Progetto Liberi di scegliere - Dipartimento giustizia minorile e di comunità - ROMA - CIG 8614243A32 - Determina a contrarre n. 2

23 febbraio 2021


Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
Direzione generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile - Ufficio II

DETERMINA nr. 02/2021

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014-2020 – Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art.63 c. 5 codice dei contratti pubblici D.lvo 18.04.2016 n. 50, per l’affidamento di un servizio per l’attuazione di percorsi di accompagnamento socio-educativi previsti all’interno del progetto “Liberi di scegliere” – CIG: 8614243A32 CUP J79D18000020005

IL DIRETTORE

Premesso che con decreto prot. n. 2558 del 20 aprile 2018, emesso dall’Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014-2020, il progetto denominato “Liberi di scegliere” (CUP J79D18000020005), presentato dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, è stato approvato e ammesso al finanziamento a valere sull’Asse 4, Azione 4.1.2 per un importo di euro 800.000,00 (ottocentomila/00);

Considerato che tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014-2020 e il beneficiario Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia è stata sottoscritta, nella medesima data di cui sopra, la Convenzione per la concessione del finanziamento per la realizzazione del progetto sopra indicato;

Vista la Nota di approvazione dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014-2020 prot. 35801 del 30/07/2020, riguardante la richiesta di rimodulazione del progetto relativa all’ampliamento delle attività e all’estensione del periodo di attuazione del progetto di sei mesi, fino al 31 marzo 2021;

Vista la richiesta inviata all’Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014-2020 prot nr. 0001615 del 15/01/2021, riguardante la richiesta di rimodulazione del progetto relativa all’ampliamento delle attività e all’estensione del periodo di attuazione del progetto, fino al 30 Giugno 2022;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;

Visto il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 50/20162 e la Legge 21 giugno 2017, n. 96”;

Visto l'art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016 che dispone: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. (…)";

Premesso che in data 20 novembre 2018 è stata avviata una gara a mezzo di procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l'affidamento di un servizio per l’attuazione di percorsi di accompagnamento socio-educativi previsti all’interno del progetto “Liberi di scegliere” con bando di gara pubblicato in data 10 gennaio 2019 sulla Gazzetta Europea (GU/S S7 12014 – 2019 - IT) e, in data 16 gennaio 2019, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

Considerato che l’affidamento del predetto servizio è stato regolarmente aggiudicato in data 30 luglio 2019 (prot. n. 0001799) al RTI composto da IPRS – Istituto Psicoanalitico Ricerche Sociali in veste di mandataria e KPMG Advisory Spa in veste di mandante (d’ora innanzi anche solo l’“Appaltatore” o il “RTI”);

Visto il contratto di appalto di servizi sottoscritto in data 16 settembre 2019 fra questa Amministrazione e il suddetto Appaltatore (rep. n. 7197/2019);

Visto il disciplinare di gara che, all’art. 3.3, declina uno specifico progetto di base in virtù del quale è conferita a questa Amministrazione la facoltà, con le modalità e nei limiti di cui all’art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, di affidare all’appaltatore, alle stesse condizioni, il compimento di ulteriori e nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei servizi analoghi a quelli già affidati con il contratto principale;

Considerato che le attività previste dal contratto in essere con codesto appaltatore si sarebbero dovute esaurire, complessivamente, nel mese di settembre 2020;

Considerato che con provvedimento n. 0036627 del 04.08.2020 questa Amministrazione ha disposto la proroga non onerosa di quattro mesi con termine attività gennaio 2021;

Considerato che con provvedimento 0004057 del 28/01/2021 questa Amministrazione ha disposto un ulteriore proroga non onerosa con termine attività marzo 2021;

Considerata l’approvazione da Parte del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità di Gestione del PON Legalità 2014-2020 della proposta di rimodulazione a carattere sostanziale delle attività progettuali con integrazione del valore del progetto da € 800.000 a € 1.600.000 con provvedimento 0005950 del 09/02/2021;

Considerato che è intenzione di questa Amministrazione porre in essere tutte le attività necessarie ad evitare soluzioni di continuità nell’erogazione di servizi fondamentali e volti a tutelare diritti fondamentali dei minori, tutelati da disposizioni normative nazionali ed internazionali vincolanti;

Considerato che, già nel corso dell’esecuzione dell’attuale fase progettuale, sono emerse le necessità:

  1. di includere nell’intervento, il contesto del Distretto della Corte di Appello di Catania, che presenta complessità simili a quelle proprie dei territori già oggetto di intervento;
  2. di raggiungere nei territori già oggetto di intervento (Calabria e Campania) un numero maggiore di minorenni destinatari dei percorsi di accompagnamento socio-educativi previsti dal progetto;
  3. di proseguire nell’attuazione degli interventi nei confronti dei ragazzi già presi in carico e di potenziare il supporto alle loro famiglie e agli operatori coinvolti.

Considerato che tali fabbisogni derivano anche dall’esigenza di offrire, ovvero continuare ad offrire, ai minorenni coinvolti nel progetto un supporto individualizzato che, oltre all’inserimento lavorativo, preveda la strutturazione in percorsi di inserimento scolastico cosi’ come in attività professionalizzanti: ciò anche in relazione all’impatto dell’emergenza pandemica da Covid-19, che ha profondamente segnato gran parte dell’andamento del lavoro;

Considerato che le attività sopra descritte rientrano nell’estensione del progetto fino al giugno 2022;

Considerata la necessità di garantire la prosecuzione e l’incremento degli interventi previsti dal suddetto servizio sul territorio, nonché di potenziare il supporto reso alle famiglie e agli operatori coinvolti nella presa in carico dei minori e nell’attuazione di percorsi di accompagnamento socio-educativi previsti all’interno del progetto “Liberi di scegliere”, non disponendo l’Amministrazione, al proprio interno, delle professionalità necessarie all’espletamento di tale servizio;

Considerato che tali nuovi interventi implicano, in sostanza, il potenziamento dei servizi declinati all’art. 2.1. del suddetto contratto e all’art. 5 del Capitolato;

Rilevato che le suddette attività di potenziamento e rafforzamento del servizio aggiudicato al RTI rientrano chiaramente nell’ambito del progetto di base, poiché le stesse si sostanziano, sinteticamente, nel:

  • incremento del numero di minori presi in carico e di minori coinvolti direttamente nell’attività di accompagnamento formativo.
  • potenziamento delle attività di sostegno psicologico e sociale rivolto alle famiglie, e in particolare alle madri dei minori coinvolti nelle attività progettuali, al fine di facilitare la definizione e la concreta realizzazione di un nuovo progetto di vita;
  • potenziamento delle attività formativa rivolta agli operatori dei vari servizi coinvolti nella costruzione di percorsi sperimentali di ricollocazione dei minori sottratti a famiglie mafiose in contesti sociali ed educativi più sani;

Considerata la disponibilità acquisita dall’RTI originario affidatario a svolgere le attività richieste;

Considerato che l’importo presunto come corrispettivo per il suddetto servizio per il periodo di circa 15 mesi è pari, nel massimo ad € 603.000 Iva esclusa;

Rilevato ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D. Lgs. 81/08 ed alla luce delle indicazioni contenute nella Determina dell'ex AVCP (ora ANAC) n. 3 del 5 marzo 2008 non ricorrono i presupposti di redazione del DUVRI essendo il servizio oggetto di gara una prestazione di servizi intellettuali, come tali non generanti oneri per la sicurezza derivanti da interferenza;

Considerato che dalle verifiche eseguite non risultano attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 (come sostituito prima dall'art. 3, comma 166, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e poi dall'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168 e modificato dalla relativa legge di conversione) e art. 1 del D.L. 95/2012, commutati nella Legge 135/2012, aventi ad oggetto servizi identici o comparabili con quelli oggetto della procedura di affidamento di cui alla presente determina;

Vista la Delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016, a mente della quale - in ragione dell’importo posto a base di gara - è dovuto da questa Amministrazione un contributo pari a € 70,00 (Euro settanta/00), ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO che l’art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 prevede che: “la presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale”.

CONSIDERATO che la documentazione di gara dell’originaria procedura aperta e, in particolare, l’art. 3 del Disciplinare prevedeva uno specifico progetto di base nell’ambito del quale questa Amministrazione si era riservata la facoltà di richiedere servizi aggiuntivi (c.d. analoghi), al ricorrere dei relativi presupposti.

CONSIDERATO che la scrivente Amministrazione, in virtù del richiamato disposto normativo, in data 29 aprile 2019, al fine di far fronte a sopravvenute esigenze emerse in itinere, ha disposto una rimodulazione di servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati all’RTI IPRS e, conseguentemente, stipulato in data 09/12/2020;

CONSIDERATA l’opportunità e la necessità di affidare ulteriori servizi aggiuntivi, che rientrano chiaramente nell’ambito del progetto di base atteso;

CONSIDERATO che, al fine di garantire l’efficace ed il corretto espletamento delle attività progettuali, l’Amministrazione ha l’esigenza di garantire la continuità del servizio di supporto tecnico di cui all’originario contratto;

CONSIDERATO che, per tale ragione, l’Amministrazione intende esercitare la facoltà prevista dall’art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e dalla lex specialis (art. 4 del Disciplinare);

CONSIDERATO che le attività sopra descritte sono analoghe rispetto a quelle previste nelle linee di attività descritte nel Contratto principale e, come tali, sono previste nel progetto di base di cui sopra;

CONSIDERATO che in applicazione del principio di buon andamento, efficacia ed efficienza di cui all’art. 97 Cost., non appare utile né efficiente né efficace l’affidamento dei servizi sopra descritti a mezzo di una nuova procedura aperta ad evidenza pubblica, atteso che:

