UNEP - Risposta 18 marzo 2014 - Castrovillari - Limiti alle possibilità di impiego degli assistenti giudiziari negli Uffici NEP
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Prot. VI-DOG/249/03-1/2014/CA
Alla Presidente del Tribunale di
CASTROVILLARI
(Rif. Prot. n. 518 del 26.02.2014)
E, p.c. All’Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
ROMA
OGGETTO: Ufficio NEP di Castrovillari – Limiti alle possibilità di impiego degli assistenti giudiziari negli Uffici NEP – Risposta a quesito.
Con il quesito formulato dal dirigente dell’Ufficio NEP in sede, pervenuto con la nota della S.V. richiamata in indirizzo, vengono chieste delucidazioni circa i limiti di impiego degli assistenti giudiziari nell’ambito delle attività ausiliarie (spedizione degli atti di notifica presso l’Ufficio postale, restituzione degli atti notificati alle Cancellerie del locale Tribunale con trasporto degli stessi in altro immobile) necessarie al funzionamento dell’Ufficio nel suo complesso.
Alla luce del nuovo Ordinamento professionale previsto dal C.C.I. sottoscritto in data 29 luglio 2010, con riferimento alla figura professionale dell’assistente giudiziario addetto agli Uffici NEP, la declaratoria contrattuale prevede che si tratta di “Lavoratori che svolgono, sulla base di istruzioni, anche a mezzo dei necessari supporti informatici, attività di collaborazione in compiti di natura giudiziaria, contabile, tecnica o amministrativa attribuiti agli specifici profili previsti nella medesima area e attività preparatoria o di formazione degli atti attribuiti alla competenza delle professionalità superiori...”.
Pertanto, l’attività di spedizione degli atti di notifica presso l’Ufficio postale esula dalle mansioni di tale personale e rientra nei compiti spettanti agli ufficiali giudiziari che hanno curato e lavorato gli atti a mezzo posta.
Allo stesso modo, la restituzione degli atti notificati alle richiedenti Cancellerie del locale Tribunale con trasporto degli stessi in altro immobile non spetta agli assistenti giudiziari, e tale incombenza può essere assolta utilizzando il servizio postale, tranne che il Capo dell’Ufficio giudiziario, nell’ambito della sua potestà organizzatoria, non dia disposizioni per impiegare gli stessi ausiliari che provvedono al deposito degli atti della locale Cancelleria presso l’Ufficio NEP, per la richiesta di notificazione degli stessi.
Si prega, pertanto, di comunicare l’orientamento espresso nella materia in questione al dirigente dell’Ufficio NEP in sede, unitamente alle Sue valutazioni ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali giudiziari”) in riferimento all’organizzazione delle attività ausiliarie in questione, e ciò al fine di assicurare il corretto funzionamento dell’Ufficio di cui trattasi.
Roma, 18 marzo 2014
IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli