UNEP - Risposta 23 agosto 2013 - Catania - Assoggettabilità alla normativa relativa alle ritenute previdenziali e fiscali, della quota-parte relativa all’emolumento-percentuale ex art. 122 n. 2 d.p.r. 1229/1959, inglobata nel calcolo dell’indennità spettante a dipendenti UNEP sospesi dal servizio

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione


 

Prot. VI-DOG/702/03-1/2013/CA
 

AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI
CATANIA
(Rif. Prot. n.8378/U/10.2.12 dell’11.06.2013)
E, p.c.
ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

 

 
OGGETTO: Ufficio NEP di Catania – Assoggettabilità alla normativa relativa alle ritenute previdenziali e fiscali, della quota-parte relativa all’emolumento-percentuale ex art. 122 n. 2 D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, inglobata nel calcolo dell’indennità spettante a dipendenti UNEP sospesi dal servizio – Risposta a quesito.
 
 
Con riferimento al quesito in oggetto indicato, con il quale il dirigente dell’Ufficio NEP in sede chiede di conoscere se la quota-parte (pari al 50%) dell’emolumento-percentuale di cui all’art. 122 n. 2 D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, inglobata nel calcolo dell’indennità spettante a due ufficiali giudiziari ivi addetti ed in sospensione dal servizio, debba essere assoggettata alle ritenute previdenziali e fiscali, si espone quanto segue.
La normativa vigente prevede l’attribuzione all’ufficiale giudiziario sospeso dal servizio –  ai sensi dell’art. 15 del CCNL 2002-2005 come modificato dall’art. 27 del CCNL 2006-2009 per il personale dipendente del comparto Ministeri e per tutta la durata della sospensione – di un’indennità pari al 50% della retribuzione indicata all’art. 25, comma 2, primo alinea del CCNL 16 maggio 2001 (da corrispondere secondo quanto disposto dall’art. 30 n. 1 del citato CCNL 2006-2009) nonché gli assegni familiari e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
Ciò premesso, nel caso di sospensione obbligatoria dal servizio del dipendente UNEP, come già chiarito nella nota prot.m_dg.DOG.14/11/2012.0 105724.U, nel computo dell’indennità spettante al sospeso va incluso “anche il 50% dell’emolumento-percentuale, con contestuale accantonamento del restante 50% in apposito libretto postale infruttifero fino all’esito del giudicato penale, così come sarà recepito dall’Amministrazione, in qualità di datore di lavoro, e con gli effetti prodotti dal nuovo provvedimento dalla stessa emanato e riguardante l’interessato”.   
Per quanto concerne le ritenute previdenziali, si ritiene che l’assegno alimentare non sia assoggettabile per due motivazioni.
 In primis, va considerato che il periodo di sospensione dal servizio non è valutabile ai fini pensionistici, per cui se il dipendente, successivamente alla sospensione, cessa dal rapporto di lavoro, la sua posizione assicurativa risulterà a sua volta cristallizzata al periodo immediatamente precedente all’inizio della sospensione.
In secondo luogo, rileva che qualora il dipendente, a seguito dell’interruzione del periodo di sospensione, è reintegrato nel servizio, la sua posizione assicurativa sarà completamente regolarizzata sia per la parte di emolumenti che ha percepito a titolo di assegno alimentare, sia per la restante parte di emolumenti che andrà ad integrare l’intera retribuzione spettante ope legis e che gli sarà corrisposta una volta reintegrato in servizio. 
Tale impostazione è suffragata dalla normativa in materia di posizione assicurativa dei dipendenti UNEP iscritti alla C.P.U.G., afferente le modalità di compilazione delle D.M.A. (Denunce mensili analitiche), che prevede la comunicazione del dipendente sospeso all’INPS; in merito a ciò, allo stesso tempo, risulta che il campo riservato all’importo dei contributi pur rimanendo non compilato viene ugualmente recepito dal sistema informatico, significando che la posizione del dipendente è di sospensione dal servizio e in attesa di definizione.    
 Relativamente alle ritenute fiscali, allo stato e contrariamente a quanto rappresentato in passato, si ritiene che, in assenza di una specifica normativa di riferimento (cfr. art. 82 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, riconducibile nel più vasto ambito del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni), non possa escludersi che l’importo lordo dell’assegno alimentare sia assoggettabile alle precitate ritenute, con ciò riformando le indicazioni contenute nelle note prot. n. 6/1884/03-1/2009/CA del 14 dicembre 2009 e prot. n. 6/825/03-1/2010/CA del 28 maggio 2010, emanate da questa Direzione Generale.
 
 
Roma, 23 agosto 2013

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli