle dichiarazioni della Petrilli, è stata disposta l’acquisizione di informazioni e provvedimenti, ove ostensibili, presso la Procura della Repubblica di Trani, la quale con nota del 15.11.2022, ha comunicato l’iscrizione di un procedimento a carico di ignoti per l’omicidio di Marcone Saverio, successivamente trasferito ad altro Ufficio di Procura per competenza funzionale.
    Alla successiva udienza del 21.12.22, il difensore della ricorrente, in ordine alla legittimazione ad agire della stessa, ha rappresentato che successivamente alla scomparsa del Marcone, e precisamente in data 29.3.2021, è deceduto Marcone Cataldo, marito della ricorrente e padre dello scomparso, per cui la Pomes era divenuta comproprietaria, unitamente al figlio, di un immobile che era intenzionata a vendere.
    All’esito dell’udienza, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, il quale, in data 28.12.22, ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso.
    Ritiene il collegio che, alla luce della istruttoria compiuta, la domanda vada accolta.
    Ai sensi dell’art. 49 c.c., “trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui, possono domandare al tribunale competente, che ne sia dichiarata l'assenza”.
    La dichiarazione di assenza, a differenza della scomparsa, è una situazione di diritto in quanto occorre che il Tribunale la dichiari con sentenza, sussistendo il presupposto della mancanza di notizie riguardanti il soggetto interessato. L'assenza unisce, pertanto, al sostrato materiale della mancanza di notizie dell’interessato da oltre un biennio, l'elemento formale della sentenza che la dichiara.
    Con essa l’ordinamento cerca di attuare un equo contemperamento tra l'interesse dell'assente alla conservazione del patrimonio e l'interesse dei presunti successibili e dei terzi titolari di posizioni dipendenti dalla morte dello stesso ad ottenere immediatamente l'esercizio provvisorio dei diritti loro spettanti.
    Dalla dichiarazione di assenza derivano alcuni effetti immediati, quali lo scioglimento della comunione legale o convenzionale dei beni dei coniugi ed altri mediati, nel senso che costituisce il presupposto per chiedere gli ulteriori provvedimenti previsti dal legislatore agli artt. 50 - 55 c.c.
    Nel caso in esame, la ricorrente dev’essere ritenuta legittimata a chiedere la dichiarazione di assenza, in quanto, in seguito al decesso del marito, si è determinata una incertezza giuridica relativa alla successione di Marcone Cataldo, tale da giustificare la richiesta di Pomes Maddalena (cfr. all.1).
    Parimenti, sussiste la competenza dell’adito Tribunale, stante l’ultimo domicilio del Marcone in Trani.
    Invero, il Tribunale ritiene che ricorrono tutti i presupposti per l’accoglimento della domanda, atteso che, al momento del deposito del ricorso, erano ormai trascorsi più di due anni dal giorno in cui per l’ultima volta Marcone Saverio era stato visto in vita dalla compagna, come risulta dalle allegazioni contenute nel ricorso e dalla denuncia presentata da Petrilli Francesca alla Legione dei Carabinieri di Puglia – stazione di Trani, in data 18.6.2015 (cfr. denuncia sporta da Petrilli Francesca all. 2 al ricorso).
    Inoltre, nessuna notizia di Marcone Saverio risulta essere stata acquisita dall’epoca della scomparsa ad oggi.
    Stante la natura del giudizio, nulla sulle spese di lite.

    P.Q.M.

    • Dichiara l’assenza di MARCONE SAVERIO, nato a Trani il 17.11.1972;
    • Dispone la pubblicazione della presente sentenza, mediante inserzione per estratto, a cura di qualsiasi interessato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito internet del Ministero della Giustizia, e la successiva annotazione delle stesse copie sull’originale della sentenza, ai sensi dell’art. 729 c.p.c.
    • Nulla per le spese.

    Così deciso nella camera di consiglio del 7.2.23 in Trani.

    Il Giudice estensore
    Dott.ssa Concetta Race

    Il Presidente
    Dott. Giuseppe Rana



  • Sentenza n. 18/2024 pubbl. il 20/03/2024
    RG n. 4719/2019
    Repert. n. 2238/2024 del 20/03/2024

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
    PRIMA SEZIONE CIVILE

    In linea fino al 1 giugno 2024

    in composizione collegiale, in persona dei giudici
    dott. Francesco Micela Presidente
    dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est.
    dott.ssa Sara Marino Giudice
    riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4719/2019 R.G.V.G., vertente

    TRA

    Tarantino Loredana, nata a Palermo il 4/3/1974 (c.f.: TRN LDN 74C44 G273Q),
    Tarantino Roberta, nata a Palermo il 18/12/1993 (c.f.: TRN RRT 93T58 G273A),
    Tarantino Vincenzo, nato a Palermo il 6/7/1988 (c.f.: TRN VCN 88L06 G273F),
    elettivamente domiciliati presso l’avv. Gaspare Greco, rappresentante e difensore;

    ricorrenti

    E

    Tarantino Giovanni, nato a Palermo il 30/1/1969 e scomparso in data 1/4/2000;
    con la partecipazione ex lege del Pubblico Ministero:
    avente per oggetto: dichiarazione di morte presunta.
    Conclusioni: come da verbale di udienza del 14 marzo 2024, al quale si rinvia.

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. Con ricorso depositato il 16/10/2019, Tarantino Loredana, Tarantino Roberta e Tarantino Vincenzo proponevano istanza di dichiarazione di morte presunta di Tarantino Giovanni, del quale non si avevano più notizie dall’1/4/2000.
      Ordinate dal Presidente del Tribunale le prescritte pubblicazioni e fissata da parte del G.I. l’udienza di comparizione, la causa veniva assunta in decisione.Tanto premesso, osserva il Collegio che sussistono i presupposti e le condizioni per farsi luogo alla chiesta dichiarazione di morte presunta nei confronti di Tarantino Giovanni, ai sensi degli artt. 726 e ss. c.p.c., ratione temporis applicabili al giudizio in esame.
    2. Invero, i ricorrenti hanno curato le pubblicazioni di cui erano stati onerati entro i termini fissati, e non risultano pervenute opposizioni o notizie dello scomparso nel termine dei sei mesi dall’ultima pubblicazione.
      Risultano, inoltre, trascorsi oltre dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia di Tarantino Giovanni, bastando all’uopo quanto esposto dai ricorrenti, i quali hanno riferito che, in data 31/3/2000, il Tarantino aveva partecipato ad una battuta di pesca, dalla quale non aveva fatto più ritorno.
      A fondamento di quanto esposto, i ricorrenti hanno prodotto la certificazione rilasciata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 28/5/2001, dalla quale risulta che l’imbarcazione del sig. Tarantino Giovanni è stata interessata da un sinistro marittimo dovuto alla presenza di avverse condizioni meteomarine nelle giornate del 31 marzo e dell’1 aprile 2000.
      Sulla base di tali emergenze, essendo trascorsi oltre dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dello scomparso senza che si siano più avute notizie del medesimo, deve dichiararsi, ai sensi degli artt. 58 e ss. c.c. la morte presunta di Tarantino Giovanni, come avvenuta il giorno 1/4/2000.
      Ai sensi dell’art. 729 c.p.c., va disposto che la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia, e che copia delle pubblicazioni vengano depositate nella cancelleria di questo Tribunale per l’annotazione sull’originale.
    3. Le spese del giudizio devono restare a carico della parte ricorrente.

    P.Q.M.

    Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

    • dichiara la morte presunta di Tarantino Giovanni nato a Palermo il 30/1/1969, come avvenuta l’1/4/2000;
    • ordina che la presente sentenza venga inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia e che copia delle pubblicazioni vengano depositate nella cancelleria di questo Tribunale per l’annotazione sull’originale;
    • lascia a carico della parte ricorrente le spese del giudizio.

    Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 18 marzo 2024.

    Il Giudice rel. ed est.
    Gabriella Giammona

    Il Presidente
    Francesco Micela



  • Sentenza n. 1/2021 pubbl. il 31/03/2021 RG n. 954/2020
    Repert. n. 833/2021 del 31/03/2021

     

    emblema della repubblica

    TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
     

    In linea fino al  18 maggio 2024

    Il Tribunale di Lucca, composto dai sigg.

    dott Enrico Fontanini Presidente rel.

    dott.ssa Anna  Martelli Giudice

    dott.ssa Paola Scarabotti Giudice on.
    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

     

    nel procedimento RG 954/2020,

    promosso da Lenzi Mirella nata a Ginevra (Svizzera) il 23.6.1961 C.F.LNZMLL61H63Z133S e Lenzi Elisabetta nata a Ginevra il 26.9.1957 C.F. LNZLBT57P66Z133T

    (Avv.to Elisa Bartoli)

    contro Lenzi Federico nato a Camporgiano (LU) il 8.7.1894

    Con la partecipazione del P.M.

    oggetto: morte presunta.

    Conclusioni della parte come da ricorso

    RICORRENTE

    Motivi della decisione

    Lenzi Elisabetta e Lenzi Mirella hanno chiesto la dichiarazione di morte presunta di Lenzi Federico.

    Nulla osta alla pronuncia di morte presunta.

    Le ricorrenti possono essere considerate legittimate attive a ex art. 50 cc.

    Dalla documentazione anagrafica prodotta risulta che l’ultima residenza conosciuta del Lenzi risale al censimento del 1931 e che egli è poi emigrato in Nord America (doc.3). Inoltre, l’anno di nascita del Lenzi (1894) fa presumere

    senza dubbio che egli non sia più in vita. Infine, risulta che le ricorrenti abbiano provveduto alle pubblicazioni di cui all’art. 727 cpc.

    Consegue la declaratoria di cui in dispositivo.

    Nulla sulle spese.

    PQM

    Il tribunale di Lucca

    1. dichiara la  morte presunta di Lenzi Federico nato a Camporgiano, fraz. di Filicaia (LU), in data 8.7.1894,
    2. dispone l’inserzione, eseguibile a cura di qualsiasi interessato, della presente sentenza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e la pubblicazione nel sito internet del Ministero della Giustizia, nonché il successivo deposito nella Cancelleria di copia della Gazzetta nella quale sarà stato pubblicato l’estratto, ai fini della annotazione sull’originale della sentenza,
    3. manda la Cancelleria per informare della presente sentenza, con le modalità di cui all’art. 133 2°c. cpc, il competente ufficio dello stato civile.

    Lucca, 31 marzo 2021                                   

     Il Presidente est.
    dott. Enrico Fontanini



  • Sentenza n. 2/2024 pubbl. il 16/04/2024
    RG n. 975/2023

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
    Sezione Civile

    In linea fino al  18 maggio 2024

    Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
    dott.ssa Anna Martelli Presidente
    dott.ssa Maria Giulia D’Ettore Giudice Relatore
    dott.ssa Silvia Morelli Giudice
    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nella causa al n. r.g. 975/2023 promossa da:
    DIEGO SBARAGLI (C.F. SBRDGI73A05H980O), con il patrocinio dell’Avv. DUCCI VENUSIA elettivamente domiciliato presso lo studio in San Marcello Piteglio (PT), via P. Leopoldo n. 138, giusta procura allegata all’atto introduttivo

    RICORRENTE

    contro

    SAIDA OSMAN ABDI (C.F. SMNSDA74E55Z345K)

    RESISTENTE CONTUMACE

    e con l’intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
    Oggetto: dichiarazione di morte presunta
    CONCLUSIONI
    Per parte ricorrente: “Voglia, ai sensi degli artt. 726 c.p.c. e 58 c.c., dichiarare la morte presunta della sig.ra Osman Abdi Saida nata a Mogadiscio (Somalia) il 15.05.1974”.

    RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

    Con ricorso depositato in data 1.3.2023, DIEGO SBARAGLI ha chiesto dichiararsi la morte presunta di SAIDA OSMAN ABDI, nata a Mogadiscio (Somalia) in data 15.5.1974, esponendo che:

    • in data 7.9.2002 aveva contratto matrimonio in San Marcello Pistoiese (PT) con la resistente, matrimonio regolarmente trascritto all’ufficio di Stato civile del Comune di San Marcello Pistoiese al n. 4, parte 1 anno 2002, e che dalla loro unione era nata in data 18.1.2003 Jasmine Eleonora Sbaragli;
    • in data 2.1.2009 aveva presentato presso la Questura di Lucca denuncia di scomparsa della moglie e della figlia, dichiarando che dal 1.1.2009 non era stato più in grado di contattarle e di essere venuto a conoscenza, tramite terzo soggetto, che le stesse si erano allontanate dall’Italia;
    • con ricorso depositato in data 4.3.2009 Diego Sbaragli aveva chiesto che il Tribunale di Lucca dichiarasse la separazione tra lui e la moglie Osman Abdi Saida; decidendo in via definitiva in data 29.6.2010 il Tribunale aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi Sbaragli Diego e Osman Abdi Saida, stabilendo l’affidamento esclusivo della figlia all’epoca minorenne al padre, l’assegnazione a quest’ultimo della casa coniugale e l’onere della Saida Osman Abdi di corrispondere un contributo mensile di €100,00 per il mantenimento della minore;
    • tuttavia, nonostante le ricerche poste in essere per ritrovare la moglie e la figlia, non ne aveva avuto più notizia alcuna dalla data della scomparsa.

    Il Presidente della Sezione civile con provvedimento del 9-13.3.2023 ha ordinato che, ai sensi dell’art. 473 bis.62, comma 2, c.p.c. (applicabile ratione temporis alla fattispecie), entro il 10.6.2023 la domanda fosse inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sui quotidiani Il Tirreno e la Nazione, con invito a chiunque avesse notizie della scomparsa di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.
    Successivamente a tali incombenti, effettuate le prescritte pubblicazioni in data 16.5.2023 (il ricorrente ha prodotto copia degli estratti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 57 del 16.5.2023 e sui quotidiani Il Tirreno e la Nazione) ed in data 27.5.2023 (il ricorrente ha prodotto copia degli estratti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 62 del 27.5.2023 e sui quotidiani Il Tirreno e la Nazione).
    Decorsi sei mesi dall’ultima pubblicazione, in data 20.12.2023 il ricorrente ha proposto istanza ex art. 473 bis.62, comma 5, c.p.c., chiedendo fissarsi udienza per la prosecuzione della procedura; il giudice relatore ha fissato ex art. 473 bis.62, comma 5 c.p.c. l’udienza del 5.4.2024, con termine sino al 28.2.2024 per notifica ai controinteressati a cura del ricorrente.
    All’udienza del 5.4.2024 il ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso, mentre per la resistente nessuno è comparso, nonostante la regolare notifica alla resistente ed alla controinteressata, la figlia della coppia nelle more divenuta maggiorenne. Il giudice relatore ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire in camera di consiglio.

    Su istanza del pubblico ministero o di una delle persone indicate all’art. 50 c.c., la morte presunta può essere dichiarata, ai sensi dell’art. 58 comma 1 c.c., quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente, nonché nelle ulteriori ipotesi di cui all’art. 60 c.c., dal Tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza, competente ai sensi dell’art. 48 c.c.
    Il Tribunale con sentenza dichiara presunta la morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima notizia; alla sentenza del Tribunale il legislatore ricollega effetti simili a quelli previsti in caso di morte naturale (artt. 63, 64, 65 c.c.), producendo conseguenze, oltre che sul piano patrimoniale, anche su quello personale, ivi compresa la possibilità di contrarre nuovo matrimonio.
    Tale pronuncia determina modificazioni dello status e della capacità giuridica della persona, pur non irreversibili, in quanto i relativi effetti vengono meno in caso di ritorno della persona o di prova della sua esistenza in vita.
    Proprio la gravità di tali effetti impone il rispetto della procedura analiticamente dettagliata dagli artt. 473 bis.62 ss. c.p.c., tesa alla maggiore pubblicità possibile del procedimento, onde permettere l’eventuale acquisizione di notizie.
    Sussistono, nella fattispecie, i presupposti per l’accoglimento della domanda.
    Sotto il profilo processuale, l’iter di cui alle richiamate disposizioni del codice di procedura civile è stato rispettato, come riassunto in premessa. Il procedimento, introdotto dal coniuge legalmente separato della scomparsa, legittimato ai sensi dell’art. 50 c.c. è infatti stato regolarmente notificato nelle forme dall’art. 473bis.62 c.p.c. e comunicato anche alla controinteressata, la figlia della coppia oggi maggiorenne.
    Sotto il profilo sostanziale, risulta che Osman Abdi Saida è nata a Mogadiscio (Somalia) in data 15.05.1974 e che sono trascorsi ben più di dieci anni dalla sua scomparsa, così come risulta dalla denuncia di scomparsa presentata dal ricorrente presso la Questura di Lucca in data 2.1.2009.
    Emerge da tale documento che la stessa, dopo essersi allontanata dalla casa familiare per dichiarate ragioni di lavoro, non ha dato poi più notizie di sé dall’ultimo contatto telefonico avuto in data 1.1.2009; parimenti il ricorrente ha dichiarato di non aver avuto più alcuna notizia anche della figlia, oggi maggiorenne.
    Difatti, anche il procedimento di separazione introdotto dal ricorrente con ricorso depositato in data 4.3.2009 si è svolto in contumacia della OSMAN ABDI SAIDA e si è concluso con la pronuncia di separazione dei coniugi in data 29.6.2010.
    Successivamente alla data della denuncia ed alla conclusione del predetto procedimento, la OSMAN non è più comparsa e non ha dato notizia di sé.
    Quanto alla data a cui deve essere fatta risalire la morte, si considera il giorno del 2.1.2009, ovvero il momento in cui la denuncia di scomparsa è stata formalizzata presso la locale Questura.
    In ragione della natura e tipologia del procedimento, non si fa luogo a statuizione in punto di spese.

    P.Q.M.

    Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

    • dichiara la morte presunta in data 2.1.2009 di OSMAN ABDI SAIDA, nata a Mogadiscio (Somalia) in data 15.05.1974;
    • nulla sulle spese;
    • dispone che, ai sensi dell’art. 473bis.63 comma 1 c.p.c., la sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia, a cura di qualsiasi interessato;
    • dispone che, ai sensi dell’art. 473bis.63 comma 2 c.p.c., copia della Gazzetta Ufficiale nella quale sarà pubblicato l’estratto della sentenza sia depositata in Cancelleria per l’annotazione sull’originale;
    • manda alla Cancelleria anche per le comunicazioni di cui all’art. 473bis.63 comma 4 c.p.c.

    Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 5.4.2024

    Il Giudice Relatore
    dott.ssa Maria Giulia D’Ettore

    Il Presidente
    dott.ssa Anna Martelli



  • Sentenza n. 27/2024 pubbl. il 11/03/2024
    RG n. 15568/2022
    Repert. n. 12/2024 del 11/03/2024

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    IL TRIBUNALE DI ROMA
    SEZIONE PRIMA

    in linea fino al 15 maggio 2024

    cosi composto:

    dott.ssa Marta Ienzi Presidente

    dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice

    dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.

    riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

    SENTENZA

    nella causa civile iscritta al n. 15568/2022 V.G.

    TRA

    Contigliani Maurizio, rappresentato e difeso dall’avv. Simona Di Murro, come da procura in atti

    - ricorrente -

    E

    Contigliani Stella Viviana, nata a Cineto Romano (RM) in data 14.9.1924

    -resistente-

    Con l’intervento del P.M.

    Oggetto: dichiarazione di morte presunta.

    MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

    OMISSIS

    P.Q.M.

    il Tribunale così provvede:

    dichiara la morte presunta di Contigliani Stella Viviana, nata a Cineto Romano (RM) in data 14.9.1924;

    determina la morte presunta di Contigliani Stella Viviana in data 31.5.2008;

    dispone che la presente sentenza sia inserita per estratto una volta sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sui quotidiani La Repubblica e Il Messaggero, oltre che pubblicata sul sito Internet del Ministero della Giustizia;

    ordina la comunicazione della presente sentenza all’Ufficiale dello Stato Civile competente per le dovute annotazioni;

    spese di lite irripetibili.

    Così deciso in Roma, il 1.3.2024

    Il Giudice relatore  
    Dott.ssa Francesca Cosentino

    Il Presidente
    Dott.ssa Marta Ienzi



  • Sentenza n. 115/2023 pubbl. il 16/11/2023
    RG n. 2966/2021
    Repert. n. 4467/2023 del 16/11/2023
     

     

     

     

    emblema della repubblica

    IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
    SEZIONE QUARTA CIVILE
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    in linea fino al 3 maggio 2024

    Il Tribunale, composto dai Magistrati:
    Dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente
    Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
    Dott. Manuel Mastromarchi Giudice Rel. All’esito della Camera di Consiglio ha emesso la seguente

    SENTENZA

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    visto il ricorso depositato in data 24 marzo 2021 con cui Monica Guida , Concetta Guida, Maria Guida , Gabriele Guida , Gino Guida tutti rappresentati e difesi dall’avv.to Alberto Radaelli con studio in Via Dante Alighieri n. 49 , Monza in qualità di figli , volto ad ottenere la dichiarazione di morte presunta di Alfonso Guida scomparso improvvisamente in data 04 giugno 2008 senza che lo stesso abbia dato notizia di sè;
    vista l’udienza di cui al verbale del 14 aprile 2022  dalla quale è emerso che non esistono altri soggetti interessati ex art. 726 cpc oltre ai ricorrenti .
    Interpellati i ricorrenti gli stessi hanno dichiarato che ““Dal giugno 2008 non hanno più avuto alcuna notizia, né diretta né indiretta.
    Ritenuto che in data 15 febbraio 2015 la moglie Iadaresta Caterina chiedeva con ricorso a Codesto Tribunale sentenza per ottenere dichiarazione di assenza del signor Alfonso Guida nato a Santa Maria a Vico (CE) il 1 settembre 1927 ;
    Ed in vero, in data 26 ottobre 2011 questo Tribunale dichiarava l’assenza del predetto ex art. 49 c.c. ;
    Ritenuto che   la moglie in data 16 luglio 2013 otteneva provvedimento di immissione nel possesso dei dei beni
    A seguito della pubblicazione del ricorso sugli articoli di giornale e sulla Gazzetta Ufficiale, la situazione non è mutata ; non sono emerse contestazioni , né segnalazioni di contrasto o di ulteriori notizie del signor Alfonso Guida ;
    viste le allegazioni e la documentazione prodotta nel rispetto della normativa vigente in tema di dichiarazione di Morte Presunta ai sensi dell’art. 726 c.p.c.. e segg
    ritenuto pertanto che, trattandosi di persona scomparsa da oltre dieci anni, il ricorso è fondato e merita accoglimento ;
    Visto il parere favorevole del PM;
    viste le pubblicazioni  effettuate sulla Gazzetta Ufficiale, e sui giornali indicati di Carate (13/9/2022 – 29/9/2022) e sul Cittadino Monza (6/10/2022 - 20/10/2022);

    P.Q.M.

    Visto l’art.58 c.c.
    Visti gli artt. . 726 e segg c.p.c

    dichiara la morte presunta

    di ALFONSO GUIDA , nato a Santa Maria Voco (VE) il 1 settembre 1927 CF. GDU LNS 27P01 I233R
    Dispone che la presente sentenza venga inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito Internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni 60.
    Manda alla Cancelleria per la comunicazione all’Ufficiale di Stato Civile competente ex art. 731 c.p.c. dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché per gli altri adempimenti conseguenti.
    Nulla sulle spese.

    Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2023

    Il Presidente
    Laura Gaggiotti

    Il Giudice Est.
    Manuel Mastromarchi

     



  • Sentenza n. 5/2024 pubbl. il 20/02/2024
    RG n. 4156/2022
    Repert. n. 699/2024 del 20/02/2024

     

     

     

    emblema della repubblica

    IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
    SEZIONE QUARTA CIVILE
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    in linea fino al 3 maggio 2024

    Il Tribunale, composto dai Magistrati:
    Dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente
    Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
    Dott. Manuel Mastromarchi Giudice Rel.
    All’esito della Camera di Consiglio ha emesso la seguente

    SENTENZA

    Visto il ricorso depositato in data 6 settembre 2022 con cui Sonia Potenza, nata a Milano (MI) il 11.10.1978 e residente a Villasanta (MB), Via E. Fieramosca n. 18, in qualità di sorella, ha chiesto la dichiarazione di morte presunta di Mauro Potenza nato a Milano il 5 settembre 1977 scomparso improvvisamente e resosi irreperibile dal luglio 2011  senza da allora dare più notizia di sé;

    ritenuto che in data 05.09.2011, pertanto, la sig.ra Sonia Potenza svolgeva formale denuncia di persona scomparsa presso i Carabinieri di Villasanta (doc. 3);

    dal mese di luglio 2011, quindi, nonostante la denuncia svolta alle competenti autorità e i tentativi di ricerca avviati dalla famiglia (doc. 4) non è mai pervenuta alcuna notizia dello scomparso;

    ritenuto che   in seguito al decesso del signor Antonio Potenza, padre del signor Mauro Potenza, avvenuto in data 01.11.2019, la signora Sonia Potenza proponeva ricorso innanzi all’intestato Tribunale al fine di ottenere la propria nomina quale curatrice del fratello scomparso, anche in relazione alle necessità di successione ereditaria (doc. 5);

    la procedura, veniva rubricata al n. 5819/19 R.G. e in data 24.01.2010 veniva emesso dal Tribunale di Monza riunito in camera di consiglio, decreto con il quale veniva nominata curatrice speciale dello scomparso la signora Sonia Potenza, odierna ricorrente;

    ritenuto che gli eredi sono Giuseppa Della Tommasa (madre), nata il 18.04.1947 a Martano (LE) e residente in Villasanta, Viaa A. Volta n. 26; e Sonia Potenza (sorella), nata a Milano il 11.10.1978 e residente in Villasanta, Via E. Fieramosca n. 18, odierna ricorrente ed attuale curatrice speciale;

    ritenuto che a notizia della ricorrente non esistono soggetti che perderebbero diritti o sarebbero gravati da obbligazioni per effetto della morte dello scomparso sig. Mauro Potenza;

    ritenuto che sono state effettuate le pubblicazioni del ricorso sugli articoli sui giornali e sula Gazzetta Ufficiale , a   seguito dei quali alcuno ha opposto alcunchè , né il soggetto è ricomparso , né sono giunte altre notizie ;

    visti gli accertamenti eseguiti dai CC di Villasanta   e la documentazione prodotta non ha fornito ulteriori elementi , né dati utili

    visti gli artt. 58 c.c. e 726 c.p.

    P.Q.M.

    dichiara la morte presunta di Mauro Potenza, nato a Milano il 05.09.1977. . C.F. PTNMRA77P05F205V

    Dispone che la presente sentenza venga inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito Internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni 60.

    Manda alla Cancelleria per la comunicazione all’Ufficiale di Stato Civile competente ex art. 731 c.p.c. dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché per gli altri adempimenti conseguenti.

    Nulla sulle spese.

    Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 16 febbraio 2024

    Il Presidente
    Laura Gaggiotti

    Il Giudice Est.
    Manuel Mastromarchi

     



  • Sentenza n. 4/2024 pubbl. il 29/03/2024
    RG n. 1514/2023
    Repert. n. 75/2024 del 29/03/2024

     

     

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    IL TRIBUNALE DI PIACENZA

     

     

    in linea fino al 30 aprile 2024

    riunito in Camera di. Consiglio nelle persone dei Magistrati:

    Dr.ssa Marisella Gatti Presidente

    Dr.ssa Laura Ventriglia Giudice

    Dr.ssa Maria Lucia Dellapina GOP

    nel procedimento promosso da Ciselli Paolo per la dichiarazione di morte presunta di Ciselli Fausto;

    con l’intervento del Pubblico Ministero,

    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    FATTO E DIRITTO

    Premesso che con ricorso depositato il 23.3.2023, Ciselli Paolo,  in qualità di figlio ed unico erede  di Ciselli Fausto, ha chiesto di sentire dichiarare la morte presunta del predetto Ciselli Fausto, nato a Cortemaggiore (PC) il 29.11.1952, deducendo che lo stesso era scomparso in data 15.3.2013, giorno in cui la sorella, Ciselli Mariuccia, aveva trovato a casa del fratello una lettera dalla quale emergeva la volontà di quest’ultimo di commettere un gesto estremo, tanto che da allora non aveva più dato notizie di sé;

    Preso atto che, espletati gli incombenti previsti dall’art. 473 bis.62 c.p.c., il ricorrente ha regolarmente effettuato, nel termine stabilito, le pubblicazioni della domanda sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani “Libertà” e  “Il Piacenza”  e che, all’esito di siffatte pubblicazioni,  non è emersa alcuna notizia riguardante la presenza in vita di Ciselli Fausto;

    Considerato che - anche  tenuto conto di quanto emerge dalla documentazione prodotta dal ricorrente in allegato al ricorso, con particolare riguardo al tenore della lettera a firma di Ciselli Fausto, alla denuncia all’Autorità della scomparsa dello stesso, nonché alla relativa sentenza di dichiarazione di assenza, tenuto conto altresì delle dichiarazioni rese dal ricorrente all’udienza del 20.2.2024  - risultano sussistenti i presupposti di cui agli artt. 58 e ss. c.c. per dichiarare la morte presunta di Ciselli Fausto nato a Cortemaggiore (PC) il 29.11.1952;

    Dato atto che, posto che l’ultima notizia riguardante lo stesso Ciselli Fausto risale al 15.3.2013,  la data della morte, in assenza di  qualsivoglia altro elemento, deve farsi risalire alle ore 24 del 15.3.2013, in conformità a quanto richiesto dal ricorrente e su conformi conclusioni del Pubblico Ministero;

    PQM

    Il Collegio

    Letto l’art. 58 c.c.,

    • Dichiara la morte presunta di Ciselli Fausto nato a Cortemaggiore (PC) il 29.11.1952;
    • Determina la morte presunta di Ciselli Fausto  alle ore 24 del  15.3.2013;
    • Spese di giudizio irripetibili;
    • Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 473 bis.63 c.p.c. e per quanto di competenza.

    Piacenza, 27 marzo 2024

    Il Presidente rel. est.
    f.to dott.ssa Marisella Gatti



  • Sentenza n. 17/2024 pubbl. il 20/03/2024
    R.G.1858/2022

     

    emblema della repubblica

    TRIBUNALE DI PISTOIA

    in linea fino al 30 aprile 2024

    estratto di sentenza nr. 17/2024

    Il Tribunale riunito in camera di consiglio e così composto:

    dott. Maurizio BARBARISI Presidente

    dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice rel.ed est.

    dott. Nicola Latour Giudice

    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nella causa civile di primo grado avente ad oggetto dichiarazione di morte presunta iscritta al n. 1858/2022 R.G.  del registro generale

    - OMISSIS  –

    P.Q.M.

    Il Tribunale di Pistoia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

    1. dichiara la morte presunta di Nanni Roberto, nato a Pistoia in data 1 gennaio 1949;
    2. determina la morte presunta di Nanni Roberto in data 20 agosto 2010;
    3. dispone che la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica una sola volta, e pubblicata per 15 giorni, dal 15 aprile al 30 aprile 2024, sul sito internet del Ministero della Giustizia ;
    4. ordina la comunicazione della presente sentenza all’ufficiale dello Stato Civile di Pistoia per le dovute annotazioni;
    5. dichiara irripetibili le spese di causa.

    Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 14 marzo 2024

    Il Giudice
    Giulia Gargiulo 

    Il Presidente
    Maurizio Barbarisi



  • Sentenza n. 25/2023 pubbl. il 27/12/2023
    RG n. 2237/2022
    Repert. n. 31/2024 del 09/01/2024

     

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    in linea fino al 29 aprile 2024

    TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
    SEZIONE CIVILE

     

    Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

    dott. Antonio Marozzo Presidente

    dott. Giuseppe Bersani Giudice

    dott. Martina Bianchi Giudice Relatore

    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2237/2022

    con OGGETTO: Dichiarazione di assenza o di morte presunta (COLLEGIO)

    promossa da:

    IVANO MARIO PERSAVALLI

    PERSAVALLI LETIZIA MARIA

    Con l’avv. Macola Marino Maria

    ATTORI

    contro

    GIANCARLO PERSAVALLI

    CONVENUTO

    e con la partecipazione di

    P.M. sede

    INTERVENUTO

    Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 6 dicembre 2023

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    I ricorrenti adivano l’intestato Tribunale deducendo di essere i fratelli, nonché gli unici chiamati all’eredità, di Persavalli Giancarlo nato a Muscoline (BS) il 11/04/1951, di cui non si hanno più notizie dal giorno 18/07/2012 e quindi dichiarato assente dal Tribunale di Alessandria con sentenza del 15/03/2019.

    I ricorrenti spiegavano come in particolare “Nel dettaglio, Persavalli Giancarlo, celibe e senza prole, già malato con grave forma di Alzheimer che lo annientò mentalmente, ottenne l’amministrazione di sostegno, con ufficio affidato alla sorella Persavalli Letizia, con provvedimento 24/10/2008 del G.T. di Milano.

    Viste le sue con dizioni mentali, Persavalli Giancarlo fu quindi affidato alla Casa di Cura

    “Casa Mia di Nizza Monferrato (AT), specializzata nel gestire soggetti con tali problematiche; ciononostante, il giorno 18/07/2012 Persavalli Giancarlo riuscì ad allontanarsi dalla Casa di Cura e, nonostante varie ricerche sia tramite Carabinieri, sia tramite Agenzia investigativa, nonché segnalazioni televisive tramite la trasmissione “Chi l’ha visto?” , nessuno ebbe più alcuna notizia di lui”.

    Con sentenza del Tribunale di Alessandria n. 2/2019 del 15/03/2019 resa nel procedimento n. 129/2018 r.g., venne dichiarata l’assenza di Giancarlo Persavalli.

    Il presente procedimento constava dei prescritti adempimenti pubblicitari (art. 727 c.p.c.), venivano sentite le persone di cui all’art. 726 c.p.c. (i ricorrenti, essendo deceduta la madre del resistente) e venivano altresì richieste informazioni ai Carabinieri e all’Agenzia delle Entrate, che non fornivano notizie ulteriori circa il Persavalli Giancarlo.

    Parte ricorrente concludeva chiedendo “Voglia il Tribunale Ecc.mo dichiarare la morte presunta dell’assente Persavalli Giancarlo nato a Muscoline (BS) il 11/04/1951, Cod. Fisc.: PRSGCR51D11F820F”.

    La domanda è fondata e merita accoglimento; a riguardo si dà conto dell’istruttoria.

    In particolare in sede di udienza la sorella dichiarava “l’ultima volta che ha visto il fratello è stato una settimana prima che scomparisse, a luglio, era in questa casa di Nizza Monferrato. All’epoca non parlava più, non mi ha neanche riconosciuta. Si muoveva con un sostegno. Infatti non capisco come sia scomparso da solo, abbiamo fatto una passeggiata in giardino e lo sosteneva mio marito. aveva sessantuno anni.”.

    Giova richiamare anche l’istruttoria già svolta in seno al procedimento di assenza “Ivano Persavalli, sentito all’udienza del 26.4.2018, ha dichiarato: “l’ultima notizia che ho avuto

    di mio fratello risale al 2012 quando mi telefonò mia sorella per dirmi che Giancarlo era scomparso; fino al 2012 mio fratello era nella casa di cura di Nizza Monferrato ed andavo a trovarlo circa una volta al mese”.

    Parimenti significative sono state le dichiarazioni rese all’udienza dell’8.2.2019 da Damosso Elisa, la quale aveva ricoperto l’incarico di direttrice della RSA Casa Mia Rosbella di Nizza Monferrato all’epoca della scomparsa del Persavalli e precisamente da maggio 2012 ad ottobre dello stesso anno.

    La sig.ra Damosso, infatti, ha riferito: “Mi ricordo che il 18 luglio del 2012 le OSS del reparto ove si trovava il Persavalli mi hanno avvisato che lui non si trovava più nella sua stanza; mi ricordo di quel giorno perché cadeva il mio compleanno e preciso che il sig. Persavalli si trovava in un reparto più protetto della struttura. All’inizio abbiamo cominciato a cercare il Persavalli all’interno e fuori dalla struttura e poi abbiamo allertato i Carabinieri di Nizza Monf. To che sono subito arrivati nella casa di riposo. Dopo quella giornata del 18 luglio non abbiamo più avuto notizie di dove fosse Giancarlo Persavalli. Non abbiamo mai avuto idea di dove potesse essere andato il Persavalli; so che però in passato si era allontanato anche da un’altra struttura del nostro gruppo e poi era stato ritrovato”.

    Deve altresì essere messo in evidenza che la ricorrente, quale ADS del fratello, già nel rendiconto relativo al periodo settembre 2012- settembre 2013, depositato nella procedura di amministrazione di sostegno iscritta al n. 367/2011 VG, aveva reso nota la circostanza della scomparsa dell’amministrato, confermando, anche nei rendiconti degli anni successivi, di non avere avuto più alcuna notizia di lui; ella, inoltre, oltre ad essersi recata presso la Prefettura di Asti per consegnare un campione del suo DNA da confrontare con quello di eventuali persone rinvenute in ospedali o cimiteri del posto, senza mai essere stata contattata, aveva anche incaricato l’agenzia investigativa Carpe Diem, la quale pure non era riuscita ad acquisire alcuna notizia sul fratello.”.

    Le informazioni richieste ai Carabinieri e all’Agenzia delle Entrate non fornivano notizia alcuna posteriore alla data della scomparsa.

    Risulta quindi integrata la fattispecie di cui all’art. 58 c.c., con conseguente dichiarazione di morte presunta nel giorno a cui risale l’ultima notizia – giorno della sua scomparsa -, 18 luglio 2012.

    Nulla sulle spese che rimangono a carico dei ricorrenti in ragione della natura della controversia.

    P.Q.M.

    Il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta,

    1. dichiara la morte presunta di Persavalli Giancarlo, nato a Muscoline (BS) il 11/04/1951, nel giorno 18 luglio 2012, data della sua scomparsa;
    2. nulla sulle spese.
    3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge e la comunicazione di cui all’art. 731 c.p.c.

    Così deciso in data 19 dicembre 2023 dal Tribunale di Alessandria.

    Il Giudice Relatore
    dott. ssa Martina Bianchi 

    Il Presidente
    dott. Antonio Marozzo



  • Sentenza n. 3/2024 pubbl. il 05/03/2024
    RG n. 1691/2022
    Repert. n. 87/2024 del 05/03/2024

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    TRIBUNALE  DI  TERAMO

     

    in linea fino al  28 aprile 2024

    riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
    dott.ssa Angela Di Girolamo Presidente

    dott.ssa Mariangela Mastro Giudice

    dott.ssa Lorenza Pedullà Giudice relatore

    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nella causa civile iscritta al n. R.G. n. 1691/2022 V.G. avente ad oggetto “Dichiarazione di assenza o morte presunta” promossa

    da

    Catia MONTI (C.F.: MNTCTA63R69H769J), nata a San Benedetto del Tronto (AP) il 29.10.1963 e residente in Colonnella (TE) in Contrada San Giovanni n. 57 e Beatrice SPECA (C.F.: SPCBRC89T65H769Z), nata a San Benedetto del Tronto (AP) il 25.12.1989 e residente in Antigua (Spagna) C/Telde n.38/APT 83, entrambe elettivamente domiciliate a Martinsicuro (TE), in Via Roma n. 626, presso e nello studio dell’Avv. Gabriele Rapali, che le rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

    - ricorrenti -

    nei confronti di

    Dario SPECA, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 20.10.1960

    con l’intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Teramo. CONCLUSIONI: come da verbale d’udienza del 26 febbraio 2024.

    RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

    Con ricorso depositato in data 12 agosto 2022, Catia MONTI e Beatrice SPECA, nella loro qualità, rispettivamente, di coniuge separata (come da sentenza di separazione giudiziale n.1292/2011 pronunciata dal Tribunale di Teramo in data 22.12.2011 e versata in atti - cfr. doc. 2 allegato al ricorso) e di figlia di Dario SPECA, hanno adito l’intestato Tribunale affinché fosse dichiarata la morte presunta di quest’ultimo.

    Le ricorrenti, in particolare, hanno rappresentato che Dario SPECA (nato a San Benedetto Del Tronto il 20 ottobre 1960) è scomparso il 24 maggio 2008, come da verbale di denuncia di scomparsa (cfr. doc. 3 allegato al ricorso) presentata il 31 maggio 2008 dal di lui padre, Lido SPECA, al Comando Stazione Carabinieri di Alba Adriatica (TE) e come da successivo verbale di integrazione di denuncia di scomparsa (cfr. doc. 4 allegato al ricorso), presentata in data 16 giugno 2015 sempre dal padre.

    Nello specifico, nel primo verbale del 2008, il denunciante Lido SPECA ha affermato che il 24 maggio 2008 il figlio Dario si era allontanato di casa dicendo di recarsi a Roma per vedere una partita e da quella data non ha più avuto sue notizie; ha poi precisato che il figlio era andato via a bordo di un’autovettura grigia modello Alfa Romeo 156 e di aver provato numerose volte a telefonargli al cellulare che però risultava spento. Nel verbale integrativo del 16 giugno 2015, il denunciante ha precisato che fino a quel momento il figlio Dario non era mai tornato a casa e che risultava quindi ancora persona scomparsa.

    Le ricorrenti hanno quindi riferito che, a partire dal 2008 sino ad oggi, non hanno più avuto notizie di Dario SPECA, né, tantomeno, lo stesso ha mai contattato le ricorrenti, i suoi genitori, amici o parenti e che quindi sono decorsi ormai più di 10 anni dalla sua scomparsa. Le ricorrenti hanno inoltre dichiarato: (i) di essere le uniche eredi di Dario SPECA,

    (ii) che non esistono altre persone che sarebbero gravate da obbligazioni o che perderebbero diritti per effetto della morte dello stesso e (iii) che la sua ultima residenza conosciuta è quella in Alba Adriatica (TE) alla via Via Reno n. 1 a decorrere dal 29.11.1981, essendo stato cancellato dall’Anagrafe della Popolazione Residente nel Comune di Alba Adriatica (TE) in data 28.10.2013 per irreperibilità (cfr. doc. 1 allegato al ricorso).

    Il Tribunale, preso atto del parere favorevole espresso dal P.M. in data 31.10.2022, ha emesso il provvedimento ex art. 727 c.p.c., con cui è stata ordinata, a cura delle ricorrenti, la pubblicazione della domanda per estratto per due volte consecutive sulla G.U. della Repubblica nonché sul quotidiano nazionale “Il Messaggero”, con invito a chiunque avesse notizie dello scomparso a farle pervenire all’intestato Tribunale entro 6 mesi dall’ultima pubblicazione.

    Effettuate e documentate le pubblicazioni previste dall’art. 727 c.p.c. e decorso il predetto termine semestrale, all’udienza fissata in conformità del disposto dell’art. 728 c.p.c. per il giorno 20 febbraio 2024, il Tribunale ha disposto il rinvio all’udienza del 26 febbraio 2024 onde procedere ad interrogare liberamente le ricorrenti sulle circostanze rilevanti.

    Alla predetta udienza, le ricorrenti hanno insistito per la dichiarazione di morte presunta di Dario SPECA; quindi, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con espressa rinunzia ai termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

    La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.

    Rileva il Tribunale che, a seguito dell’emissione del provvedimento del 23.11.2022, le ricorrenti hanno provveduto alle prescritte formalità, facendo eseguire le pubblicazioni di cui all’art. 727 c.p.c. (cfr. documenti nn. 6, 7, 8 e 9 allegati al ricorso), senza che siano pervenute notizie dello scomparso.

    Alla luce di tali risultanze, considerato l’esito delle pubblicazioni disposte e che da oltre dieci anni Dario SPECA non ha dato notizie di sé, il Tribunale ritiene sussistenti le condizioni di legge per la dichiarazione di morte presunta ai sensi dell’art. 58 cod. civ..

    Ai sensi dell’art. 729 c.p.c., si ordina che la presente sentenza sia inserita, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sia pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia, mandando alla Cancelleria per la comunicazione all’Ufficio di Stato Civile competente ai sensi dell’art. 731 c.p.c..

    P.Q.M.

    Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da Catia MONTI e Beatrice SPECA, così decide:

    visti gli artt. 58 e ss. c.c., 726 - 731, 737 e ss. c.p.c., dichiara la morte presunta di Dario SPECA, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 20.10.1960, con ultima residenza conosciuta (a decorrere dal 29.11.1981) in Alba Adriatica (TE) in via Via Reno n. 1, cancellato dall’Anagrafe della Popolazione Residente nel Comune di Alba Adriatica (TE) in data 28.10.2013 per irreperibilità;

    ordina l’inserzione, per estratto, della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché la sua pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia per 30 giorni con decorrenza a far data dal 30 marzo 2024, a cura delle ricorrenti, con onere di depositare in Cancelleria copia delle predette pubblicazioni per l’annotazione sull’originale della presente sentenza a norma dell’art. 729 c.p.c.;

    manda alla Cancelleria, ai sensi dell’art. 731 c.p.c., per la comunicazione della presente

    sentenza all’Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di legge.

    Così deciso in Teramo nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024.

    Il Presidente
    dott.ssa Angela Di Girolamo 

    Il Giudice relatore
    dott.ssa Lorenza Pedullà