UNEP - Risposta 4 maggio 2006 - Roma - Notificazione degli atti in materia penale, civile e amministrativa a mezzo del servizio postale
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI
Prot. n. 6/683/03-1/EM
Alla presidenza della
Corte di appello di
Reggio Calabria
Oggetto: Notificazione degli atti in materia penale, civile e amministrativa a mezzo del servizio postale.
Con riferimento al quesito proposto dal Tribunale di Palmi Sezione Distaccata di Cinquefrondi, concernente i criteri da seguire nella scelta delle modalità di notifica, si rende noto quanto segue.
In premessa, non ci si può esimere dal raccomandare all'ufficio esponente una più attenta lettura delle varie circolari emesse in materia, nelle quali già trovano soluzione compiuta tutti i vari punti di quesito prospettati.
Ciò detto, con il solo fine di razionalizzare il lavoro di quest'Amministrazione centrale, evitando di disperderne l'attività con risposte a quesiti, per giunta proposti come di estrema urgenza, che già trovano soluzione in atti di portata generale, si ribadiscono relativamente alla problematica prospettata le seguenti indicazioni.
La Convenzione è un atto di natura contrattuale, sottoscritto non con lo scopo di incentivare la notifica a mezzo posta, ma semmai con quello di ottimizzarla, mediante l'acquisizione di un sistema amministrativo informatizzato per la gestione congiunta degli esiti.
Da ciò consegue che in Convenzione, non è prevista alcuna disposizione che vincoli all'uso del mezzo postale e pertanto l'opzione tra la notifica a mani e quella a mezzo posta continua a essere regolata dalla legge e precisamente dall'art.1 della L 890/82 e dall'art.107 del D.P.R. 1229/59.
A voler riportare in estrema sintesi il succitato disposto normativo, sussiste per l'ufficiale giudiziario, un vincolo normativo e non dunque contrattuale, all'uso del mezzo postale, che è determinato dalla natura dell'atto e dal luogo di notifica.
Pertanto devono essere notificati a mezzo posta gli atti in materia civile e amministrativa da eseguirsi fuori dal comune dove ha sede l'ufficio, salvo diversa richiesta della parte o dell'autorità giudiziaria, formulata nei modi di legge.
Al di fuori di queste ipotesi subentra nell'uso della modalità di notifica la qualificata valutazione dell'ufficiale giudiziario, il quale ovviamente la dovrà esercitare non a suo arbitrio, ma secondo un criterio di razionale ed efficiente organizzazione del lavoro.
Da quanto sopra detto discende, che la Convenzione non obbliga all'uso di una piuttosto che di un'altra modalità di notifica, ma semplicemente vincola per gli atti penali e per i biglietti di cancelleria, che per scelta dell'ufficiale giudiziario o per disposizione normativa siano soggetti alla notifica a mezzo posta, all'uso del sistema di lavorazione in essa previsto, secondo le linee guida espresse in circolare.
Roma, 4 maggio 2006
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Renato Pacileo