Messa a disposizione di spazi operativi attrezzati - Dipartimento organizzazione giudiziaria - ROMA - CIG 8953068171 - Determina a contrarre e revoca
25 ottobre 2021
Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei servizi
Direzione Generale delle Risorse materiali e delle Tecnologie
m_dg.DOG.25/10/2021.0218931.U
Al Presidente della Corte di Cassazione
Al direttore dell’ufficio V dott.ssa Polillo
Al funzionario dott.ssa C. Cilio
OGGETTO: Servizio di messa a disposizione di Messa a disposizionispazi operativi attrezzati per l’espletamento delle attività di cui all’art. 5, comma 2, decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, in corso di conversione
Il Direttore Generale
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici e s.m.i.
- 32, comma 2, che prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di determinare di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, prima delle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
- 31, comma 1, che prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di individuare un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni procedura di affidamento di un appalto o di una concessione;
- 31, comma 4, lett. b) che attribuisce al RUP la cura del controllo dei livelli di prestazione, di qualità e di prezzo, in ciascuna fase di attuazione degli interventi;
- 103, comma 1, che prevede la costituzione di una garanzia definitiva (sotto forma di cauzione o di fideiussione) pari al 10% dell’importo contrattuale, a carico dell’appaltatore, per la sottoscrizione del contratto;
VISTA la L. 7 agosto 1990, n.241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi:
- 4, 5 e 6 riguardanti l’unità organizzativa responsabile del procedimento e compiti del relativo RUP;
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n.2440 - Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, modificato nel testo dalla L. 31 dicembre 2009, n.196 e dalla L. 7 aprile 2011, n.39;
VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n.827 - Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
VISTA la L. 13 agosto 2010, n.136 – Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (come modificata dalla L. n.217/2020):
- 3, comma 1, che prevede l’obbligo per gli appaltatori di utilizzare c/c (bancari o postali) dedicati alle commesse pubbliche dove registrare i relativi movimenti finanziari.
VISTA la necessità di provvedere con urgenza all’acquisizione del servizio integrato di messa a disposizione di spazi operativi per 150 unità, da destinare allo svolgimento, da parte dell’Ufficio centrale costituito presso la Corte di Cassazione, delle operazioni previste dall’art. 32 legge 352/1970 tra cui (esemplificativamente:
- la verifica dell’ammissibilità delle richieste di referendum;
- il rilievo delle eventuali irregolarità delle singole richieste;
- l’assegnazione ai delegati o presentatori di un termine per la sanatoria
Ritenuto sussistenti i presupposti che legittimano il ricorso all’istituto della procedura negoziata senza bando (art. 63 d. lgs. 50/2016), atteso che l’art. 5, comma 2, decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, in corso di conversione, prevede che il primo presidente della Corte “può avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di 360 unità, di cui 80 competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di assistente giudiziario o cancelliere esperto ovvero profili professionali equiparati, e 280 con mansioni esecutive di supporto e in particolare per l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di operatore giudiziario ovvero profili professionali equiparati.”.
Occorre pertanto reperire una sede adeguata, che possa accogliere una parte del personale che sarà individuato dalla Corte di Cassazione, con le relative postazioni di lavoro (scrivania, sedia, personal compute, punti rete, punti elettricità, cablaggio, ecc.).
Sentito il Segretario generale della Corte di Cassazione, il servizio di apprestamento delle postazioni di lavoro è necessario per 150 unità.
Il valore dell’appalto di servizi è certamente superiore alla soglia di rilevanza comunitaria (€ 139.000,00), in considerazione del rilevante numero di postazioni di lavoro.
Tanto premesso, la procedura negoziata senza bando è nel caso di specie pienamente ammissibile, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), d. lgs. 50/2016, perché ricorrono “le ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.”. Invero, l’esigenza di reperire 150 postazioni di lavoro è sorta con il decreto legge dell’8 ottobre e il personale che sarà individuato dalla Corte di Cassazione dovrà iniziare a lavorare al massimo entro l’8 novembre. Se si considera che l’impresa aggiudicataria del servizio dovrà preparare gli ambienti e le attrezzature da mettere a disposizione dell’Ufficio centrale per il referendum e che questa Amministrazione dovrà collegare i personal computer forniti dall’operatore economico aggiudicatario ad un server di proprietà della prima, è indubbio che l’aggiudicazione deve intervenire al massimo entro il 2 novembre.
Ai sensi dell’art. 2, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la presente determina va pubblicata anche sul sito istituzionale del Ministero, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
TENUTO CONTO della particolarità del servizio richiesto e della specifiche caratteristiche delle strutture idonee a garantire tale servizio, anche in relazione ai protocolli COVID 19 attualmente previsti.
DETERMINA
- l’attivazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 2 comma 3 L. 120/2020;
- l’autorizzazione alla spesa per un importo massimo di € 240.000 (IVA esclusa);
- di fare ricorso al criterio di aggiudicazione del “prezzo più basso” ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), d. lgs. 50/2016;
- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, in considerazione della necessità di disporre con urgenza dei beni oggetto della fornitura;
- di riservare la possibilità per l’Amministrazione di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della gara, in conformità con quanto previsto dall’art. 95, comma 12, d. lgs. 50/2016;
- ritenuto applicabile l’art 113 D.Lgs. 50/2016 ed il DM 124/2021, in tema di incentivi per funzioni tecniche, l’accantonamento della somma di € 4.920,00 da destinare alla remunerazione degli incentivi per funzioni tecniche.
NOMINA
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la dott.ssa Concettina Cilio che dovrà:
- svolgere i compiti previsti dall’art. 31 e dalle altre disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
- assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dall’art.3 della L. 13 agosto 2010, n.136 secondo le disposizioni interpretative ed attuative previste dall’art.6 della L. 17 dicembre 2010, n.217 (di conversione del DL n.187/2010).
Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) il dott. Rosario Siervo.
ORDINA
(ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), del DL 76/2020)
a carico dell’impresa che risulterà aggiudicataria, l’esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, senza attendere la verifica suddetta e, in particolare, l’impresa aggiudicataria dovrà consentire al personale di questa Amministrazione o da questa incaricato di accedere ai locali, esaminare le attrezzature, collegarle ad un server di proprietà e compiere ogni altra attività che sarà necessaria per consentire che i 150 operatori possano iniziare le loro attività l’8 novembre.
Ai sensi dell’art. 2, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la presente determina va pubblicata anche sul sito istituzionale del Ministero, nella sezione “Amministrazione trasparente” (oltre che su SIGEG).
Roma, 25.10.2021
Il Direttore generale
Massimo Orlando
Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei servizi Direzione
Generale delle Risorse materiali e delle tecnologie
Prot. n. m_dg.DOG.02/11/2021.0013985.ID
OGGETTO: Revoca in autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies L. 241/90 e ss.mm.ii. della determinazione dirigenziale DOG.218931.U, datata 25/10/2021 per l’acquisizione di un servizio di messa a disposizione di spazi operativi attrezzati per l’espletamento delle attività di cui all’art. 5 comma 2 D.L. 139/2021. CIG 8953068171
Il Direttore Generale
PREMESSO CHE :
- con determinazione dirigenziale 218931.U, datata 25/10/2021 è stata emessa la determina a contrarre per l’acquisizione di un servizio di messa a disposizione di spazi operativi attrezzati per l’espletamento delle attività di cui all’art. 5 comma 2 D.L. 139/2021;
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato per il 27 ottobre 2021 ore 12:00;
- che a seguito di verifiche effettuate da personale tecnico degli Uffici della Corte di Cassazione e della Direzione Generale Servizi Informatici e Automazione, è emersa la necessità di utilizzare uno specifico applicativo informatico in uso agli Uffici della Corte di Cassazione, esclusivamente compatibile con strutture hardware e software specifiche, anche al fine di garantire la sicurezza del trasferimento dati;
- che il numero di Referendum oggetto di analisi si è venuto a rideterminare in misura ridotta rispetto alla originaria esigenza per motivazioni non riconducibili all’amministrazione;
- che le tempistiche della esigenza in oggetto si sono modificate conseguentemente per ragioni non imputabili all’amministrazione.
- la procedura della gara in questione non risulta ancora definita, né concluso l’iter procedurale della stessa, dal momento che il RUP non ha emesso alcun provvedimento di aggiudicazione;
- è quindi intervenuto un mutamento della situazione di fatto, non prevedibile al momento della adozione del provvedimento originario nonché motivi di pubblico interesse relativi alla necessità di garantire più elevati e diversi livelli di sicurezza informatica.
CONSIDERATO CHE:
- l’art. 21 quinquies della L. 241/90, dispone che per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, ovvero di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato;
- non essendo intervenuta neppure l’aggiudicazione provvisoria, non vi è obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento, né di indennizzo, traendo tali conclusioni dalla considerazione secondo cui neanche in caso di aggiudicazione provvisoria ma “prima dell’aggiudicazione definitiva”, la stazione appaltante ha l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento di revoca o annullamento d’ufficio al concorrente (cfr. Cons. Stato III, 24 maggio 2013, n. 2838; Cons. Stato, V, 18 luglio 2012, n. 4189; 21 novembre 2007, n. 5925; 24 marzo 2006 n. 1525). Tale revoca non ha inoltre alcuna correlazione con eventuali richieste di indennizzo che dal richiamato art. 21 quinquies è ricondotto ai soli provvedimenti amministrativi “ad effetti durevoli”, tra i quali non può essere annoverata l’aggiudicazione provvisoria, che costituisce un atto endoprocedimentale e pertanto ad effetti instabili e interinali, né tampoco gli atti ad essa propedeutici come la documentazione di gara (cfr. Cons. Stato V, 10 aprile 2020, n. 2358).
- si ritiene opportuno, per quanto innanzi esposto, procedere alla revoca ex art. 21 quinquies della L. 241/90 e ss.mm.ii. della determinazione dirigenziale DOG.218931.U, datata 25/10/2021;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici e s.m.i.
VISTA la L. 7 agosto 1990, n.241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi:
DETERMINA
Per i motivi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
- di procedere alla revoca in autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 241/1990 e ss.mm.ii. della determinazione dirigenziale DOG.218931.U, datata 25/10/2021 per l’acquisizione di un servizio di messa a disposizione di spazi operativi attrezzati per l’espletamento delle attività di cui all’art. 5 comma 2 D.L. 139/2021;
- di dare atto che tale revoca non comporta né l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento ai concorrenti né l’obbligo di indennizzo nei confronti degli operatori economici in quanto la revoca in autotutela della gara in oggetto, interviene in fase antecedente all’approvazione dell’aggiudicazione definitiva, fase in cui non si sono consolidate le posizioni degli operatori economici stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato;
- di dare mandato al RUP di:
- pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale di questa amministrazione;
- di provvedere a comunicare, agli operatori economici: invitati che hanno presentato offerta, la presente Determinazione di revoca in autotutela; - invitati che non hanno presentato offerta, avviso di pubblicazione della presente sul sito web istituzionale di questa amministrazione.
Il Direttore generale
Massimo Orlando