UNEP - Risposta 27 agosto 2013 - Perugia - Istanza di godimento del riposo giornaliero delle lavoratrici madri durante il primo anno di vita del bambino ex art. 39 D.Lgs. 151/2001 - Parere

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. VI-DOG/711/03-1/2013/CA

 

AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI
PERUGIA
(Rif. Prot. 4253/32 del 17.07.2013)
E, p.c.
ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

 

OGGETTO: Ufficio NEP di Perugia – Istanza di godimento del riposo giornaliero delle lavoratrici madri durante il primo anno di vita del bambino ex art. 39 D.Lgs. 151/2001 – Parere.

Con il quesito sulla materia indicata in oggetto, la S.V. chiede “un parere sulla possibilità del Funzionario Unep di fruire di due ore di riposo giornaliero durante il primo anno di vita del bambino”. Nell’istanza allegata alla nota presidenziale, invece, il dipendente chiede “in applicazione del principio sancito dall’Art. 39 del D.Lgs. n. 151 del 2001, per tutta la durata dell’allattamento e cioè fino al **/**/****, giorno del compimento del primo anno di età della figlia *********, di essere esonerat* dal lavoro straordinario consistente nella eventuale sostituzione dei colleghi assenti dal servizio (espletamento di atti di esecuzione urgenti)”.

Per quanto concerne le modalità di concessione dei riposi giornalieri di cui all’art. 39 del D.lgs. n. 151/2001 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”), questa Direzione Generale si è espressa con la nota prot. 6/1478/03-1/RF del 13 ottobre 2008 (All. 1) alla quale ci si riporta integralmente, evidenziando che il dipendente richiedente il permesso giornaliero in questione, deve pianificare l’assenza giornaliera dal lavoro, della durata di due ore, con il dirigente dell’Ufficio NEP, per consentire di adattare l’organizzazione del lavoro in funzione delle risorse umane disponibili.

In relazione all’istanza di esonero, fatta dal dipendente, dal “lavoro straordinario consistente nella eventuale sostituzione dei colleghi assenti dal servizio (espletamento di atti di esecuzione urgenti)”, rileva l’impossibilità di qualificare il predetto lavoro alla stregua di quello straordinario, che per in base alla contrattazione collettiva è comunemente definito quello che eccede la prestazione giornaliera calcolata in orario di lavoro della durata di sei ore, accezione non riferibile al personale UNEP, destinatario di altra norma contrattuale costituita dall’art. 7 del C.C.N.L. 24 aprile 2002 (“Norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari”), che prevede il “tempo di lavoro”.

 Infatti, il precitato articolo stabilisce: “Gli ufficiali giudiziari assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo, correlandosi con la massima flessibilità alle esigenze connesse all’espletamento degli incarichi loro affidati.”  

In considerazione di tale norma contrattuale, l’eventuale esonero del dipendente dal lavoro di sostituzione dei colleghi assenti dal servizio,  anche con riferimento all’espletamento di atti di esecuzione urgenti, deve rientrare nell’ambito di una pianificazione del piano di lavoro tra il dipendente interessato e il dirigente dell’Ufficio NEP.

Infine, relativamente all’aspetto economico inerente alla quota reddittuale delle indennità di trasferta spettante al dipendente con permesso di assenza dal lavoro per due ore giornaliere di cui alla fattispecie normativa sopra esaminata, si dovrà procedere alla liquidazione equivalente al carico di lavoro prestato dal dipendente in questione, conformemente all’indirizzo ministeriale espresso in maniera costante sulla materia.

 

Roma, 27 agosto 2013 

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli