UNEP - Risposta 5 aprile 2007 - Venezia - Quesito circa l'attribuzione della quota del 50% delle indennità di trasferta costituenti reddito dell'Ufficio NEP ad ufficiale giudiziario in astensione obbligatoria per maternità
aggiornamento: 11 febbraio 2014
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI - UNEP
Prot. n. VI/557/03-1/2007
ALLA PRESIDENZA DELLA
CORTE D'APPELLO DI
VENEZIA
(Rif. nota prot. n. 647/3/MD/bm del 2/04/2007)
Oggetto: Quesito circa l'attribuzione della quota del 50% delle indennità di trasferta costituenti reddito dell'Ufficio NEP ad ufficiale giudiziario in astensione obbligatoria per maternità - Risposta a quesito presentato dal Dirigente UNEP del Tribunale di Treviso
Con riferimento al quesito posto dall' ufficiale giudiziario dirigente l'UNEP presso il Tribunale di Treviso, si fa presente quanto segue.
La materia della ripartizione delle indennità di trasferta è disciplinata allo stato dall'art. 7 della Legge 18.2.1999 n. 28 che, come esplicitato dalla circolare n. 2/99 del 19/4/1999 emanata dalla Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, dispone che la ripartizione del 50% delle indennità di trasferta — per la parte che eccede il mero rimborso spese — deve avvenire tra tutti coloro che fanno parte dell'ufficio, ivi compresi gli addetti ai servizi interni.
In particolare, la Circolare n. 2/99 sopra citata ha sottolineato la peculiare natura dell'emolumento, prevedendo che essa, per la parte imponibile, si configura come reddito aggiuntivo di natura incentivante e va ripartita tra tutti gli addetti all'ufficio, tenendo conto delle presenze e dell'effettivo servizio prestato.
Trattasi, quindi di una componente della retribuzione variabile ed accessoria in rapporto alla produttività o cooperazione dell'ufficiale giudiziario relativa all'espletamento degli atti di ufficio.
La suddetta circolare, rimanda alla contrattazione collettiva per tutto quanto non previsto espressamente dalla legge o dedotto in sede di interpretazione, come anche per quanto concerne la disciplina delle assenze dal servizio e la relativa regolamentazione per la distribuzione del reddito prodotto tra i componenti dell'ufficio, ma fino ad oggi nessun accordo è intervenuto a regolamentare la materia, per cui, nel silenzio della fonte pattizia, occorre far riferimento alle indicazioni fornite dalla succitata Circolare.
Stante quanto sopra e tenuto conto della particolare natura dell'indennità di trasferta, si ritiene che il diritto dell'ufficiale giudiziario alla partecipazione della quota del 50% delle indennità di trasferta considerate reddito dell'ufficio NEP di appartenenza, non scaturisce in maniera automatica, ma in quanto reddito incentivante, la partecipazione ad esso rimane condizionata alla presenza in servizio.
Pertanto, la retribuzione da corrispondere alla dipendente per il periodo di astensione obbligatoria per maternità non può comprendere anche il 50% dell'indennità di trasferta.
Si prega codesta Presidenza di portare a conoscenza dell' Ufficio NEP interessato la presente nota.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO f.f.
Giovanna Arcieri