Fornitura di licenze per sostituzione fonoregistratori RT7000 aule di udienza penale - Procedura SDAPA - Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati - Contratto 22/12/2021 - CUP: J56F17000000001 - CIG: 8873471BE8
22 dicembre 2021
Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
CONTRATTO PER LA FORNITURA DI “LICENZE SW E RELATIVI SERVIZI PER SISTEMA DI FONOREGISTRAZIONE PRESSO AULE GIUDIZIARIE”
CUP: J56F17000000001 - CIG: 8873471BE8
TRA
IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI – DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI
INFORMATIVI AUTOMATIZZATI, con sede in Roma, nella persona dell’Ing. Marco Giovanni Vignolo giusta delega del Direttore Generale S.I.A. ID 14678 del 29/12/2020 (nel seguito per brevità Amministrazione)
E
TELECOM ITALIA S.p.A. – sede legale Via Gaetano Negri 1, Milano – cap 20123 – PEC: mercato.interforze@pec.telecomitalia.it codice fiscale/ partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488410010 – rappresentata dal Procuratore di Telecom Italia S.p.A. Ilaria Busoli (Nel seguito per brevità il fornitore)
(Nel seguito, congiuntamente, le parti e, singolarmente la Parte)
PREMESSO CHE
E’ sopravvenuta la necessità di garantire il servizio di registrazione per la verbalizzazione delle udienze in aula utilizzando il dispositivo già presente presso le aule, TELEVIC CONFERENCE supportato da un apposito software di registrazione e gestione audio, opportunamente installato su un Personal Computer (PC), in modo da consentire un collegamento al sistema TELEVIC che fornisca le stesse funzionalità dell’attuale dispositivo di registrazione, oltre a essere in grado di trasferire contenuti in rete e su supporto locale si stipula quanto segue :
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di due articoli software in licenza d’uso e relativi servizi :
- 341 LICENZE SOFTWARE REGISTRAZIONE E GESTIONE AUDIO
- 341 LICENZE SISTEMA DVS
- attività di installazione di tutto il software e della sua integrazione con gli apparati indicati nel capitolo tecnico presso le aule indicate in allegato “aule”, oltre all’attività di manutenzione in garanzia di 36 mesi
La fornitura nel dettaglio è meglio descritta nel capitolato tecnico
Art. 2 - Disposizioni regolatrici del contratto
L’appalto viene concesso dall’Amministrazione ed accettato dal fornitore sotto l’osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:
- dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, (Capitolato d’oneri, Capitolato tecnico generato dal Sistema e allegato al capitolato tecnico; Offerta) che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l’Amministrazione relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- Lettera di invito generata dal Sistema;
- dal D.lgs 177/2009 – riorganizzazione del centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione;
- dal L.vo 50/2016 – Codice dei contratti pubblici;
- Il lvo 56/2017 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- dalla Legge 136/2010 m.i. - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- dalla Legge ed il Regolamento di Contabilità Generale dello Stato;
Art. 3 - Durata del contratto
Le attività di cui alla presente procedura, come descritte nel capitolato tecnico dovranno erogarsi nel seguente modo:
Le licenze, dovranno essere installate presso la sede di consegna secondo un piano indicato dall’amministrazione al momento dell’avvio all’esecuzione, entro il termine massimo di 90 giorni solari dalla comunicazione da parte dell’Amministrazione della esecutività del contratto.
Al termine delle installazioni di ciascun sito verrà redatto un “verbale di installazione” a cura del fornitore in contradditorio con l’ufficio
In caso di inadempienza nelle tempistiche richieste per cause imputabili al Fornitore, l’Amministrazione avrà facoltà di applicare le penali previste.
Ultimata la messa in esercizio si procederà con la verifica di conformità come di seguito meglio disciplinate in aderenza a quanto previsto nel capitolato tecnico.
Di seguito il periodo di manutenzione in garanzia avrà durata 36 mesi, a decorrere dalla data di accettazione della fornitura da parte dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 102 del Dlgs 50/2016, ad ultimazione delle attività previste, come specificato nell’articolo 9 che segue.
Art. 4 - Ammontare del contratto e fatturazione
L’importo complessivo del contratto e omnicomprensivo è di € 1.095.383,10 IVA inclusa (di cui € 897.855,00 importo imponibile e € 197.528,10 per IVA al 22%).
I costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. N. 50/2016, sono pari a Euro 10000,00,
Il fornitore è tenuto ad emettere le fatture nel seguente modo:
- il 100% del valore della fornitura (al netto dello 0,50 trattenuto per legge) relativa all’installazione configurazione del sw presso tutti gli Uffici giudiziari destinatari, all’esito delle verifiche di conformità di cui all’ 14 del contratto.
- Al termine del contratto sarà svincolato lo 0,50% di cui al successivo
Le fatture dovranno essere intestate a Ministero della Giustizia – Direzione Generale S.I.A.– Via Crescenzio 17/c – 00193 Roma - CODICE FISCALE: 80184430587 ed inviate a CODICE UFFICIO ai fini della fatturazione elettronica: LLPLFC.
Inoltre, le fatture dovranno riportare il numero del contratto, l’oggetto del contratto, il CUP (ove previsto) ed il CIG relativi al contratto e il conto corrente dedicato comunicato all’Amministrazione.
Art. 5 - Pagamenti
Il pagamento della fornitura del servizio sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: LLPLFC emessa in conformità al certificato di pagamento rilasciato a cura del responsabile unico del procedimento come previsto all’art. 103 bis co. 3 del d.lgs 50/2016 s.m.i.
Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall’Amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all’Amministrazione medesima, impediscano l’acquisizione del DURC.
I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. Il fornitore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.
Art. 6 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 l’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c. e art. 3 co. 8 della legge 136/2010.
Il fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all’Amministrazione delle notizie dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 7 - Direttore dell’esecuzione del contratto
Entro 5 giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto l’Amministrazione provvederà a comunicare il nominativo del direttore dell’esecuzione con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto.
Entro il medesimo termine il fornitore comunicherà all’Amministrazione i dati relativi al soggetto referente per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali (rappresentante del fornitore).
Art. 8 - Avvio dell’esecuzione del contratto
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Amministrazione per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora il fornitore non adempia, l’Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Art. 9 - Garanzia e supporto post-vendita
Come previsto nel capitolato tecnico ogni apparecchiatura dovrà essere corredata di garanzia del PRODUTTORE per un periodo di 36 mesi.
La fornitura è accettata da parte dell’Amministrazione all’esito positivo della relativa verifica di conformità (art. 102 del Dlgs 50/2016) a decorrere da tale data decorrono i termini per la garanzia .
Art. 10 - Divieto di modifiche introdotte dal fornitore
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal fornitore, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall’ Amministrazione.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del fornitore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione.
Art. 11 - Varianti introdotte dall’Amministrazione
L’Amministrazione può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti), nei seguenti casi:
- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto. Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione
Art. 12 - Variazioni entro il 20%
L’Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, si riserva di imporre al fornitore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso il fornitore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 13 - Sospensione dell’esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione
Il direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.
Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:
- avverse condizioni climatiche;
- cause di forza maggiore;
- altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della
Il direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell’esecuzione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto.
Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
Art. 14 - Verifica di conformità
L’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
Il responsabile unico del procedimento controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell’esecuzione del contratto per i servizi e le forniture.
Al termine delle attività che riguardano le varie fasi di consegna, installazione e configurazione l’esecutore del contratto ne darà notizia con apposita comunicazione alla stazione appaltante all’indirizzo di PEC: prot.dgsia.dog@giustiziacert.it (c.d. “rapporto di fine lavori”) .
Le verifiche di conformità, che possono essere eseguite anche da remoto e anche a campione su una percentuale del 5% della fornitura, sono eseguite da uno o più soggetti incaricati dall’Amministrazione.
Le operazioni di verifica relative alle licenze e ai servizi professionali (installazione, configurazione), da iniziare entro 20 (venti) giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione, da parte dell’Amministrazione stessa, della nota di approntamento alla verifica di conformità che il fornitore dovrà inviare a mezzo PEC (c.d. “rapporto di fine lavori”), saranno effettuate dal soggetto verificatore (può essere anche una Commissione) appositamente nominato
dall’Amministrazione. Le operazioni relative saranno da effettuarsi in presenza di un delegato della Società.
Le verifiche verranno certificate da apposito verbale, datato e sottoscritto dagli incaricati della Amministrazione e del fornitore.
In caso di esito negativo delle verifiche il fornitore dovrà provvedere, a propria cura e spese, entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data del verbale di verifica negativo, alla eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrati. Dopo la comunicazione, da parte del fornitore, dell’avvenuta eliminazione dei difetti e/o delle carenze, l’Amministrazione procederà a nuova verifica con le modalità ed i termini di cui ai commi precedenti.
L’Amministrazione rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che il fornitore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
Decorso il suddetto nuovo termine di verifica senza che il fornitore abbia fatto nuova comunicazione di approntamento o in caso di ulteriore esito negativo della verifica, l’Amministrazione potrà dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando il diritto di fare eseguire in tutto o in parte la fornitura a terzi in danno del fornitore ed il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subìti.
Il soggetto/ i soggetti aventi l’incarico di effettuare la verifica di conformità rilascerà il certificato di conformità previa verifica della regolare esecuzione delle diverse prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto all’art. 102 d.lgs 50/2016.
Di seguito il responsabile unico del procedimento emetterà il certificato di pagamento previsto all’art. 103 bis co. 3 del d.lgs 50/2016 s.m.i. ai fini dell’emissione della fattura.
Il responsabile unico del procedimento a seguito dell’intervenuta ultimazione delle attività contrattuali si impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
Art. 15 - Verifica di conformità definitiva. Il processo verbale
Il direttore dell’esecuzione fornirà tempestivo avviso all’esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest’ultimo possa intervenire. Della verifica di conformità è redatto processo verbale.
I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.
Art. 16 - Oneri relativi alle operazioni di verifica di conformità
Le operazioni necessarie alle verifiche di conformità sono svolte a spese del fornitore, che a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari.
Nel caso in cui il fornitore non ottemperi a siffatti obblighi saranno trattenute, d’ufficio, le spese dal corrispettivo dovuto al fornitore.
Art. 17 - Valutazioni dei soggetti che procedono alla verifica di conformità
I soggetti che procedono alle verifiche di conformità indicano se le prestazioni sono o meno verificabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all’esecuzione,
verificabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all’esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere come indicato nel capitolato.
Art. 18 - Contestazioni che il fornitore può inserire nel certificato di verifica di conformità
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso dal responsabile unico del procedimento al fornitore, per la sua accettazione. A sua volta il fornitore deve trasmetterlo al responsabile unico del procedimento firmato nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
Art. 19 - Penali in caso di ritardo
Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Contratto e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura/del servizio, l’Amministrazione, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare al fornitore delle penali, variabili a seconda della gravità del caso. L’eventuale applicazione delle penali non esime il fornitore dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.
In caso di inadempienza, comunque entro un limite massimo del 10% dell’importo complessivo della fornitura, sono applicate le seguenti penali :
- per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna e nella installazione e configurazione delle licenze rispetto ai termini previsti, non imputabile all’Amministrazione ovvero a causa di forza maggiore o a caso fortuito, è applicata una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell’importo contrattuale ;
- per ogni giorno lavorativo di ritardo all’eliminazione dei difetti e carenze riscontrati all’esito della verifica di conformità negativa rispetto ai termini previsti (15 giorni), non imputabile all’Amministrazione ovvero a causa di forza maggiore o a caso fortuito, è applicata una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell’importo contrattuale ;
Il pagamento della penale non esonera in nessun caso il fornitore dal rimuovere l’inadempimento. In ogni caso l’Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno ai sensi dell’art. 1382 del codice civile.
Le penali saranno applicate in contraddittorio con il fornitore che avrà 5 giorni di tempo per presentare le sue giustificazioni.
Per l’applicazione delle penali l’Amministrazione si rivarrà trattenendola sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.
Nel caso di superamento del limite massimo, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente Contratto secondo quanto indicato all’art. 22, oltre al risarcimento del danno.
Art. 20 - Risoluzione del contratto
Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto
dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
- frode nella esecuzione dell’appalto;
- mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Contratto;
- manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 20 giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto;
- cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile.
Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’Amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese del fornitore, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il fornitore, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
Art. 21 - Recesso
L’Amministrazione può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016.
In caso di recesso il fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.
L’Amministrazione recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 del D.lgs. 159/2011.
L’Amministrazione recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 e all’articolo 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011.
Art. 22 - Polizza fideiussoria definitiva
L’ aggiudicatario, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità
previste dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016. La durata della fidejussione deve coprire tutto il periodo del contratto comprendendo anche il periodo di manutenzione, e sarà definitivamente svincolata al momento del termine del periodo di vigenza contrattuale mediante comunicazione emessa dal Responsabile Unico del Procedimento.
Art. 23 - Svincolo della garanzia definitiva
La garanzia è svincolata, qualora ne ricorrano le condizioni, al termine del periodo di garanzia.
Art. 24 - Revisione dei prezzi delle forniture
Non sono ammesse revisioni del prezzo e non si applica il comma 1 dell’art. 1664 del codice civile.
Art. 25 - Cessione del contratto
Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto dall’art. 105, comma 1 D.lgs 50/2016.
Art. 26 – Subappalto
Non previsto.
Art. 27 - Stipulazione del contratto
La stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione delle parti con firma digitale. Il documento di stipula firmato digitalmente sarà caricato sulla piattaforma www.acquistinretepa.it nell’apposita sezione riservata al Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione.
Il fornitore contraente dovrà farsi carico delle spese relative all’assolvimento degli obblighi di pagamento del bollo. L’imposta di bollo si applica sul contratto e su tutti i documenti che ne sono parte integrante (capitolato tecnico, offerta economica ed ogni altro documento che disciplina particolari aspetti del contratto). L’imposta è calcolata nella misura di Euro 16,00 ogni 100 righe. Mentre il documento riepilogativo generato automaticamente dal sistema non assume autonoma rilevanza ai fini dell’imposta.
Art. 28 - Nuove convenzioni Consip
In conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 7 del D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora il fornitore non sia disposto ad una revisione del prezzo d’appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.
L’amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
In caso di recesso l’amministrazione provvederà a corrispondere al fornitore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.
Art. 29 - Effetti obbligatori del contratto
Il contratto stipulato in base al presente documento è immediatamente vincolante per il fornitore, mentre lo sarà per l’Amministrazione solo dopo l’esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa.
Art. 30 - Obblighi e responsabilità del fornitore
Il fornitore è l’esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette alle forniture/lavori d’installazione di cui al presente documento. Il fornitore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
È fatto carico al fornitore di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.
Il fornitore è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell’esecuzione della fornitura, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell’Amministrazione.
Art. 31 - Trattamento dati personali
Al presente contratto in ottemperanza agli obblighi sul trattamento dei dati personali si applica il D.lgs. n. 51/2018.
Nell’ambito del presente contratto il fornitore non tratterà dati personali è pertanto tenuto ad astenersi da qualunque attività che comporti l’accesso ai dati di carattere personale.
Art. 32 - Riservatezza e segretezza
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
Il fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. Il fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all’Amministrazione. Tale generale obbligo di riservatezza permarrà anche alla scadenza del contratto o alla sua eventuale risoluzione/recesso anticipati.
Il Fornitore è inoltre tenuto a far osservare al proprio personale le disposizioni di ordine interno che fossero eventualmente comunicate dall’Amministrazione, ivi compresa l’eventuale richiesta di fornire gli estremi anagrafici e quelli di un documento ufficiale di riconoscimento di ciascun addetto ai servizi oggetto del presente contratto.
Art. 33 – Codice di comportamento
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” il fornitore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi
titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti.
Art. 34 – Ulteriori obblighi del fornitore
Il fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.
Il fornitore si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.
Art. 35 - Foro competente
Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra le parti derivanti dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Roma
Letto, approvato e sottoscritto
Per l’Amministrazione Per il Fornitore
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 6 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; Art. 8 - Avvio dell’esecuzione del contratto; Art. 11 - Varianti introdotte dall’Amministrazione; Art. 12 - Variazioni entro il 20%; Art. 13 - Sospensione dell’esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione; Art. 16 - Oneri relativi alle operazioni di verifica di conformità; Art. 19 - Penali in caso di ritardo; Art. 20 - Risoluzione del contratto; Art. 21 – Recesso; Art. 23 - Svincolo della garanzia definitiva; Art. 24 - Revisione dei prezzi delle forniture; Art. 25 - Cessione del contratto; Art. 26 – Subappalto; Art. 27 - Stipulazione del contratto; Art. 28 - Nuove convenzioni Consip; Art. 29 - Effetti obbligatori del contratto; Art. 30 - Obblighi e responsabilità del fornitore; Art. 31 - Trattamento dati personali; Art. 32 - Riservatezza e segretezza; Art. 33 – Codice di comportamento; Art.34 – Ulteriori obblighi del fornitore
Roma, 22 dicembre 2021
Letto, approvato e sottoscritto
Per l’Amministrazione Per il Fornitore