UNEP - Risposta 5 dicembre 2013 - Cremona - Esecuzioni forzate relativamente alle seguenti norme: art. 521, comma 3, c.p.c. - art. 543 c.p.c. - art. 608 e ss. c.p.c. - art. 141 D.P.R. 1229/59 - art. 513 comma 2, c.p.c.


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione


Prot. VI-DOG/1141/03-1/2013/CA

Al Presidente
del Tribunale di CREMONA
(Rif. Prot. n. 1451/2013 del 29.10.2013

E, p.c. All'ispettorato Generale
del Ministero della giustizia
ROMA


Oggetto: Ufficio NEP di Cremona – Quesiti vari sulle esecuzioni forzate relativamente alle seguenti norme: art. 521, comma 3, c.p.c. - art. 543 c.p.c. - art. 608 e ss. c.p.c. - art. 141 D.P.R. 1229/59 - art. 513 comma 2, c.p.c.

Con riferimento al pignoramento mobiliare effettuato presso il domicilio del debitore, al fine della conservazione delle cose pignorate, l’ufficiale giudiziario, ai sensi dell’art. 521, comma 3, c.p.c., autorizza il custode a lasciarle nell’immobile appartenente al debitore o a trasportarle altrove, nei limiti territoriali del Tribunale di cui fa parte l’Ufficio NEP procedente. Di conseguenza, non può essere nominato custode una persona che dichiara di voler custodire i beni staggiti in un luogo ubicato al di fuori del circondario del Tribunale territorialmente competente per l’esecuzione forzata, dovendosi osservare necessariamente il criterio della competenza territoriale.

Per quanto concerne le modalità di esecuzione del pignoramento presso terzi così come disciplinato dall’art. 543 c.p.c., ci si riporta alle indicazioni contenute nella circolare prot. n. 6/1312/035/2011/CA del 20 luglio 2011 con i due allegati riportati, nonché nella successiva nota prot. VI-DOG/1867/03-1/2011/CA del 12 dicembre 2012, entrambe emanate da questa Direzione Generale e consultabili nella sezione intranet del sito www.giustizia.it rispettivamente nei link “circolari, note, decreti e direttive” e “risposte a quesiti degli uffici giudiziari”. In sostanza, “nel pignoramento presso terzi, per notificare il relativo atto si osservano le disposizioni generali dell’art. 137 c.p.c., per cui non è possibile procedere a notificare l’atto di pignoramento presso terzi a mezzo del servizio postale, a prescindere che il luogo della notificazione sia nel Comune in cui ha sede l’Ufficio NEP o in altro Comune del mandamento sui cui ha competenza l’Ufficio NEP, in quanto si contravviene alle disposizioni normative vigenti.”(cfr. nota prot. n. 6/1018/03-1/2010/CA del 6 luglio 2010, allegata alla cit. circolare del 20 luglio 2011).

Relativamente ai casi di esecuzione per rilascio di cui agli artt. 608 e ss. c.p.c., qualora l’intrapresa attività dell’ufficiale giudiziario implichi dei rinvii dell’attività esecutiva non occorre rinnovare la notificazione del preavviso di rilascio, in quanto la nuova data di esecuzione indicata nel verbale di rinvio è fissata nel luogo di esecuzione e pertanto, se il conduttore è presente ha la possibilità di prenderne visione, mentre se è assente ciò rappresenta una manifestazione di volontà a non presenziare alle operazioni di rilascio e alla relativa immissione in possesso della parte istante.

In ordine all’esecuzione per consegna o rilascio e al relativo contributo unificato, valgono le indicazioni contenute nella circolare prot. n. 6/1517/035/2011/CA del 19 settembre 2011, emessa da questa Direzione Generale e consultabile nella precitata sezione intranet, evidenziando che il controllo dell’avvenuto pagamento del contributo unificato “rientra tra le competenze della cancelleria ai sensi dell’art. 247 del … D.P.R. n. 11572002, il quale statuisce che <l’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo unificato>”. Inoltre, “la ricevuta di versamento del contributo unificato non deve essere consegnata all’ufficiale giudiziario, ma<deve essere depositata nella cancelleria competente secondo quanto disposto in via generale dall’articolo 5 del D.P.R. n. 126/2001> (attualmente art. 194 194 T. U. spese di giustizia).”

Per quanto riguarda la possibilità dell’ufficiale giudiziario, in sede di pignoramento mobiliare presso il debitore e qualora rinvenga chiuso il domicilio, di effettuare “un ragionevole numero di accessi successivi, utili a rinvenire beni da staggire”, si rileva che una volta effettuato l’accesso con rinvenimento del domicilio chiuso, l’ufficiale giudiziario redige un verbale di “pignoramento mancato” che dal punto di vista amministrativo-contabile va scaricato dal relativo registro cronologico. Ne consegue che la reiterazione dell’accesso presso il domicilio del debitore necessita formalmente di un nuovo impulso della parte istante, che nelle more potrebbe valutare di aggredire altre tipologie di beni (risultanti, ad esempio, da indagini effettuate presso l’anagrafe tributaria) o crediti vantati dal debitore presso terzi (classico è il caso del pignoramento del quinto dello stipendio). In proposito, con riferimento alla nota prot. VI-DOG/709/03-1/2013/CA del 27 agosto 2013, nella parte in cui si sostiene che “il funzionario è tenuto innanzitutto a reiterare l’accesso presso il domicilio del debitore al fine di poter pignorare i beni mobili rinvenuti in loco e valutare la capienza degli stessi in relazione alla garanzia del credito vantato dal creditore”, tale assunto presuppone ugualmente il nuovo impulso della parte procedente e ciò, tra l’altro, anche in considerazione che il servizio, che implica un accesso successivo e la redazione di un altro verbale con la maturazione rispettivamente dell’indennità di trasferta e dei diritti, ha un costo che è a carico della predetta parte.
Riguardo alle anticipazioni e ai depositi di somme di denaro per la copertura dei costi del servizio in questione da parte dell’istante, è il caso di evidenziare che l’art. 141 del D.P.R. n. 1229 del 1959 è stato espressamente abrogato dall’art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall’art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell’art. 302 dello stesso decreto. Tale disposizione è stata sostituita dagli artt. 27, 32 e 197 del citato D.P.R. n. 115 del 2002.

Riguardo, infine, alle modalità di attuazione della disposizione contenuta nell’art. 513, comma 2, c.p.c. – “quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l’esecuzione del pignoramento, l’ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre l’assistenza della forza pubblica” – non è necessaria l’autorizzazione da parte del Tribunale di cui fa parte l’ufficiale giudiziario procedente, in quanto non prevista dalla citata norma di riferimento. Si rileva che tale autorizzazione è già insita nella formula esecutiva apposta sui provvedimenti giudiziali civili, così come prevista dall’art. 475, comma 3, c.p.c. (“Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.”).

Roma, 5 dicembre 2013

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli