UNEP - Risposta 5 dicembre 2013 - Castrovillari - Spese di notifica “atti esenti” a carico dell’erario.
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Prot. VI-DOG/1144/03-1/2013/CA
Allegati:1
Al Presidente
del Tribunale di CASTROVILLARI
(Rif. Prot. 1715 dell’11/10/2013)
E, p.c. All’Ispettorato Generale
del Ministero della giustizia
ROMA
Oggetto: Ufficio NEP di Castrovillari – Spese di notifica “atti esenti” a carico dell’erario .
Con il quesito inerente alla materia indicata in oggetto, il funzionario dirigente del locale Ufficio NEP chiede di sapere, se le richieste delle parti relative ai servizi di notificazione “a mani” di atti esenti per legge (lavoro, previdenza, separazioni, divorzio, Giudice di Pace con riferimento ad atti di cause aventi valore inferiore ad € 1.033,00, ecc.) a carico dell’erario, da eseguirsi fuori dal Comune sede dell’UNEP, debbano essere accolte in maniera incondizionata, a prescindere da valutazioni inerenti l’urgenza dell’atto in sé e i costi rapportati alle distanze chilometriche aumentate notevolmente per gli effetti della nuova geografia giudiziaria prevista dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 155/2012, entrata in vigore dal 14 settembre 2013.
Il risparmio dei costi in considerazione del minore esborso da parte dell’erario con il pagamento del servizio postale per la notificazione degli atti c.d. esenti rispetto alle indennità di trasferta non è previsto da alcuna disposizione normativa.
Pertanto, se la parte richiede che la notificazione dei menzionati atti “sia eseguita di persona” ai sensi dell’art. 107 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali giudiziari”), l’ufficiale giudiziario non può rifiutare tale richiesta, fermo restando che la stessa “deve essere fatta per iscritto in calce o a margine dell’atto e firmata dallo stesso richiedente.”
Soltanto nel caso in cui manchi la richiesta di notificazione degli atti in questione “a mani”, l’ufficiale giudiziario deve attenersi al criterio generale fissato dal legislatore, secondo cui “deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del Comune ove ha sede l’ufficio” (cfr. cit. art. 107 DPR 1229/59).
In merito, si rileva che tale impianto normativo è altresì confermato da quanto disposto dall’art. 1 della Legge 20 novembre 1982, n. 890, non rilevando anche in tale previsione normativa l’onerosità in termini di costi sia con riferimento all’utilizzo del servizio postale che riguardo all’esecuzione della notificazione fatta di persona dall’ufficiale giudiziario.
Per le valutazioni inerenti alla richieste di notificazioni di atti c.d. esenti “a mani” con urgenza, ci si riporta alle indicazioni contenute nell’allegata nota prot. n. 6/1226/03-1/ del 7 agosto 2006, emanata dall’Ufficio VI di questa Direzione Generale.
Si prega di portare a conoscenza del dirigente dell’Ufficio NEP in sede il contenuto della presente nota, affinché ne tenga conto nella regolazione della materia.
Roma, 5 dicembre 20
IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli