OPERATORI - Consultazione preliminare di mercato - Individuazione di Operatori economici da invitare a procedura negoziata senza bando - Mediazione culturale negli Uffici giudiziari italiani - Dipartimento Organizzazione giudiziaria - FAMI 2021-2027
11 novembre 2025
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi
Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie
18 novembre 2025 pubblicazione delle ore 17.30 - RISPOSTA a RICHIESTE di CHIARIMENTI
17 novembre 2025 pubblicazione delle ore 17.45 - RISPOSTE a RICHIESTE di CHIARIMENTI
TERMINE per la trasmissione delle manifestazioni di interesse: 23 novembre 2025 ore 24.00
TERMINE per le richieste di chiarimenti: 14 novembre ore 24.00
Pubblicazione del 10 novembre 2025
m_dg_DOG.07/11/2025.0013461.ID
Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi
Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie
OGGETTO: Progetto PROG-1175 “Mediazione culturale negli Uffici giudiziari italiani”, finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027.
Avviso pubblico per consultazione preliminare di mercato ex art. 50, comma 2 bis, del D.Lgs. 36/2023, finalizzato all’individuazione di Operatori economici da invitare a procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento di un servizio di mediazione linguistico-culturale, nell’ambito della gestione delle richieste di asilo/protezione internazionale da parte delle Sezioni Specializzate dei Tribunali e delle Corti d’Appello, mediante l’attivazione di almeno 52 mediatori presso 26 Uffici giudiziari del territorio nazionale, per una durata di 20 (mesi).
PREMESSA
Con il presente Avviso, la Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie - Stazione appaltante per il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia - intende avviare una indagine di mercato, finalizzata all'individuazione di almeno n. 5 Operatori economici - ove esistenti - interessati a partecipare alla procedura negoziata senza bando - ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/2023 (di seguito anche “Codice dei contratti”), in attuazione del Progetto PROG-1175 “Mediazione culturale negli Uffici giudiziari italiani” – O.S. 1 Asilo – MA 1.a – 1.b, finanziato a valere sulle risorse del PN Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027, per la conclusione di un contratto avente ad oggetto l'affidamento del servizio in argomento.
Il servizio sarà aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del combinato disposto degli artt.50, comma 4 e 108, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.
L'Avviso non ingenera negli Operatori economici alcuna garanzia di successivo invito alla procedura di gara, né costituisce proposta contrattuale e, pertanto, non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la presente procedura o di non dare seguito alla selezione per l'affidamento di cui trattasi, senza che nessuna pretesa possa essere avanzata.
L'indagine di mercato viene effettuata mediante la pubblicazione del presente avviso sul sito www.giustizia.it.
Gli Operatori economici interessati alla selezione possono presentare la propria candidatura con le modalità e nei termini di cui al presente Avviso, di seguito descritte.
La successiva procedura negoziata sarà attivata nei confronti degli Operatori economici che avranno manifestato interesse alla procedura in argomento, attraverso invio di una Richiesta d’Offerta (RdO) nell’ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).
Responsabile Unico del Progetto (RUP): dr.ssa Mirella POLILLO
e-mail: mirella.polillo@giustizia.it
1.OGGETTO DELL'AVVISO PUBBLICO
Il presente Avviso è finalizzato all’individuazione di Operatori economici qualificati, interessati alla realizzazione di un servizio di mediazione culturale, nell’ambito della gestione delle richieste di asilo/protezione internazionale da parte delle “Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea” dei Tribunali ove ha sede la Corte d'Appello e delle Corti d’Appello e precisamente di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste e Venezia, della durata di 20 (venti) mesi, mediante l’attivazione di almeno 52 mediatori.
L’attività dovrà prevedere l’impiego - in presenza e/o da remoto - di almeno 52 mediatori linguistico-culturali che parlino lingue diverse, a seconda dell’analisi dei flussi migratori del momento nonché traduttori nella lingua dei segni.
1.1 SERVIZI RICHIESTI
L’Operatore economico (di seguito anche “Fornitore”) dovrà fornire un servizio di mediazione culturale, coprendo le esigenze attuali e future nell’ambito dell’attività giudiziaria, nel rispetto delle leggi applicabili, dell’etica professionale e delle migliori pratiche - mediante uno o più coordinatori dei predetti servizi, in funzione delle esigenze degli Uffici Giudiziari.
Il Fornitore deve garantire i seguenti servizi principali, nel contesto dell’asilo/migrazione:
- mediazione linguistico-culturale (monolingue/multilingue);
- interpretazione nella lingua dei segni (monolingue/multilingue);
- traduzione non ufficiale ad hoc dei documenti.
I servizi sopra elencati devono essere resi in presenza presso l’Ufficio Giudiziario richiedente e sono a carico del Fornitore le eventuali spese di viaggio e soggiorno supplementari.
La prestazione di mediazione da remoto deve essere autorizzata dall’Autorità Giudiziaria (di seguito AG) procedente e deve svolgersi, secondo le prescrizioni del successivo punto (vedi infra) e non comporta costi aggiuntivi per il Ministero della Giustizia.
Nel contesto dei compiti sopra descritti, i mediatori possono essere invitati a sostenere le AAGG con l’interpretazione visiva (es.: documenti di lettura e traduzione non ufficiale dei documenti durante un colloquio in materia di asilo nonché in altre fasi del procedimento giudiziario di asilo).
1.2 PERSONALE DA IMPIEGARE E REQUISITI GENERALI DI SICUREZZA E RISERVATEZZA
Per la realizzazione dei servizi, gli Operatori economici interessati devono garantire l’impiego di personale - in numero non inferiore a 52 unità, sull’intero territorio nazionale - in possesso di qualifica specifica di Mediatore linguistico-culturale conseguita presso Università o Enti accreditati o che abbiano svolto tale funzione a favore dell’Agenzia dell’Unione Europea per l’Asilo (EUAA) per un periodo non inferiore a un anno.
Per ciascuna persona da impiegare il Fornitore, preliminarmente:
- deve organizzare una sessione informativa, finalizzata alla familiarizzazione con il contesto lavorativo, i compiti da eseguire nonché con i propri diritti e obblighi;
- fornire regolarmente una formazione specializzata (competenze di mediazione e, se necessario, competenze trasversali, competenze con i richiedenti vulnerabili, competenze di mediazione a distanza, ecc.).
Il Fornitore si assume, pertanto, la piena responsabilità delle qualità linguistiche, tecniche, etiche e professionali del personale offerto e della qualità dei servizi resi.
Nell’offerta deve essere fornita una descrizione dettagliata del meccanismo di valutazione del personale selezionato da affidare a valutatori dotati di un eccellente livello di conoscenza delle lingue di origine e di ritrasmissione richieste e solida conoscenza del contesto dell’asilo e della migrazione.
Prima dell’inizio delle attività il personale impiegato sarà tenuto a firmare accordi con il Fornitore, contenenti disposizioni volte a garantire piena riservatezza e non divulgazione a terzi di informazioni e documenti connessi con l’esecuzione dei servizi, anche al di fuori dell’orario di lavoro.
Il Fornitore - tenuto a promuovere meccanismi di protezione dei dati per il rispetto dell’obbligo di riservatezza delle informazioni - deve elaborare un piano di monitoraggio con controlli/visite periodiche o altri mezzi, a seconda dei casi, al fine di garantire che le disposizioni in materia di riservatezza siano rispettate e che eventuali problemi tecnici siano individuati e tempestivamente affrontati.
Qualsiasi trattamento di dati personali da parte della Stazione appaltante e/o del Fornitore (compreso il personale da questi dispiegato) deve avvenire nel rispetto dei principi contenuti nel Regolamento (UE) 2018/1725.
1.3 LINGUE RICHIESTE
Si richiede la fornitura dei servizi per le seguenti lingue:
Albanese, amarico, arabo, armeno, Badini, Bambara (Mali), bengalese, bosniaco, cinese moderno (mandarino standard), cantonese, shangajese, comoriano, creolo, dari, djoula o jula, farsi, francese, fulani o fula, gbe, georgiano, hausa, hindi, curdo, igbo curdo – badini, curdo-kurmanji, curdo-sorani, kirghisa, krio, lingala, macedone, mandinga, mongolo, montenegrino, nepalese, oromo, pashto, pidgin inglese, portoghese, pular, punjabi, russo, serbo, singalese, somalo, soninke, sorani, spagnolo, swahili, tamil, tigre, tigrinya, turco, twi, ucraino, urdu, uiguro, wolof, yoruba o qualsiasi altra lingua e una combinazione di tali lingue.
Lingue di ritrasmissione: Italiano
1.4 SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
I servizi devono essere espletati con riferimento ai ruoli di udienza dei magistrati delle Sezioni specializzate in materia di immigrazione e protezione internazionale nei giorni feriali nonché nei giorni prefestivi e festivi, qualora vi siano ragioni di urgenza: il Fornitore deve operare a stretto contatto con il personale degli Uffici Giudiziari richiedenti per comprenderne le specifiche esigenze.
Per ogni udienza in cui è prevista l’audizione del richiedente asilo/protezione internazionale, la cancelleria dell’Ufficio Giudiziario interessato procede a inviare al Fornitore una specifica richiesta di intervento con cadenza almeno settimanale o con preavviso di 48 ore dalla data di audizione, in caso di urgenza (es.: udienza di convalida di trattenimento).
Nella richiesta, da formulare con modello allegato, devono essere specificati:
- numero di magistrati a cui assicurare il supporto;
- giorno, orario, luogo e aula, ove si terranno le audizioni;
- paese di origine, lingua, dichiarata nel modello C3, o nel ricorso e ogni altra informazione utile, al fine dell’audizione;
- nominativo e recapiti del referente di cancelleria che effettua la richiesta.
A causa di esigenze operative urgenti sarà prevista una certa flessibilità, per cui il predetto preavviso potrebbe subire una contrazione temporale.
Ogni richiesta deve essere inviata (a mezzo e-mail/PEC) al recapito che il Fornitore ha l’onere di comunicare, subito dopo la sottoscrizione del contratto e prima dell’avvio dei servizi.
Il Fornitore deve rispondere alla richiesta entro 48 ore, salvo urgenza:
- predisponendo una programmazione, su base oraria, delle lingue dichiarate;
- fornendo un elenco nominativo di mediatori, impiegati per ciascuna combinazione linguistica.
Per ogni richiesta di intervento il Fornitore deve comunque garantire la presenza, per ogni ora, di un numero di mediatori pari al numero dei magistrati specializzati presenti in udienza, in ragione dell’accordo pattuito con l’Ufficio Giudiziario richiedente.
I dati relativi all’attività svolta dagli interpreti sono riepilogati in un applicativo informatico - appositamente messo a disposizione dal Fornitore - e validati dal Capo dell’Ufficio Giudiziario o da un suo delegato: tale certificazione costituisce base di verifica della corretta esecuzione delle prestazioni e della soddisfazione dell’Ufficio Giudiziario, fruitore dei servizi.
Al riguardo, verrà prodotto un Registro attestante la presenza, l’orario e le attività svolte dai mediatori nel corso dell’esecuzione dei servizi, in ciascuna giornata.
Nella colonna dedicata nel format di richiesta, il personale di cancelleria abilitato annoterà quotidianamente il servizio “non eseguito” solo per le prestazioni di mediazione/interpretazione richieste e non espletate con l’indicazione della motivazione (es.: mancata comparizione del ricorrente, astensione generale degli avvocati, assenza del giudice, rinvio d’ufficio non comunicato, rinuncia al ricorso, richiesta di rinvio del difensore, mancata presentazione o ritardo del mediatore/interprete, ecc.).
Il format compilato deve essere inviato al Fornitore e alla Società di coordinamento, entro 2 giorni lavorativi dalla data dell’ultima udienza in cui è stato prenotato il servizio.
Considerato l’elevato numero di udienze in materia di asilo/protezione internazionale, verrà affidato a una società esterna un Servizio di gestione e coordinamento delle attività operative e delle relazioni con gli Uffici Giudiziari (di seguito “Società di coordinamento”).
Tale società - unitamente agli altri organi di gestione e controllo previsti - dovrà attivare adeguate procedure di coordinamento, anche attraverso contatti continui con il Fornitore e gli Uffici Giudiziari e dovrà garantire il continuo aggiornamento della disponibilità finanziaria del plafond assegnato.
1.5 SERVIZI IN PRESENZA
L'orario di lavoro - organizzato di norma nell’intervallo orario 8:00/20:00 - viene stabilito in riferimento al ruolo di udienza dei magistrati.
Il personale impiegato deve lavorare su turni di massimo 8 ore al giorno e, solo occasionalmente possono essere organizzati turni di mezza giornata (4 ore).
Pertanto, il servizio di reperibilità massimo è di 8 ore/giorno e non dà luogo al pagamento di ore di lavoro straordinario.
Poiché l'orario esatto viene fissato e può variare a seconda delle disposizioni e delle esigenze delle AAGG, in circostanze specifiche potrebbe essere richiesta flessibilità relativamente agli orari di lavoro e ai luoghi di destinazione.
Al personale posto a disposizione dell’Ufficio Giudiziario, di cui sia stata registrata la presenza continuativa, viene riconosciuto il corrispettivo per un lavoro minimo di n. 4 ore, indipendentemente dalla circostanza di averlo svolto per un tempo pari o inferiore.
Le ore successive alle prime 4 sono riconosciute singolarmente, eventuali frazioni di ora sono riconosciute in misura di:
- ½ ora, se inferiori a 30 minuti;
- 1 ora, se pari o superiori a 30 minuti.
Il Fornitore deve garantire la continuità operativa dei servizi, utilizzando anche soluzioni alternative e senza soluzione di continuità o concordare con l’Ufficio Giudiziario e, su richiesta, la sostituzione di un mediatore assente con altro avente medesimi requisiti.
Per conto del personale, il Fornitore deve comunicare immediatamente e per iscritto al predetto rappresentante eventuali assenze impreviste per malattia o per altro motivo, indicando la durata prevista per l’interruzione lavorativa: in tal caso è possibile chiedere al fornitore una sostituzione per il periodo di assenza.
Alla luce della peculiarità dei servizi e degli scarsi margini di prevedibilità, i servizi possono essere richiesti anche nei giorni del sabato e della domenica e possono protrarsi anche oltre gli orari di ufficio canonici.
1.6 SERVIZI A DISTANZA
Nel caso in cui non sia richiesto l’impiego fisico del mediatore, i servizi possono essere erogati a distanza.
I servizi a distanza possono essere forniti – solo previa autorizzazione del giudice procedente - con PC collegato audio-video, tramite impianti di videoconferenza su piattaforma MS Teams.
Il Fornitore deve essere pronto a prestare i servizi da remoto, in caso di necessità o urgenza, presso il luogo di accoglienza del richiedente o altro luogo sul territorio italiano, espressamente indicato.
Alla luce della peculiarità dei servizi e degli scarsi margini di prevedibilità, i servizi possono essere richiesti anche nei giorni del sabato e della domenica e possono protrarsi anche oltre gli orari di ufficio canonici.
Non sono dovute al Fornitore le spese di viaggio e/o soggiorni per il raggiungimento di tali località per i servizi da remoto.
Il personale che fornisce i servizi in tali modalità deve disporre di un ambiente tecnico adeguato sia in termini di hardware informatico (fotocamera, altoparlanti, cuffie, microfono), sia in termini di banda larga per una connessione di qualità.
Pertanto, i servizi devono essere resi con connessione Internet forte, sicura e privata (e non con connessioni pubbliche da caffetterie, bar, ecc.) e da una struttura adeguata e silenziosa che garantisca la riservatezza.
L'apparecchiatura e la connessione Internet devono garantire ininterrottamente un servizio di qualità e non devono costituire ostacolo all'esito positivo dei servizi.
Si raccomanda la disponibilità di apparecchiature di sostituzione/backup.
È sempre richiesto l’uso della telecamera, in modo che sia ben visibile il luogo in cui si trova il mediatore mentre è a discrezione del giudice autorizzare la presenza di altre persone, accanto al mediatore.
Il Fornitore provvede affinché il mediatore stesso non si trovi nel paese d’origine o di residenza abituale del richiedente intervistato.
Inoltre, il Fornitore deve istituire una linea di assistenza ITC a disposizione di tutti i partecipanti per assisterli nell’organizzazione dell’invito o per intervenire in caso di interruzione della connessione e garantire che il supporto ITC sia pienamente disponibile, in caso di problemi derivanti dall’attrezzatura o dalla connessione del personale impiegato.
Il Fornitore è informato in anticipo della data esatta, dell’ora di inizio e fine e della durata in giorni dei servizi nonché del luogo in cui si svolge il colloquio o altre attività che richiedono la mediazione.
La durata minima della richiesta una tantum per il servizio a distanza è di 1 ora (60 minuti) e devono essere fatturati e pagati al fornitore solo i servizi effettivamente prestati, calcolati alla ½ ora più vicina.
Le soluzioni tecniche e le modalità dei servizi devono essere specificate nell’offerta tecnica dell’offerente.
1.7 COORDINATORE DEI SERVIZI E RESPONSABILE UNICO DELLE ATTIVITA’ CONTRATTUALI (RUAC)
La Stazione appaltante può chiedere l’impiego di un coordinatore dei servizi (ruolo che può essere assegnato anche a un mediatore già impiegato), per garantire la fornitura regolare dei servizi, nel luogo specifico o in un’area specifica.
Tale servizio di coordinamento si concentra sulla pianificazione, gestione, coordinamento delle risorse disponibili ed è finalizzato al buon funzionamento delle operazioni lavorative e al miglior utilizzo delle risorse disponibili nel luogo/area specifico/a.
I compiti del coordinatore possono essere così specificati:
- coordinare e sorvegliare il personale impiegato;
- fornire corsi di formazione per i nuovi arrivati;
- predisporre piano di lavoro e calendario per l’assegnazione giornaliera dei compiti e il follow-up di tutte le risorse umane;
- garantire la condotta professionale dei mediatori dispiegati;
- fungere da punto focale per le persone impiegate, anche nei giorni festivi e nel fine settimana:
- per risolvere eventuali problemi relativi all’esercizio delle loro funzioni;
- per affrontare eventuali problemi tra le stesse;
- per fornire loro adeguato sostegno, durante le situazioni di emergenza.
Il Fornitore deve comunicare formalmente il nominativo del Responsabile Unico delle Attività Contrattuali (RUAC) che deve garantire il rispetto degli adempimenti contrattuali.
In particolare, nel favorire la sinergia e l’integrazione delle attività inerenti all’intera fornitura, deve occuparsi di tutte le questioni amministrative, tecniche, operative e commerciali relative al contratto.
Pertanto, il coordinatore/i coordinatori e il rappresentante dell’Ufficio Giudiziario possono fare riferimento al RUAC per gli aspetti connessi all’esecuzione del contratto e per ogni tipo di attività o di risorsa umana riguardante i servizi, mentre il RUAC deve interfacciarsi con la predetta Società di coordinamento, come indicato al punto successivo.
In caso di sostituzione del RUAC, il Fornitore è tenuto ad avvisare tempestivamente sia la Stazione appaltante che la Società di coordinamento.
1.8 PRESCRIZIONI E OBBLIGHI
Al fine dell’erogazione dei servizi nel contesto dell’asilo/migrazione, il Fornitore deve mettere a disposizione degli Uffici Giudiziari e della Società di coordinamento un applicativo informatico dedicato per consentire:
- ai primi la comunicazione del flusso informativo relativo all’erogazione dei rispettivi servizi;
- alla seconda, le seguenti attività:
- gestione strutturata e sistematica del flusso informativo, di cui al punto a., con particolare riferimento al numero e alla tipologia di servizi necessari nonché al numero e alla tipologia di lingue richieste;
- verifica della correttezza e completezza della redazione e dell’inserimento dei calendari di intervento;
- monitoraggio continuativo dell’andamento delle attività progettuali, sotto il duplice profilo operativo e finanziario;
- segnalazione tempestiva, al gruppo di lavoro costituito presso la stazione appaltante, di criticità o disfunzioni operative che venissero a determinarsi presso gli Uffici Giudiziari;
- supporto alle verifiche di rendicontazione dei servizi (es: verifica della completezza delle informazioni propedeutiche);
Pertanto, preliminarmente - affinché gli Uffici Giudiziari e la Società di coordinamento possano accedere alla piattaforma dedicata alla gestione dei servizi - devono ricevere apposita utenza.
La piattaforma dovrà mettere a disposizione le seguenti funzioni:
- anagrafica/rubrica con elenco degli operatori incaricabili e dei principali referenti contrattuali;
- accesso in lettura al calendario con gli interventi e le prestazioni pianificate con possibilità di visualizzare il dettaglio del singolo intervento calendarizzato (es.: lugo esecuzione/Ufficio Giudiziario, operatore incaricato, data e ora evento, ecc.);
- accesso in lettura al calendario con gli interventi eseguiti con possibilità di visualizzare il dettaglio del singolo intervento effettuato e la documentazione prodotta, attestante la prestazione erogata e la segnalazione di eventuali punti d’attenzione e/o criticità emerse durante l’intervento;
- eventuale area di scambio documentale, da cui scaricare la documentazione utile a verificare le prestazioni erogate;
- generazione di report operativi di dettaglio e di sintesi con vista periodica personalizzabile, relativamente:
- agli interventi e al loro stato (es.: pianificato, eseguito, ripianificato, annullato);
- al singolo operatore, piuttosto che alla fornitura nel suo complesso;
- generazione di report economico-finanziari di sintesi periodici (es.: settimanali, mensili), derivati dal costo della singola prestazione erogata.
Il Fornitore - per tutta la durata del contratto – è datore di lavoro del personale impiegato.
Garantisce che, per ogni persona impiegata, siano rispettate la legislazione e i regolamenti applicabili in materia di permessi di soggiorno, permessi di lavoro, sicurezza sociale, adeguata assicurazione sanitaria contro gli infortuni (compreso l'accesso alle vaccinazioni, all'assistenza sanitaria, all'assistenza medica, ecc.), diritto del lavoro e fiscalità.
I documenti necessari - relativi allo svolgimento dell’attività professionale - devono essere validi per tutta la durata dell'impiego, comprese le estensioni.
Inoltre, il Fornitore deve garantire che il mediatore proposto non si trovi in situazione di conflitto di interessi.
Sono considerati incompatibili con le funzioni e il ruolo di mediatore:
- persone politicamente affiliate a governi o altri gruppi politici di paesi da cui provengono i richiedenti;
- qualsiasi rapporto con i partiti politici, la vita politica attiva e la partecipazione a gruppi sociali o religiosi, le cui attività costituiscono conflitto di interessi;
- persone appartenenti – anche a titolo non ufficiale – ai governi del loro paese di origine, comprese le ambasciate dei vari paesi presenti nel territorio nazionale.
Qualora si verifichino circostanze che potrebbero compromettere l’indipendenza di una persona proposta o creare conflitto di interessi o qualora si verifichi una situazione di conflitto di interessi durante i servizi, la persona stessa deve informare immediatamente il Fornitore, in modo da poter provvedere alla sua sostituzione.
Le persone impiegate si astengono da qualsiasi attività che pregiudichi o comprometta la loro indipendenza e l’adeguata prestazione contrattuale.
È vietata la cessione dei servizi, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma (anche temporanea), pena l’immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni e delle spese causate alla stazione appaltante.
È prevista l’istituzione di un sistema di gestione e coordinamento, tramite il supporto di una società esterna a cui è demandato il Servizio di gestione e coordinamento delle attività operative e di relazione con gli Uffici Giudiziari, sulla base delle esigenze da quest’ultimi comunicate.
Il Fornitore deve predisporre e mettere a disposizione degli Uffici Giudiziari e della predetta società un applicativo informatico per la gestione delle richieste e il controllo sulle attività svolte dai mediatori, al fine di verificare la regolare esecuzione del servizio in sede di rendicontazione.
Il Fornitore deve mettere a disposizione del personale impiegato nel servizio tutta la strumentazione tecnologica (PC, tablet, telefoni) e di cancelleria che si renda necessaria per l’espletamento delle attività.
2. IMPORTO DEI SERVIZI E DURATA
L’importo massimo stimato dell’appalto è di € 750.000,00 (settecentocinquantamila/00), oltre IVA al 22% per un numero di ore di servizio complessivo massimo pari a 30.000.
L’importo della tariffa oraria stimato, di € 25,00 (euro venticinque/00), oltre IVA al 22%, data l’inesistenza di un Contratto Collettivo Nazionale per i Lavoratori degli Organismi di mediazione culturale, è stato congruito con riferimento, per analogia, alle tariffe previste dalle tabelle emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (triennio 01/01/2023 - 31/12/2025), con D.D. n. 30/2024 del 14 giugno 2024, per la determinazione del costo dei lavoratori delle Cooperative del settore socio sanitario assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo (triennio 01.01.23 – 31.12.25), con decorrenza dai mesi di febbraio 2024, ottobre 2024, gennaio 2025, settembre 2025, ottobre 2025 e gennaio 2026.
In particolare, l’importo della tariffa oraria è stato parametrato in relazione al livello di inquadramento ritenuto attinente nell’ambito del citato Contratto Collettivo Nazionale preso a riferimento e tiene conto anche dell’incidenza di spese generali e utili, da parte della Società fornitrice del servizio in argomento.
I servizi, oggetto dell’appalto, sono remunerati a consumo.
La metrica della rendicontazione a consumo è costituita dal volume effettivo delle ore di lavoro prestate dai mediatori.
Il Fornitore è tenuto a garantire in ogni caso i servizi, in relazione alle effettive esigenze manifestate dagli Uffici Giudiziari durante il periodo di durata del contratto, dimostrando capacità di adeguamento operativo alle necessità che si dovessero presentare.
Tuttavia, la predetta durata potrà essere soggetta a variazione, in ragione del raggiungimento dell’importo contrattuale massimo stabilito.
Il contratto decorre dalla comunicazione all’Operatore economico dell’esito positivo dei previsti controlli da parte degli Organi istituzionalmente competenti ed esplica i propri effetti per un massimo di 20 (venti) mesi successivi alla data di avvio delle attività.
3. REQUISITI DI AMMISSIONE
Sono ammessi a partecipare alla successiva procedura d’appalto almeno n.5 Operatori economici presenti nel mercato di riferimento, ove esistenti - ivi compresi gli Enti del Terzo Settore - che operino in un settore d’intervento, pertinente con i servizi oggetto del presente Avviso.
A pena di esclusione, i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei contratti pubblici nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.
Gli Operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice dei contratti.
I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice dei contratti, che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
Il concorrente che partecipa alla procedura, in una delle forme di seguito indicate, è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi, tali da far ritenere che le offerte degli Operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri Operatori economici, partecipanti alla stessa gara:
- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti, sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare l’offerta in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.
Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli Operatori economici coinvolti i quali possono - entro 5 giorni - dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
Le aggregazioni di retisti, di cui all’articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice dei contratti, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. Rete-soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. Rete-contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo con applicazione integrale delle relative regole.
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’Accordo.
Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d).
L’impresa in concordato preventivo può concorrere, anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
3.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Ai sensi dell’art.65 del Codice dei contratti, possono presentare domanda di partecipazione gli Operatori economici che:
- non si trovino in alcuna delle cause di esclusione, di cui agli artt.94, 95 del Codice dei Contratti;
- non si trovino nelle condizioni previste dall’art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.165/2001;
- non siano sottoposti a sanzioni interdittive a contrarre con la Pubblica Amministrazione, né all’interdizione temporanea dell’esercizio dell’attività (ex artt.14 e 16 del D.Lgs. n.231/2001).
Le circostanze, di cui all’articolo 94 del Codice dei contratti, sono cause di esclusione automatica.
La sussistenza delle circostanze, di cui all’articolo 95 del predetto Codice, è accertata previo contraddittorio con l’Operatore economico.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice dei contratti, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.
3.1.1 SELF CLEANING
Un Operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’Operatore economico indica nel DGUE:
- di aver adottato misure di self cleaning e aver inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate;
- di non aver adottato le misure di self cleaning, prima della presentazione dell’offerta per i motivi indicati nella relazione inserita nel FVOE e che si impegna ad adottarle, comunicandole alla Stazione appaltante e ad inserirle nel FVOE.
Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’Operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell’articolo 96 del Codice dei contratti, dandone comunicazione alla Stazione appaltante.
Sono considerate misure sufficienti:
- il risarcimento o l’impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito;
- la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale, collaborando attivamente con le autorità investigative;
- aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l’Operatore economico non è escluso mentre se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni allo stesso.
Non può avvalersi del self-cleaning l’Operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice dei contratti, al fine di decidere sull’esclusione.
3.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi gli Operatori economici che abbiano affidato incarichi, in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83-bis del D.Lgs. n.159/2011.
3.3. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA
La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale, accedendo al FVOE.
L’Operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima.
3.4 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
Costituiscono requisiti di idoneità professionale:
- iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), quale registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui al D.Lgs. n.117/2017;
ovvero
- iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della procedura d’appalto;
ovvero
- iscrizione, ai sensi dell’art.7 del DPR n.581/1995, alla CCIAA - Ufficio Registro delle Imprese - Sezione Ordinaria/Sezione Speciale della Provincia ove ha sede legale.
Per l’Operatore economico di altri Stati membri - stabiliti in Stati diversi dall’Italia - è richiesta l’iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali, di cui all’Allegato II.11 del Codice dei contratti.
3.5 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Fatturato globale medio annuo non inferiore al 50% dell’importo contrattuale, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti l’indizione della procedura.
La richiesta di fatturato globale medio annuo è motivata attesa l’opportunità, in coerenza con le indicazioni della direttiva comunitaria 2014/24/UE (cfr. art.58) e con i contenuti normativi del Codice medesimo, di favorire la massima partecipazione con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese e la partecipazione a nuovi soggetti del mercato anche di recente costituzione.
La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:
- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del DPR n.445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.
3.6 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Esecuzione con buon esito, negli ultimi dieci anni, di almeno n.2 servizi analoghi nel medesimo settore di
riferimento, dei quali almeno uno di importo non inferiore a € 375.000,00.
La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di dieci anni, i requisiti devono essere rapportati al periodo di attività.
4. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La consultazione verrà effettuata mediante pubblicazione del presente Avviso sul sito www.giustizia.it, mentre la successiva procedura d’appalto verrà espletata attraverso il sistema di e-procurement MePA, mediante utilizzo della piattaforma digitale.
La manifestazione di interesse deve essere trasmessa a questa Stazione appaltante - entro e non oltre le ore 24:00 del 23 novembre 2025 - a mezzo PEC all’indirizzo dgrisorse.dog@giustiziacert.it .
È esclusa ogni altra forma di trasmissione e/o comunicazione della manifestazione di interesse.
Gli operatori economici interessati a partecipare alla selezione, devono far pervenire - a pena di esclusione - i seguenti documenti:
- Domanda di partecipazione (Allegato 1), sottoscritta dal Titolare/Rappresentante legale/altra persona munita di specifici poteri di firma, comprensiva della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e idoneità professionale (artt.46 e 47 del DPR n.445/2000);
- Copia del documento d’identità/di riconoscimento equipollente del sottoscrittore, in corso di validità (art.35 del DPR n.445/2000);
Non verranno considerate valide le istanze:
pervenute, oltre il termine di scadenza;
- pervenute con modalità diverse da quelle previste nel presente Avviso;
- che non risultino sottoscritte dai soggetti legittimati a farlo;
- che non siano accompagnate da un documento di identità/di riconoscimento equipollente del sottoscrittore, in corso di validità;
- siano incomplete o non rispondenti a quanto indicato nell’Allegato 1;
La Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie si riserva la facoltà di espletare la procedura d’appalto, anche in presenza di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5.
5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA
Si precisa che il trattamento dei dati personali - che ha finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura d’appalto - sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti ai sensi del D.Lgs. n.196/2003.
Pertanto, i dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità a essa connesse.
I dati non verranno comunicati a terzi.
6. RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Le richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate direttamente a mezzo PEC entro le ore 24:00 del 14 novembre 2025 e dovranno essere formulate, esclusivamente, in lingua italiana.
La Stazione appaltante provvederà a pubblicare sul sito www.giustizia.it la risposta ai quesiti entro le ore 24:00 del 18 novembre 2025.
7. PUBBLICITÀ ED ENTRATA IN VIGORE
Il presente Avviso entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale https://www.giustizia.it - Amministrazione Trasparente nella sezione relativa a bandi, gare e contratti.
Il Responsabile Unico del Progetto
Mirella POLILLO