UNEP - Risposta 31 gennaio 2014 - Caltagirone - Quesito in materia di spettanza del buono pasto all’ufficiale giudiziario o funzionario UNEP adibito esclusivamente ai servizi interni di un Ufficio NEP

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. VI-DOG/54/03-1/2014/CA

AL PRESIDENTE DEL
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
(Rif. Prot. n. 132/U/Pos.16.1 del 21.01.2014)

E, p.c.

AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI
CATANIA

ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

Oggetto: Ufficio NEP di Caltagirone – Quesito in materia di spettanza del buono pasto all’ufficiale giudiziario o funzionario UNEP adibito esclusivamente ai servizi interni di un Ufficio NEP.

 

Con il quesito sulla materia sopra evidenziata, viene chiesto da un funzionario UNEP dell’Ufficio NEP di Caltagirone “se, ricorrendo gli stessi presupposti che stanno a fondamento della corresponsione del buono pasto al … personale di cancelleria, il diritto ad aver corrisposto tale emolumento possa essere riconosciuto anche al personale di cui all’oggetto”.  

In merito alla questione, si confermano le indicazioni contenute nella circolare prot. 1810/ELIS/3290 del 5 ottobre 2005 (All. 1), emessa da questo Dipartimento, nella quale si fa presente che “l’Aran, in risposta a specifico quesito di questa Amministrazione sulla possibilità di corrispondere buoni pasto  agli ufficiali giudiziari che svolgono la loro attività con orario di lavoro di lavoro di trentasei ore settimanali, ha comunicato che detto personale non è destinatario dell’Accordo del 30 aprile 1996 relativo alla concessione dei buoni pasto.”  

Inoltre, si osserva che la possibilità di avvalersi dell’orario di lavoro articolato e flessibile per il personale UNEP è preclusa dall’art. 7 (“Tempo di lavoro”) del C.C.N.L. 24 aprile 2002 (Norme di raccordo per gli Ufficiali giudiziari), il quale statuisce: “Gli Ufficiali giudiziari assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro, correlandosi con la massima flessibilità alle esigenze connesse all’espletamento degli incarichi loro affidati.” Peraltro, l’ARAN, nella citata nota che si allega in copia (prot. 7793/05 del 16 settembre 2005), ha escluso che gli Ufficiali giudiziari siano tenuti a rispettare un particolare orario di lavoro, non essendo previsto tale istituto per il predetto personale.

Con riferimento alla nota ministeriale prot. n 6/225/03-1/2007/CA del 25 febbraio 2008, si rileva che la stessa non può essere utilizzata per avallare la concessione del buono pasto all’ufficiale giudiziario o funzionario UNEP adibito esclusivamente ai servizi interni, in quanto con la predetta nota è stato riscontrato un quesito relativo alla quantificazione della prestazione lavorativa di un ufficiale giudiziario adibito esclusivamente ai servizi interni di un Ufficio NEP. Pertanto, in tale fattispecie, prendendo a riferimento la normativa prevista per il personale amministrativo delle cancellerie, si è sostenuta la tesi che il monte-ore lavorativo delle 36 ore settimanali “va osservato dal dipendente UNEP come minimo dell’attività lavorativa esigibile dalla parte datoriale, al fine di contribuire alla funzionalità dell’ufficio NEP in correlazione ai servizi richiesti  dall’utenza (parti private, Uffici giudiziari e altre Amministrazioni dello Stato).”

Al contempo, va tenuto conto che al dipendente UNEP, adibito esclusivamente ai servizi interni, viene corrisposta mensilmente una “retribuzione accessoria di posizione” corrispondente alla quota reddituale delle indennità di trasferta prodotte dall’Ufficio NEP per i servizi d’istituto espletati all’esterno.  

Pertanto, in base alla normativa vigente, si ritiene che la richiesta di concessione del buono pasto alla stregua di un emolumento accessorio,  da parte del dipendente UNEP, non può trovare accoglimento.

 

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli