UNEP - Risposta 2 agosto 2013 - Palmi - Attribuzione agli aventi diritto della quota reddituale delle indennità di trasferta derivanti dall’attività di notificazione


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione


 

Prot. VI-DOG/662/03-1/2013/CA

Allegati: 2
 

AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI
REGGIO CALABRIA
(Rif. Prot. n. 3423/2013/f.s. del 22.05.2013)
E, p.c.
ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA


OGGETTO: Ufficio NEP di Palmi – Attribuzione, agli aventi diritto, della quota reddituale delle indennità di trasferta derivanti dall’attività di notificazione – Risposta a quesito.

Con il quesito inerente alla materia in oggetto, il dirigente dell’Ufficio NEP di Palmi chiede “se le somme derivanti dal servizio notifiche di competenza degli Ufficiali Giudiziari vadano ripartite anche ai Funzionari Unep addetti alla ricezione atti relativamente al servizio prestato”.
Con riguardo ai funzionari UNEP che partecipino al servizio di notificazione, inteso nella sua accezione più ampia, come specificato nella nota prot. n. 6/1771/03-1/2010/CA del 23 dicembre 2010 (All. 1), il diritto a percepire una quota reddituale di indennità di trasferta in proporzione al lavoro svolto, scaturisce dalla fattiva partecipazione al servizio in termini di attività espletata “notificando atti in zona o svolgendo all’interno dell’Ufficio NEP attività di tipo preparatorio (ricezione atti allo sportello), notifiche a mezzo del servizio postale, altre attività collegate al settore”; il riferimento a queste ultime attività riguarda la tassazione e la restituzione atti allo sportello, che sono servizi collegati a quello di ricezione, nonché le notifiche effettuate in regime di Convenzione con Poste Italiane S.p.A. (cfr. nota prot. n. 6/1153/03-1/2011/CA del 15 giugno 2011).
A tal proposito, nell’ultima nota richiamata (All. 2), viene inoltre specificato “che la partecipazione di uno o più funzionari UNEP al servizio di notificazioni presuppone l’espletamento in via principale, da parte di tali dipendenti, di un’attività relativa al settore esecuzioni; diversamente, qualora il funzionario UNEP, nell’ambito dell’organizzazione del lavoro dell’Ufficio NEP, sia assegnato esclusivamente ad un servizio interno inerente al settore notifiche, si ritiene che a costui spetti la sola retribuzione accessoria di <posizione>, costituita dalla quota imponibile delle indennità di trasferta derivante dalle esecuzioni”.
Peraltro, la ricezione degli atti di notificazione allo sportello non è una prerogativa esclusiva del funzionario UNEP, ma può essere espletata anche dall’ufficiale giudiziario in base alla declaratoria prevista dal nuovo Ordinamento professionale di cui al Contratto integrativo del 29 luglio 2010, che si riferisce a “Lavoratori che, secondo le direttive ricevute, esplicano compiti di collaborazione qualificata nell’ambito dell’attività degli Uffici unici notificazione, esecuzioni e protesti (Uffici N.E.P.), curando, in particolare, l’attività di notificazione …”.
Pertanto, si rileva che l’orientamento ministeriale, espresso nelle due note richiamate, non ha determinato il superamento della disciplina della materia risultante dall’art. 7 della L. n. 28 del 1999 e dalle successive disposizioni regolamentari – circolari n. 2/99 del 19 aprile 1999 e prot. 6/698/035 del 6 maggio 2002 – ma ha voluto prendere in esame modelli di organizzazione del lavoro, nell’ambito degli Uffici NEP, nei quali non si può non tener conto della reale prestazione lavorativa effettuata da funzionari UNEP nel settore delle notificazioni e ciò in ossequio al principio costituzionale di “una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del … lavoro” (cfr. art. 36 Cost. it.). E nel caso di specie, peraltro viene a confermarsi in maniera evidente il carattere incentivante della retribuzione accessoria prevista dalla normativa per il personale UNEP.
Diversamente ragionando, si ci potrebbe imbattere in un’organizzazione del lavoro, nella quale un funzionario UNEP adibito esclusivamente ai servizi esterni di esecuzione percepisca un reddito accessorio, costituito da quota reddituale delle relative indennità di trasferte, identico a quello di un suo collega che in aggiunta ai servizi esterni di esecuzione si occupi, in ipotesi, anche di ricezione degli atti di notificazione allo sportello per 3 ore al giorno, il che creerebbe una situazione di disparità di trattamento economico non ammissibile giuridicamente in virtù del citato principio costituzionale.
 

Roma, 2 agosto 2013

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli