UNEP - Risposta 1° ottobre 2013 - Castrovillari - Spese di trascrizione per sequestro conservativo di beni immobili emesso a seguito di procedimento penale

 

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione


Prot. VI-DOG/782/03-1/2013/CA

Al Presidente
della Corte di Appello di
CATANZARO
(Rif. Prot. n. 9467 del 26.07.2013)

E, p.c. All’Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
ROMA

 

Oggetto: Ufficio NEP di Castrovillari – Spese di trascrizione per sequestro conservativo di beni immobili emesso a seguito di procedimento penale – Risposta a quesito.

Il dirigente dell’Ufficio NEP di Castrovillari, con il quesito in oggetto, chiede se le spese di trascrizione per sequestro conservativo di beni immobili emesso a seguito di procedimento penale – trascrizione realizzata su supporto informatico richiesto di eseguire ad apposita agenzia di servizi – siano imputabili all’Ufficio giudiziario richiedente e se per le stesse sia necessaria “una preventiva autorizzazione da parte della Cancelleria o dal Giudice che ha emesso il provvedimento”.

Per quanto riguarda le spese, in linea generale, l’Ufficio NEP può emettere ordini di pagamento solo attraverso l’utilizzo del registro mod. 1BSG che prevede l’annotazione esclusivamente di spese riferite ad indennità di trasferta per atti di notificazione e di esecuzione o di spese postali sempre collegate alle predette attività (capitolo 1360). Sul registro mod. 1BSG sono altresì annotati i decreti di pagamento collegati agli emolumenti stipendiali (Capitolo 1402). Non risulta, quindi, che spese di genere diverso da quelle menzionate possano essere prese in considerazione.

 Pertanto, le spese sostenute, per l’ausilio di un tecnico, relativamente alla trascrizione su supporto informatico del sequestro conservativo di beni immobili emesso a seguito di procedimento penale, vanno liquidate dalla cancelleria penale del Giudice che ha emesso il provvedimento, che le autorizza a carico dell’erario, con possibilità di ripetizione delle stesse sulla parte istante richiedente.

Roma, 1° ottobre 2013

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli