UNEP - Risposta 27 febbraio 2014 - Macerata - Quesito vertente sul criterio di riparto delle indennità di trasferta, per la parte reddituale pari al 50% del relativo importo, spettanti ai funzionari UNEP ed agli ufficiali giudiziari addetti ai servizi interni ed esterni.

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione


Prot. VI-DOG/142/03-1/2014/CA

Al Presidente
della Corte di appello di
ANCONA
(Rif. Prot. n. 360 del 29.01.2014)

E, p.c.  All'Ispettorato Generale
del Ministero della giustizia
ROMA


Oggetto : Ufficio NEP di Macerata – Quesito vertente sul criterio di riparto delle indennità di trasferta, per la parte reddituale pari al 50% del relativo importo, spettanti ai funzionari UNEP ed agli ufficiali giudiziari addetti ai servizi interni ed esterni.

Con la nota richiamata in indirizzo, viene chiesto il parere di questo Ministero sui criteri di riparto delle indennità di trasferta, per la quota imponibile ai fini fiscali e previdenziali, maturate per le notificazioni ed esecuzioni da parte dei funzionari e degli ufficiali giudiziari addetti all’Ufficio NEP di Macerata.

Sulla materia, si fa presente che questa Direzione Generale si è ampiamente espressa nel corso degli ultimi anni, e con particolare riferimento dall’entrata in vigore del C.C.N.L. Integrativo sottoscritto in data 29 luglio 2010, che ha definito le distinte funzioni delle figure professionali dell’ufficiale giudiziario e del funzionario UNEP, evidenziando che l’attività di notificazione è la competenza prevalente del primo, mentre quella relativa alle esecuzioni ricade principalmente sul secondo profilo.

In particolare, nella nota prot. n. 6/1750/03-1/2010/CA del 16 dicembre 2010, vengono indicati i criteri da tenere presenti, in linea di massima, nella ripartizione delle indennità di trasferta tra i funzionari UNEP e gli ufficiali giudiziari, ai quali devono essere ricondotte le varianti che possono crearsi in un Ufficio NEP,  con la relativa organizzazione dei servizi di notificazione ed esecuzione, dai quali scaturiscono le predette indennità.

Va, inoltre, sottolineato che nei casi in cui le attività vengono espletate, per esigenze organizzative di buon funzionamento dell’Ufficio, ricorrendo in parte ad un sistema di interfungibilità tra le due figure professionali, il criterio dirimente rimane quello in base al quale la relativa quota di indennità di trasferta costituente reddito, relativa al settore di non prevalente competenza contrattuale – come sopra specificato – è attribuita al dipendente UNEP (ufficiale giudiziario o funzionario UNEP) nella misura equivalente all’attività prestata.

A titolo esemplificativo, si può citare il caso della partecipazione di funzionari UNEP al servizio di notificazione, verificandosi il quale va preliminarmente calcolata in percentuale l’attività espletata dal predetto personale e la stessa può “essere ricavata assumendo come base di calcolo il numero complessivo degli atti notificati dall’ufficio NEP in questione” (cfr. nota ministeriale Ufficio VI DOG prot. n. 6/1160/03-1/CA del 25 luglio 2006, consultabile nella sezione intranet del sito www.giustizia.it al link “risposte a quesiti degli uffici giudiziari”).

Pertanto, le richieste determinazioni riguardanti la corretta ripartizione delle indennità di trasferta in questione nell’Ufficio NEP di Macerata, tra  ufficiali giudiziari e funzionari UNEP, non necessitano di un ulteriore intervento di questa Direzione Generale, in quanto possono essere affrontate dal Capo dell’Ufficio giudiziario, nell’esercizio dei poteri di sorveglianza di cui all’art. 59 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali giudiziari”).
In tale compito, tuttavia, si potrà tenere conto delle ulteriori indicazioni fornite da questa Direzione Generale sulla materia di cui trattasi, nelle note – consultabili nella sezione intranet sopra indicata – di seguito elencate:

  • prot. n. 6/1771/03-1/2010/CA del 23 dicembre 2010 diretta al Presidente della Corte di Appello di Catania;
  • prot. n. 6/597/03-1/2011/CA del 25 febbraio 2011 rivolta al Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta;
  • prot. n. 6/1153/03-1/2011/CA del 15 giugno 2011 indirizzata al Presidente della Corte di Appello di Catania.

Per il funzionario UNEP, che espleta esclusivamente servizio interno tanto nel settore esecuzioni quanto in quello delle notificazioni, la quota reddituale delle indennità di trasferta a lui spettante va calcolata sul 50% - parte imponibile – delle predette indennità derivanti dal servizio esecuzioni considerato nel suo complesso. Tale quota reddituale va a costituire la c.d. “retribuzione accessoria di posizione” che ex lege spetta al dipendente in questione.

Con riguardo al caso delle ferie (congedo ordinario), ci si riporta alle conclusioni riportate sull’argomento nella nota prot. n. 6/1737/03-172007/CA del 21 novembre 2007, consultabile in intranet.

Per quanto concerne i permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/92, in linea con l’orientamento di lungo corso espresso da questa Direzione Generale, si esclude l’attribuzione, al dipendente UNEP, della quota reddituale delle indennità di trasferta limitatamente ai giorni in cui si sia assentato dal lavoro per fruire dei citati permessi (cfr. note Ufficio VI DOG, consultabili in intranet ut supra, prot. n. 6/400/03-1/2009/CA del 18 marzo 2009, prot. n. 6/1330/03-1/2010/CA del 27 settembre 2010, prot. n. 6/1709/03-1/2010/CA del 7 dicembre 2010).

 Infine, relativamente ai permessi retribuiti di cui all’art. 18 del CCNL, l’assenza dal lavoro rileva in termini di mancata attribuzione della quota reddituale giornaliera delle indennità di trasferta soltanto se il permesso è stato richiesto dal dipendente UNEP per l’intera giornata lavorativa, che limitatamente a tale fattispecie va a quantificarsi necessariamente in sei ore, in regime di analogia al restante personale amministrativo in servizio negli Uffici giudiziari, e ciò tenendo altresì conto che tale tipologia di permesso va usufruito ad ore per espressa previsione normativa.

Roma, 27 febbraio 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli