Ente finanziato - Scuola Superiore della Magistratura
aggiornamento: 25 febbraio 2026
| dati richiesti dall'articolo 22 del d.lgs. 33/2013 | dati per l'Ente finanziato |
|---|---|
| Ragione sociale / denominazione | Scuola Superiore della Magistratura |
| Eventuale partecipazione dell'Amministrazione | NO |
| Durata dell'impegno | NO |
| Onere complessivo sul bilancio dell'Amministrazione | Finanziamento da parte del Ministero della giustizia per l'anno 2026 di euro 7.176.640 per il funzionamento della SSM |
| N. rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo | Designazione in base alla normativa vigente (D.lgs. 26/2006) |
| Trattamento complessivo spettante a ciascun rappresentante dell'Amministrazione negli organi di governo | Trattamento previsto dall'articolo 10 e 17-ter del D.lgs. 26/2006 |
| Incarichi di Amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo | Presidente del Comitato direttivo della Scuola - trattamento economico previsto dall'art. 10 del D.lgs.26/2006 indennità di funzione di euro 20.000, oltre al gettone presenza di euro 600 fino al massimo di 40 sedute |
| Risultati di Bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari dell'ente | Bilancio preventivo e consuntivo |
| Link al sito istituzionale | www.scuolamagistratura.it |
In conformità ai principi costituzionali di indipendenza della magistratura, di libertà della ricerca e dell’insegnamento e di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, la Scuola superiore della magistratura - istituita con decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 - assicura l’attuazione del diritto-dovere alla formazione professionale degli appartenenti all'ordine giudiziario e svolge gli altri compiti didattici e di ricerca previsti dal decreto istitutivo e dal proprio statuto.
La Scuola è ente autonomo con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile. Lo statuto della Scuola, espressione della sua autonomia, è stato adottato il 6 febbraio 2012.
Secondo l'art. 37 del d.lgs. 26/2006 per il raggiungimento delle proprie finalità provvede con le risorse umane del Ministero della giustizia, utilizzando le risorse finanziarie a tale scopo già destinate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di aggiornamento e formazione dei magistrati.
Essa è preposta in particolare:
- all’organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati nonché, nei casi previsti, di altri operatori della giustizia;
- alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;
- all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado;
- alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;
- alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;
- alle attività di formazione decentrata;
- alla collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell’ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari;
- alla formazione, su richiesta della competente autorità di governo, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all’attività di formazione che si svolge nell’ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell’Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all’attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi a oggetto l’organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;
- alla collaborazione, su richiesta della competente autorità di governo, nelle attività dirette all’organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri paesi;
- alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;
- alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione;
- all’organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all’attività di formazione;
- allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense.
Nell’adozione o nella modifica del programma annuale dell’attività didattica la Scuola tiene conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, nonché delle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale.
Per il perseguimento delle finalità anzidette la Scuola può avvalersi di accordi, convenzioni o protocolli di intesa con altri soggetti pubblici o privati.
Le sedi della Scuola sono fissate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
L’organizzazione della Scuola é disciplinata, oltre che dallo statuto, dai regolamenti che la scuola stessa emana.
Gli organi della Scuola sono: il comitato direttivo, il presidente e il segretario generale.
Il comitato direttivo é composto da dodici membri; di tali membri sette sono scelti fra magistrati, anche in quiescenza, tre fra professori universitari, anche in quiescenza, e due fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Il Consiglio superiore della magistratura nomina sei magistrati ed un professore universitario; il Ministro della giustizia designa un magistrato, due professori universitari e due avvocati. I componenti del comitato direttivo durano in carica quattro anni e non possono essere immediatamente rinnovati.
Il Segretario generale è nominato fra i magistrati o i dirigenti ministeriali di prima fascia.