OPERATORI - Avviso pubblico per l'istituzione dell’albo fornitori per l’affidamento di lavori, servizi e forniture - Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna - PISA
9 febbraio 2026
Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA’
Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di PISA
AVVISO PUBBLICO
Istituzione Albo degli operatori economici (Albo fornitori) da interpellare per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture inferiori alle soglie comunitarie di cui al D.Lgs. 36/2023
L’Ufficio Distrettuale per l’Esecuzione penale Esterna di Pisa (d’ora innanzi denominato Udepe Pisa) rende noto che verrà istituito l’elenco dei fornitori per l’esecuzione di lavori, forniture, servizi nonché per l’affidamento di prestazioni professionali (c.d. “sottosoglia”) nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, rotazione e trasparenza e parità di trattamento, secondo quanto previsto dall’ art. 50, del Dlgs 36/2023 meglio specificato nel regolamento interno allegato al presente bando e parte integrante dello stesso (ALL.1).
INFORMAZIONI GENERALI
Ufficio Distrettuale per l’Esecuzione penale Esterna di Pisa
Via Giusti tra le Nazioni, 40 – 56127 Pisa
CF: 93001980502
Tel. 050/579695
Pec: prot.uepe.pisa@giustiziacert.it - mail uepe.pisa@giustizia.it
ART. 1 - FINALITÀ DELL’ISTITUZIONE DELL’ELENCO FORNITORI
II presente Avviso disciplina l’istituzione dell’Albo di Fornitori (di seguito denominato Albo) che la Stazione Appaltante si riserva di utilizzare per l'individuazione di Operatori Economici idonei all’esecuzione di lavori, forniture, servizi nonché prestazioni professionali per gli affidamenti inferiori alle soglie comunitarie di cui l’art. 14, comma 1, lett. c) del Codice. Resta ferma la facoltà dell’Ente, di invitare o interpellare operatori ritenuti idonei, anche se non iscritti all’Albo fornitori come meglio previsto nell’art. 6 del Regolamento interno (ALL. 1).
La normativa di riferimento è costituita dal D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (d’ora in poi denominato Codice) e successive modifiche ed integrazioni.
Le disposizioni dell’Avviso dovranno intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.
Il presente Avviso ha lo scopo di definire le modalità per richiedere l’iscrizione all’Albo rinviando al Regolamento per ogni ulteriore specificazione non contenuta nel presente.
ART. 2 - STRUTTURA DELL’ELENCO, DURATA E RINNOVO
L’albo è articolato in differenti sezioni in cui gli Operatori Economici saranno inseriti in base alle categorie ATECO per cui sono abilitati e precisamente:
- Operatori Economici esecutori di lavori;
- Operatori Economici fornitori di beni;
- Operatori Economici fornitori di servizi.
Le sezioni sono articolate in base alle categorie merceologiche e al codice attività nonché alla loro descrizione.
Le categorie sono inserite in unica classe d’importo compresa tra quelle previste dall’art 50, comma 2, lettera a) e b) del Codice, al netto IVA, e quelle di rilevanza europea di cui all’art. 14, comma 2, lettera a) e c) del Codice.
L’albo si configura come un elenco aperto e, pertanto, i soggetti interessati potranno presentare in qualsiasi momento la domanda di inserimento.
L’Elenco, approvato con Ordine di Servizio, è sottoposto a revisione ogni 3 (tre) anni decorrenti dalla data di approvazione, sempre attraverso apposito Ordine di servizio.
Nei sei mesi antecedenti la scadenza l’Operatore Economico potrà presentare tramite PEC richiesta per il rinnovo dell’iscrizione e, in tale sede, dovrà autocertificare il permanere dei requisiti attraverso l’apposito modulo (ALL. 3). L’Ufficio Udepe Pisa comunicherà l’esito del procedimento con le stesse modalità previste dell’art. 4 del Regolamento.
In sede di revisione si inviterà gli Operatori Economici già iscritti a confermare la loro volontà a rimanere nell’Albo e, nel caso, a dichiarare il permanere del possesso dei requisiti richiesti. Contestualmente, si rinnoverà la pubblicazione del Bando per darne pubblicità.
ART. 3 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’operatore Economico interessato all’iscrizione dovrà compilare apposita istanza (ALL.2) e autocertificare, attraverso apposito modello (ALL. 3), il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del Codice e dei requisiti di ordine speciale di cui all’articolo 110 del Codice (Idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e capacità tecniche professionali). Dovrà comunicare altresì tramite apposito modello gli estremi identificativi del conto corrente bancario (ALL. 4).
L’istanza dovrà essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentate con una delle seguenti modalità: i) in formato digitale, ii) in forma olografa, allegando copia del documento d’identità in corso di validità.
La mancanza della sottoscrizione della domanda o la accertata non rispondenza al vero delle dichiarazioni in essa contenute costituirà causa di non iscrizione all’Albo.
La domanda dovrà essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo prot.uepe.pisa@giustiziacert.it.
Le domande di iscrizione all’Albo dei Fornitori saranno valutate dall’Ente entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza stessa
La verifica e l’istruttoria delle domande sarà svolta con le modalità definite dall’art. 4 del Regolamento interno (ALL.1).
Tutti gli interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente Avviso, possono presentare istanza di iscrizione selezionando la/le classi merceologiche di riferimento coerenti con l’oggetto sociale quale risulta dal certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. o con l’iscrizione al relativo Albo Professionale o elenco previsto dalla normativa vigente.
Sarà possibile richiedere, con una sola istanza l’iscrizione a più categorie di specializzazione.
L’albo si configura come un elenco aperto e, pertanto, i soggetti interessati potranno presentare in qualsiasi momento la domanda di inserimento.
ART. 4 - REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO
Sono ammessi all’iscrizione all’Elenco gli Operatori Economici contemplati agli artt. 65 e ss. del D. Lgs. 36/2023, in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale come previsto cui agli articoli 94 -98 e 110 del Codice così come meglio specificato dall’art 4 del Regolamento interno (ALL.1).
L’attestazione del possesso dei requisiti deve essere fornita mediante dichiarazioni sostitutiva resa conformemente, preferibilmente utilizzando il modello messo a disposizione e, comunque fornendo tutte le informazioni richieste, in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Se la sottoscrizione non avviene con firma digitale la firma in calce non necessita di autenticazione tuttavia, ex art. 38, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, occorre trasmettere unitamente alla documentazione, copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare immediatamente all’Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta in relazione al possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi, pena l’immediata decadenza dell’iscrizione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese e saranno comunque effettuati controlli a campione con le modalità definite dall’art. 5 del Regolamento (ALL. 1).
È fondamentale che l’operatore economico selezioni adeguatamente una o più categorie merceologiche per le quali iscriversi e le indichi nell’istanza di iscrizione in base a quelle elencate nell’ ALLEGATO 5.
ART. 5 – ACCERTAMENTO DI IDONEITÀ ED ISCRIZIONE
L’accertamento di idoneità per l’iscrizione dei soggetti all’Albo Fornitori è effettuato mediante controllo formale della documentazione presentata.
L’elenco completo delle imprese inserite nell’Albo, verificata, per ciascun istante, la completezza della documentazione trasmessa, verrà pubblicato sulla home page istituzionale, ed assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Qualora la domanda risulti incompleta o si ritengano utili e/o necessari approfondimenti specifici, a tale operatore economico sarà richiesto di integrare le informazioni rese, indicando la documentazione e gli elementi mancanti, specificando i tempi e le modalità con le quali il soggetto deve provvedere all’integrazione come meglio specificato dall’art. 4 del Regolamento (ALL.1).
Gli Operatori iscritti sono tenuti a comunicare all’Udepe Pisa (esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: prot.uepe.pisa@giustiziacert.it) ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l’iscrizione all’Elenco, entro 15 giorni dal verificarsi del fatto medesimo.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di compiere in ogni momento controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato dalle Imprese e dai Professionisti, con l’avvertenza che, in caso di accertamento negativo, si procederà alla cancellazione dall’Albo.
ART. 6 - PERIODO DI VALIDITÀ DELL’ISCRIZIONE, REVISIONE PROCEDURA RINNOVO
Periodo di validità dell’iscrizione
Le Imprese e i Professionisti permangono nell’iscrizione all’Elenco per 3 (tre) anni successivi dalla richiesta di iscrizione e comunque fino a quando non interviene apposito provvedimento, debitamente motivato, di sospensione e/o cancellazione.
La revisione avviene ogni 3 (tre) anni. In sede di revisione si inviterà gli Operatori Economici già iscritti a confermare la loro volontà a rimanere nell’Albo e, nel caso, a dichiarare il permanere del possesso dei requisiti richiesti. Contestualmente, si rinnoverà la pubblicazione del Bando per darne pubblicità.
Revisione
Le domande di iscrizione in elenco sono poste in revisione:
- ogni tre anni e comunque su iniziativa dell’operatore economico, ogni qual volta si verifichino circostanze atte a modificare il contenuto della dichiarazione presentata per l’iscrizione;
- qualora l’Ente ravvisi la necessità di chiedere agli operatori economici chiarimenti sulla domanda presentata e sui requisiti posseduti;
- qualora emergano circostanze che possono rappresentare motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto.
La messa in revisione della domanda comporta l’invio di una comunicazione a mezzo pec all’operatore economico contenente la richiesta di produrre i chiarimenti o la documentazione necessaria, nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c).
Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) l’iscrizione in elenco viene sospesa immediatamente e ritorna valida al momento della ricezione dei chiarimenti o della documentazione richiesta, sempre che essa sia completa e che non risultino motivi di esclusione.
Si precisa inoltre che l’intervenuta modifica del codice fiscale o della partita iva dell’operatore economico comporta la cancellazione dello stesso dall’elenco con possibilità, comunque, per l’operatore subentrato di iscriversi eventualmente ex novo.
È facoltà dell’Ente di cancellare dall’elenco gli operatori economici che, secondo motivata valutazione:
- abbiano commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
- abbiano commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale;
- siano incorsi in condizioni di risoluzione del contratto per grave inadempienza;
- siano incorsi in uno dei motivi di esclusione del D.lgs. n. 36.2023, accertati anche mediante controlli a campione effettuati dall’Amministrazione.
Della cancellazione è data notizia via Pec all’operatore economico interessato.
ART. 7 – NON ISCRIVIBILITÀ, SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
Non possono essere iscritti all’Elenco, i soggetti che non possiedono i requisiti di ordine generale, di idoneità tecnico professionali, capacità economica e finanziaria, secondo la vigente normativa nazionale;
Può essere disposta d’ufficio la sospensione per un periodo adeguato o la cancellazione del fornitore dall’Elenco qualora si riscontri nei suoi confronti quanto segue:
- incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione secondo la vigente normativa;
- perdita dei requisiti minimi richiesti per l’iscrizione all’Elenco;
- cessazione di attività professionale;
- grave negligenza o malafede nell’esecuzioni delle prestazioni affidate al soggetto;
- grave errore nell’esercizio dell’attività;
- ripetuti rifiuti o mancate risposte alle richieste di offerta senza giustificazioni;
- inadempienze contrattuali accertate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni;
- ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.
ART. 10 – CRITERIO DI UTILIZZO DELL’ELENCO
L’inclusione dell’operatore economico nell’Albo dei Fornitori non comporterà alcun vincolo da parte dell’Ente nei confronti dello stesso che quindi non potrà vantare alcun diritto ad essere invitato nelle gare o procedure, né ad ottenere l’affidamento di forniture e/o servizi.
L’Albo potrà essere utilizzato, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto, ovvero procedura negoziata secondo le prescrizioni normative previste dal D.Lgs 36/2023 e successive modifiche.
L’Albo verrà utilizzato dall’Ente come strumento per individuare gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate o indagini di mercato nel caso in cui sussistano i presupposti normativi e regolamentari per ricorrere all’esperimento di acquisti utilizzando tali procedure.
Trattandosi di un elenco di operatori economici aperto a tutti i soggetti di cui al D.Lgs. 36/2023, l’iscrizione equivale alla manifestazione di interesse ad essere invitati per le eventuali procedure di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria per le categorie merceologiche selezionate dall’operatore economico stesso al momento dell’iscrizione all’Albo.
L’Udepe di Pisa potrà avvalersi dell’Albo nei limiti degli importi indicati dall’art. 1 del Regolamento (ALL. 1), ai fini dell’espletamento delle procedure di affidamento, consultando gli Operatori Economici iscritti e invitandoli a presentare apposita offerta.
L’ Udepe di Pisa, in qualità di Pubblica Amministrazione, è obbligata, per gli affidamenti superiori ai 5.000,00 €, a ricorrere a piattaforme digitali di approvvigionamento certificate, nello specifico, l’Ufficio si avvale della piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa). Ai fini del perfezionamento di un eventuale affidamento superiore ai 5.000,00 € e, comunque in ogni caso previsto dalla normativa, saranno privilegiati gli Operatori Economici che operano sulla piattaforma.
L’affidamento dell’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art. 50 del Codice, ivi compreso l’affidamento diretto superiore ai € 5.000,00, avviane nel rispetto del principio di rotazione di cui all’art. 49 del Codice stesso. È consentita la deroga per gli affidamenti inferiori ai € 5.000,00 (art. 49, comma 6 del Codice).
Resta ferma la facoltà dell’Udepe di Pisa di invitare anche operatori economici, ritenuti idonei, ma non iscritti all’Albo nei seguenti casi:
- per l’impossibilità di utilizzare l’Albo per la specializzazione o caratteristiche tecniche del lavoro, servizio o fornitura da acquisire;
- quando, per specifiche indagini di mercato, si ritenga opportuno ampliare la concorrenza ad altri Operatori Economici;
- qualora nessuno degli operati invitati abbia presentato un’offerta;
- qualora, per il lavoro, servizio o fornitura da acquisire non siano iscritti Operatori Economici nella categoria rispondente, o lo siano in numero insufficiente.
L’iscrizione all’Albo non è in ogni caso una condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di affidamento.
ART. 11 - AVVERTENZE
Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Ente appaltante.
L’iscrizione all’Albo non costituisce graduatoria, attribuzione di punteggi o qualsivoglia altra classificazione di merito.
Resta ferma la facoltà della stazione Appaltante di invitare e interpellare soggetti non iscritti all’Elenco, qualora lo ritenga opportuno in considerazione, ad esempio, dell’oggetto del contratto, della particolare specializzazione richiesta o della mancanza di un numero congruo di operatori economici iscritti all’Elenco.
ART. 12 - ULTERIORI INFORMAZIONI
Eventuali richieste di chiarimento saranno inoltrabili e riscontrabili esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: prot.uepe.pisa@giustiziacert.it.
Qualora per sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari o per qualsiasi altra motivazione si renda necessario effettuare comunicazioni di interesse generale, queste saranno pubblicate sul sito dell’Ente.
ART. 13 - PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE
Del presente avviso è data pubblicità mediante pubblicazione in forma digitale sul sito istituzionale dell’Ente.
La domanda presentata dai partecipanti e la relativa documentazione allegata, sarà soggetta alle norme di diritto di accesso ai sensi della L. n. 241/1990.
ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, l’Ente, in qualità di titolare informa gli Operatori Economici che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti, nell’ambito delle norme vigenti, è finalizzato esclusivamente alle attività connesse alla tenuta dell’Albo, alla gestione delle gare di appalto ed all’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all’aggiudicazione degli appalti. Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici, dai soggetti autorizzati dal Titolare o dai soggetti espressamente nominati responsabili del trattamento. In base all’art. 15 e seguenti del Regolamento UE gli interessati (persone fisiche a cui si riferiscono i dati), possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.
Oltre ai diritti di cui sopra, spetta sempre all’Interessato il diritto di proporre reclamo per qualsiasi questione riguardante il trattamento dei propri dati personali dinanzi all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
ART. 15 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Il responsabile del procedimento relativo all’elenco degli operatori economici di cui al presente avviso è il Funzionario Amministrativo Dott. Marco Garghella mail: marco.garghella@giustizia.it.
ART. 16 – ALLEGATI
Allegato 1: Regolamento
Allegato 2: Istanza per richiesta iscrizione
Allegato 3: Modulo autodichiarazione dei requisiti
Allegato 4: Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari
Allegato 5: Elenco categorie merceologiche
Pisa, 26.1.2026
La Dirigente Penitenziaria
Dott.ssa Elena Fiorini