UNEP - Risposta 17 aprile 2008 - Lecce - Ordini di servizio: visto, materie e competenza.
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI - UNEP
Prot. n. 6/551/03-1/SG
Allegato n.1 (omissis)
All'Ufficio di Presidenza
della Corte d'Appello di
LECCE
Oggetto: Ordini di servizio: visto, materie, competenza. Ufficiale giudiziario C1 (omissis), con funzioni di Dirigente presso il Tribunale di Lecce sez. distaccata di Tricase.
In merito al quesito proposto dall'Ufficiale Giudiziario Dirigente, (omissis), del Tribunale di Lecce sez. distaccata di Tricase, (omissis), relativo alle modalità procedimentali di emanazione di un ordine di servizio, si precisa che, relativamente alla gestione del personale UNEP, non si può fare riferimento esclusivamente all'art. 59 del D.P.R. 1229/'59, bensì è indispensabile riferirsi all'insieme delle norme vigenti che compongono il citato Ordinamento, nonché alle norme facenti parte dei Contratti Collettivi del comparto Ministeri.
Entrambi i tipi di norme concorrono a regolare, nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, i rapporti tra l'Ufficio NEP e il Capo dell'Ufficio Giudiziario, con riferimento a una molteplicità di istituti che vanno dall'autorizzazione delle ferie, al procedimento disciplinare, alle immissioni in possesso, alla presa d'atto delle dimissioni, nonché all'istruttoria di tutte le richieste (causa di servizio, aspettative, congedi parentali, trasferimenti, distacchi) che i dipendenti UNEP inoltrano all'Amministrazione Centrale.
Pertanto, si ritiene che il Capo Ufficio vada sempre reso edotto degli ordini di servizio da adottare, che devono anche essere controfirmati da quest'ultimo.
Inoltre, per quanto riguarda le materie che possono essere regolamentate con gli ordini di servizio si precisa che alla gestione amministrativa del personale UNEP, si affianca anche quella contabile relativa all'emissione dei decreti di pagamento degli emolumenti stipendiali degli ufficiali giudiziari, che è rimessa dal D.P.R. 1229/'59 e dal Testo Unico sulle Spese di Giustizia, D.P.R. n. 15/'02 ai magistrati Capi degli Uffici, presso i quali sono incardinati i rispettivi Uffici NEP; di conseguenza, gli ordini di servizio possono avere sia un contenuto afferente l'organizzazione e l'amministrazione degli uffici, sia estendersi alla materia contabile e fiscale.
In merito all'orario di servizio, si ritiene che la materia è già regolamentata dall'art. 7 del CCNL, relativo alle norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari, firmato il 24 aprile 2002 di cui all'art.1, comma 2 del CCNL del comparto Ministeri sottoscritto il 16 febbraio 1999, che prescrive quanto segue: "Gli ufficiali giudiziari assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro, correlandosi con la massima flessibilità alle esigenze connesse all'espletamento degli incarichi di lavoro".
Delle determinazioni ministeriali espresse si prega di voler rendere partecipe l'Ufficiale Giudiziario Dirigente dell'Ufficio di Tricase, (omissis), invitandola per il futuro ad osservare la via gerarchica per l'invio di eventuali quesiti, onde consentire a codesto Ufficio di Presidenza di esprimere le proprie valutazioni sulle tematiche rappresentate.
Si ringrazia e si inviano distinti saluti.
Roma, 17 aprile 2008
IL DIRETTORE REGGENTE DELL'UFFICIO
Antonio Paoluzzi