OPERATORI - Formazione albo ditte-operatori economici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di beni in economia - Uffici servizio sociale minori - ANCONA - Manifestazione di interesse
16 febbraio 2024
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA’
Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni con annesso Centro di Prima Accoglienza
ANCONA
Pubblicazione del 5 luglio 2024
Manifestazione d’interesse per la costituzione e la gestione dell’elenco degli operatori economici (albo fornitori) da interpellare per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture inferiori alle soglie comunitarie di cui al D.Lgs. 36/2023 – per il periodo 01 Gennaio 2024 al 31 Dicembre 2025.
Il Direttore
VISTO il D. Lgs n. 36/2023 “Codice degli appalti”;
RAVVISATA l’esigenza di istituire l’elenco aperto degli operatori economici;
CONSIDERATE le norme vigenti in merito alla pubblicità, all’informativa e alla trasparenza dell’attività contrattuale della Pubblica Amministrazione;
DISPONE
L’istituzione dell’albo fornitori secondo le seguenti modalità:
ART. 1 ISTITUZIONE
Si intende costituire presso questo Ufficio un Albo dei fornitori da cui possano essere tratti i nomi degli operatori da invitare nelle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria, così come disposto dall’art. 3, All. II.1 del D.Lgs. 36/2023 fermo restando la facoltà della Direzione, quando si tratti di lavori, forniture e servizi particolari o per le quali è richiesta una particolare specializzazione, di invitare o interpellare imprese ritenute idonee, anche se non iscritte all’Albo fornitori.
ART. 2 FINALITÀ E FORMAZIONE DELL’ALBO
La costituzione dell’Albo assicura il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e del principio di rotazione e di risultato contemplati nel D.Lgs. 36/2023, in modo da garantire alle microimprese, piccole e medie imprese l’effettiva possibilità di partecipare all’affidamento ed all’esecuzione di lavori, servizi e forniture.
ART. 3 CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE
Gli operatori economici iscritti all’Albo saranno suddivisi secondo le categorie di specializzazione così individuate nell’Allegato I al presente Avviso che ne costituisce parte integrante.
ART. 4 DOMANDA DI ISCRIZIONE
L’Albo fornitori sarà di tipo aperto, per cui sarà aggiornato di volta in volta con le nuove domande pervenute.
L’iscrizione degli operatori economici è consentita senza limitazioni temporali, non sussistono, quindi, termini di scadenza per la presentazione delle domande.
Gli operatori economici che intendono iscriversi all’Albo dei fornitori dovranno presentare apposita domanda, utilizzando esclusivamente l’apposito “Allegato II”, allegato alla presente, indicando le categorie di specializzazione, (può essere indicata anche più di una) in cui intendono essere iscritti.
La domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e trasmessa esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail: prot.ussm.ancona@giustiziacert.it
All’istanza l’operatore dovrà necessariamente allegare la seguente documentazione:
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 circa il possesso dei requisiti di cui agli artt. da 94 a 98 del D.Lgs. 36/2023;
- Dichiarazione circa la presa visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. 679/2016 e relativo consenso del trattamento dei dati personali debitamente sottoscritti;
- Eventuale attestazione circa l’esecuzione negli ultimi tre anni di una prestazione analoga a quella per la quale si chiede iscrizione. La comprova del requisito può essere fornita mediante: certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- Eventuali SOA in corso di validità;
- Documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante/Dichiarante.
Inoltre, la domanda dovrà indicare obbligatoriamente la fascia di importo all’interno della quale l’operatore economico intende iscriversi:
- 1° Fascia: da 0 a 40.000 €
- 2° Fascia: da 40.001 a 100.000 €
- 3° Fascia: da 100.001 alle soglie dell’affidamento diretto ex art. 50. co.1 lett. A) lett b). D.Lgs. 36/2023
- 4° Fascia: importi superiori.
Sarà vietata:
- la presentazione di domanda per la stessa categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- la presentazione di domanda per la stessa categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- la presentazione di domanda di iscrizione da parte dei soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestono una delle precedenti funzioni che abbiano presentato istanza di inserimento;
Nel caso in cui gli operatori dovessero incorrere in uno dei divieti indicati, sarà ritenuta valida la solo istanza che, temporalmente, è pervenuta anteriormente prendendo in considerazione il numero di protocollo attribuito alla stessa.
ART. 5 REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
I soggetti indicati nel precedente articolo 4, ai fini dell’iscrizione nel presente albo, dovranno dichiarare:
- di possedere i requisiti di capacità generale per le procedure di affidamento di cui agli artt. da 94 a 98 del D.Lgs. 36/2023 per l’esercizio dell’attività per la quale è richiesta l’iscrizione all’Albo dei fornitori;
- di non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e tale situazione non deve essersi verificata negli ultimi cinque anni;
- di non avere in corso procedure dirette ad irrogare misure della prevenzione della criminalità;
- di non avere subito condanne per reati connessi all’esercizio della propria attività professionale e di non avere procedimenti penali in corso allo stesso titolo;
- di non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere a procedure d’appalto;
- in caso di operatore economico iscritto al registro delle imprese, autocertificazioni di iscrizione al registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato di competenza con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, o in cui si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;
- in caso di obbligo di iscrizione ad albi professionali, autodichiarazione di iscrizione c/o la Camera di Commercio di competenza o altro;
- di essere in regola con il documento unico di Regolarità Contributiva ai sensi del D.M. 20/10/2007;
- di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17, Legge 12 Marzo 1999, n. 68) oppure di non essere assoggettabili alla stessa;
- di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;
- di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.;
- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui all’art. 3 della l. 136/2010 per i quali ci si riserva di rilasciare dichiarazione nel caso di aggiudicazione;
- di essere iscritto al MEPA.
ART. 6 CAUSA DI MANCATA ISCRIZIONE
Non si procederà all’inserimento nel suddetto albo nel caso in cui la domanda risultasse incompleta e se la stessa non venga integrata entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione.
ART. 7 ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA
La Direzione provvederà alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Gli operatori in regola con i requisiti e con la documentazione richiesta saranno inseriti nell’Albo Fornitori.
La Direzione comunicherà a mezzo pec il solo rigetto della domanda alle imprese escluse dall’albo, evidenziandone i motivi che ne hanno impedito l’accoglimento.
Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
La presentazione delle osservazioni interromperà i termini di conclusione del procedimento che partiranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle stesse.
L’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni, verrà comunicato per iscritto via pec all’operatore economico.
All’iscrizione delle imprese idonee si procederà in base ad un criterio cronologico determinato dal numero progressivo attribuito dal sistema di protocollazione interna.
Tale criterio cronologico sarà utilizzato anche per le successive iscrizioni.
ART. 8 VALIDITÀ DELL’ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTI
Le imprese rimarranno iscritte all’albo dei fornitori sino all’adozione di eventuale provvedimento motivato di cancellazione.
L’Albo dei fornitori sarà aggiornato con cadenza biennale o al verificarsi di eventi che comporteranno variazioni e/o integrazioni alle imprese già iscritte (es. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in sezioni diverse dell’elenco).
L’operatore economico sarà tenuto ad informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti mediante comunicazione via PEC.
ART. 9 CANCELLAZIONE DALL’ALBO DEI FORNITORI
La Direzione escluderà dall’Albo dei fornitori le imprese iscritte che:
- avranno perso i requisiti di iscrizione;
- secondo motivata valutazione avranno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni o errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, anche su segnalazione di Amministrazioni terze (ripetuti ritardi ingiustificati nella consegna, contestazioni al momento della consegna dei beni o delle prestazioni di servizio, etc….);
- Non avranno presentato offerte dopo cinque inviti da parte della stazione appaltante.
La cancellazione sarà disposta con provvedimento dirigenziale, anche contestualmente all’aggiornamento dell’albo e verrà comunicata all’impresa. L’impresa nei cui confronti sarà stato adottato il provvedimento di cancellazione non potrà chiedere nuovamente l’iscrizione prima che sia trascorso un anno dalla cancellazione.
L’ufficio si riserverà il diritto insindacabile di accogliere o meno l’istanza di reinserimento nell’albo dell’impresa precedentemente cancellata.
ART. 10 SCELTA DEL FORNITORE
L’inclusione dell’operatore economico nell’Albo dei Fornitori non comporterà alcun vincolo da parte della Direzione nei confronti dello stesso che quindi non potrà vantare alcun diritto ad essere invitato nelle gare o procedure negoziali, né ad ottenere l’affidamento di forniture e/o servizi.
L’Albo potrà essere utilizzato, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto, ovvero procedura negoziata secondo le prescrizioni normative previste dal D.Lgs 36/2023 e successive modifiche.
ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai soggetti richiedenti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy, come da informativa, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679.
ART. 12 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è il Direttore d’Intendenza.
ART. 13 PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito Amministrazione trasparente.
Ancona, 16.02.2024
Si ringrazia e saluta.
IL DIRETTORE
Dott. Giorgio Berti