Ente finanziato - Scuola Superiore della Magistratura

aggiornamento: 25 febbraio 2026

Obblighi di pubblicazione
dati richiesti dall'articolo 22 del d.lgs. 33/2013 dati per l'Ente finanziato
Ragione sociale / denominazione Scuola Superiore della Magistratura
Eventuale partecipazione dell'Amministrazione NO
Durata dell'impegno NO
Onere complessivo sul bilancio dell'Amministrazione Finanziamento da parte del Ministero della giustizia per l'anno 2026 di euro 7.176.640 per il funzionamento della SSM
N. rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo Designazione in base alla normativa vigente (D.lgs. 26/2006)
Trattamento complessivo spettante a ciascun rappresentante dell'Amministrazione negli organi di governo Trattamento previsto dall'articolo 10 e 17-ter del D.lgs. 26/2006
Incarichi di Amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo Presidente del Comitato direttivo della Scuola -
trattamento economico previsto dall'art. 10 del D.lgs.26/2006 indennità di funzione di euro 20.000, oltre al gettone presenza di euro 600 fino al massimo di 40 sedute
Risultati di Bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari dell'ente Bilancio preventivo e consuntivo
Link al sito istituzionale www.scuolamagistratura.it

 


In conformità ai principi costituzionali di indipendenza della magistratura, di libertà della ricerca e dell’insegnamento e di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, la Scuola superiore della magistratura - istituita con decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 - assicura l’attuazione del diritto-dovere alla formazione professionale degli appartenenti all'ordine giudiziario e svolge gli altri compiti didattici e di ricerca previsti dal decreto istitutivo e dal proprio statuto.

La Scuola è ente autonomo con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile. Lo statuto della Scuola, espressione della sua autonomia, è stato adottato il 6 febbraio 2012.

Secondo l'art. 37 del d.lgs. 26/2006 per il raggiungimento delle proprie finalità provvede con le risorse umane del Ministero della giustizia, utilizzando le risorse finanziarie a tale scopo già destinate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di aggiornamento e formazione dei magistrati.
Essa è preposta in particolare:

  1. all’organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati nonché, nei casi previsti, di altri operatori della giustizia;
  2. alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;
  3. all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado;
  4. alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;
  5. alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;
  6. alle attività di formazione decentrata;
  7. alla collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell’ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari;
  8. alla formazione, su richiesta della competente autorità di governo, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all’attività di formazione che si svolge nell’ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell’Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all’attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi a oggetto l’organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;
  9. alla collaborazione, su richiesta della competente autorità di governo, nelle attività dirette all’organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri paesi;
  10. alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;
  11. alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione;
  12. all’organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all’attività di formazione;
  13. allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense.

Nell’adozione o nella modifica del programma annuale dell’attività didattica la Scuola tiene conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, nonché delle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale.

Per il perseguimento delle finalità anzidette la Scuola può avvalersi di accordi, convenzioni o protocolli di intesa con altri soggetti pubblici o privati.

Le sedi della Scuola sono fissate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

L’organizzazione della Scuola é disciplinata, oltre che dallo statuto, dai regolamenti che la scuola stessa emana.

Gli organi della Scuola sono: il comitato direttivo, il presidente e il segretario generale.

Il comitato direttivo é composto da dodici membri; di tali membri sette sono scelti fra magistrati, anche in quiescenza, tre fra professori universitari, anche in quiescenza, e due fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Il Consiglio superiore della magistratura nomina sei magistrati ed un professore universitario; il Ministro della giustizia designa un magistrato, due professori universitari e due avvocati. I componenti del comitato direttivo durano in carica quattro anni e non possono essere immediatamente rinnovati.

Il Segretario generale è nominato fra i magistrati o i dirigenti ministeriali di prima fascia.