UNEP - Risposta 27 agosto 2013 - Milano - Ufficio NEP di Cassano d’Adda - Legittimità del rifiuto ad eseguire un pignoramento presso terzi con citazione a comparire davanti a Giudice diverso da quello indicato dall’art. 543, c2, p4, c.p.c.

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. VI-DOG/710/03-1/2013/CA

 

AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI
MILANO
(Rif. Prot. n. 2852/UG/2013 del 2.07.2013)
E, p.c.
ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

 

 

OGGETTO: Ufficio NEP di Cassano d’Adda – Legittimità del rifiuto ad eseguire un pignoramento presso terzi con citazione a comparire davanti a Giudice diverso da quello indicato dall’art. 543, comma 2, punto 4, c.p.c.  – Risposta a quesito.

Con riferimento alla materia in oggetto indicata, viene chiesto “se il Funzionario Unep possa legittimamente rifiutarsi di eseguire un pignoramento presso terzi con la citazione a comparire davanti a Giudice diverso da quello indicato dall’art. citato.”

Fermo restando quanto espresso nella nota prot. n. 6/283/03-1/2010/CA del 23 febbraio 2010, consultabile nella sezione intranet del sito www.giustizia.it, si rileva che l’art. 543 c.p.c. prevede che il terzo ed il debitore devono essere citati a comparire davanti al Giudice dell’esecuzione del luogo di residenza del terzo.

La richiamata norma va coordinata con il disposto dell’art. 26, comma 2, c.p.c., per il quale, relativamente all’espropriazione forzata di crediti, è territorialmente competente il Giudice del luogo dove risiede il terzo debitore. A tal riguardo, si osserva che la competenza territoriale per il procedimento di esecuzione forzata può essere derogata, e di conseguenza l’incompetenza è rilevabile di ufficio ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 28 e 38 c.p.c..

Considerando la normativa fin qui riportata, qualora la parte procedente o il suo procuratore domiciliatario richiedano l’esecuzione di un pignoramento presso terzi con citazione a comparire davanti a un Giudice diverso da quello indicato dall’art. 543, comma 2, punto 4, c.p.c., si ritiene che il funzionario UNEP non possa rifiutare l’esecuzione dell’atto ai sensi dell’art. 108 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali giudiziari”), in quanto la decisione finale circa la regolarità dell’atto è rimessa al Giudice dell’esecuzione, preposto in tale fattispecie alla rilevazione dei vizi procedurali incorsi nel processo esecutivo. Allo stesso tempo, la responsabilità circa gli esiti del pignoramento presso terzi ricade sulla parte procedente.

Si prega di portare a conoscenza del Dirigente dell’Ufficio NEP di Cassano d’Adda il contenuto della presente nota, affinché ne tenga conto nella regolazione della materia.

 

 

Roma, 27 agosto 2013

 

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli