UNEP - Risposta 27 febbraio 2014 - Bari - Vigenza dell’adempimento, previsto dall’art. 147 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, di redazione del verbale di riparto dei “diritti” introitati allo sportello sui servizi d’istituto richiesti dall’utenza
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Prot. VI-DOG/138/03-1/2014/CA
Al Pesidente
della Corte di Appello di
B A R I
Rif.Prot.n. 1694 del 19.02.2014)
E, p.c. All'Ispettorato Generale
del Ministero dell giustizia
ROMA
Oggetto : Ufficio NEP di Bari – Vigenza dell’adempimento, previsto dall’art. 147 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, di redazione del verbale di riparto dei “diritti” introitati allo sportello sui servizi d’istituto richiesti dall’utenza – Risposta a quesito.
Con il quesito formulato dal dirigente dell’Ufficio NEP in sede, viene chiesto “se si debba continuare a redigere il <verbale di riparto> ed, eventualmente, quali dati debbano essere indicati nello stesso, in particolare se i dati relativi alle presenze di ciascun dipendente debbano/possano essere divulgati su richiesta dei colleghi e le modalità di comunicazione agli interessati del deposito dello stesso.”
Il verbale di riparto dei “diritti” introitati dall’Ufficio NEP, previsto dall’art. 147, comma 4, del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali Giudiziari”), pur non assolvendo più, dalla mensilità di dicembre 2011, alla funzione di determinare mensilmente “l’importo delle quote spettanti a ciascun ufficiale giudiziario”, in quanto l’intera retribuzione principale del personale UNEP viene corrisposta con un’anticipazione di spesa dell’erario fatta dalla soc. Poste Italiane S.p.A. – come previsto dalla circolare prot. VI-DOG/1986/035/09/2011/CA del 15 dicembre 2011 – risulta, tuttavia, necessario per riepilogare, in un documento contabile ufficiale, i proventi dell’Ufficio NEP con riferimento alle singole mensilità.
Infatti, nel verbale di riparto vengono inserite altre voci retributive, oltre quella dei “diritti”, e specificatamente le quote pro capite dell’emolumento-percentuale ex art. 122 n. 2 del cit. D.P.R. n. 1229/59 erogate ogni bimestre dall’Amministrazione centrale e, per prassi, l’ammontare delle indennità di trasferta, nella misura del 50% costituente quota reddituale dell’Ufficio NEP ai fini della relativa ripartizione tra gli aventi diritto.
Inoltre, la funzione del verbale di riparto diventa rilevante in relazione all’eventualità di una mensilità nella quale si verifica il cd. <supero> dei diritti introitati dall’Ufficio NEP, ai sensi degli artt. 155 e 155bis del D.P.R. 1229/59, “supero dei diritti” da prendere in considerazione anche eventualmente con riferimento ad un singolo dipendente UNEP applicato ad altro Ufficio NEP, e ciò ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 150 cit. D.P.R. (cfr. nota DOG prot. VI-DOG/28/03-1/2011/CA del 12 gennaio 2012).
Peraltro, il verbale di riparto con il deposito nella cancelleria dell’Ufficio giudiziario presso il quale l’UNEP è incardinato, assolve alla funzione di documento contabile ufficiale che consente, da un lato, al Capo dell’Ufficio di esercitare la sorveglianza di cui all’art. 59 del cit. D.P.R. 1229/59, dall’altro, ai dipendenti di proporre reclamo – “con ricorso al capo dell’ufficio giudiziario non oltre il decimo giorno del deposito” (cfr. art. 147, co. 4, D.P.R. 1229/59) – avverso un documento amministrativo certo e definito, essendo per l’appunto depositato in cancelleria, onde evitare che le contestazioni dei reclamanti perdano il riferimento della certezza documentale offerta dal verbale di riparto.
Per quanto concerne la possibilità di essere divulgati su richiesta di colleghi “i dati relativi alle presenze di ciascun dipendente” e le modalità di comunicare agli interessati il deposito del verbale di riparto in questione, si fa presente che tali aspetti di gestione amministrativa rientrano nella potestà organizzatoria del dirigente dell’Ufficio NEP, che nell’espletarsi deve attenersi al rispetto della normativa generale che disciplina la gestione del personale nell’ambito di un Ufficio pubblico, che nel caso dell’Ufficio NEP è altresì sottoposta alla sorveglianza del Capo dell’Ufficio giudiziario ai sensi dell’art. 59 del citato Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali Giudiziari.
Si prega di comunicare l’orientamento espresso nella materia dibattuta al dirigente dell’Ufficio NEP in sede, unitamente alle valutazioni della S.V. circa le questioni sollevate nel loro complesso, che sono state oggetto del quesito.
Roma, 27 febbraio 2014
IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli