Verifica sismica dell’immobile sito in Foggia presso la Casa Circondariale denominato Ex Transito - Provveditorato regionale - PUGLIA E BASILICATA - CIG ZD32BB750D- Determina n. 41 (di esclusione)
6 marzo 2020
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Provveditorato regionale Puglia e Basilicata
UFFICIO II - RISORSE MATERIALI E CONTABILITA’
Sezione IV - Edilizia Penitenziaria
DECRETO N. 41 del 06.03.2020
Oggetto: Affidamento incarico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del Servizio di Architettura e Ingegneria relativo alla verifica della vulnerabilità sismica dell’immobile denominato “Ex Transito”sito presso la Casa Circondariale di Foggia
Importo del servizio a base di affidamento: € 5.217,68 (euro cinquemiladuecentodiciassette/68).
CIG: ZD32BB750D
Provvedimento di esclusione
IL PROVVEDITORE
VISTA la Determina a Contrarre n. 3 del 07/01/2020 con la quale è stato disposto l’espletamento di una procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del citato decreto legislativo, per l’affidamento del Servizio di Architettura e Ingegneria relativo alla verifica della vulnerabilità sismica dell’immobile denominato “Ex Transito”sito in Foggia presso la Casa Circondariale;
VISTE le lettere di invito prot. pec @ n. 3282/471 del 27/01/2020;
VISTO il Decreto del Provveditore n. 83 del 06/02/2020 di nomina della Commissione di gara;
VISTA la nota del 13/02/2020 con la quale la predetta Commissione ha trasmesso al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente, Dott. Ing. Vito Fabio Bellapianta, unitamente agli atti di gara ed ai verbali relativi alle sedute del 7 febbraio 2020 (apertura buste documenti) e 12 febbraio 2020 (apertura buste offerte economiche);
CONSIDERATO che, dall’esame successivo degli atti di gara -finalizzato all’aggiudicazione definitiva- ed, in particolare dall’esame della documentazione contenuta nella Busta A del concorrente, Dott. Ing. Vito Fabio Bellapianta, si è rilevato che non è stato esplicitato il tipo di rapporto che dovrà necessariamente instaurarsi con il laboratorio di prove di cui all’art. 59 del D.P.R. 380/2001;
CONSIDERATO che, come previsto dalle NTC 2018, le prove di caratterizzazione meccanica dei materiali e il prelievo di campioni devono essere effettuate da un laboratorio di cui all’art. 59 del D.P.R. 380/2001, per cui l’esecuzione di tale prestazione può essere eseguita dal concorrente stesso, qualora il laboratorio, qualificato come sopra indicato, sia inserito all’interno della sua struttura operativa, in maniera stabile oppure in maniera transitoria mediante partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, ovvero può essere subappaltata ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, comma 8 e 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che, a seguito di formale richiesta di chiarimenti, il concorrente ha comunicato ufficialmente che “intende subappaltare l’esecuzione delle prove geognostiche a laboratorio/i prove di cui all’art. 59 del D.P.R. 380/2001” e, contestualmente, ha allegato la sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. II Bis, 17/12/2019, n. 14479 che ammette il soccorso istruttorio per omessa indicazione delle parti del servizio da subappaltare;
CONSIDERATO che, laddove si fosse inteso ricorrere al subappalto, -peraltro “subappalto necessario” nel caso di specie-, se ne sarebbe dovuta fare, obbligatoriamente, in fase di gara specifica ed espressa menzione nel DGUE parte II lettera D, manifestando la volontà di subappaltare e specificando la quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale delle prestazioni da subappaltare;
CONSIDERATO che, il concorrente non aveva proprio dichiarato la volontà/necessità di subappaltare, avendo omesso totalmente la richiesta di subappalto e, non soltanto, la mera indicazione della parte di servizio da subappaltare, non poteva essere ammesso a soccorso istruttorio in quanto il subappalto, soprattutto se necessario, attiene a un elemento essenziale dell’offerta, trattandosi di un aspetto inerente alle modalità con le quali il concorrente intende realizzare la commessa. Tale mancanza, non consentendo l’individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della prestazione, costituisce irregolarità essenziale e, in quanto tale, non regolarizzabile e sanabile con il soccorso istruttorio. Il ricorso successivo al subappalto è, quindi, da considerarsi vietato;CONSIDERATO che, nel caso in esame, il ricorso al subappalto per le prove da effettuarsi con laboratorio di cui all’art. 59 del D.P.R. 380/2001, -non avendo il concorrente inserito all’interno della sua struttura operativa il laboratorio qualificato come sopra indicato-, non è una facoltà bensì una necessità per partecipare alla gara. In mancanza del subappalto il concorrente è nell’impossibilità di svolgere il proprio incarico a causa del mancato autonomo possesso dei necessari requisiti di qualificazione;
VISTI l’art. 31, comma 8, l’art. 83, comma 9 e l’art. 105, commi 2 e 4 del d.lgs. 50/2016;
VISTI, altresì, l’art. 29 e l’art. 76 del d.lgs. 50/2016;
DISPONE
- di non accogliere la proposta di aggiudicazione formulata dal seggio di gara e procedere all’esclusione dalla procedura in oggetto del concorrente, Dott. Ing. Vito Fabio Bellapianta, per le motivazioni sopra esplicitate;
- di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, del presente provvedimento di esclusione;
- di dare avviso al concorrente del suddetto provvedimento di esclusione;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. competente, entro 30 giorni decorrenti dalla notifica dello stesso.
Bari, 06/03/2020
Il Provveditore
Giuseppe Martone