Concessione in uso gratuito di locale per lo svolgimento di attività lavorative penitenziarie - Casa di reclusione - Castelfranco Emilia

28 aprile 2026

 

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Casa di reclusione a custodia attenuata e di lavoro
Castelfranco Emilia

Pubblicazione del 28 aprile 2026
 


TERMINE per il ricevimento delle domande di partecipazione : 12 maggio 2026
 

 

Avviso pubblico
 

procedura comparativa per la concessione d’uso gratuito di locale di proprietà della direzione della Casa di reclusione a custodia attenuata e casa di lavoro di Castelfranco Emilia, strumentale allo svolgimento di attività lavorative penitenziarie

Il Direttore della Casa di Reclusione a Custodia Attenuata e Casa di Lavoro di Castelfranco Emilia

VISTO l’art. 1803 del Codice Civile;

VISTO l’art. 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

VISTO l’art. 47 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

PREMESSO che la presente procedura, in quanto relativa all’affidamento in comodato d’uso gratuito di un locale, è estranea all’ambito di applicazione del D.Lgs. 36/2023, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo;

CONSIDERATO CHE si ritiene comunque necessario che l’affidamento avvenga nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 D.Lgs. citato;

CONSIDERATO che la presente procedura è finalizzata all’individuazione di un soggetto in grado di realizzare attività produttive con finalità trattamentali e di inserimento lavorativo delle persone detenute e internate;

RITENUTO di procedere mediante avviso pubblico e valutazione comparativa delle proposte progettuali, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, proporzionalità e buon andamento;

RENDE NOTO

che è indetta una procedura comparativa per l’individuazione del soggetto cui affidare la realizzazione di attività lavorative penitenziarie, con contestuale concessione in uso gratuito di un locale da destinare allo svolgimento delle relative attività.

Articolo 1
Oggetto e finalità della procedura

La presente procedura è finalizzata all’individuazione di cooperative sociali di tipo B, imprese, associazioni o società, anche in forma aggregata, cui affidare la realizzazione di un’attività produttiva o commerciale all’interno dell’Istituto, con finalità trattamentali, formative e di inserimento lavorativo delle persone detenute e internate.

La concessione in uso gratuito del locale di cui all’art. 2 costituisce misura strumentale al perseguimento della finalità di cui al comma 1.

Costituisce infatti interesse primario dell’Amministrazione l’effettiva attivazione di opportunità formative e lavorative in favore delle persone detenute e internate, mediante assunzione con contratti conformi alla disciplina vigente e ai contratti collettivi applicabili.

Le clausole del presente avviso e della convenzione sono interpretate e applicate in coerenza con la finalità indicata nei commi precedenti.

Articolo 2
Ubicazione e consistenza del locale

Il locale oggetto di concessione in uso gratuito è ubicato in Castelfranco Emilia, via Forte Urbano n. 1, ed è costituito da uno spazio di circa 144 mq.

Il locale è meglio individuato nella planimetria che sarà resa disponibile in sede di sopralluogo.

Il sopralluogo è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura, in quanto necessario per acquisire piena conoscenza del locale e del contesto penitenziario nel quale esso è inserito.

Articolo 3
Amministrazione concedente e responsabile del procedimento

L’Amministrazione concedente è la Direzione della Casa di Reclusione a Custodia Attenuata e Casa di Lavoro di Castelfranco Emilia.

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Istituto.

Le richieste di chiarimento, nonché le richieste di sopralluogo, devono essere trasmesse all’indirizzo PEC della Direzione: prot.cli.castelfrancoemilia@giustiziacert.it, con indicazione nell’oggetto della seguente dicitura: “Procedura comparativa per attività lavorative penitenziarie con concessione in uso gratuito di locale”.

Articolo 4
Soggetti ammessi a partecipare

Possono partecipare alla procedura cooperative sociali di tipo B, imprese, associazioni e società, pubbliche o private, anche in forma aggregata, in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso.

In caso di partecipazione in forma aggregata, dovranno essere indicate le modalità organizzative del raggruppamento e il soggetto designato quale referente nei confronti dell’Amministrazione.

Articolo 5
Durata della concessione

La concessione in uso gratuito ha durata di anni 5 (cinque), decorrenti dalla data di consegna del locale e di effettivo avvio dell’attività.

Il rapporto è soggetto a verifica (annuale, salvo l’emergere di diverse necessità) da parte dell’Amministrazione in ordine:

  1. all’effettivo svolgimento dell’attività proposta;
  2. al rispetto degli obblighi progettuali e occupazionali assunti;
  3. alla permanenza dell’interesse pubblico perseguito.

È escluso il rinnovo tacito.

Alla scadenza, il concessionario è tenuto alla restituzione del locale entro 7 (sette) giorni lavorativi, salvo diverso termine stabilito dall’Amministrazione per motivate esigenze organizzative.

In corso di esecuzione del rapporto contrattuale, l’Amministrazione, ricorrendone i presupposti di legge, esercita comunque i poteri di autotutela o di scioglimento del vincolo negoziale.

Articolo 6
Modalità di partecipazione e termine di presentazione della domanda

I soggetti interessati devono presentare domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante:

  1. i dati identificativi del soggetto partecipante;
  2. il possesso dei requisiti generali richiesti dalla normativa vigente;
  3. la regolarità fiscale e contributiva;
  4. l’assenza di cause ostative ai sensi della normativa vigente, incluse quelle in materia antimafia ove applicabili;
  5. l’impegno a rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza, organizzative e penitenziarie connesse allo svolgimento dell’attività.

Alla domanda deve essere allegata una proposta progettuale contenente almeno:

  1. descrizione analitica dell’attività da svolgere;
  2. programma formativo e organizzativo;
  3. numero delle persone detenute e internate da formare;
  4. numero delle persone detenute e internate da assumere;
  5. tempi di avvio dell’attività;
  6. fabbisogni tecnici e organizzativi;
  7. eventuali pregresse esperienze analoghe.

Il soggetto partecipante deve inoltre dichiarare:

  1. di farsi carico delle utenze e della manutenzione ordinaria del locale;
  2. di acquisire, a propria cura e spese, ogni certificazione, autorizzazione e attestazione necessaria per l’attività proposta;
  3. di restituire il locale nello stato in cui verrà consegnato, fatto salvo il normale deperimento d’uso.

La domanda, completa della documentazione allegata, deve essere trasmessa a mezzo PEC entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella sezione trasparenza del sito del Ministero della Giustizia.

Articolo 7
Valutazione delle proposte

Le domande pervenute saranno esaminate da una commissione composta dal Direttore dell’Istituto e da due dipendenti dell’Istituto, di cui uno appartenente all’area giuridico-pedagogica e uno all’area amministrativo-contabile.

La commissione procede preliminarmente alla verifica dell’ammissibilità delle domande.

Le proposte progettuali saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

  1. numero delle persone detenute e internate che il proponente si impegna ad assumere;
  2. qualità e consistenza del percorso formativo e professionalizzante;
  3. sostenibilità e concreta realizzabilità del progetto;
  4. prospettive di sviluppo dell’attività e di incremento degli inserimenti lavorativi;
  5. esperienze pregresse nella gestione di attività con inserimento lavorativo di persone detenute o svantaggiate.

La commissione formula giudizio motivato in ordine alla proposta ritenuta maggiormente rispondente all’interesse pubblico perseguito.

È facoltà della commissione richiedere chiarimenti o precisazioni sui contenuti delle proposte, senza ammettere modifiche sostanziali del progetto.

L’Amministrazione si riserva:

  1. di non procedere all’individuazione di alcun concessionario, ove nessuna proposta risulti idonea;
  2. di procedere anche in presenza di una sola proposta, se ritenuta congrua e adeguata;
  3. in caso di parità sostanziale tra proposte, di procedere mediante sorteggio pubblico.

Articolo 8
Stipula della convenzione

All’esito della procedura sarà stipulata con il soggetto individuato una convenzione di concessione in uso gratuito del locale, previo nulla osta del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria Emilia-Romagna, ove necessario.

La convenzione disciplinerà:

  1. oggetto e finalità del rapporto;
  2. durata;
  3. obblighi dell’Amministrazione e del concessionario;
  4. standard minimi di attuazione del progetto;
  5. modalità di verifica annuale;
  6. cause di revoca, recesso, decadenza e risoluzione.

Articolo 9
Obblighi del concessionario

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati al locale, all’Amministrazione o a terzi per dolo, colpa, abuso o trascuratezza nell’uso del bene.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle prescrizioni impartite dalla Direzione dell’Istituto, necessarie a garantire ordine, sicurezza e regolare svolgimento delle attività.

Costituisce obbligazione essenziale del rapporto l’assunzione delle persone detenute e internate nel numero indicato nella proposta progettuale approvata, nonché il mantenimento di tale livello occupazionale, salva comprovata impossibilità non imputabile al concessionario.

Sono a carico del concessionario:

  1. custodia e pulizia del locale;
  2. spese per utenze e servizi necessari allo svolgimento dell’attività;
  3. acquisto, installazione e manutenzione ordinaria delle attrezzature e dei beni strumentali;
  4. adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, formazione, DPI e organizzazione dell’attività;
  5. ogni autorizzazione o certificazione richiesta dalla normativa vigente per l’attività esercitata.

Il concessionario è tenuto a collaborare con l’Amministrazione secondo buona fede e correttezza, mantenendo un costante rapporto informativo sull’andamento del progetto.

Articolo 10
Obblighi dell’Amministrazione concedente

L’Amministrazione mette a disposizione del concessionario il locale di cui all’art. 2, mediante verbale di consegna.

Restano a carico dell’Amministrazione gli interventi di manutenzione straordinaria riguardanti la struttura edilizia del bene, nei limiti in cui siano necessari per assicurarne l’idoneità generale all’uso.

L’Amministrazione valuta le richieste e le proposte del concessionario relative alle modalità di svolgimento dell’attività, compatibilmente con le esigenze istituzionali, organizzative e di sicurezza.

Articolo 11
Verifiche e controlli

L’Amministrazione può effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sul locale e sullo svolgimento dell’attività, anche ai fini del rispetto delle prescrizioni di sicurezza e delle regole penitenziarie.

Il concessionario è tenuto a consentire l’accesso ai locali e a fornire la documentazione richiesta ai fini delle verifiche.

Articolo 12
Revoca, recesso e decadenza

L’Amministrazione può disporre la revoca della concessione, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, nei seguenti casi:

  1. sopravvenuta necessità di destinare il locale ad attività istituzionali non diversamente allocabili;
  2. sopravvenuto venir meno dell’interesse pubblico perseguito;
  3. sopravvenute esigenze organizzative o di sicurezza incompatibili con la prosecuzione del rapporto.

Il concessionario può recedere dalla convenzione, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, esclusivamente in presenza di documentate ragioni sopravvenute che rendano non sostenibile la prosecuzione dell’attività.

Costituisce causa di decadenza la perdita dei requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione alla procedura o per la prosecuzione del rapporto.

Articolo 13
Risoluzione per inadempimento

La convenzione si intende risolta di diritto nei casi di grave inadempimento del concessionario.

Costituiscono, in particolare, cause di risoluzione:

  1. mancato avvio dell’attività nei termini concordati, salvo giustificato motivo;
  2. mancata assunzione delle persone detenute e internate nel numero previsto dal progetto approvato;
  3. ingiustificato venir meno, in corso di esecuzione, del livello occupazionale garantito;
  4. reiterata violazione delle prescrizioni impartite dall’Amministrazione in materia di sicurezza, ordine e regolare svolgimento dell’attività;
  5. uso del locale difforme rispetto alla destinazione convenuta.

Articolo 14
Sicurezza e coordinamento

Prima dell’avvio dell’attività saranno adottate le misure di coordinamento previste dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il concessionario provvede alla formazione dei lavoratori, alla dotazione dei DPI e al rispetto del piano di emergenza e delle prescrizioni di sicurezza dell’Istituto.

Articolo 15
Trattamento dei dati personali

I dati personali acquisiti nell’ambito della presente procedura saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al relativo procedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 16
Controversie

Per le controversie relative all’interpretazione e all’esecuzione della convenzione è competente il Foro di Modena, fatti salvi i casi di giurisdizione del giudice amministrativo.

Articolo 17
Pubblicazione

Il presente avviso è pubblicato nella sezione trasparenza del sito istituzionale del Ministero della Giustizia.

Castelfranco Emilia, 27 aprile 2026

Il Direttore
Ardovino Maria