  1. le attività richieste sono tecnicamente interconnesse a quelle già oggetto della procedura aperta bandita in data 16/01/2019 sulla G.U.;
  2. l’affidamento, anche parziale, a soggetti terzi delle attività in questione, genererebbe un evidente rallentamento delle attività affidate a questa Amministrazione, che risulterebbe – quantomeno per carenze strutturali di organico e di competenze - impossibilitata a svolgerle fino all’individuazione, all’esito della procedura aperta, del nuovo fornitore di servizi;
  3. la creazione di una non altrimenti sanabile soluzione di continuità nell’assistenza, generata da una nuova gara comporterebbe, fra l’altro, l’estrema difficoltà, se non l’impossibilità, di rispettare le tempistiche di spesa e di utilizzo dei fondi comunitari concessi;

CONSIDERATO che, pertanto, tali servizi non possono essere separati, sotto il profilo tecnico dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono da considerare strettamente necessari al suo perfezionamento;

CONSIDERATO che al fine di far fronte alle sopravvenute esigenze, si ravvisa la necessità - nell'ambito del complessivo progetto di base oggetto del contratto originariamente aggiudicato e dei limiti di legge - di disporre una rimodulazione di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi cd. analoghi a quelli già affidati al RTI IPRS, secondo quanto specificato nell’allegato 1 al presente atto; 

CONSIDERATO che la scrivente Amministrazione, nello stimare il valore dei servizi richiesti all’originario appaltatore, analoghi a quelli già oggetto del contratto principale, ha utilizzato gli stessi criteri impiegati per la determinazione dell’importo a base d’asta dell’originario contratto;

CONSIDERATO che l’importo di aggiudicazione dell’originario contratto è pari ad Euro 484.665,00 Iva esclusa, ed a seguito di estensione si sono aggiunti euro 119.014,67 Iva esclusa e pertanto il corrispettivo stimato dall’Amministrazione per l’esecuzione dei servizi di cui sopra è pari a euro 603.679,67 Iva esclusa, valutato sulla base dei criteri sopra citati e secondo quanto richiesto e stabilito nell’allegato al presente atto;

RITENUTO che sussistano, dunque, tutti i presupposti di cui all’art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 per affidare al RTI IPRS-KPMG i servizi descritti nell’allegato 1 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, in quanto: 

  1. i servizi oggetto della presente richiesta consistono in ripetizione di servizi cd. analoghi a quelli già oggetto del contratto stipulato in data 20/09/2019 Rep. 7197);
  2. il contratto di cui sopra è stato stipulato a seguito di una procedura ad evidenza pubblica aperta;
  3. il progetto di base - di cui il contratto in narrativa costituiva attuazione — già prevedeva la realizzazione dei servizi di cui si discute;
  4. ai sensi dell'art. 3 del suddetto contratto, conformemente al relativo Bando e disciplinare, l'Amministrazione si riservava la possibilità di ricorrere a tale procedura, ricorrendone i presupposti di legge;
  5. non è all'oggi spirato il termine triennale previsto dall'art. 63, comma 5 del D.Lgs 50/2016;
  6. l’importo attualmente disponibile per l’esecuzione di servizi analoghi, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 63, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e della documentazione di cui all’originaria procedura di gara, è pari ad euro 603.000 Iva esclusa;

CONSIDERATO che per quanto qui non espressamente previsto, l'Amministrazione intende applicare alla richiesta in oggetto le previsioni di cui al contratto principale ove non diversamente previsto in forma espressa, non ricorrendo, nel caso di specie, previsioni normative che giustificano corrispettivi difformi;

DETERMINA

  1. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, la D.ssa Isabella Mastropasqua, Direttore dell'Ufficio II - Direzione Generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile;
  2. di procedere all’indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art.63 c. 5 codice dei contratti pubblici D.lvo 18.04.2016 n. 50, per l’affidamento di un servizio per l’attuazione di percorsi di accompagnamento socio-educativi previsti all’interno del progetto “Liberi di scegliere”;
  3. di approvare, a tal fine, gli allegati al presente provvedimento, a farne parte integrante e sostanziale, ossia l’Allegato 1;
  4. di indicare l’importo presunto come corrispettivo per il suddetto servizio per il periodo di circa 15 mesi in € 735.660 IVA inclusa e contributo ANAC di competenza della stazione appaltante, di cui alla Delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016, il tutto da imputare sulle risorse del “Programma Operativo Nazionale ‘Legalità’ FESR-FSE 2014-2020” o “PON Legalità”;
  5. di provvedere in proprio, tramite il competente ufficio della Direzione Generale, alla pubblicazione dell’esito di gara sul sito internet del Ministero della Giustizia, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e su quella dell’ANAC;
  6. di trasmettere la presente determina agli uffici competenti per i successivi adempimenti;
  7. di subordinare, in ogni e qualsiasi caso, l’affidamento all’esito positivo della rimodulazione progettuale descritta in narrativa.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cacciapuoti